REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 17 novembre 2004.
Approvazione del programma di investimento a sostegno dell'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 6 marzo 1987, n. 65.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico;
Visto il decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 21 marzo 1988, n. 92, recante modifiche ed integrazioni al decreto 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65;
Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289, recante rifinanziamento delle leggi n. 65/87 e n. 92/88;
Visto il decreto del Ministero del turismo e spettacolo dell'11 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale è stato approvato il piano di interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva per l'anno 1989/90;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22 nel testo modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, il quale dispone:
-  che la Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non abbiano presentato domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo;
-  che il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto nell'ambito della stessa regione le somme recuperate nel corso del successivo programma;
Visti i decreti in data 10 febbraio 2003, con i quali il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto alla revoca dei benefici nei confronti degli enti inadempienti, fra i quali figurano, per la Regione Sicilia, i comuni di Agrigento, Bivona (AG), Licata (AG), Naro (AG), Caltanissetta, Gela (CL), San Cataldo (CL), Acireale (CT), Bronte (CT), Giarre (CT), Villarosa (EN), Letojanni (ME), Messina, Milazzo (ME), Militello Rosmarino (ME), S. Angelo di Brolo (ME), Ficarazzi (PA), Monreale (PA), Modica (RG), Ragusa, Noto (SR), Siracusa, Campobello di Mazara (TP), Castellammare del Golfo (TP), Paceco (TP), Trapani, per un totale di importi revocati pari a e 26.543.302,35;
Vista la nota prot. 1451/UROS/SP65/87 del 9 luglio 2003, con la quale il Ministero per i beni culturali e le attività culturali comunica che - in relazione alla modifica del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti (4,24% per mutui ventennali) - le somme che potranno essere reinvestite da parte della Regione Sicilia per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 65/1987 e successive modificazioni, ammontano a e 40.030.000,00, salvo ulteriore adeguamento del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti;
Considerato che tali somme sono riferite allo sviluppo degli investimenti in quanto i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge n. 289/89, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui è assistito da contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi, rimanendo, pertanto, a carico degli enti beneficiari una quota, ancorché minima, degli oneri di ammortamento;
Visto l'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112 in base al quale la competenza alla predisposizione dei programmi è stata trasferita alle Regioni ed è stata riservata allo Stato la determinazione dei criteri relativi agli interventi;
Visto il decreto del Ministero per i beni culturali e le attività culturali del 25 giugno 2003, che ha individuato i destinatari degli interventi, i criteri di carattere generale e di priorità e l'ammontare dell'attribuzione statale, demandando alla Regione la definizione delle modalità e termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri di formazione delle graduatorie, i limiti di spesa ammissibile e le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue;
Visto il decreto n. 116/Gab del 18 dicembre 2003, annotato alla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 31 dicembre 2003, al n. 2834, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2004, parte prima, con il quale sono state approvate le modalità e i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri per la formulazione della graduatoria, i limiti di spesa ammissibile e le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue per l'inserimento nel programma di riutilizzo delle somme recuperate di cui ai citati decreti ministeriali del 10 febbraio 2003;
Vista la nota n. 34427 del 16 giugno 2004, con la quale il Ministero per i beni culturali e le attività culturali ha rilasciato il nulla osta alla richiesta di proroga del termine, effettuata da questa Amministrazione per la presentazione del programma di investimento di che trattasi, al 31 luglio 2004;
Vista la nota n. 43198 del 29 luglio 2004, con la quale il Ministero per i beni culturali e le attività culturali ha comunicato che, in relazione alla modifica del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, le somme che potranno essere reinvestite da parte della Regione Sicilia per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 65/1987, e successive modificazioni, ammontano a e 38.505.000,00;
Visto il decreto n.1012/serv.8 Tur del 30 luglio 2004, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa all'utilizzo delle risorse rinvenenti dalle revoche di cui ai citati decreti ministeriali del 10 febbraio 2003, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 65/1987, e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 1013/serv.8 Tur del 30 luglio 2004, con il quale è stato approvato il programma di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 65/1987, e successive modificazioni, relativo alla graduatoria approvata con il citato decreto n. 1012/serv.8 Tur;
Vista la nota n. 298/DGSVS/SP del 9 novembre 2004, con la quale il Ministero per i beni culturali e le attività culturali ha comunicato che, in relazione alla modifica del tasso di interesse per i mutui ventennali è sceso dal 4,55% al 4,40% con conseguente aumento della disponibilità in termini di investimento da e 38.505.000,00 a e 39.435.000,00;
Vista la nota n. 1098 del 17 novembre 2004, con la quale il Ministero per i beni culturali e le attività culturali ha comunicato che in data 10 novembre 2004 il tasso di interesse per i mutui ventennali è sceso dal 4,40% al 4,30% con conseguente aumento della disponibilità in termini di investimento da e 39.435.000,00 a e 39.800.000,00;
Dato atto che la predetta somma di e 39.800.000,00 risulta insufficiente per accordare il beneficio finanziario previsto dalle norme richiamate a favore di tutte le istanze ammissibili pervenute, inserite nella graduatoria di cui al citato decreto n.1012/serv.8 Tur del 30 luglio 2004, che saranno, pertanto, soddisfatte fino alla disponibilità assegnata;
Ritenuto di dover provvedere nuovamente all'approvazione del programma di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 65/1987, relativo all'utilizzo delle risorse rinvenenti dalle revoche di cui ai citati decreti ministeriali del 10 febbraio 2003, sulla base della disponibilità finanziaria indicata nella citata nota n. 1098 del 17 novembre 2004 ed in conformità alle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, per le motivazioni di cui in premessa e per l'ammissione alla contribuzione statale, il programma di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 6 marzo 1987, n. 65, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

L'intervento finanziario pubblico, cui si riferisce l'approvazione del programma di investimento di cui al presente decreto, è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92.

Art. 3

Il presente decreto, che sarà trasmesso al competente Ministero per l'autorizzazione agli enti a stipulare i mutui con la Cassa depositi e prestiti o con l'Istituto per il credito sportivo o con altri istituti di credito, sarà pubblicato, in uno alla predetta autorizzazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si dà atto che il presente decreto non comporta onere a carico della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 2004.
  PORRETTO 


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Allegato B
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Decreto 17 dicembre 2004
Il sottosegretario delegato per lo sport

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il D.M. 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 29 dicembre 2001, concernente delega al sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;
Visto il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante "misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi";
Visto il decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 22, recante "modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Vista la legge 7 agosto 1989, n 289, recante "finanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65 e 21 marzo 1988, n. 22";
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1991, con il quale è stato attuato il programma di interventi previsto dalla legge 7 agosto 1989, n. 289;
Visto l'art. 8, comma 2, della richiamata legge 21 marzo 1988, n. 22, recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;
Visti i decreti ministeriali datati 10 febbraio 2003, con i quali, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari, di cui al D.M. 11 aprile 1991, non utilizzati dagli enti beneficiari;
Visto il D.M. 25 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003, con il quale sono stati stabiliti i criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva;
Visto il saggio di interesse di riferimento sui finanziamenti a tasso fisso, calcolati con le modalità previste dagli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e finanze del 28 febbraio 2003, corrispondente al 4,30% comunicato dalla Cassa depositi e prestiti il 10 novembre 2004;
Considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità riutilizzabili da parte della Regione Sicilia ammontano a e 39.800.000,00;
Visto il decreto del dirigente generale dell'Assessorato allo sport della Regione Sicilia n. 1724 del 17 novembre 2004, con il quale - nei limiti delle predette disponibilità e secondo i criteri dettati dal D.M. 25 giugno 2003 - è stato approvato il nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalle revoche sopra indicate;
Decreta:

Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6 marzo 1987, n. 65, gli enti indicati nell'allegato annesso al programma della Regione Sicilia, approvato con decreto del dirigente generale dell'Assessorato allo sport n. 1724 del 17 novembre 2004, e da attuare mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 1989 attuato con D.M. 11 aprile 1989, potranno - nei limiti dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto per il credito sportivo e gli altri istituti di credito di cui all'art. 14, comma 3 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'attività, ai sensi del D.M. 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57.
L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1989, n. 289.
Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare all'istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'art. 8, 2° comma, della legge 21 marzo 1988, n. 92, decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del presente decreto.
Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata, a cura dell'ente beneficiario, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - servizio I - unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3, della legge n. 289/89.
Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare l'entità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti eventuali conguagli previa esibizione, da parte di ciascun beneficiario, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della documentazione relativa agli importi complessivamente erogati dall'istituto mutuante.
La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Roma, 17 dicembre 2004.
  PESCANTE 

(2005.6.296)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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