REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2005 - N. 7
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 21 dicembre 2004.
Modalità e criteri per la concessione del contributo ai consorzi di imprese artigiane ai sensi del comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la nota n. 1057 del 16 luglio 2002, con la quale sono stati chiesti chiarimenti al dipartimento bilancio e tesoro, in merito alla possibilità di dare completa e concreta attuazione all'intero dettato del citato art. 57;
Vista la nota n. 23177 dell'11 settembre 2002, con la quale il dipartimento bilancio e tesoro ha rappresentato l'impossibilità di concedere contributi in conto interessi, così come previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 32/2000, in quanto per tale forma di intervento non è stata prevista la norma che autorizza un nuovo limite di impegno per la concessione di detti contributi;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, "Bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006";
Visto il decreto n. 1460/3S del 25 giugno 2004, registrato alla ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 12 luglio 2004, contenente l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze volte ad ottenere esclusivamente il contributo in conto capitale previsto dal primo inciso del primo comma dell'art. 57 della legge regionale n. 32/2000;
Visto il decreto n. 2787/3S del 16 dicembre 2004, che ha ammesso al contributo, di cui al primo inciso del primo comma del predetto art. 57, il C.A.M. soc. consortile, con sede nel comune di Menfi (AG), ed il Consorzio artigiano produttori Menfi;
Considerato che il contributo del 60% sul costo totale dei due interventi ammessi ammonta complessivamente ad e 689.766,45, su uno stanziamento di e 1.000.000,00, capitolo 742824, e che, pertanto, si è realizzata una economia di e 310.233,57;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla pubblicazione di un secondo avviso pubblico, al fine di un completo utilizzo delle somme stanziate per l'esercizio 2004, per la presentazione delle istanze volte ad ottenere esclusivamente il contributo in conto capitale previsto dal primo inciso del primo comma dell'art. 57 della legge regionale n. 32/2000;

Decreta:
Art. 1
Finalità ed oggetto dell'intervento

Ai consorzi di imprese artigiane che hanno ottenuto l'approvazione dei piani attuativi di lottizzazione è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60% della spesa per la realizzazione, all'interno delle aree destinate ad attività artigianali, dell'intervento delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti esistenti da cedere ai comuni.
Art. 2
Termini di presentazione delle istanze

Le istanze dovranno pervenire, a pena di decadenza, direttamente o a mezzo posta, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - sito in via degli Emiri, n. 45, Palermo, C.A.P. 90135 - dipartimento della cooperazione, del commercio e dell'artigianato - servizio 3S insediamenti produttivi - entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il suddetto termine. Nelle istanze deve essere indicato il nominativo del responsabile del consorzio che avrà il compito di informare trimestralmente questo dipartimento in merito all'attuazione del progetto.
Art. 3
Valutazione dei progetti

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato verrà istituita una apposita commissione, composta da tre componenti in servizio presso l'Assessorato, che procederà alla valutazione dei progetti ed alla predisposizione della graduatoria degli interventi ammissibili, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 4.
Art. 4
Obiettivi e criteri di selezione

Le richieste di contributo dovranno riguardare esclusivamente la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e relativi allacciamenti alle reti esistenti. Per il raggiungimento di tali obiettivi nella selezione delle istanze i progetti saranno valutati assegnando un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
a)  percentuale di utilizzazione dell'area da urbanizzare da parte delle imprese artigiane aderenti al consorzio. Fino ad un massimo di punti 25, così distribuiti:
-  dal 51% al  70%  punti  5; 
-  dal 7l% al  80%  punti 10; 
-  dal 8l% al  90%  punti 15; 
-  dal 9l% al 100%  punti 25; 

b)  percentuale di imprese artigiane, facenti parte del consorzio e che si andranno ad insediare nell'area, rientranti nell'allegato "1A" del D.Pres.Reg. 24 marzo 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Fino ad un massimo di punti 20, così distribuiti:
-  dal 30% al  49%  punti 10; 
-  dal 50% al 100%  punti 20; 

c)  numero delle imprese facenti parte del consorzio aderenti a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità del prodotto e/o che adottano tecnologie di rispetto dell'ambiente riguardo le emissioni provenienti dal ciclo produttivo; due punti per ogni impresa per un massimo di 20 punti;
d)  proprietà dell'area oggetto della lottizzazione. Punti 5;
e)  consorzi di filiera completa. Punti 5;
f)  tecnologie dell'innovazione riferite all'oggetto del finanziamento. La commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti, con motivazione, in ragione del maggiore merito dell'idea progettuale proposta;
g) costo degli allacci dall'area lottizzata alle reti principali (idrica, elettrica, telefonica, fognaria...) e del collegamento dall'area alla rete viaria presente nel territorio. Fino ad un massimo di punti 10 che verranno attribuiti in modo inversamente proporzionale al rapporto tra costo degli allacci e del collegamento e importo delle opere di urbanizzazione al netto di detto costo;
h)  densità di insediamento delle imprese. Fino ad un massimo di 10 punti che verranno attribuiti in modo decrescente a partire dal minore rapporto tra il costo totale del progetto ed il numero delle imprese che si insedieranno nell'area.
Art. 5
Documentazione richiesta

All'istanza di contributo dovranno essere allegati:
1)  delibera del competente organo comunale di approvazione del piano di lottizzazione e relativo schema di convenzione previsto dall'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
2)  progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni e pareri;
3)  approvazione in linea tecnica del progetto rilasciata dal competente organo;
4)  atto costitutivo e statuto del consorzio;
5)  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, attestante l'iscrizione del consorzio nella separata sezione dell'albo provinciale dell'imprese artigiane;
6)  delibera assembleare relativa alla richiesta del contributo in oggetto;
7)  dichiarazione resa dal responsabile del consorzio riguardante la percentuale di utilizzazione dell'area da parte delle imprese consorziate (lettera a del precedente art. 4);
8)  elenco delle imprese artigiane aderenti al consorzio che si andranno ad insediare nell'area, con l'indicazione di quelle rientranti nell'allegato "1A" del D.Pres.Reg. del 24 marzo 1997 (lettera b del precedente art. 4);
9)  elenco delle imprese facenti parte del consorzio che aderiscono a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità del prodotto, con presentazione di relativo attestato e/o relazione che attesti l'adozione di tecnologie di rispetto dell'ambiente per limitare le emissioni provenienti dal ciclo produttivo (in atmosfera e per lo scarico dei reflui) (lettera c del precedente art. 4);
10)  dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, attestante la proprietà dell'area oggetto dell'intervento (lettera d del precedente art. 4);
11)  eventuale relazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 4;
12)  relazione tecnica redatta dal progettista inerente i costi oggetto della valutazione di cui alla lettera g) del precedente articolo 4;
13)  elenco delle imprese che si andranno ad insediare nell'area (lettera h del precedente art. 4).
Ai fini di una migliore valutazione dei progetti, l'Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà richiedere l'integrazione della documentazione già presentata.
Art. 6
Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 dicembre 2004.
  AGNESE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 31 dicembre 2004 al n. 875.
(2005.4.194)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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