REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2005 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 17 gennaio 2005, n. 1.
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni (art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17).

AI COMUNI DELLA SICILIA
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
ALLA MONTEPASCHI SE.RI.T. - CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - DIREZIONE GENERALE
ALL'ANCI SICILIA
L'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004, ha previsto una parziale modifica alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 2/2002, art. 2 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'aggiornamento anagrafico da parte dei comuni.
Le innovazioni apportate dal suddetto articolo riguardano:
a)  le sanzioni da applicare nel caso di reiterato inadempimento;
b)  la regolarizzazione della posizione dei comuni inadempienti al 31 dicembre 2004;
c)  le comunicazioni sulle variazioni anagrafiche effettuate dal concessionario.
Con la modifica di cui al punto a), considerato che ormai quasi tutti i comuni hanno attivato le procedure necessarie per allineare ed aggiornare telematicamente la propria anagrafe con l'anagrafe tributaria, è stata ridimensionata l'applicazione della misura sanzionatoria prevista nei confronti dei comuni inadempienti, limitandola al mancato rispetto della trimestralità dell'aggiornamento anagrafico reiterato nell'arco temporale di 1 anno.
Per quanto concerne l'integrazione di cui alla lett. b), si rileva una proroga concessa ai comuni ancora inadempienti al 31 dicembre 2004, che dovranno provvedere a regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 2005, dotandosi dei mezzi informatici indispensabili per assicurare il prescritto servizio di aggiornamento anagrafico, tenuto conto che il mancato rispetto della suddetta scadenza, comporterà l'applicazione di una maggiore sanzione nella misura del 3,5%.
La modifica di cui alla lett. c), scaturisce dalla necessità di pervenire ad un immediato snellimento delle complesse procedure finora adottate relative alla trasmissione dei dati, prevedendo la comunicazione diretta degli aggiornamenti anagrafici, da parte dei concessionari, agli uffici dell'Agenzia delle entrate, la quale è in grado di verificare la corrispondenza dei dati forniti con le risultanze provenienti dal centro informatico della stessa Agenzia che cura la gestione dei processi telematici.
I comuni che si avvalgono di sistemi informatici (Siatel o Ina/Saia) per la gestione dell'anagrafe, continueranno a comunicare alle amministrazioni finanziarie dello Stato e al concessionario del rispettivo ambito territoriale, l'avvenuto aggiornamento anche se è negativo, dei dati anagrafici, entro 10 giorni successivi alla scadenza del trimestre considerato.
La comunicazione dell'inadempimento effettuata dal concessionario territorialmente competente, sarà verificata dall'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, attraverso i propri uffici e, successivamente, quest'ultima per ogni trimestre, trasmetterà l'elenco definitivo dei comuni inadempienti, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito per le conseguenziali iniziative.
Nei casi in cui verrà riscontrata tale reiterata inadempienza si procederà alla diffida ed alla contestuale fissazione di un termine ad adempiere.
Scaduto infruttuosamente tale termine, su proposta dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, provvederà ad irrogare, nei confronti del comune inadempiente, la sanzione prevista dal 4° comma, dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2002, così come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con conseguente diminuzione del 3% del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 2/2002.
Ciò posto, si raccomanda a tutti gli uffici in indirizzo la puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare nonché la diffusione della stessa ai rispettivi uffici periferici.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet ufficiale della Regione siciliana e potrà essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: CINTOLA 

(2005.4.174)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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