REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2005 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 3 febbraio 2005, n. 2.
Norme che regolano la produzione e il commercio del materiale vegetativo della vite.

Il comparto vitivinicolo è disciplinato da una complessa normativa, tutte le produzioni, sia quelle riguardanti il materiale di moltiplicazione che i prodotti che derivano dalla trasformazione dell'uva, sono regolamentati da norme in continua evoluzione.
Il D.P.R. n. 1164/69 disciplina le norme sulla produzione, commercializzazione, controllo del materiale di moltiplicazione della vite e le relative sanzioni in caso di violazione.
Il comparto vitivinicolo riveste una fondamentale importanza all'interno del sistema agro-alimentare ed anch'esso è stato oggetto di una serie di politiche volte da una parte a monitorare l'evoluzione delle superfici attraverso il controllo degli impianti, l'abbandono definitivo delle superfici, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e dall'altra a dare un forte impulso alle produzioni di qualità.
Il ritardo strutturale del vivaismo siciliano, non più adeguato alle esigenze di una moderna viticoltura, determina la necessità di elevare gli standard qualitativi della produzione di barbatelle, siano esse di tipo Puglia, di tipo Sicilia, nonché innestate.
Tale ritardo si riflette parimenti sulle produzioni viticole, che in questo periodo stanno vivendo una fase di notevole evoluzione, sia sotto il profilo della tecnica colturale che sotto il profilo della tecnica enologica.
Pertanto, si ritiene fondamentale una più attenta e scrupolosa osservanza delle disposizioni che regolamentano il settore vivaistico viticolo, cercando di offrire ai viticoltori standard qualitativi superiori, relativamente agli aspetti sanitari e genetici.
A tal riguardo è necessario:
1)  orientare la produzione verso barbatelle selvatiche a fusto lungo paraffinate tipo "Puglia";
2)  produrre barbatelle innestate categoria certificate;
3)  adottare le opportune misure di vigilanza e controllo fitosanitario in campo.
Per i controlli sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite hanno competenza:
-  il servizio controllo vivai, i cui funzionari delegati sono preposti all'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 e successive modifiche ed integrazioni;
-  il servizio fitosanitario regionale, presso il servizio X dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ai cui ispettori fitosanitari è demendata l'applicazione del decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000, che regola l'attività vivaistica, del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo all'iscrizione al RUP e all'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, nonché del decreto ministeriale 31 maggio 2000, relativo alla lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.
Regolamentazione impianti piante madri portinnesto (PMP)
Il vivaista che intende produrre barbatelle, sia franche che innestate, deve destinare una superficie minima di piante madri portinnesto pari al 30% della superficie investita a barbatellaio, fermo restando quanto previsto dal decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000, che prevede una superficie minima del comparto viticolo di are 00.50.00.
Prima della costituzione dell'impianto, al fine di consentire agli enti preposti il rilascio dell'attestato di conformità, gli interessati devono presentare la documentazione richiesta dalla circolare assessoriale n. 306 del 18 ottobre 2001, entro il 30 giugno dell'anno in cui si intende effettuare l'impianto.
Il funzionario delegato, competente per territorio, provvede all'invio della documentazione, prescritta nella circolare, al servizio fitosanitario regionale per gli adempimenti successivi, con la documentazione completa in ogni sua parte.
Le istanze pervenute oltre il termine sopra citato vengono trasferite, senza alcun preavviso, alla successiva campagna vivaistica.
Al fine di consentire la presenza del funzionario delegato alle operazioni di impianto, la ditta vivaistica deve comunicare all'IPA competente per territorio, almeno 20 giorni prima, l'inizio delle operazioni d'impianto.
Nel caso di campi omogenei è sufficiente apporre una sola etichetta all'inizio del campo stesso, lasciando tra i filari m. 1,50 di distanza; diversamente, dovendo procedere ad impianti con più varietà o cloni, alle testate dei singoli filari saranno apposti paletti tutori, muniti di etichette indelebili indicanti la tipologia del materiale vegetativo, avendo cura, inoltre, di interrompere il filare nel caso si dovessero utilizzare portainnesti diversi.
E' opportuno, nella fase di impianto, prevedere una distanza minima da altre piante di vite o da frutto o piante di qualsiasi altra specie, di almeno 3 metri.
Regolamentazione impianti di piante madri marze (PMM)
Per poter procedere ad un nuovo impianto di piante madri marze, si applicano le disposizioni previste dalla circolare n.289 del 18 dicembre 2000 e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001).
Il vivaista deve presentare apposita richiesta all'IPA di competenza entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui intende procedere all'impianto.
Relativamente alle distanze e alla regolamentazione dell'impianto stesso, si adottano le medesime disposizioni previste per l'impianto di PMP.
Al fine di consentire la presenza del funzionario delegato all'operazione d'impianto, la ditta vivaistica deve comunicare all'IPA competente per territorio 20 giorni prima l'inizio delle operazioni d'impianto, con apposita richiesta che indichi le varietà e i cloni, per consentire la redazione del verbale di controllo e apposizione di etichetta indelebile, recante le caratteristiche delle marze. Tale controllo deve essere effettuato anche in fase di prelievo del materiale.
Inoltre, secondo quanto previsto al punto 4 della circolare 18 dicembre 2000, (successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.39 del 3 agosto 2001 "Superfici destinate alla coltura di viti per la produzione di piante madri per marze"), viene fatto obbligo al vivaista di asportare l'uva dalle piante e a distruggerla prima della fase fenologica dell'invaiatura, e comunicare, al servizio X fitosanitario regionale, l'avvenuta distruzione se la ditta vivaistica non è in possesso dell'autorizzazione di reimpianto.
Barbatelle franche
I vivaisti che impiantano il barbatellaio devono attenersi a quanto previsto dalla normativa (D.P.R. n. 1164/69, art.4) e comunicare al funzionario delegato, almeno 20 giorni prima, le previste operazioni d'impianto del barbatellaio, in modo da consentire il controllo sin dalle operazioni di sconfezionamento del materiale vegetativo della vite (talee in conservazione).
Nel caso di materiali provenienti dal proprio campo di PMP, deve essere comunicata al funzionario delegato l'epoca d'impianto 20 giorni prima, con apposita richiesta indicante le varietà, i cloni e la superficie interessata, ciò al fine di consentire la presenza dello stesso alle operazioni di impianto del materiale. Il funzionario delegato redigerà verbale di controllo e il vivaista provvederà a mettere l'etichetta indicante il portinnesto ed il relativo clone e numero di talee messe a dimora.
Si raccomanda di tenere presenti le seguenti norme:
-  assicurare la buona conduzione del barbatellaio (lavorazioni, disserbo, trattamenti insetticidi ed anticrittogamici ecc...);
-  nei barbatellai in ogni fila può essere messo a dimora un solo portainnesto e relativo clone, cloni diversi della stessa varietà o varietà diverse, purché tra piante geneticamente diverse vengano lasciate sulla fila distanze pari 1,50 metri. Il vivaista appone per ogni campo omogeneo un paletto tutore con cartellino indelebile, recante la tipologia del materiale oggetto d'impianto e del relativo clone; nel caso di file con presenza di diverse varietà e/o cloni le etichette saranno apposte sia lungo il filare sia alla testata di esse;
-  vigilare sullo stato sanitario per le comuni malattie della vite, sottoponendo il barbatellaio periodicamente al controllo da parte del funzionario delegato e degli ispettori fitosanitari.
La durata del barbatellaio è pari ad 1 anno e non può tornare sullo stesso terreno per almeno 6 anni ad eccezione di disinfestazione con prodotti consentiti dalla normativa vigente.
Produzione di barbatelle innestate
I vivaisti che impiantano il campo di barbatelle innestate con materiale certificato devono attenersi a quanto previsto dalla normativa (D.P.R. n. 1164/69) e comunicare al funzionario delegato, almeno 20 giorni prima, le previste operazioni d'impianto.
Si raccomanda di tenere presenti le seguenti norme:
-  assicurare la buona conduzione del campo di barbatelle innestate (lavorazioni, disserbo, trattamenti insetticidi ed anticrittogamici ecc...);
-  nei campi di barbatelle innestate in ogni fila può essere messo a dimora un solo clone anche su diverse combinazioni d'innesto, o cloni diversi della stessa varietà, purché tra piante geneticamente diverse anche per combinazione d'innesto, sia lasciata sulla fila una distanza pari a m.1,50.
In corrispondenza di ogni campo omogeneo, oppure alla testata di ogni filare, deve essere apposto paletto tutore con cartellino indelebile recante la tipologia del materiale oggetto d'impianto e del relativo clone e il numero di talee messe a dimora.
Nel caso di file con presenza di diverse varietà e/o cloni le etichette saranno apposte sia lungo il filare sia alla testata di esso.
Il barbatellaio deve distare da altre piante di vite o da frutto o da qualsiasi altra specie almeno 3 metri.
La durata del campo di barbatelle innestate è pari ad 1 anno e non può tornare sullo stesso terreno per almeno 6 anni se il terreno non sarà stato disinfestato come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso di prelievo di marze da vigneti, destinati alla produzione di barbatelle innestate di categoria standard e/o PMM, anche per le varietà autoctone (Catarratto, Grecanico, Insolia, Frappato, Nero d'Avola, Nerello mascalese, ecc.), è necessario che tali appezzamenti vengano inseriti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica.
Le ditte vivaistiche assumono, per le particelle oggetto di prelievo, la responsabilità vivaistica e fitosanitaria ai termini del D.P.R. n. 1164/69 e del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
Il viticoltore ed il vivaista stipulano apposita convenzione che specifica i riferimenti catastali dell'azienda, indicando altresì il numero di marze, oggetto di prelievo, la cultivar e l'eventuale clone. Tali superfici vengono sottoposte al controllo periodico dei funzionari delegati e degli ispettori fitosanitari, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti accertati in fase preliminare entro il mese di marzo dell'anno precedente a quello in cui si intende procedere al prelievo, al fine di valutare le caratteristiche vegeto-produttive e lo stato sanitario dei vigneti in questione.
Cessione materiale vegetativo della vite
Le ditte vivaistiche hanno l'obbligo di comunicare agli uffici preposti ai controlli (IPA d'appartenenza e per conoscenza al servizio X fitosanitario regionale) la cessione del materiale vegetativo della vite almeno 10 giorni prima che venga effettuato il carico del materiale vegetativo da commercializzare, per permettere ai funzionari delegati di effettuare i relativi controlli.
-  Le vendite del materiale vegetativo della vite devono essere regolate da idonea documentazione dimostrante la circolazione del materiale stesso (DDT - fattura - passaporto), nonché dichiarazione (allegato 1) nel caso di vendita a viticoltori;
-  nel caso di cessione gratuita, il vivaista che intende cedere il materiale vegetativo della vite (PMP o PMM), compilerà il modulo di cessione (allegato 2), che costituirà parte integrante della richiesta di certificazione (15 giugno) da consegnare al funzionario delegato, al fine di permettere gli opportuni accertamenti sia in fase preventiva che in quella di impianto del barbatellaio. Tale materiale dovrà essere confezionato separatamente dal materiale di provenienza aziendale, e dovrà riportare all'esterno apposita etichetta recante il numero di talee o marze per confezione, nonché le generalità del vivaista cedente.
Vigilanza
I controlli commerciali sono previsti dall'art. 16 del D.P.R. n. 1164/69.
Gli incaricati della vigilanza, nell'esercizio delle loro attribuzioni, possono visitare tutti i luoghi in cui sia possibile trovare materiale di moltiplicazione: dal campo di coltivazione ai depositi, dai magazzini di vendita ai mercati, da tutti i mezzi di trasporto ai magazzini portuali, aeroportuali, ferroviari.
Lo scopo è quello di accertare che il materiale messo in commercio sia conforme ai requisiti stabiliti dal già citato D.P.R. n. 1164/69. Bisogna accertare che il materiale sia stato certificato, condizionato e confezionato a norma di legge, che il contenuto dell'etichetta corrisponda a quanto previsto dall'allegato IV del medesimo D.P.R. e che il materiale messo in commercio sia regolarmente iscritto al registro nazionale delle varietà di viti. L'allegato II del predetto D.P.R. stabilisce i parametri tecnici relativi alla lunghezza e ai diametri delle talee, dei nesti e delle barbatelle, la composizione dell'apparato radicale, la lunghezza della cacciata dell'anno. Considera, inoltre la purezza varietale e la purezza tecnica.
L'allegato III definisce le modalità di condizionamento e di confezionamento a seconda che si tratti di barbatelle franche o innestate, di singoli mazzi o di imballaggi, di gemme o di talee.
I funzionari delegati e gli ispettori fitosanitari, ognuno per propria competenza, nell'ambito dei controlli in campo, dovranno adottare tutte le misure necessarie per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata, così come previsto dal decreto ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.
A tal riguardo, si provvederà, altresì, a monitorare annualmente gli impianti da eventuali focolai di infezione, attenendosi a quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.
I funzionari addetti ai controlli provvederanno a inviare al servizio X fitosanitario regionale relazione sull'attività svolta e sull'esito dei controlli effettuati negli impianti.
I funzionari delegati nell'ambito dei controlli previsti devono certificare soltanto materiale vegetativo della vite conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 1164/1969.
Il servizio X fitosanitario regionale predisporrà annualmente dei controlli a campione sul materiale commercializzato dalle ditte vivaistiche dislocate nel territorio regionale sulla base delle denunce d'impianto presentate agli IPA d'appartenenza.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
Allegato 1
INTESTAZIONE DEL VIVAIO


(comprensiva di partita I.V.A.)

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................ nat.... a ........................................................................................ il ...................... e residente a ................................... in via/contrada ........................................................................................ n. ..............., titolare/legale rappresentante della ditta vivaistica ........................................................................................ ........................................................................................ con sede legale in ........................................................................................ via/contrada ..................................................................................., autorizzata all'esercizio dell'attività vivaistica dalla Regione Sicilia -Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - Osservatorio regionale per le malattie delle piante di ........................................................................................, con codice regionale ........................................................................................ prot. n. ................... del ........................................................................................, iscritta al registro ufficiale dei produttori con n. ................, prot. n................. del ........................................................................................, autorizzata all'uso del passaporto delle piante con prot. n. ........................................................................................ del ........................................................................................, regolarmente sottoposta al controllo ed alla certificazione per il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite, ai sensi del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 con matricola ISPERVIT n. .......................
Visto il certificato BF - BI - BV dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;
Dichiara

Che le n. ........................................................................................ (..................................) barbatelle ...................................... della varietà ........................................................................................ categoria ........... anno di produzione ............. vendute al/lla sig./ra ........................................................................................, titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola ........................................................................................ ........................................................................................, risultano certificate ai sensi del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164.
Data ............................................................
Firma e timbro del vivaista

........................................................................................
N. prog. .................  anno ....................
Allegato 2
All'Ispettorato provinciale agricoltura di ...........................................................................
Alla Condotta agraria di ...........................................................................
Il sottoscritto ........................................................................................ nato a ........................................................................................ provincia ............... il .............................. residente a ........................................................................................ via ................................................................................. titolare/legale rappresentante della ditta ........................................................................................ ........................................................................................ con sede in ............................................ via ........................................................................................ n. ............, matr. .................., essendo titolare di una superficie di Ha. ......................................................................................... sita in agro di ........................................................................................ foglio .............., particella ...................;
Dichiara

di aver ceduto al sig. ........................................................................................ titolare della ditta ........................................................................................ matr. .................. n. ............... talee/tipo Sicilia, Puglia da innesto e/o marze.
(2005.6.267)
Torna al Sommariohome


003*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 3 -  80 -  54 -  4 -  55 -  18 -