REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 gennaio 2005.
Integrazione del decreto 4 novembre 2003, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 1270/D.R.U. del 4 novembre 2003, con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato approvato, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 139 del 30 aprile 2003 nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 27059/4027 del 2 aprile 1999, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Acireale, adottato con delibera del commissario straordinario n. 461 del 15 settembre 2000;
Visto l'art. 4 del predetto decreto n. 1270/D.R.U., che così recita: "Il comune di Acireale, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà adottare con delibera consiliare le proprie determinazioni in ordine a quanto non è stato oggetto di determinazioni di questo Assessorato in considerazione della necessità di acquisire ulteriori valutazioni e chiarimenti, così come contenuto nella proposta del servizio 4/D.R.U. n. 14 del 3 aprile 2003 e nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 139 del 30 aprile 2003.";
Visto il foglio prot. n. 30401 del 25 giugno 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 43509 dell'1 luglio 2004, con il quale il comune di Acireale ha trasmesso a questo Assessorato la deliberazione del commissario ad acta n. 28 del 18 maggio 2004, con cui sono state adottate le determinazioni di cui all'art. 4 del decreto dirigenziale 1270/D.R.U.;
Vista la nota prot. n. 441 del 29 settembre 2004, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica il parere n. 45 del 29 settembre 2004, inerente la deliberazione commissariale sopra richiamata, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Con decreto n. 1270 del 4 novembre 2003 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Acireale, adottato con delibera del commissario straordinario n. 461 del 15 settembre 2000.
Il suddetto decreto, all'art. 4, prescrive al comune di Acireale di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le proprie determinazioni in ordine a quanto non è stato oggetto di determinazioni assessoriali, in considerazione della necessità di acquisire ulteriori valutazioni e chiarimenti, così come contenuto nella proposta di parere n. 14 del 3 aprile 2003 dello scrivente servizio 4/D.R.U., condivisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 139 del 30 aprile 2003.
Specificatamente è prescritto al comune di Acireale:
1)  con riguardo ad alcune osservazioni e/o opposizioni, presentate entro i termini, citate nel suddetto decreto, di verificare la sussistenza dei requisiti di zona B, e di proporre una nuova classificazione relativamente ad alcune aree di verde agricolo, che sembrano ricadere in contesti edificati o urbanizzati;
2)  di esprimere le proprie deduzioni riguardo le osservazioni e/o opposizioni presentate fuori termine o pervenute tardivamente o direttamente a questo Assessorato.
Stante l'inerzia comunale, con decreto n. 99 dell'11 febbraio 2004 è stato nominato un commissario ad acta al fine di adottare le suddette determinazioni: adozione alla quale si è pervenuti con delibera commissariale n. 28 del 18 maggio 2004.
Successivamente con nota n. 30401 del 25 giugno 2004, acquisita da questo Assessorato in data 1 luglio 2004, il commissario straordinario del comune di Acireale ha trasmesso la suddetta delibera n. 28/2004, unitamente agli atti citati nella medesima.
2)  Descrizione
Premesso quanto sopra, con la delibera n. 28 del 18 maggio 2004, facendo proprie le valutazione espresse dal progettista e dall'ufficio tecnico comunale, il commissario ad acta si è determinato nei termini seguenti:
2.1)  Osservazioni nn. 9, 11, 13, 15, 17, 33, 39, 45, 47, 49, 60, 63, 65, 66, 71, 74, 76, 79, 83, 87, 93, 99, 119, 120, 123, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 173, 181, 188, 191, 195, 197, 206, 207, 208, 210, 216, 226, 227, 228, 231, 232, 236, 238, 240, 241, 245, 246, 250, 254, 255, 257, 259, 260, 270, 277, 285, 294, 299, 302, 307, 311, 317, 319, riguardanti la verifica della sussistenza o meno dei requisiti di zona B.
E' stata verificata la sussistenza dei requisiti di zona B per le seguenti osservazioni e/o opposizioni: nn. 9, 13, 15, 17, 33, 45, 47, 49, 66, 83, 87, 93, 119, 120, 123, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 148, 149, 173, 191, 195, 206, 216, 227, 231, 232, 236, 246, 250, 257, 259, 260, 270, 302, 307, 317, 319.
E' stata, invece, verificata la non sussistenza dei requisiti di zona B per le seguenti osservazioni e/o opposizioni: nn. 11, 39, 60, 63, 65, 71, 74, 76, 79, 99, 130, 146, 147, 151, 153, 158, 181, 188, 195, 197, 207, 208, 210, 228, 238, 240, 241, 245, 254, 255, 277, 285, 294, 299, 311.
Non è stata sottoposta a verifica l'osservazione n. 62 poiché risulta essere stata già accolta dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 139 del 30 aprile 2003.
Relativamente all'osservazione n. 101 il progettista, nel verificare la non sussistenza dei requisiti di zona B, non ha dedotto nel merito di quanto esposto dall'osservante, riguardo la richiesta di destinazione urbanistica a zona C, od in subordine a verde agricolo, per l'area interessata.
2.2)  Osservazioni nn. 16, 35, 42, 43, 64, 89, riguardanti la proposta di riclassificazione di alcune aree di verde agricolo ricadenti in contesti edificati o urbanizzati:
-  n. 16: l'area interessata ha caratteristiche di zona territoriale omogenea C3;
-  n. 35: l'area interessata ha caratteristiche di zona territoriale omogenea B;
-  n. 42: l'area interessata ha caratteristiche di zona territoriale omogenea B;
-  n. 43: l'area interessata ha caratteristiche di zona territoriale omogenea C3;
-  n. 64: l'area interessata ha caratteristiche di zona territoriale omogenea B2 limitatamente ad una porzione estesa mq. 360;
-  n. 89: l'area interessata non ha caratteristiche di zona territoriale omogenea B e rimane classificata a zona E.
2.3)  Osservazioni e/o opposizioni presentate fuori termine o tardive o dirette a questo Assessorato: ammontano in totale a n. 125 e sono contrassegnate con asterisco nella delibera commissariale n. 28 del 18 maggio 2004; con la suddetta delibera il commissario ad acta recepisce integralmente le deduzioni espresse dal progettista del piano regolatore generale e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
3)  Considerazioni
Relativamente alle osservazioni e/o opposizioni di cui ai superiori punti 2.1) e 2.2), si prende atto della verifica di sussistenza o meno dei requisiti di zona B, nonché della verifica e della riclassificazione delle aree di verde agricolo, effettuate dal progettista del piano regolatore generale e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
Per quanto riguarda l'osservazione n. 101 si propone che venga confermata la destinazione urbanistica a zona VPR1 (verde privato di salvaguardia ambientale) prevista dall'attuale piano regolatore generale.
Relativamente alle osservazioni e/o opposizioni di cui al superiore punto 2.3), a seguito dell'esame delle medesime, si espongono le seguenti valutazioni:
3.1) in conformità alle deduzioni del progettista e dell'ufficio tecnico comunale si propone l'accoglimento per le osservazioni e/o opposizioni nn: 2*, 4*, 5*, 7*, 9*, 18*, 22*, 31*, 33*, 35* (integrata dai nn. 56*, 82*,102*), 44*, 58*, 60*, 63*, 64*, 65*, 66*, 69*, 75*, 79*, 80*, 95*, 107* (ad integrazione della n. 25*), 122*;
3.2) in conformità alle deduzioni del progettista e dell'ufficio tecnico comunale si propone il rigetto per le osservazioni e/o opposizioni nn: 1*, 3*, 6*, 8*, 10*, 11*, 12*, 13*, 14*, 15*, 16* 17*, 19*, 20*, 21*, 24*, 26*, 27*, 28*, 29*, 30*, 32*, 34*, 38*, 39*, 40*, 41*, 42*, 45*, 46*, 47*, 48*, 49*, 50*, 51*, 52*, 53*, 54*, 55*, 59*, 61*, 62*, 76*, 78*, 85*, 86*, 87*, 89*, 90*, 92*, 94*, 96*, 98*, 101*, 102*, 103*, 104*, 105*, 109*, 110*, 111*, 113*, 114*, 115*, 116*, 117*, 118*, 119*, 120*, 121*, 123*;
3.3) relativamente alle opposizioni e/o osservazioni, qui di seguito richiamate, si espongono le seguenti valutazioni:
-  n. 23*: si ritiene che la proposta di rigetto effettuata dal progettista del piano regolatore generale e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, abbia carattere di genericità; sulla base della documentazione fotografica allegata, dalla quale si rileva l'esistenza di attrezzature sportive, si ritiene che possa essere presa in considerazione la richiesta di cambiamento di destinazione urbanistica da verde agricolo a zona per impianti sportivi privati, limitatamente alle aree interessate dagli impianti medesimi e con esclusione delle aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto boschivo;
-  nn. 68*, 71*, 106* (ad integrazione della n. 168, entro i termini): al riguardo si premette che è pervenuta allo scrivente servizio, giusta nota n. 105 del 14 aprile 2004 dell'unità operativa 6.2/D.R.U. di questo Assessorato, l'ordinanza di sospensione n. 441/2004 del 9 marzo 2004 del TAR - sezione di Catania, relativa all'osservazione n. 168, presentata entro i termini, dalla ditta Tuccari Massimo; con la suddetta ordinanza sono state sospese le determinazioni assessoriali di rigetto di detta osservazione, di cui al decreto n. 1270 del 4 novembre 2003.
Con nota n. 37955 del 10 agosto 1984 del settore urbanistica del comune di Acireale, è stata trasmessa la delibera n. 48 del 9 luglio 2004 del commissario straordinario, con la quale, invece, viene nuovamente riproposto il rigetto della stessa, con la conseguente conferma della destinazione a verde agricolo per l'area interessata, richiamando in proposito quanto espresso dal consiglio regionale dell'urbanistica con il precedente voto n. 322 del 15 maggio 1996.
La ditta Tuccari Massimo, con le osservazioni nn. 68*, 71*, 106*, fuori termine, qui in esame, reitera la precedente richiesta di assegnazione di destinazione urbanistica a zona C4 (edilizia a villini di cui al precedente piano regolatore generale, approvato con decreto n. 409/83) od in subordine a zona C7 (edilizia residenziale a villini) o zona C9 (edilizia turistico-residenziale) del vigente piano regolatore generale; la ditta fa presente che con decreto 31 gennaio 2002 le zone assoggettate a vincolo idrogeologico sono state ridotte e che l'area in questione è stata esclusa da tale vincolo.
Con riferimento alla richiesta della ditta, premesso che il piano regolatore generale, approvato con decreto n. 409/83, è stato annullato in conseguenza della sentenza n. 160 del 22 maggio 1990 del Consiglio di giustizia amministrativa e che pertanto la suddetta destinazione urbanistica di zona C4 è inesistente, si ritiene che quanto formulato dal comune di Acireale con la delibera n. 48 del 9 luglio 2004, possa ritenersi condivisibile poiché, con riferimento al voto n. 322/96 (a seguito del quale è stato redatto il piano regolatore generale approvato con il decreto n. 1270/2003), il consiglio regionale dell'urbanistica, tra i criteri-base, per la redazione del piano, ha indicato quello della limitazione delle previsioni di espansione edilizia, soprattutto a fini di turismo residenziale delle "seconde case", tenuto conto dei guasti ambientali prodotti dal fenomeno incontrollato del "villettismo" degli ultimi decenni: pertanto si propone il rigetto delle osservazioni suddette;
-  n. 125*: si rileva che la strada oggetto dell'osservazione in esame non è esistente (come erroneamente affermato dall'ufficio tecnico comunale) ma costituisce previsione di piano regolatore generale, mentre nella tavola n. 22 del piano, invece, non risulta riportata l'esistente via Latisana, (come si evince dalla documentazione fotografica allegata); si ritiene, di dover precisare che tale previsione non risulta sia stata condivisa dal consiglio regionale dell'urbanistica (come affermato sia dal progettista del piano regolatore generale che dall'ufficio tecnico comunale), dato che lo stesso consiglio regionale dell'urbanistica non ha espresso alcuna valutazione in merito con il parere n. 139/2003, rinviando l'esame dell'osservazione medesima (come delle altre fuori termine) successivamente alla formulazione delle deduzioni comunali.
L'osservazione in esame si ritiene fondata, dato che detta strada di previsione, di notevole pendenza (oltre il 15%), dovrebbe costituire una bretella di collegamento tra la via Colombo e la via Raciti: collegamento che, allo stato attuale, risulta più agevolmente assicurato dalla esistente via Latisana; si propone, pertanto, l'accoglimento dell'osservazione in questione e conseguentemente si ritiene che tale previsione di viabilità debba essere disattesa e che, invece, debba essere riportato, sulla tavola n. 22 del piano regolatore generale, il tracciato della esistente via Latisana; l'area interessata dall'osservazione si propone venga destinata a verde pubblico similmente alla contigua area destinata a parco urbano;
-  nn. 36*, 37*, 67*: si ribadisce quanto espresso a pag. 14 del decreto n. 1270 del 4 novembre 2003 riguardo l'osservazione n. 29, entro i termini, della quale costituiscono integrazioni;
-  nn. 83*, 108*, 112*: si ribadisce quanto espresso a pag. 14 del decreto n. 1270 del 4 novembre 2003 riguardo l'osservazione n. 202, entro i termini, della quale costituiscono integrazioni;
-  nn. 57*, 72*: si ribadisce quanto espresso a pag. 13 del decreto n. 1270 del 4 novembre 2003 riguardo le osservazioni e/o opposizioni nn. 26, 182, entro i termini, alle quali si fa riferimento;
-  nn. 70*, 73*, 74*, 88*: si ribadisce quanto espresso a pag. 13 del decreto n. 1270 del 4 novembre 2003 riguardo le osservazioni e/o opposizioni nn. 86, 143, 186, 316, entro i termini, delle quali costituiscono integrazioni;
-  n. 43*: l'osservazione è da ritenersi superata alla luce delle considerazioni espresse a pag. 14 del decreto n. 1270 del 4 novembre 2003 riguardo l'osservazione n. 170, entro i termini, alla quale fa riferimento;
-  nn. 77*, 91*, 97*, 124*: si ritiene che le osservazioni in questione possano essere prese in esame in sede di pianificazione particolareggiata di attuazione del piano regolatore generale;
-  nn. 99*, 100*: si rimanda alla verifica effettuata, dal progettista e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale per le osservazioni e/o opposizioni nn. 140, 257, di cui al superiore punto 2.1), delle quali costituiscono integrazioni;
-  nn. 84*, 93*: si rimanda alla verifica effettuata dal progettista e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale per l'osservazione n. 45, di cui al superiore punto 2.1), alla quale si fa riferimento;
-  n. 81*: si ritiene possa condividersi quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale; pertanto è opportuno che per l'area interessata venga effettivamente verificata la sussistenza dei requisiti di zona B prescritti dalla normativa urbanistica vigente;
-  n. 98*, 103*: con nota del 16 agosto 2004, acquisita al protocollo generale n. 55109 del 23 agosto 2004 di questo Assessorato, sono pervenuti, i ricorsi presentati al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia dalla ditta Calabretta Maria e sorelle, e dal comitato Rocca di Volano, relativamente a quanto da loro esposto nelle osservazioni/opposizioni nn. 98*, 103*; unitamente ai ricorsi suddetti sono state trasmesse le ordinanze n. 693/2004 e 702/2004 del 29 luglio 2004 emesse al riguardo dal medesimo Consiglio di giustizia amministrativa.
Con le osservazioni in esame la ditta Calabretta ed il comitato Rocca di Volano si oppongono alla previsione dell'impianto di depurazione in contrada Rocca di Volano del piano regolatore generale, la cui localizzazione è stata approvata con decreto n. 480/2001, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86.
Viene fatto rilevare che nella localizzazione del suddelto, impianto nella fascia di rispetto prevista insistono abitazioni, uffici e stabilimenti esistenti di cooperative agricole e di prodotti biologici e che tale localizzazione sia avvenuta sulla scorta di elaborati planimetrici sui quali non è stato rappresentato il reale stato dei luoghi (vedi memoria allegata dalla ditta Calabretta).
La ditta Calabretta ed il comitato "Rocca di Volano", allegando apposita perizia giurata, a firma del dottor Agronomo Ettore Toscano, espongono la mancata istruttoria dell'osservazione da parte. del commissario ad acta, nella propria delibera n. 28 del 18 maggio 2004, consistente nel mancato accertamento dell'esistenza degli edifici suddetti nell'area destinata ad impianto di depurazione.
Gli osservanti, pertanto, richiedono che tale previsione di impianto di depurazione venga eliminata, anche in base alla presunta violazione dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86.
Il Consiglio di giustizia amministrativa con le ordinanze n. 693/2004 e n. 702/2004 del 29 luglio 2004 ha accolto l'appello degli osservanti, avverso l'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 605/2004 di rigetto della richiesta di sospensione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 1270/2003, "in relazione ai dedotti profili di violazione dell'art. 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, previo eventuale svolgimento degli opportuni accertamenti, anche di fatto".
Alla luce di quanto disposto dal Consiglio di giustizia amministrativa, lo scrivente servizio è del parere che, nelle more della definizione del procedimento in corso, il cui esito potrà fornire i necessari chiarimenti in ordine alla legittimità della localizzazione del depuratore, ancorché approvata da questo A.R.T.A. con il suddetto decreto n. 480/2001, la previsione dell'area destinata ad impianto di depurazione, in località Rocca di Volano, venga stralciata.
Inoltre relativamente all'osservazione n. 29 (ditta Chiarenza Di Benedetto), e, specificatamente, dell'integrazione del 12 settembre 2004, acquisita in data 17 settembre 2004, prot. n. 59636, si esprime quanto segue:
-  va integralmente richiamato quanto in precedenza espresso da questo servizio sia nel contesto dell'istruttoria del piano regolatore generale che nella nota assessoriale n. 27715 del 28 aprile 2004, diretta al comune di Acireale;
-  il progettista del piano regolatore generale ha verificato la rispondenza della porzione di territorio interessato alle caratteristiche di zona B, valutando altresì le aree adiacenti alle aree rilevate dalle schede parametriche nn. 258, 259, le quali evidenziano valori di gran lunga superiori a quanto prescritto dal decreto ministeriale n. 1444/68;
-  peraltro lo stesso progettista, nella nota in data 15 luglio 2004 indirizzata al dirigente del settore urbanistica del comune di Acireale, afferma che si è "in presenza di una parte del territorio totalmente o parzialmente edificata, con aree in cui la superficie degli edifici esistenti supera il 12,5% della superficie fondiaria e la densità edilizia supera 1,50 mc./mq.".
Quanto sopra costituisce riscontro alla nota del 27 luglio 2004, senza protocollo, del comune di Acireale - settore lavori pubblici e urbanistica, acquisita al protocollo generale n. 50664 del 3 agosto 2004 di questo Assessorato, e costituisce conferma della nota assessoriale n. 27715 del 28 aprile 2004.
In accoglimento della sopracitata integrazione alla osservazione n. 29, va precisato che, relativamente all'area denominata come area b)-Pennisi, la classificazione indicata nella nota assessoriale n. 27715 del 28 aprile 2004 citata come zona C1, C4 e C6 (attrezzatura religiosa, turistico-ricettiva, centro sociale) secondo le definizioni del piano regolatore generale del 1983, va correttamente intesa, invece, come C6, C8,VP, area pedonale ed attrezzature sportive secondo le previsioni del piano regolatore generale vigente e si condividono le indicazioni planimetriche allegate all'integrazione presentata, in stretta osservanza a quanto stabilito nel decreto n. 1270/2003, di approvazione del piano regolatore generale vigente, e dalle successive precisazioni di questo Assessorato.
Tutto quanto sopra premesso, questo servizio 4 esprime il proprio parere nei termini dei considerata che precedono in ordine agli adempimenti ex art. 4 decreto n. 1270 del 4 novembre 2003 adottati dal commissario ad acta con delibera n. 28 del 18 maggio 2004.";
Viste le successive note prot. n. 453 del 6 ottobre 2004, prott. nn. 460 e 461 de1 12 ottobre 2004, con le quali servizio 4, sottopone alla valutazione del consiglio regionale dell'urbanistica per essere visto in relazione alla proposta di parere 45 del 29 settembre 2004, il carteggio integrativo pervenuto e relativo alle osservazioni presentate dalle ditte: Caronia Maria Rosa, Di Maria Francesco e Leotta Rosario già esaminate nella proposta di parere ed individuate rispettivamente con i nn. 125*, 18* e 166;
Visto il voto n. 385 del 24 novembre 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che di seguito parzialmente si riporta:
"Letta la scheda istruttoria elaborata dall'ufficio (n.d.r. deve intendersi scheda istruttoria il parere espresso dal servizio 4° con il n. 45 del 29 settembre 2004, che va a formare parte integrante del presente decreto) e che condivide con le ulteriori precisazioni di cui infra, esprime il seguente avviso:
Premesse
In relazione alle osservazioni ed opposizioni presentate tardivamente dai privati ed al fine di rendere coerente il giudizio da esprimersi sulle stesse, anche in relazione alla portata endoprocedimentale di tutti gli atti sin qui espressi a livello locale - in particolare la deliberazione su tali atti di iniziativa privata posta in essere dal commissario ad acta - si ritiene di dover premettere alcune direttrici argomentative di diritto alle quali conformare le successive valutazioni che scaturiscono dall'esame degli elaborati significativi presi in esame.
In particolare:
1 -  Va premesso che l'introduzione dei criteri di partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo operata dalla legge. n. 241 del 1990, refluisce in maniera significativa anche nel campo dello specifico settore urbanistico con riferimento all'iter di formazione del piano regolatore generale. Da questa premessa scaturisce l'importante corollario dell'illegittimità di una distinzione (almeno ai fini di attivare l'obbligo della motivazione) tra opposizioni/osservazioni entro termine e fuori termine, tenuto presente che il livello partecipativo delle ragioni espresse dai privati è di rango superiore ed affonda le radici nel più generale e cogente principio di trasparenza dell'azione amministrativa oltre che nella funzione di stimolo, tesa a sollecitare l'eventuale esercizio dello ius poenitendi della pa., rappresentato dall'apporto critico e collaborativo espresso nel contesto del procedimento dai privati. Depone per una tale conclusione anche la neutralità del potere di impugnativa del p.r.g. rispetto a coloro che abbiano presentato osservazioni in ritardo ovvero non le abbiano affatto presentate; e ciò proprio perché le medesime non hanno natura di gravame, bensì, come detto, di "apporto procedimentale" (Cons. Stato, IV n. 4938/2000). In questo quadro, può inserirsi la considerazione che la tardività che paralizza l'ulteriore potere di esame da parte della Regione risiede nell'indicazione dell'ultimo momento valido per presentare apporti procedimentali, momento che può essere individuato nell'adozione della deliberazione consiliare o commissariale che decide delle osservazioni/opposizioni tardive. Alla cui stregua debbono essere considerati gli atti giudiziari (ossia i ricorsi giurisdizionali o ricorsi straordinari) pendenti;
2 - non fa dubbio che il potere di disciplinare il territorio comunale, rientrando nelle manifestazioni di autonomia dell'ente locale al quale in definitiva competono le determinazioni sulle modalità di utilizzo del territorio (Cons. Stato IV n. 1196/98), ha una valenza conformativa che però non può non trovare due significativi limiti, l'uno fondato sul rispetto dei criteri che lo strumento - vuoi per legge, vuoi per le indicazioni assunte dall'organo deliberante assembleare (Cons. Stato IV n. 2934/2000) - deve rispettare; l'altro, basato sull'osservanza del generale obbligo di motivazione delle scelte (da ultimo, Cons. Stato IV n. 1943/99) che, seppure attenuato, vale a dar conto dell'iter logico seguito nella formazione del piano. Un tale obbligo, peraltro, diventa più specifico e significativo allorché le decisioni sottese dallo strumento urbanistico interferiscano con situazioni di tutela privata qualificata. In tal caso la motivazione non potrà limitarsi al richiamo generico relativo alla variazione dell'assetto urbanistico esistente, bensì ragionare sul rispetto delle regole sopra richiamate. Più particolarmente, come di recente si è avuto modo di osservare (T.A.R. Lazio I, 10 ottobre 2001, n. 8280) le evenienze che giustificano una più incisiva e particolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono state ravvisate dalla giurisprudenza (A.P. n. 24/99 e IV n. 2639/2000):
a) nel superamento degli standard minimi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree;
b) nella lesione... dell'affidamento qualificato del privato-convenzioni di lottizzazioni, accordi di diritto privato intercorsi tra comune ed i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento, di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione..;
c)  nella modificazione in "zona agricola" della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (C. S. citata; e n. 594 del 1999). Orbene va considerato che lo strumento urbanistico proposto dal comune di Acireale consiste - come è noto - nella rielaborazione parziale dettata dalla Regione, che ha restituito il precedente piano regolatore generale (nonostante il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 322/96 ne avesse suggerito la rielaborazione totale). La considerazione, di per sé ovvia, sul piano della legittimità dell'azione rielaborativa posta in essere dal comune non può non portare ad affermare che sarebbe stata necessaria da parte dell'ente locale una riconsiderazione generale - e, comunque, estesa - delle opportunità di utilizzazione del territorio comunale, il tutto da tradursi nell'esigenza di puntuale motivazione e specifica considerazione dei sacrifici imposti alle proprietà private, anche alla luce delle possibili alternative di soddisfazione delle esigenze urbanistiche;
3.  -  medio tempore l'elaborazione del piano, è intervenuta la ben nota sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, con la quale sono stati indicati all'azione di pianificazione urbanistica esercitata dai comuni alcune regole normative senza il rispetto delle quali gli strumenti adottati rischiano di restare inattuali per la loro illegittimità. Ci si riferisce alla reiterazione dei vincoli urbanistici espropriativi o che comportino la inedificabilità di aree. E', quindi, legittimo affermare che la reiterazione del vincolo urbanistico finalizzato all'esproprio, ovvero comportante l'inedificabilità, seppure nei limiti temporali del quinquennio previsto dalla legge sull'espropriazione all'art. 9 (in Sicilia espressamente recepito con normativa di settore), deve essere supportata da una puntuale motivazione che evidenzi non solo che l'ente pianificatore ritiene pur sempre corrispondente al pubblico interesse il vincolo de quo, ma che si è ben reso conto della lesione che ciò comporta alle aspettative del privato, dando conto dell'attualità ed esistenza di un interesse pubblico che imponga la reiterazione del precedente vincolo (Cons. Stato IV n. 346/2000; ID. n. 2706/ 2000; T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 381/2000), tenendo presente la tipicità degli interessi in conflitto (quello privato e quello pubblico) con particolare riferimento alla inesistenza di aree alternative rispetto a quelle vincolate aventi le medesime caratteristiche;
4.  -  è pacifico che il carattere agricolo della zona territoriale omogenea E, è un presupposto essenziale dettato dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Tale zona possiede una valenza conservativa dei valori naturalistici, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano ed assumendo, per tale via, la funzione decongestionante e di contenimento all'espansione dell'aggregato urbano (Cons. Stato IV n. 6177/2000; ID. V n. 3178/2001). Logico corollario di tale principio, in riferimento ad una progettualità urbanistica dichiaratamente destinata a tutelare l'ambiente anche quando si risolve nell'imprimere ad un'area il connotato di zona agricola, è che, per zone che abbiano carattere agricolo ai sensi del citato art. 2, non si richieda una diffusa analisi argomentativa, avuto riguardo al valore del paesaggio, sul piano costituzionale fondamentale a mente dell'art. 9 della Costituzione (Cons. Stato IV n. 1679/2001). Ne consegue, ancora, che il comune deve dare specifica motivazione (che, ovviamente, non potrà essere solo quella generale e generica relativa alla variazione dell'assetto urbanistico esistente), allorché modifica in zona agricola un'area limitata compresa tra altre aree edificate o edificabili (Cons. Stato IV n. 594/99).
Ciò posto si osserva.
Osservazione n.166: l'osservazione venne accolta dal precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. Il mancato inserimento della particella n. 163 del foglio 56, già di proprietà dell'istante alla data del decreto direttoriale di approvazione del piano regolatore generale di Acireale; è certamente dovuto ad un refuso di indicazione. Oggi va accolta, conseguentemente, la osservazione tardiva della ditta Privitera Antonino, avente causa dalla ditta Di Maria Francesco, osservazione tardiva proposta con atto dell'11 agosto 2004 in quanto non viene a modificarsi il contenuto sostanziale del parere a suo tempo espresso, ma viene solo a sanarsi un errore materiale.
Osservazione n. 23: viene accolta risultando condivisibili e richiamate per relationem le argomentazioni svolte nella proposta di deliberazione commissariale, anche alla luce delle statuizioni del Tribunale amministrativo regionale espresse in sede cautelare su ricorso della ditta Tosto Mario (provvedimento T.A.R.S. n. 517/2004 r.g.).
Osservazione n.160: viene accolta per le medesime considerazioni espresse a proposito dell'osservazione n. 23, anche alla luce delle statuizioni del T.A.R.S. con l'ordinanza cautelare n. 442/2004 su ricorso del Credito siciliano S.p.A., ex Banca Popolare S. Venera.
Osservazione n. 207 in ditta Trovato Francesco: va, in linea di massima condiviso l'assunto del progettista circa l'assoggettamento dell'area in esame al piano di riqualificazione Loreto-Balatelle, in quanto adiacente all'altra area per la quale tale piano è stato concepito. A parte le considerazioni emergenti dalla già operante modifica dell'art. 39, punto 16, delle norme di attuazione operata dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica trascritto per intero nel decreto direttoriale di approvazione del piano regolatore generale, risulta comprovata l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non si è ritenuto di accogliere la richiesta di inclusione dell'area nella zona C4 - per un verso -; né - per altro verso - restano conclamate le ragioni del tacito, elusivo e contraddittorio diniego di recepire l'indicazione del progettista di inclusione dell'area nel piano di riqualificazione Balatelle. E ciò, nonostante il richiamo recettizio che il commissario fa, nell'ambito della deliberazione n. 28/2004, alla deliberazione consiliare n.74/2003, che alle conclusioni del progettista si ispira (leggasi, travisamento e contraddittorietà). In altri termini, la deliberazione commissariale n. 28/2004 se da un canto fa riferimento alla deliberazione consiliare n. 74/2003, avente ad oggetto proprio tale piano di riqualificazione, dall'altro omette di controdedurre sul punto e sulla specifica richiesta del privato, la cui osservazione, pertanto va accolta.
Osservazione n. 105* Guarrera Salvatore: non si condivide la proposta dell'ufficio di rigetto dell'osservazione, atteso che la asserita compatibilità tra la zona agricola e la destinazione d'uso produttiva non può riguardare impianti esistenti e soggetti a produzioni non collegate alle caratteristiche del terreno e legate alla "culturazione" del sito pianificato. In particolare la produzione afferisce ad impianto di betonaggio che, per la sua natura, ha necessità di espressa individuazione all'interno della zonizzazione di piano regolatore generale come zona D omogenea. In conclusione si ritiene di accogliere la osservazione in questione.
Osservazione n. 12 ditta Gesim s.r.l.: la ditta ha presentato circostanziato ricorso al T.A.R.S. (da considerare quale osservazione tardiva) deducendo specifiche illegittimità in relazione all'accertata circostanza che con la precedente previsione di piano regolatore generale era stato presentato un PDL positivamente esitato dal comune, dal Genio civile e dalla Sovrintendenza, generandosi un "affidamento qualificato" suscettibile di ledere il diritto della stessa. Inoltre nel ricorso è stata evidenziata l'illogicità della previsione che, a fronte di un richiesto ridimensionamento delle zone C, invece di limitarsi a sopprimere parte di tali previsioni, agisce in modo di prevedere - al posto di quelle soppresse - altre e più estese zone C, senza dar conto in tale modo di procedere in relazione anche alle premesse articolate nel presente voto, si ritiene di accogliere l'osservazione.
Ricorso al T.A.R. di Leonardi Rosario e Leonardi Alfio: per il già detto, da considerarsi osservazione tardiva, la censura giurisdizionale si fonda sulla dedotta circostanza della vicinanza, al terreno di proprietà, dei ricorrenti, di vaste aree gravate di zonizzazione omogenea D commerciale. La circostanza seppure ponga l'esigenza di motivare, non può condizionare, fino ad eliminarlo del tutto, il potere pianificatorio del comune per il quale, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 71/78, il "verde agricolo" costituisce una risorsa imprescindibile del territorio ed una condizione ecosistemica della corretta pianificazione urbanistica. Per tale motivo, pur nel rigetto dell'osservazione, va raccomandato all'ente la valutazione del rilievo di "interclusione del lotto" formulata dai ricorrenti, che potrebbe giustificare l'esercizio dello ius poenitendi nella comparazione tra interesse pubblico e privato.
Ricorso al T.A.R. di Costanzo Giuseppe e Pepe M. Rosaria: per il già detto, da considerarsi osservazione tardiva, la censura si fonda sull'asserzione da parte del comune (ma inesistente, nella realtà ontologico-giuridica) di un vincolo di immodificabilità temporanea scaturente dai decreti 14 agosto 1993 (con proroga decretale del 18 agosto 1995) e 13 febbraio 1995 (con proroga decretale del 10 marzo 1997), vincolo che, costituendo il presupposto logico, oltre che giuridico, della valenza interprocedimentale del piano paesistico richiamato dal comune, non può interdire l'edificazione dell'area in questione, proprio perché inapplicabile dopo la sua scadenza. E', pertanto, da accogliere il richiamo all'affidamento qualificato, ormai da qualificarsi diritto vivente, con il corollario della validità dello strumento esecutivo (PDL) di iniziativa privata in testa ai ricorrenti.
L'osservazione n. 35 f.t. e successive f.t.: risultano collegate all'osservazione n. 259, quest'ultima gravata positivamente dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444/68. Deve ritenersi, che l'osservazione n. 35 e successive f.t., vadano considerate "tamquam non esset" non avendo alcun rilievo di autonomia rispetto all'osservazione n. 259, quest'ultima da considerarsi unica espressione della volontà interdittiva del privato. Per il resto, le valutazioni istruttorie del servizio formulate con la proposta di parere ed integrata con le note nn. 453/2004, 460/2004 e 461/2004, vanno accolte e rese compatibili con le superiori considerazioni.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il citato voto n. 385 del 24 novembre 2004 e, conseguentemente, di dovere rettificare il precedente decreto n. 485/D.R.U. del 5 maggio 2003, relativamente ai punti sopraindicati;

Decreta:


Art. 1

Il decreto n. 1270/D.R.U. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Acireale, in adempimento da quanto disposto nell'art. 4, è integrato in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 385 del 24 novembre 2004 di cui fa parte integrante la proposta n. 45 del 29 settembre 2004, resa dal servizio 4/D.R.U.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  deliberazione del commissario ad acta n. 28 del 18 maggio 2004;
2)  proposta di parere n. 45 del 29 settembre 2004 del servizio 4/D.R.U.;
3)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 385 del 24 novembre 2004.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Acireale resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati citati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2005.
  LIBASSI 

(2005.4.198)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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