REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 18 gennaio 2005, n. 2
Ritenuta IRPEF su compensi corrisposti per spese di giustizia.

AI PRESIDENTI DELLE CORTI DI APPELLO DI CALTANISSETTA, CATANIA, MESSINA, PALERMO
AI PROCURATORI GENERALI DI CALTANISSETTA, CATANIA, MESSINA, PALERMO
AI FUNZIONARI DELEGATI PER LE SPESE DI GIUSTIZIA PRESSO LE CORTI DI APPELLO DI CALTANISSETTA, CATANIA, MESSINA, PALERMO
AL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE SPESE DI GIUSTIZIA PRESSO LA PROCURA GENERALE DI CALTANISSETTA, CATANIA, MESSINA, PALERMO
ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
ALL'ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
e, p.c.  alla corte dei conti - sezione di controllo per la regione siciliana 

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.GE.PA. - UFFICIO VII - ROMA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - SEGRETERIA GENERALE
ALLA RAGIONERIA CENTRALE BILANCIO E FINANZE
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
AL BANCO DI SICILIA - UFFICIO DI CASSA REGIONALE
In sede di esame delle contabilità amministrative che pervengono a questa Amministrazione, sono state rilevate talune anomalie riguardanti il versamento delle ritenute IRPEF che rendono opportune alcune chiarificazioni di carattere generale, adattate alle diverse normative di settore. Giova, a tal fine, rappresentare che secondo il combinato disposto dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, relativo alle norme di attuazione in materia finanziaria, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque deliberate.
Al riguardo, il dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con circolare prot. n. 34019 del 19 febbraio 1999, ha anche disposto che le ritenute di acconto IRPEF, gravate sulle competenze, principali e accessorie, direttamente operate dai funzionari responsabili degli uffici periferici e di eventuali uffici dipendenti dalle amministrazioni centrali dello Stato, che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio siciliano e che dispongono di delega all'emissione di ordinativi diretti, tratti su aperture di credito relativamente a fondi emessi a loro disposizione dagli organi centrali, non vanno riversate alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato ma devono essere, con le medesime procedure, riversate in conto entrata del bilancio della Regione siciliana, con imputazione al capitolo 1023, art. 2.
Inoltre, l'art. 52, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto la cessazione dell'applicazione delle riserve all'erario statale già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente; pertanto, le somme prima riservate all'erario statale debbono essere versate, a far tempo dal 1° gennaio 2002, nelle casse della Regione siciliana, con imputazione ai medesimi capitoli del bilancio della Regione stessa, cui afferiscono per la relativa natura.
Posto quanto sopra, si ritiene opportuno precisare che il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (entrato in vigore il 1° luglio 2002) ha riordinato la materia concernente i compensi da liquidare agli ausiliari del giudice, apportando anche talune rilevanti modificazioni.
Il predetto D.P.R. n. 115 del 2002, all'art. 3, comma 1, lettera n), ha ulteriormente definito - ampliandone la portata generale - i soggetti cui attribuire lo status di ausiliario, e precisamente: "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.
Viene pertanto estesa la sfera dei possibili destinatari con l'inserimento nella previsione normativa di "qualunque altro soggetto competente" idoneo al compimento di attività.
Tale ulteriore esplicazione comporta una rimodulazione della ricostruzione giuridica fin qui sostenuta che indicava, in termini restrittivi e tassativi, l'elencazione contenuta nella legge n. 319 del 1980, recante disposizioni in materia di compensi spettanti agli ausiliari del giudice (abrogata, ad eccezione dell'art. 4, dall'art. 299, del presente D.P.R., con la decorrenza - 1° luglio 2002 - indicata nell'art. 302 del presente decreto), ammettendo la possibilità di ricondurre, nella definizione di ausiliario, ulteriori soggetti individuabili caso per caso.
Per quanto riguarda i compensi liquidati ai magistrati onorari, l'art. 64, comma 1, del riferito testo unico, prevede che "ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio...".
Al riguardo, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 50, comma 1, lettera f), ha incluso i compensi corrisposti ai giudici di pace tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In relazione a quanto esposto, è stata sottoposta al Ministero della giustizia la questione circa l'assoggettabilità delle indennità dei giudici di pace alle ritenute IRPEF, assumendo a fondamento di una eventuale esclusione il carattere meramente indennitario e di ristoro delle indennità menzionate.
A tal proposito, detto Ministero ha risposto richiamando la normativa sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, precisando che i compensi liquidati ai giudici di pace, pur non avendo le caratteristiche dei redditi assimilati, condividono il regime impositorio.
Peraltro, anche il Ministero delle finanze, con la risoluzione n. 48/E del 12 aprile 2000, ha confermato tale orientamento specificando che la pronuncia della Corte di cassazione, nella parte in cui nega che il giudice di pace sia legato da un rapporto di pubblico impiego, rafforza la scelta operata dal legislatore fiscale di inserire le somme dallo stesso percepite in una categoria reddituale, quale quella dei redditi assimilati, che, per definizione, non presenta le caratteristiche tipiche dei redditi di lavoro dipendente, di cui, però, condivide le modalità di imposizione.
Relativamente ai compensi spettanti agli avvocati delle parti ammesse al gratuito patrocinio, l'art. 8, comma 2, del testo unico delle spese di giustizia, dispone che "Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dallo prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico" che tratta delle disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.
Sulla base delle disposizioni normative menzionate e la espressa indicazione delle norme del presente testo unico (che si applicano anche, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con eccezione di quelle espressamente riferite dal vigente testo unico ad uno o più degli stessi processi), si ritiene opportuno chiarire che, relativamente al trattamento fiscale dei compensi liquidati ai soggetti sopra indicati e ad ogni altro soggetto che percepisce compensi della stessa natura, le ritenute IRPEF, operate su detti compensi, devono essere versate alla Regione siciliana.
Pertanto, si chiede cortesemente agli organi in indirizzo di diffondere ai propri uffici interessati la presente circolare che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione.
Il dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito: PERGOLIZZI
(2005.5.259)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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