REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 2 febbraio 2005.
Approvazione dell'intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale "l'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC)... ...Omissis";
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, nella parte in cui istituisce il documento unico di regolarità contributiva per i lavori privati;
Vista la legge 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali";
Visto l'avviso comune sottoscritto il 16 dicembre 2003, in sede di tavolo di lavoro attivato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal comitato per l'emersione del lavoro non regolare, dalle associazioni di categoria in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia: ANCE, ANAEPA CGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLLAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL;
Vista la convenzione sottoscritta, in sede nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 15 aprile 2004, tra INPS, INAIL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANCE, ANCPL-LEGACOOP, ANIEM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLLAI, CONFCOPERATIVE ITALIANE FEDEREDILIZIA, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL;
Vista l'intesa promossa dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta in data 24 gennaio 2005, dall'INPS, dall'INAIL e dalle nove Casse edili delle province siciliane;
Ritenuto di approvare la suddetta intesa che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

E' approvata l'allegata intesa per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) promossa dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e sottoscritta in data 24 gennaio 2005 dall'INPS, dall'INAIL e dalle nove Casse edili delle province siciliane, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Il presente decreto, in uno all'allegata intesa, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, nonché pubblicizzato sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici all'indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it.
Palermo, 2 febbraio 2005.
  PARLAVECCHIO 

Allegato
INTESA PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'anno 2005 il giorno 24 del mese di gennaio presso i locali dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
tra

l'Assessore regionale per i lavori pubblici, ing. Mario Parlavecchio
e

-  l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato dal dott. Gaetano Savona, dirigente vicario, sede regionale INPS - Palermo;
-  l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentato dal dott. Salvatore Terrasi, direttore regionale INAIL - Palermo;
-  le Casse edili della Sicilia rappresentate da:
-  Agrigento - ing. Angelo Barbarino;
-  Enna - geom. Antonio Gallone;
-  Caltanissetta - p.i. Paolo Aiello;
-  Catania - geom. Andrea Vecchio;
-  Messina - ing. Salvatore Arcovito;
-  Palermo - geom. Nicolò Alberti;
-  Ragusa - ing. Rosario Canzonieri;
-  Siracusa - geom. Paolo Pizzo;
-  Trapani - ing. Nino Durante;
Vista

-  la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", il cui art. 15, commi 10 e 11, disciplina l'intesa finalizzata alla semplificazione delle procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva delle imprese mediante un documento unico (DURC);
-  il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, nella parte in cui istituisce il DURC nei lavori privati;
-  la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-  la legge 31 dicembre 1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
-  la vigente disciplina in materia;
in attuazione

-  dell'art. 15, commi 10 e 11, della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni che così dispone: "L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse edili, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice dei lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dell'impresa esecutrice dei lavori.
Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa ai sensi della normativa vigente.";
premesso che

-  l'avviso comune, stipulato in data 16 dicembre 2003 da ANCE, ANAEPA CGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede il rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte dello sportello costituito presso le Casse edili costituite in forma paritetica dalle parti sociali firmatarie dell'avviso stesso;
-  l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con nota prot. n. 66558 del 22 dicembre 2003, indirizzata all'Assessore regionale per i lavori pubblici, ha auspicato che la convenzione regionale possa uniformarsi ai contenuti di quella nazionale (ed alla relativa modulistica), al fine di assicurare omogeneità nell'attestazione della regolarità contributiva dei rapporti di lavoro;
-  in data 15 aprile 2004 è stata sottoscritta, in sede nazionale, la convenzione tra INPS, INAIL e Casse edili per il rilascio del DURC;
-  gli enti e le casse sottoscrittori della presente convenzione ritengono che l'istituzione del DURC recepisca i bisogni e le aspettative dell'utenza sul versante della semplificazione degli adempimenti amministrativi e della maggiore efficienza del servizio reso dalle strutture pubbliche mediante il recupero e l'ottimizzazione delle risorse interne;
-  gli stessi enti e le casse di cui sopra considerano le attività, le procedure e l'organizzazione necessarie per il rilascio del DURC anche utili strumenti per l'osservazione delle dinamiche del lavoro, eventualmente fruibili anche da altre amministrazioni, per creare un canale velocizzato diretto allo scambio di informazioni e rispondere alla necessità di nuove forme strutturali utili alla vigilanza integrata, alla lotta al sommerso e alla definizione di una mappa dei rischi a fini prevenzionali;
-  si crea, indirettamente, certezza circa la regolarità delle imprese affidatarie di appalti pubblici per una maggiore garanzia del corretto svolgimento degli stessi;
-  la gestione del DURC consente un monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di una banca dati degli appalti utile per la limitazione delle ipotesi di concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;
si concorda quanto segue:


Art. 1
Oggetto

Con riferimento ai lavori del settore edile, sia pubblici che privati, ed in adempimento a quanto previsto nell'art. 15, commi 10 e 11, della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, INPS, INAIL e Casse edili adottano comuni misure tecnico organizzative finalizzate a semplificare le fasi di richiesta e rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse edili.

Art. 2
Soggetti abilitati alla richiesta

Le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della presente convenzione, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria appositamente muniti di delega, richiedono il DURC alla Cassa edile, competente per territorio.
Nel caso di richiesta della certificazione presentata all'INPS o all'INAIL, i predetti istituti trasmettono la richiesta medesima alla Cassa edile competente per territorio.
Lo stesso documento potrà essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni appaltanti, dagli enti privati a rilevanza pubblica e dalle società organismi di attestazione (SOA).

Art. 3
Modulistica di richiesta del DURC

Per gli appalti di lavori pubblici il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere richiesto nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.
Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto, ai sensi della vigente normativa, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA).
I soggetti di cui all'art. 2 forniti di codice di riconoscimento devono richiedere per via telematica (on-line) il documento unico di regolarità contributiva oppure presso ogni sportello costituito appositamente presso la Cassa edile competente.
Tale sportello comunica con INPS e INAIL per via telematica, avvalendosi delle specifiche procedure on-line realizzate a tal fine. Nelle more della messa a regime del sistema informatico che consenta l'interscambio telematico delle informazioni, potranno essere anche utilizzati altri sistemi da concordare a livello provinciale e condivisi dal comitato tecnico di cui all'art. 10.

Art. 4
Rilascio del DURC

La Cassa edile è deputata a raccogliere, anche dagli altri istituti, i dati utili per la certificazione unica: a tal fine le richieste pervenute alla Cassa edile sono in pari data inoltrate all'INPS e all'INAIL per consentire le verifiche di propria competenza.
Gli istituti devono fornire le notizie necessarie per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in un termine utile che consenta il rilascio stesso entro 30 giorni dalla richiesta.
La Cassa edile provvede all'emissione del documento unico concernente la posizione contributiva dell'impresa attestando anche la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito dai rispettivi istituti.
Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ove gli istituti non abbiano fornito le informazioni di loro competenza, ovvero non abbiano comunicato causa di sospensione, la Cassa edile emette il DURC.

Art. 5
Requisiti per il rilascio del DURC

L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile sono tenuti a verificare la regolarità contributiva dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Sono, altresì, tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni singola impresa che concorre all'esecuzione dell'opera.
La Cassa edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale del lavoro e dagli accordi nazionali e territoriali stipulati in materia dalle parti sociali sottoscriventi la presente convenzione.
Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 9, comma 76, della legge n. 415/98, può essere effettuato esclusivamente dalle Casse edili regolarmente costituite in forma paritetica dalle parti sottoscriventi l'avviso comune del 16 dicembre 2003.

Art. 6
Modulistica

Per assicurare ed agevolare l'applicazione del DURC, le parti firmatarie della presente convenzione, anche mediante le Casse edili, metteranno a disposizione dei potenziali richiedenti il DURC la modulistica predisposta, reperibile anche on-line.

Art. 7
Pubblicizzazione del DURC

Le parti firmatarie della presente convenzione si impegnano a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute da specifica informazione e formazione interna, il documento unico di regolarità contributiva e le procedure per la sua attuazione sia attraverso l'informativa diretta alle associazioni datoriali interessate, sia ricorrendo agli organi di informazione.

Art. 8
Trattamento dati personali

Le parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, curano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. Curano, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art. 8, 5° comma, e art. 19, legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 9
Adempimenti successivi alla stipula della convenzione

Le parti firmatarie della presente convenzione provvederanno a fissare con successivo e specifico accordo le modalità di ripartizione di costi ed oneri connessi all'applicazione informatica nonché alle implementazioni e gestione della stessa.
Le parti firmatarie, in particolare, procederanno, per quanto di competenza, all'applicazione del comma 12 dell'art. 15 della legge regionale n. 7/2002, e successive modifiche ed integrazioni, che così dispone: "Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le Casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni".

Art. 10
Costituzione comitato tecnico

In ambito regionale viene costituito un comitato tecnico, composto da rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e da almeno un rappresentante per ciascuna delle Casse edili costituite dalle parti sottoscriventi la presente convenzione. Il comitato tecnico è responsabile della gestione delle procedure relative a:
-  acquisizione dati;
-  gestione della fase applicativa on-line;
-  gestione dello smistamento delle richieste;
-  gestione delle funzioni automatiche di agenda;
-  gestione della trasmissione del DURC al richiedente;
-  gestione dell'utilizzo dei dati da parte degli istituti interessati.

Art. 11
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato, si applica la convenzione nazionale sottoscritta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 15 aprile 2004.

Art. 12
Decorrenza

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.
(2005.7.374)
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090


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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