REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2005 - N. 7
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 19 gennaio 2005.
Protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 gennaio 1955 n. 25, recante "Disciplina dell'apprendistato" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2003, n. 47;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" ed, in particolare, il titolo VI, capo I, che disciplina le nuove tipologie dell'apprendistato;
Ritenuto che detto titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003, nel disciplinare le nuove tipologie e forme di apprendistato, presuppone l'adozione di una apposita regolamentazione dei profili formativi da definirsi ad opera delle regioni d'intesa con le parti sociali;
Considerato che, in data 8 ottobre 2004 è stato condiviso, dalla Regione siciliana, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in persona dell'Assessore regionale pro-tempore, e dalle parti sociali intervenute, il "Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato" con cui sono stati definiti obiettivi, contenuti e procedure che dovranno contribuire ad avviare su scala regionale una prima sperimentazione del nuovo apprendistato di cui al decreto legislativo n. 276/2003;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 40 del 14 ottobre 2004 sul nuovo contratto di apprendistato;
Considerato, che nelle more degli ulteriori adempimenti connessi al suddetto protocollo di intesa dell'8 ottobre 2004, è intervenuto l'art. 37 ("Adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro") della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 47 dell'11 novembre 2004, il quale ha stabilito che gli adempimenti applicativi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono definiti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e che le procedure di concertazione con le forze sociali sono attuate attraverso la commissione regionale per l'impiego, confermando, in quest'ultima fattispecie, la previsione dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
Ritenuto che appare opportuno adeguare le procedure di attuazione del nuovo apprendistato al nuovo impianto normativo delineato dal suddetto art. 37 della legge regionale n. 15/2004;
Considerato che, conformemente a tale modus procedendi, la commissione regionale per l'impiego, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, così come demandatele dal citato art. 37, legge regionale n. 15/2004, con apposita determinazione resa nella seduta del 22 dicembre 2004, ha inteso fare proprio il "Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato" dell'8 ottobre 2004 di cui sopra;
Viste le nuove attribuzioni conferite all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dall'articolo 37 ("Adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro") della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, in merito agli adempimenti applicativi del decreto legislativo n. 276/2003, le quali, assorbendo anche la competenza ad esternalizzare gli atti come l'allegato Protocollo di intesa, rendono superata la previsione contenuta nell'ultimo alinea del Protocollo di intesa de quo circa la necessità di sottoporre lo stesso alla Giunta regionale;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il "Protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato" dell'8 ottobre 2004, che forma parte integrante del presente decreto, stipulato tra questo Assessorato e le parti sociali e fatto proprio dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 22 dicembre 2004.

Art. 2

Il presente decreto non è soggetto a visto ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito internet dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, all'indirizzo www.regione.sici-lia.it/lavoro.
Palermo, 19 gennaio 2005.
  SCOMA 

Allegato
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI PER L'APPRENDISTATO
Tra

La Regione siciliana, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in persona dell'Assessore regionale pro-tempore, dott. Francesco Scoma, assistito dal dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, prof. Gaspare Carlo Lo Nigro
e

CNA Sicilia - Confartigianato - CLAAI - CASA - ACAI - APMI Sicilia - Confindustria Sicilia - API Sicilia - Confagricoltura - Coldiretti - FENAPI - Confcommercio - Confesercenti - Confcooperative - CGIL - CISL - UIL - UGL - CONFSAL - CIU - CUQ - Confedir.
Le parti, premesso che:
-  la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro ed il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, intervengono sulla materia dell'apprendistato, introducendo tre tipologie, secondo le previsioni degli articoli 48, 49 e 50 del decreto stesso;
-  l'attuazione delle nuove norme è subordinata a regolamentazioni adottate a livello nazionale e regionale e alla stipula a livello nazionale degli accordi interconfederali e dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
-  la Regione siciliana, in relazione alle specifiche competenze in materia in forza dello speciale Statuto ed in considerazione delle particolari condizioni in cui versa il mercato del lavoro regionale, ritiene di adottare linee di programmazione in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale volte anche alla realizzazione di sperimentazioni relative alle forme di apprendistato previste dalla nuova normativa;
-  le sperimentazioni sopra richiamate saranno utilizzate dalla Regione Sicilia per la formulazione degli atti relativi alla regolamentazione delle nuove tipologie di apprendistato;
intendono definire, con la presente intesa, gli obiettivi e i contenuti sotto indicati per la realizzazione delle sperimentazioni.
1.  Obiettivi
Le parti firmatarie individuano quali obiettivi prioritari e qualificanti della sperimentazione del nuovo apprendistato:
a)  la costruzione di un modello di procedure e contenuti per valorizzare mediante la certificazione l'insieme dei contenuti formativi del contratto di apprendistato ed, in particolare, della formazione non formale;
b)  la costruzione di un modello di certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi ed alla loro regolamentazione, ovvero alla costruzione del sistema regionale delle qualifiche;
c)  l'individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor aziendali;
d)  l'individuazione di criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese.
2.  Contenuti
Le parti, per quanto attiene l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49, al fine di renderne possibile la sperimentazione, fissano i seguenti riferimenti iniziali sulle materie maggiormente innovative o controverse:
-  piano formativo individuale: è il percorso formativo dell'apprendista, reso esplicito per tutta la durata del contratto di apprendistato, sia per la formazione formale che per la formazione sul lavoro ed è definito mediante obiettivi formativi e standard di competenza;
-  profilo formativo: è definito tenendo conto delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali e, ove esistente, del repertorio nazionale delle professioni, ovvero degli standard formativi regolamentati dalla Regione siciliana, nonché da indagini di mercato svolte settorialmente, d'intesa, dalle parti sociali del settore interessato;
-  formazione per il tutor aziendale (per il quale vengono confermati i requisiti e le funzioni previsti dal D.M. 28 febbraio 2000): ha durata non inferiore a 12 ore e non superiore a 24 ore, fatto salvo una durata più elevata esclusivamente in riferimento all'alta formazione, e comunque in congruità con gli obiettivi della sperimentazione. La formazione è finalizzata all'approfondimento dei compiti specifici, in particolare la definizione e la gestione del piano formativo individuale;
-  certificazione del percorso formativo: fermo restando la possibilità per l'impresa di riconoscere all'apprendista, ai soli fini contrattuali e di legge, l'inquadramento conseguito al termine del contratto di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista nel percorso formativo formale e non formale avviene mediante:
-  attestazione di frequenza, rilasciata dal soggetto gestore;
-  attestazione di percorso, rilasciata dal soggetto gestore, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, agli apprendisti che non conseguono la qualifica professionale;
-  qualifica professionale, rilasciata secondo le norme vigenti agli apprendisti soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione e agli apprendisti che seguono un percorso professionalizzante o di alta formazione che ne preveda il conseguimento;
-  capacità formativa delle imprese per l'erogazione della formazione formale: sarà attuata in riferimento alla normativa vigente e mediante criteri e requisiti da individuare con delibera della commissione regionale per l'impiego su proposta del competente dipartimento regionale della formazione professionale d'intesa con l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  individuazione degli organismi formativi accreditati secondo la normativa vigente.
Ai fini della presente sperimentazione le parti condividono le seguenti indicazioni di principio:
-  il rapporto di collaborazione tra l'impresa ed il soggetto formativo esterno si realizza nella elaborazione del piano formativo individuale e mediante un costante rapporto tra il tutor aziendale e il tutor formativo esterno;
-  fermo restando le disposizioni di legge, le ore di formazione formale ed il rapporto di integrazione con la formazione non formale dovranno essere individuati in coerenza con i rispettivi profili formativi e con i percorsi di qualifica nella formazione professionale;
-  le competenze professionalizzanti sono da individuare in coerenza alle esigenze di trasferibilità delle competenze stesse;
-  la formazione relativa alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro sarà erogata all'inizio del rapporto di lavoro.
Nell'ambito della sperimentazione potranno essere attivati percorsi di formazione individualizzata mediante lo strumento del voucher formativo. Le modalità e le procedure di attuazione verranno proposte dal gruppo tecnico di cui al successivo punto 3.
Gli obiettivi e i contenuti sopra indicati sono da considerarsi di riferimento anche per le sperimentazioni relative all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione (art. 48, decreto legislativo n. 276/2003) e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50, decreto legislativo n. 276/2003).
Tali obiettivi e contenuti saranno integrati a seguito di accordi con il MLPS e il MIUR, relativamente all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, e con l'università e le altre istituzioni formative relativamente all'apprendistato per l'alta formazione.
Le sperimentazioni saranno realizzate in macrosettori e profili formativi che verranno individuati nell'ambito delle macroaree industria, commercio e servizi, artigianato.
3. Gruppo tecnico
Per la realizzazione delle sperimentazioni viene costituito, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo di intesa, un gruppo tecnico, composto da quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, da quattro rappresentanti delle associazioni datoriali e da quattro rappresentanti dell'Amministrazione regionale del lavoro (Ufficio di Gabinetto, dipartimento regionale lavoro, dipartimento regionale della formazione professionale e Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale), con il compito di valutare:
-  i contenuti dei progetti formativi;
-  la definizione del modello di piano formativo individuale;
-  le modalità di svolgimento della formazione per il tutor aziendale;
-  la definizione di modalità e criteri per la certificazione del percorso formativo;
-  l'individuazione di criteri e requisiti per la partecipazione delle imprese alla formazione formale;
-  l'individuazione di modalità e procedure per l'erogazione del voucher formativo;
-  la verifica dello stato di avanzamento delle sperimentazioni ed eventuali interventi di adeguamento e integrazione.
Per la realizzazione delle sperimentazioni relative agli artt. 48 e 50 del decreto legislativo n. 276/2003, il gruppo tecnico sarà integrato da rappresentanti dell'università e delle istituzioni formative.
Il monitoraggio delle sperimentazioni realizzate ai sensi del presente accordo è effettuato dalla Regione siciliana, che si impegna a trasmettere periodicamente i risultati alle parti firmatarie.
La sperimentazione di cui al presente Protocollo ha una durata di tre anni. Il presente Protocollo potrà essere modificato a seguito di variazioni normative e di accordi a livello nazionale.
Il presente Protocollo sarà sottoposto all'approvazione della commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, ed indi alla Giunta regionale, per la successiva esternalizzazione con decreto presidenziale.
(2005.4.154)
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091*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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