REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 7 febbraio 2005.
Criteri e modalità per la concessione di benefici economici previsti dal decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999. Fondo nazionale per le politiche migratorie. Finanziamento di iniziative nei settori dell'accoglienza in situazioni di emergenza e dell'integrazione degli immigrati extracomunitari.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 45 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/98) e l'art. 58 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/99), istitutivo del Fondo nazionale per le politiche migratorie per il finanziamento di iniziative nei settori dell'accoglienza in situazioni di emergenza e dell'integrazione degli immigrati extracomunitari;
Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. D.G.I. n. 3681 dell'1 luglio 2002, concernente la ripartizione alle regioni ed alle province autonome delle quote del suddetto Fondo che assegna alla Regione siciliana la somma di E 1.472.616,28;
Vista la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002, che autorizza l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione a cofinanziare il Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'attuazione del programma di interventi delle politiche di integrazione;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio della Regione siciliana n. 1187 del 29 novembre 2004, che cofinanzia con E 350.000,00 la somma stanziata dal Ministero del lavoro;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, non specificatamente individuati, debbano essere subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui devono attenersi per l'erogazione;
Ritenuto, pertanto, di specificare i settori di intervento, le tipologie delle attività ammissibili, le procedure, le forme di partecipazione, le modalità di finanziamento, i criteri di selezione, per le iniziative proposte dai soggetti abilitati ad operare in tale settore;

Decreta:
Art. 1
Interventi di sostegno all'immigrazione

1)  La Regione siciliana finanzia iniziative nel territorio regionale. Per tali attività la partecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale può assumere la forma del finanziamento a totale carico o del cofinanziamento.
2)  I soggetti che possono beneficiare del sostegno dell'Amministrazione regionale di cui al precedente comma 1 sono: enti locali della Regione siciliana i quali, se operano in convenzione con strutture private queste ultime devono essere iscritte al registro del Ministero del lavoro previsto dall'art. 42 del testo unico n. 286/98, associazioni iscritte al registro nazionale specifico previsto dall'art. 42 del testo unico n. 286/98 tenuto presso il Ministero del lavoro - Direzione immigrazione.
Art. 2
Tipologie delle attività ammissibili

Vengono ritenute quali ammissibili le iniziative che abbiano come obiettivo, come indicato dalla normativa nazionale, le seguenti attività tendenti a:
-  eliminare o quanto meno ridurre le barriere linguistiche e/o culturali che ostacolano la fruibilità dei servizi da parte degli immigrati, attraverso la formazione interculturale degli operatori delle istituzioni pubbliche e/o private;
-  diffondere corsi di lingue e cultura italiana a tutti i livelli;
-  sostenere le attività in favore dei richiedenti asilo anche attraverso il monitoraggio costante del fenomeno attraverso la creazione di un rapporto organico con gli enti pubblici a vario titolo competenti, nel processo di protezione ed assistenza dei richiedenti asilo;
-  promuovere la diffusione delle informazioni tra gli immigrati e tra i cittadini sulla nuova normativa (legge 30 settembre 2002, n. 189) concernente le modifiche apportate al testo unico in materia di immigrazione, tenendo presente che le istituzioni devono essere comunque i principali referenti, offrendo sportelli informativi in grado di facilitare, attraverso strumenti di supporto, come le figure dei mediatori interculturali, l'assistenza necessaria onde evitare percorsi alternativi a quelli della legalità;
-  rimuovere con opportune campagne di sensibilizzazione anche a livello locale ogni forma di intolleranza e discriminazione sostenendo le rappresentanze delle comunità degli stranieri al fine di favorire la partecipazione alla realtà locale;
-  attivare e/o potenziare i centri di accoglienza per far fronte alle situazioni di maggiore degrado;
-  creare alloggi sociali per offrire ospitalità ai lavoratori immigrati con partecipazione alle spese;
-  promuovere la creazione di agenzie di intermediazione e di garanzia per favorire l'accesso degli immigrati al mercato delle abitazioni e/o agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
-  tutelare le donne ed i minori attraverso:
-  realizzazione di alloggi e arredi per madri sole con bambini sotto i tre anni;
-  diffondere la presenza di mediatori interculturali all'interno dei consultori familiari;
-  effettuare consulenza per la normativa sul lavoro domestico;
-  effettuare consulenza legale per le vittime dello sfruttamento sessuale e della tratta.
Art. 3
Procedure

La documentazione, in duplice copia, dovrà pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, indirizzata al dipartimento lavoro - unità operativa emigrazione ed immigrazione - via Imperatore Federico, n. 70 - 90143 Palermo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per i progetti spediti per raccomandata postale, farà fede la data riportata dal relativo timbro di spedizione.
1)  Per le richieste di finanziamento i soggetti interessati di cui al comma 2, art. 1, del presente decreto devono presentare apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante.
2)  Per gli interventi l'istanza dovrà essere corredata dalle schede riassuntive opportunamente compilate e dal progetto che dovrà contenere i seguenti elementi:
a)  azioni da svolgere e relativi tempi di esecuzione;
b) risorse umane da utilizzare relativamente ad ogni azione di cui al punto a);
c)  dettagliato piano finanziario in cui dovranno essere evidenziati i parametri utilizzati per il calcolo delle relative voci di spesa.
All'istanza dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione distinta per tipologia di soggetto richiedente:
Enti locali della Regione siciliana
a)  delibera di giunta di approvazione dell'iniziativa;
b)  documentazione attestante l'accordo con il partner/s locale/i che deve essere iscritto al registro del Ministero del lavoro.
Associazioni ed organismi privati
a)  documentazione attestante l'iscrizione al registro del Ministero del lavoro;
b)  statuto dell'associazione o dell'organismo privato dal quale si evince che gli stessi perseguono finalità di sostegno agli immigrati e che non abbiano fini di lucro. Tali caratteristiche devono risultare possedute in data antecedente la pubblicazione del presente decreto.
Soggetti pubblici e privati.
a)  deliberazione dell'organo che indica chi è abilitato alla rappresentanza esterna;
b)  documentazione attestante l'accordo con il partner/s locale/i nel caso in cui il progetto si svolga in compartecipazione fra organismi pubblici e privati e documentazione da cui si rileva che il partner privato risulta iscritto all'albo del Ministero del lavoro.
4)  Per gli interventi che richiedono la partecipazione finanziaria dell'ente locale a titolo di cofinanziamento, l'istanza dovrà contenere la documentazione idonea attestante l'avvenuto cofinanziamento del progetto, l'indicazione degli eventuali altri enti o soggetti cofinanziatori nonché la richiesta della quota eventualmente a carico dell'Amministrazione regionale.
5)  I progetti non potranno avere una durata superiore a 12 mesi.
Art. 4
Modalità di erogazione

1)  Per gli interventi approvati e finanziati il contributo regionale è erogato con le seguenti modalità:
a)  prima rata di anticipazione pari del 70% al finanziamento riconosciuto ammissibile;
b)  rata di saldo previa produzione di una dettagliata relazione concernente la realizzazione dell'intervento finanziato, accompagnata da idonea documentazione comprovante le spese sostenute.
2)  I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, ad eccezione degli enti locali, al fine dell'erogazione del finanziamento concesso, dovranno produrre apposita polizza fidejussoria o altra forma di garanzia equivalente in favore della Regione siciliana. La garanzia dovrà essere prestata per una somma pari al 70% dell'importo totale del finanziamento concesso e dovrà espressamente contenere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile.
Art. 5
Costi ammissibili per i progetti

1)  Per i progetti finanziati i costi ammissibili sono i seguenti:
a)  spese per la progettazione e la gestione dell'intervento, relativamente al solo responsabile e/o coordinatore del progetto;
b)  trattamento economico del personale destinato al progetto;
c)  spese per la formazione professionale;
e)  spese per attrezzature, costruzioni, arredi, impianti ed altri beni materiali necessari alla realizzazione del progetto;
f)  spese per la polizza fidejussoria.
Art. 6
Quantificazione del contributo

Per gli interventi approvati il tetto massimo dell'intervento finanziario viene fissato in E 150.000,00.
Al fine di garantire una pluralità di interventi, ogni organismo articolato su più sedi operanti su scala territoriale che possiede i requisiti per presentare progetti, potrà avere finanziata una sola richiesta di finanziamento su scala regionale.
Art. 7
Criteri di selezione

Considerata la specificità della materia ed in relazione alle direttive del Ministero del lavoro, mirate alla non dispersione delle professionalità acquisite dagli enti già finanziati con le precedenti annualità, l'Assessorato regionale del lavoro, nella predisposizione del piano di interventi del fondo nazionale per le politiche migratorie, terrà conto degli enti che hanno svolto in precedenza attività e realizzato iniziative nel rispetto della normativa nazionale in materia di immigrazione.
1)  I progetti ammissibili verranno inseriti in una graduatoria di merito nella quale la posizione del singolo progetto verrà determinata dal punteggio raggiunto sulla base dei criteri sotto elencati:
a)  progetti cofinanziati - sino ad un massimo di 15 punti;
b)  esperienza pluiriennale nel settore da parte del soggetto richiedente - sino ad un massimo di 15 punti;
c)  dettaglio del piano finanziario - sino ad un massimo di 15 punti;
d)  ampiezza del bacino di utenza dei destinatari dei servizi finali - sino ad un massimo di 15 punti;
e)  continuità dei progetti avviati con le precedenti annualità ed in fase di avanzata realizzazione - sino ad un massimo di 20 punti;
f)  progetti che privilegiano la fornitura di servizi rispetto ad interventi di carattere assistenziale fino ad un massimo di 20 punti.
2. La graduatoria finale, sulla base dell'istruttoria condotta dal dipartimento lavoro - servizio emigrazione ed immigrazione, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le proposte verranno finanziate sulla base delle disponibilità finanziarie seguendo l'ordine della valutazione. Qualora, successivamente, si avranno ulteriori disponibilità finanziarie, si procederà all'integrazione dei progetti finanziabili sulla base della predetta graduatoria.
Art. 8
Disciplina finale

1)  L'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ha facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche dei progetti, sia in corso di realizzazione che a conclusione degli stessi. Se nel corso di tali verifiche dovessero riscontrarsi irregolarità, l'Amministrazione regionale procederà a revocare il finanziamento concesso.
2)  I soggetti che beneficeranno dei contributi del F.N.P.M. previsti dal presente decreto sono tenuti a comunicare agli eventuali partners dell'iniziativa la partecipazione della Regione siciliana al progetto ed avranno l'obbligo di farvi riferimento in ogni comunicazione e pubblicazione relativa allo stesso.
Palermo, 7 febbraio 2005.
  SCOMA 

(2005.6.319)
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012

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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