REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 dicembre 2004.
Modifica dei decreti 7 agosto 2002 e 18 febbraio 2003, relativi alla determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Visto il piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto l'art. 8ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il D.P.Reg. siciliana 25 ottobre 1999, con il quale sono stati approvati gli standard strutturali delle residenze sanitarie assistenziali, prevedendo nella fattispecie una capacità ricettiva non inferiore a 20 posti e non superiore a 120 posti articolata in nuclei di 20 posti;
Visto il decreto n. 01545 del 7 agosto 2002, con il quale sono state fissate le rette pro-capite per i moduli da 40, 60, 80 e 120 posti letto per residenze sanitarie assistenziali:

  Modulo A carico del F.S.R A carico utente Retta RSA 
  40 pl 79,49 30,47 109,96 
  60 pl 78,18 23,58 101,76 
  80 pl 76,56 17,34 93,90 
  120 pl 75,87 11,45 87,33 

Visto il decreto n. 172 del 18 febbraio 2003, con il quale è stata fissata la retta pro-capite per il modulo da 20 posti letto per residenze sanitarie assistenziali:

  Modulo A carico del F.S.R A carico utente Retta RSA 
  20 pl 90,75 50,63 141,37 

Considerato che con ordinanza n. 666/2003 il TAR di Catania ha accolto le domande cautelari, ritenendo esistenti i requisiti del fumus e del grave pregiudizio con particolare riferimento ai motivi di cui ai punti 1°, 1C e 3 del ricorso, di alcune strutture residenziali della provincia di Catania, volte all'annullamento dei decreti n. 1545 del 7 agosto 2002 e n. 172 del 18 febbraio 2003, con conseguente obbligo di questo Assessorato a rideterminare le rette RSA per anziani non autosufficienti e disabili, tenendo conto delle censure di cui ai motivi prima richiamati;
Vista la relazione d'ufficio prot. n. 6810 del 19 novembre 2004, che viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante, dove sono esplicitate le modalità di adempimento all'ordinanza ed è svolta una analisi approfondita sulla sostenibilità dei relativi costi;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla definizione della retta unica quale media dei valori tariffari attribuiti alle tipologie di RSA da 20, 40 e 60 pl., escludendo i valori limite derivanti per le ipotetiche strutture da 80 e 120 pl., di fatto non presenti sul territorio regionale, determinandola in E 117,70 di cui E 82,81 a carico del servizio sanitario regionale ed E 34,89 a carico del cittadino, sulla base del procedimento illustrato nella suddetta relazione d'ufficio;
Ritenuto, altresì, necessario dare disposizioni alle Aziende unità sanitarie locali incaricate dell'istruttoria per l'ingresso dei pazienti nelle strutture residenziali di:
-  di fare sottoscrivere all'assistito o al suo tutore la dichiarazione di impegno alla corresponsione della quota parte di retta a proprio carico;
-  di riscuotere dall'assistito la quota parte a suo carico pari ad E 34,89;
-  di corrispondere la retta per intero alla struttura residenziale pari ad E 117,70;
-  nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte alla quota di diaria a suo carico, di rivalersi nei confronti dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile secondo la loro capacità contributiva;
-  nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, di rivalersi nei confronti del Comune di residenza che è tenuto a provvedere a corrispondere un contributo integrativo fino alla copertura della diaria per intero;
Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare l'art. 3 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002 e l'art. 1 del decreto n. 172 del 18 febbraio 2003;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, ai soli fini di dare ottemperanza all'ordinanza del TAR esecutiva e senza pregiudizio per le successive attività volte alla tutela giudiziaria dell'Amministrazione, l'art. 3 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002 e l'art. 1 del decreto n. 172 del 18 febbraio 2003, sono così modificati:
"La retta pro-capite, per ogni giorno di effettiva residenza dei soggetti aventi diritto ai sensi del D.P.Reg. 25 ottobre 1999 comprendente di tutti gli oneri conseguenti alla residenzialità, è stabilita in E 117,70 di cui E 82,81 a carico del F.S.R. ed E 34,89 a carico dell'utente, quale retta unica per tutte le tipologie di strutture".
Art. 2

L'Azienda unità sanitaria locale incaricata dell'istruttoria relativa all'ingresso del paziente nella struttura residenziale dovrà farsi carico:
-  di fare sottoscrivere all'assistito o al suo tutore la dichiarazione di impegno alla corresponsione della quota parte di retta a proprio carico;
-  di riscuotere dall'assistito la quota parte al suo carico pari ad E 34,89;
-  di corrispondere la retta per intero alla struttura residenziale pari ad E 117,70;
-  nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte alla quota di diaria a suo carico, di rivalersi nei confronti dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, secondo la loro capacità contributiva;
-  nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, di rivalersi nei confronti del Comune di residenza che è tenuto a provvedere a corrispondere un contributo integrativo fino alla copertura della diaria per intero.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002 e dell'art. 2 del decreto n. 172 del 18 febbraio 2003.
Il presente decreto, iscritto nel repertorio dell'Assessorato regionale della sanità, viene inoltrato alla ragioneria centrale sanità per la registrazione e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 dicembre 2004.
  PISTORIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 27 dicembre 2004 al n. 436.
Allegato
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCHEMA DI DECRETO PER IL RIORDINO TARIFFARIO DELLE RETTE RSA

1. La regolamentazione vigente
Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono strutture extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati o in forma mista, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale, nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone ultra-sessantacinquenni non autosufficienti e di soggetti disabili non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che richiedono trattamenti continui, e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con nota n. 12/Dip/1828 del 19 luglio 2001, indirizzata al dirigente generale e all'Assessore pro-tempore, sono stati illustrati i criteri utilizzati per la determinazione delle rette in Sicilia per le RSA di 40, 60, 80 e 120 posti letto, nonché per la determinazione della retta di incremento per i posti letto di Alzheimer (allegato 1).
Con il decreto n. 1545 del 7 agosto 2002, in fase di prima applicazione del D.P.Reg. del 25 ottobre 1999, per il triennio di vigenza del P.S.R., è stata approvata la dotazione regionale, su base provinciale, dei posti letto in RSA per gli anziani ultrasessantenni non autosufficienti e per i disabili da realizzarsi nel territorio della Regione siciliana.
Con il medesimo provvedimento è stata determinata la retta pro-capite, per ogni giorno di effettiva residenza dei soggetti aventi diritto.
In particolare il decreto n. 1545 del 7 agosto 2002 stabilisce quanto segue:

"Art. 1

In fase di prima applicazione del D.P.Reg. del 25 ottobre 1999, per il triennio di vigenza del P.S.R. è approvata la dotazione regionale, su base provinciale, dei posti letto in RSA per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e per disabili da realizzarsi nel territorio della Regione siciliana, come segue:

      Posti letto di RSA per disabili Posti letti di RSA per anziani non autosufficienti  
Agrigento      n.    60 n.    180 
Caltanissetta      n.    40 n.    180 
Catania      n.  160 n.    380 
Enna      n.    40 n.      80 
Messina      n.  100 n.    300 
Palermo      n.  200 n.    460 
Ragusa      n.    40 n.    120 
Siracusa      n.    60 n.    140 
Trapani      n.    60 n.    180 
      n.  760 n.  1.940 


Art. 2

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, nell'attestare l'idoneità sanitaria per livello di prestazioni e stabilimenti, dovranno tenere presente, onde evitare il superamento dei parametri stabiliti dal superiore art. 1) dei posti letto pubblici e privati attivati o da attivare.

Art. 3

La retta pro-capite, per ogni giorno di effettiva residenza dei soggetti aventi diritto, ai sensi del D.P.Reg. 25 ottobre 1999 comprendente di tutti gli oneri conseguenti alla residenzialità, è così stabilita:

  Modulo da A carico del F.S.R A carico utente Retta RSA 
  40 pl 79,49 30,47 109,96 
  60 pl 78,18 23,58 101,76 
  80 pl 76,56 17,34 93,90 
  120 pl 75,87 11,45 87,33 


Art. 4

La maggiorazione della retta prevista per il modulo da 20 posti letto per gli anziani affetti da morbo di Alzheimer è di E 56,46 pro-die, nella considerazione che la struttura è tenuta ad avere altri 10 addetti all'assistenza.

Art. 5

Nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte in tutto o in parte alla quota di diaria a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa in base alla propria capacità economica, che deve essere accertata nella procedura di ammissione.

Art. 6

Nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere in tutto o in parte posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, sarà il comune di residenza a provvedere a corrispondere un contributo integrativo fino alla copertura della diaria stessa.

Art. 7

Per garantire il pagamento della quota, gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla corresponsione alla RSA dell'intera quota di detto assegno quale contributo alle spese.

Art. 8

I percettori della sola pensione sociale, senza redditi ulteriori da patrimonio o altro, ovvero con reddito di importo pari alla pensione sociale sono esonerati dal concorso alla retta.

Art. 9

Deve essere garantita prioritariamente all'ospite la conservazione di una quota di pensione o di reddito. Tale quota mensile è di E 129,11.

Art. 10

Allo scopo di garantire il pagamento della quota alberghiera al momento dell'accesso del paziente nella struttura residenziale, si sottoscrive la dichiarazione della posizione reddituale e quella di impegno dell'assistito o di un familiare alla corresponsione della quota parte della diaria giornaliera a proprio carico. In presenza di situazioni di necessità e urgenza, l'inserimento in RSA non è condizionato alla sottoscrizione dell'impegno di cui sopra.
Successivamente, ad integrazione e modifica del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002, con il decreto n. 172 del 18 febbraio 2003 è stata determinata la retta pro-capite per il modulo da 20 posti letto ed è stato altresì abrogato l'art. 2 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002.

  Modulo da A carico del F.S.R A carico utente Retta RSA 
  20 pl 90,75 50,63 141,37 

2. Motivi ed esiti del ricorso
Le società Korus s.r.l., Cappuccini s.r.l., Villa Gaia s.r.l., Lucia Mangano, Arka s.r.l., Residenza Serena s.r.l. hanno proposto ricorso al TAR di Catania contro l'Assessorato regionale della sanità e l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania per ottenere l'annullamento del decreto del 7 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 6 ottobre 2002, relativo alla determinazione delle rette in residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti e disabili nonché avverso ogni altro atto o provvedimento connesso o conseguenziale, ivi compresa per quanto di interesse, la relazione del 19 luglio 2001 prot. n. 12/ Dip/1828.
Più specificamente i ricorrenti sostengono che la soluzione adottata da questa Amministrazione con il decreto n. 1545 del 7 agosto 2002, che pone la retta a carico del fondo sanitario regionale e del soggetto assistito e grava la residenza sanitaria assistenziale dell'obbligo di ottenere dall'assistito una dichiarazione unilaterale di impegno al pagamento della quota a proprio carico, è in contrasto con i principi giuridici, atteso che a parere dei ricorrenti una corretta procedura dovrebbe essere quella di una ripartizione e compensazione tra il servizio sanitario nazionale e l'amministrazione comunale di residenza, con l'eventuale equilibrato apporto del soggetto assistito, degli oneri derivanti dal pagamento della retta giornaliera alla residenza sanitaria.
A parere dei ricorrenti tale soluzione è viziata da vizi di potere per le seguenti ragioni:
Punto 1 del ricorso
a)  Rimane escluso l'intervento economico delle amministrazioni comunali di residenza.
b)  Rimane gravato in modo rilevante il soggetto anziano e/o disabile assistito.
c)  Rimane altresì gravata la struttura residenziale dell'onere di imporre e riscuotere l'iniqua quota ripartita a carico del soggetto anziano o disabile assistito con vizio di manifesta ingiustizia, nonché violazione del principio di buon andamento del servizio sanitario che rischia di tradursi in un grave danno per il soggetto anziano e/o disabile assistito (posto che, la struttura residenziale ha diritto di ricevere con certezza una retta che è stata esattamente parametrata ai suoi costi, né possiede in caso di mancato adempimento degli obblighi da parte di terzi, quegli strumenti di recupero coattivo e/o di compensazione che rientrino nella disponibilità pubblica.)".
Punto 2 del ricorso
a)  La mancata previsione delle strutture da venti posti letto, in contrasto con quanto contenuto nel decreto del Presidente della Regione del 25 ottobre 1999.
a) La mancata previsione di una tariffa unica per tutte le tipologie di struttura previste che, prescindendo dalla diversità di dimensioni delle stesse, risponda all'unitarietà ed omogeneità di prestazioni che devono essere garantite ai soggetti anziani e/o disabili assistiti.
b)  La violazione infine, delle regole di corretta istruttoria e motivazione che investe tutti i punti essenziali del decreto impugnato, dal calcolo dei fabbisogni alla determinazione delle rette ed al riparto delle stesse a carico dei soggetti assistiti."
Punto 3 del ricorso.
"Il decreto impugnato si limita a prevedere e fissare l'importo della retta di degenza pro-die e pro-capite in relazione all'effettiva presenza del soggetto assistito presso la struttura sanitaria RSA.
Le strutture tuttavia hanno dei costi fissi imposti dagli standards strutturali e di personale, fissati dal Presidente della Regione siciliana (D.P.R.S. del 25 ottobre 1999) e dimensionati per l'occupazione di tutti i posti letto.
Tali costi non sono dotati di alcuna flessibilità, per espressa previsione amministrativa.
Lo stesso importo della retta, come si può evincere dalle modalità di stima di determinazione della medesima, nasce dal riconoscimento della necessità di coprire i costi fissi del personale e gli altri costi fissi (riscaldamento, elettricità, pulizia, biancheria, vitto ed alloggio, ammortamenti etc).
Orbene, le singole strutture non hanno facoltà di riduzione di personale, né di riduzione delle ore lavorative del personale, qualora la struttura ospiti un numero inferiore di pazienti, rispetto a quello individuato dagli standards, né possono sopperire in alcun modo alla mancanza di pazienti essendo vincolate a ricevere solo ed esclusivamente quelli inviati dal servizio sanitario.
Con l'attuale vigenza del decreto impugnato quindi, la convenzione di servizio ex art. 26 legge n. 833/78 in cui ricadono le "residenze sanitarie assistite" si trasforma in un contratto aleatorio in danno della struttura, che subisce automaticamente una perdita non appena le rimanga anche un solo posto letto libero.
Tutto ciò è in contrasto non soltanto con il fondamentale principio di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa che richiede un corretto equilibrio degli oneri e dei ricavi da parte del concessionario, ma anche con l'art. 15 della legge regionale n. 68/81 ove si legge che le convenzioni devono prevedere il rimborso dei costi globali sostenuti per le prestazioni date e per il mantenimento dei servizi relativi agli standard fissati secondo quanto previsto da piano regionale dei servizi per i soggetti portatori di handicap.
Sicchè, il contrasto dell'art. 3 del decreto impugnato con tali fondamentali principi, rende necessaria l'inserzione automatica ex art. 1339 del codice civile, in sostituzione di tale previsione, di una clausola che garantisca comunque in favore della struttura il diritto a percepire una retta fissata per ciascun posto letto, anche nel caso in cui non venga in concreto occupato".
Le strutture di cui sopra risultano accreditate ed iscritte all'albo degli enti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e per disabili e svolgono tale attività sulla base delle relative convenzioni stipulate con l'azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.
Con ordinanza istruttoria n. 40/2003 il TAR di Catania ha disposto l'obbligo per l'Assessorato di depositare la relazione n. 12/ Dip/1828 del 19 luglio 2001 richiamata nel decreto impugnato.
Con nota n. 1903 del 5 marzo 2003 questo servizio ha trasmesso alla segreteria del TAR di Catania ed all'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania la relazione n. 12/Dip/1828 del 19 luglio 2001, con la quale sono stati illustrati i criteri di determinazione delle rette.
Con ordinanza n. 666/2003 il TAR di Catania ha ritenuto fondate le doglianze dettate in ricorso, con particolare riferimento ai motivi 1A, 1C e 3 (sopra evidenziati in neretto) con conseguente obbligo di questo Assessorato a rideterminare le rette RSA per anziani non autosufficienti e disabili.
Con nota n. 12418 del 19 maggio 2003 l'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ha trasmesso copia dell'ordinanza all'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, al fine di verificare l'opportunità di proporre appello.
Con nota n. 12437 del 19 maggio 2003 l'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ha trasmesso il ricorso per motivi aggiunti proposto da Cappuccini s.r.l. e Villa Gaia s.r.l. contro l'Assessorato regionale della sanità e l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania avverso il decreto n. 172 del 18 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2003 concernente determinazione dei posti letto e delle rette RSA per anziani non autosufficienti e disabili, nella parte in cui ha integrato il predetto decreto fissando la retta pro-die e pro-capite per il modulo da 20 posti, ponendo tuttavia a carico dell'utente finale privato l'importo di E 50,63.
Tale ricorso per motivi aggiunti è stato proposto solo dalle strutture Cappuccini s.r.l. e Villa Gaia s.r.l. in quanto sono le uniche, tra i ricorrenti dell'originario ricorso introduttivo, ad essere titolari di strutture con moduli da n. 20 posti letto.
Affermano i ricorrenti che il decreto impugnato è affetto dagli stessi vizi di cui è affetto il decreto n. 1545/02.
Con nota n. 14377 del 28 maggio 2003 l'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha richiesto a questo Assessorato chiarimenti in ordine all'opportunità di proporre appello all'ordinanza.
Con nota n. 5260 del 24 luglio 2003 questo servizio ha convocato i legali rappresentanti delle società ricorrenti per un tavolo tecnico.
Con ordine del giorno approvato nella seduta n. 179 del 19-20 dicembre 2003 l'Assemblea regionale siciliana ha disposto l'impegno dell'Assessore per la sanità a provvedere alla revoca del decreto del 7 agosto 2002 e ad emanare un provvedimento valido a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 e conforme alle prescrizioni del TAR.
3.  Esecuzione dell'ordinanza mediante l'emissione di un nuovo provvedimento regolatore della materia
La disposizione ad eseguire l'ordinanza sancita dall'O.d.g. ARS del 19-20 dicembre 2003 comporta la revoca dei due decreti nn. 1545/2002 e 172/2003 e l'emissione di un nuovo provvedimento regolatore della materia, secondo le indicazioni dell'ordinanza medesima.
Come detto l'ordinanza accoglie, in linea generale, le doglianze dei ricorrenti, con particolare riguardo ai tre punti sopra evidenziati.
I primi due (1.a e 1.c) portano necessariamente ad introdurre un meccanismo di corresponsione della retta "composita" che vede nell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento l'acquirente unico della prestazione socio-sanitaria, ciò nella considerazione che la struttura, comunque titolare di un diritto a ricevere con certezza la retta a fronte della prestazione erogata, non possiede, nel caso di mancato adempimento degli obblighi da parte dei terzi, strumenti di recupero coattivo.
Ciò comporta, a carico della stessa Azienda unità sanitaria locale, l'onere della riscossione della quota a carico dell'ospite, direttamente dallo stesso o, nel caso che egli non sia in grado di farvi fronte in tutto o in parte, dai familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, che dovranno contribuire al pagamento della diaria in base alla propria capacità economica, da accertare nella procedura di ammissione.
Pertanto, si rende necessario, che l'Azienda unità sanitaria locale incaricata dell'istruttoria relativa all'ingresso del paziente nella struttura residenziale si faccia carico:
1)  di fare sottoscrivere all'assistito o al suo tutore la dichiarazione di impegno alla corresponsione della quota parte di retta a proprio carico;
2)  di riscuotere dall'assistito la quota parte a suo carico determinata come da decreto;
3)  di corrispondere la retta per intero alla struttura residenziale;
4)  nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte alla quota di diaria a suo carico, di rivalersi nei confronti dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile secondo la loro capacità contributiva;
5)  nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, di rivalersi nei confronti del Comune di residenza che è tenuto a provvedere a corrispondere un contributo integrativo fino a copertura della diaria per intero.
E' bene precisare che l'obbligo dell'Azienda unità sanitaria locale a recuperare la quota parte di retta di spettanza dell'ospite deve ritenersi tassativo, in quanto, nella composizione della diaria gioca non solo una distinzione pubblico-privato, ma, prima ancora, una distinzione tra prestazione sanitaria, assolvibile con le risorse poste a disposizione dell'Azienda unità sanitaria locale e la prestazione sociale che, non essendo riconoscibile come livello essenziale d'assistenza sanitaria (LEA) non può essere posta a carico del servizio sanitario regionale.
L'ordinanza prescrive anche l'ottemperanza del complesso punto 3 del ricorso, che riguarda, essenzialmente, il riconoscimento di una condizione gestionale rigida per effetto dei vincoli legislativi e regolamentari vigenti, dove una serie di costi di mantenimento vengono affrontati in maniera pressoché costante, indipendentemente dalla presenza o meno di ospiti e conclude con la proposta di ottenere il pagamento della retta in funzione dei posti letto esistenti, anche nel caso in cui il suddetto posto non venga in concreto occupato.
Per quanto riguarda tale aspetto, nonostante l'ordinanza del TAR di Catania n. 666/2003 abbia ritenuto accoglibile la doglianza nel suo insieme, questa Amministrazione ritiene di non poter ottemperare alla parte riguardante la specifica richiesta del "pagamento della retta in funzione dei posti letto esistenti, anche nel caso in cui il suddetto posto non venga in concreto occupato", in quanto in base al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i pagamenti in ambito nazionale, sia per le strutture pubbliche che per quelle private, devono essere effettuati a prestazione resa.
Appare opportuno, tuttavia, precisare che, nei diversi incontri intrattenuti con gli operatori del settore, molte problematiche di carattere organizzativo e gestionale, quale quella indicata sul punto 3 del ricorso, sono state ampiamente dibattute, con l'intesa che, anche dopo l'assolvimento della sentenza mediante decreto, si debba comunque procedere ad una fase di concertazione rivolta ad una complessiva riorganizzazione del settore ed alla semplificazione delle procedure amministrative e di relazione economica.
In questa ottica, emerge, però, da subito, la necessità di adempiere ad un ulteriore obbligo derivante dall'accoglimento di un ulteriore punto del ricorso, riguardante la fissazione di una tariffa unica.
Tale adempimento, difatti, concorre a ristabilire una condizione di equità, laddove i precedenti provvedimenti, seppure sulla base di un'analisi specifica che restituisce valori differenziati di costi a seconda della dimensione delle strutture, non hanno trovato soluzione nel rispetto del fondamentale principio che a parità di prestazione, nell'ambito dei servizi resi a committenza pubblica, debba corrispondere pari remunerazione.
Vale piuttosto la considerazione che la sostenibilità della gestione, secondo i diversi pesi che gravano sulle strutture in conseguenza della loro dimensione, ma anche della loro collocazione territoriale, dell'incidenza delle patologie trattate, ecc. vada verificata e compensata sul piano organizzativo, attraverso la disposizione di specifiche misure regolamentari che possono scaturire dalla concertazione di settore.
Pertanto, in considerazione del regime tariffario differenziato e nell'esigenza di non aggravare il costo specifico pro - capite delle prestazioni, nel rispetto dell'approfondito lavoro d'analisi già svolto per la determinazione del regime tariffario differenziato sancito dai provvedimenti in revoca, la soluzione più congrua appare quella di determinare l'ammontare della retta unica quale media dei valori tariffari attribuiti alle tipologie di RSA da 20, 40 e 60 p.l., escludendo i valori limite derivanti per le ipotetiche strutture da 80 e 120 p.l., di fatto non presenti sul territorio regionale.
Incidentalmente occorre precisare che, comunque, l'avvio di strutture superiori ai 60 p.l., già fortemente sconsigliato negli attuali procedimenti autorizzativi, dovrebbe essere del tutto escluso nelle future indicazioni di programmazione o, comunque, strettamente vincolato a condizioni eccezionali specificamente individuate e descritte nelle linee d'indirizzo.
Il procedimento di determinazione della diaria (o retta) a tariffa unica è schematicamente riassunto nel seguente prospetto:



Il valore unico così determinato è pari, pertanto, ad E 117,70 di cui E 82,81 a carico del servizio sanitario regionale ed E 34,89 a carico del cittadino.
Rimane invariata la diaria aggiuntiva per i casi di morbo di Alzhaimer, fissata in E 54,46.
Seppure non espressamente richiesto dal procedimento, che già risponde ai criteri ed ai vincoli rivolti al contenimento della spesa sanitaria nella derivazione di un valore tariffario unitario, si è, infine, voluto verificare se la perequazione tariffaria induce maggiori costi effettivi rispetto alla platea delle strutture attualmente attive sul territorio regionale.
Pertanto, sulla base dei dati aggiornati espressamente richiesti al competente servizio del DIRS e presto forniti dal dirigente dott. D'Arpa, che individuano tutte le strutture per numero, ampiezza e tipologia, come dal quadro seguente:



Si è proceduto ad una verifica di raffronto dei costi effettivamente oggi sostenuti e quelli derivanti dall'applicazione della tariffa unica, sintetizzati nella seguente tabella.



Dall'elaborazione emerge con chiarezza che, in fase di applicazione della tariffa unica, sulla base della platea di strutture effettivamente attive sul territorio, si sviluppano minori costi fino a oltre duemila euro al giorno nel caso di piena occupazione di tutti i posti letto nelle varie strutture.
(2005.4.159)
Torna al Sommariohome


102



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 65 -  43 -  78 -  16 -  46 -  58 -