REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 14 gennaio 2005, n. 1.
Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 7/ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 18 ottobre 2004;
Visto il proprio decreto 3 novembre 2004 di emanazione del predetto regolamento;
Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con foglio 29 novembre 2004, n. 21, in ordine agli articoli 3 e 9 del predetto schema di regolamento;
Vista la nota dell'Ufficio legislativo e legale n. 1806 - 226/A del 17 dicembre 2004, con la quale si propone l'adesione alle predette osservazioni;
Vista la nota n. 174 dell'11 gennaio 2005, con la quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha riformulato i predetti articoli 3 e 9 dello schema di regolamento secondo le osservazioni della Corte dei conti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 12 gennaio 2005;
Visto l'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione - Definizioni

1.  Il presente regolamento disciplina l'espletamento delle gare relative a lavori pubblici da realizzarsi mediante contratti di appalto aventi per oggetto la sola esecuzione dei lavori o l'appalto integrato, da affidarsi mediante pubblico incanto, e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
2.  Ai fini del presente regolamento si intende:
a)  per "Legge" la legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
b)  per "Autorità" l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
c)  per "Osservatorio" l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
d)  per "Ufficio" l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
Art. 2.
Commissioni provinciali e commissione centrale Nomina, funzioni e trattamento economico

1.  Nel decreto presidenziale di nomina dei componenti le commissioni delle sezioni è indicato il presidente ed il vice presidente.
2.  L'indennità annua lorda di funzione per il presidente della sezione provinciale è fissata in e 51.000; l'indennità annua lorda di funzione per i componenti di ciascuna sezione provinciale è fissata in e 30.000.
Art. 3.
Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa Nomina e trattamento economico

1.  Il dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici nomina con apposito provvedimento i membri di ciascun ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, i quali sono scelti tra soggetti di riconosciute competenza e professionalità in materia di lavori pubblici.
2.  Essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
3.  L'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa:
a)  cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni della commissione e ne custodisce gli atti;
b)  cura l'istruttoria e formula proposte per l'espletamento dei sub-procedimenti di verifica delle offerte anomale e degli altri provvedimenti di competenza della commissione.
4.  Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti gli uffici di cui al presente articolo è, per il personale dell'Amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali.
5.  Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
6.  Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
Art. 4.
Adempimenti relativi alla celebrazione della gara

1.  Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa nomina per ciascun procedimento di selezione un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara il cui nominativo deve essere indicato nel bando.
2.  Ove la gara sia relativa ad un appalto di importo superiore alla soglia comunitaria, immediatamente dopo la scadenza del termine di partecipazione, il dirigente preposto nomina una sub commissione di verifica delle eventuali offerte anomale mediante il sorteggio di tre tra i soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa.
Art. 5.
Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara

1.  Il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara svolge le funzioni che la legge assegna al responsabile del procedimento nelle fasi di gara, ove non diversamente disposto con il presente regolamento.
2.  Egli riceve il bando predisposto dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione appaltante e ne cura la pubblicazione. Può, ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, segnalarle al responsabile del procedimento dell'Amministrazione appaltante ma, in caso di conferma, ha l'obbligo di proseguire il procedimento, dandone segnalazione all'Osservatorio, per la promozione delle opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo; ha il compito, fra l'altro, di registrare data ed ora di arrivo dei plichi e di provvedere alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato.
3.  Egli, inoltre, è responsabile degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara.
Art. 6.
Sedute della commissione provinciale

1.  Le sedute della commissione provinciale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza.
2.  All'inizio di ogni semestre, il presidente della commissione determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, settimanale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
3.  La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 2, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di 5 giorni liberi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  Alla seduta partecipa un membro dell'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di verbalizzatore.
5.  Le sedute della commissione provinciale sono pubbliche.
Art. 7.
Sedute della commissione centrale

1.  Le sedute della commissione centrale sono presiedute dal presidente della commissione provinciale di turno. Svolge le funzioni di vice presidente il soggetto che alla successiva turnazione sarà chiamato a svolgere le funzioni di presidente. La rotazione opera a cadenza bimestrale, secondo l'ordine fissato con il decreto assessoriale di nomina delle commissioni provinciali.
2.  Le sedute della commissione centrale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti.
3.  All'inizio di ogni semestre, il presidente di turno determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, quindicinale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 3, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di 10 giorni liberi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato dei lavori pubblici.
5.  Alla seduta partecipa un membro dell'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di verbalizzatore.
6.  Le sedute della commissione centrale sono pubbliche.
Art. 8.
Procedimento

1.  Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal presente regolamento.
2.  La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di dieci giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il motivato provvedimento di differimento è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione da rendersi in occasione della seduta ordinaria fissata a termini del presente regolamento. Esso è, inoltre, pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
3.  La commissione, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, procede all'ammissione dei concorrenti.
4.  Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, procede al sorteggio degli offerenti chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. Quindi rinvia alla prima seduta ordinaria utile per la prosecuzione delle operazioni di gara, trasmettendo i nominativi sorteggiati al responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara unitamente ai plichi affinché nelle more della verifica provveda alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato.
5.  Il responsabile di cui al precedente comma comunica ai partecipanti l'avvenuto sorteggio e la richiesta di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la commissione, informata dal responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità e per essa all'Osservatorio, per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, della Legge, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7, della medesima Legge. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche ai concorrenti che si collocano al primo ed al secondo posto in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova graduatoria. La prova dei requisiti giunta tardivamente non determina la riammissione del concorrente ma è comunicata all'Autorità e per essa all'Osservatorio.
6.  Dopo la verifica della documentazione, la commissione, riunitasi nuovamente, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse. Quindi predispone la graduatoria individuando il concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale, salvo il disposto di cui al successivo art. 9.
Art. 9.
Individuazione e verifica dell'anomalia delle offerte

1.  Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, ove la commissione individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti alla sub-commissione appositamente nominata, la quale vaglia le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della Legge ed istruisce la valutazione di congruità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali.
2.  La commissione, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte ritenute non congrue sulla base dell'attività istruttoria svolta ai sensi del comma precedente e predispone la graduatoria.
3.  A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la commissione comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio, che provvede a darne informativa alla Commissione della Unione europea.
4.  Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP la commissione procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall'art. 21, comma 1/bis, prima alinea. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque non è esercitabile la procedura di esclusione automatica. La valutazione delle offerte anomale è affidata ad una sub-commissione di verifica nominata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento, la quale chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la commissione esclude la relativa offerta e procede alla predisposizione della graduatoria.
Art. 10.
Verbale

1.  La commissione redige un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso entro dieci giorni all'amministrazione appaltante nonché ai concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria.
2.  Nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale, l'organo competente dell'amministrazione appaltante deve adottare il provvedimento finale. In difetto il provvedimento di aggiudicazione si intende a tutti gli effetti adottato conformemente alla proposta. E' comunque fatto obbligo all'organo competente dell'amministrazione appaltante di adottare un provvedimento espresso - da pubblicarsi secondo quanto disposto al successivo comma 5 - con il quale regolarizzare l'aggiudicazione sotto il profilo contabile e finanziario.
3.  Ove si individuino vizi nella proposta di provvedimento per il cui rimedio non è necessaria la rinnovazione di atti della procedura, l'organo competente dell'amministrazione appaltante, con provvedimento congruamente motivato, procede direttamente alla correzione, previo avviso ai concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. In ogni altro caso, rimette gli atti all'Ufficio.
4.  L'organo competente dell'amministrazione appaltante, inoltre, potrà revocare gli atti di gara con provvedimento congruamente motivato e solo in caso di sopravvenienza di interessi pubblici prevalenti.
5.  Al provvedimento di aggiudicazione adottato dall'organo competente dell'amministrazione appaltante sulla base del verbale della commissione si applica il disposto dell'art. 21 bis della Legge.

Art. 11.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 14 gennaio 2005.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  PARLAVECCHIO  



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 gennaio 2005, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 7.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note alle Premesse:
-  L'art. 2 del D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.", così dispone:
"Attribuzioni del Presidente.
(Art. 2 legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, art. 1 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2). Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi. Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tale fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE:

a)  cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;
b)  cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio;
c)  cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;
d)  promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
e)  prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore. Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
f)  convoca e presiede la Giunta regionale;
g)  propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
h)  presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;
i)  provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;
l)  indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
m)  decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
n)  impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
o)  scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
p)  può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;
q)  svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.".
-  L'art. 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici." introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002. n. 7, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." così dispone:
"Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
1.  Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
2.  L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi della province regionali.
3.  L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale, con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5.  Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
6.  Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.
7.  Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
8.  E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.
9.  Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
b)  un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
c)  un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento indicato di volta in volta dall'ente di competenza.
10.  La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.
11.  Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale.
12.  Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale peri lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9.
14.  All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001. n. 97.
15.  I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16.  Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. 

17.  Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
18.  A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.".
-  Il comma 27 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo." così dispone:
"27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.".
Note all'art. 1, comma 2:
-  La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca "Legge quadro in materia di lavori pubblici. "ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.
-  La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, reca "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 2002, n. 37.
Nota all'art. 3, comma 2:
La legge 27 marzo 2001, n. 97, reca "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 aprile 2001, n. 80.
Nota all'art. 3, comma 5:
La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, reca "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.". Ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.
Note all'art. 8, comma 5:
-  I commi 6 e 7 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così, rispettivamente, dispongono:
"6.  Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7.  Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti, i provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.".
-  Il comma 7 dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." così dispone:
"7.  Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.".
Nota all'art. 9, commi 1 e 4:
Il comma 1 bis dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.".
(2005.8.392)
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