REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2005 - N. 7
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 gennaio 2005.
Modifica del decreto 7 luglio 2004, concernente disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2a), della direttiva n. 42/2001/CE.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Vista la Costituzione della Repubblica italiana ed, in particolare, gli artt. 117, commi 1 e 5, e 120, comma 4;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Vista la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Visto il documento elaborato dalla direzione generale dell'ambiente della Commissione europea ai fini dell'"Attuazione della direttiva n. 2001/42/CE";
Visto l'art. 1, comma 1, lett. f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 ("Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione"), con il quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di detta legge, decreti legislativi riguardanti anche le procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
Visto il decreto di questo Assessorato n. 748 del 7 luglio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 16 luglio 2004), denominato "Disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2a), della direttiva n. 42/2001/CE";
Rilevato innanzitutto che un refuso di stampa, contenuto nel succitato decreto n. 748/2004, riguardante la data di entrata in vigore della direttiva n. 2001/42/CE, ha reso equivoca l'interpretazione delle disposizioni in esso contenute, con ciò determinando notevoli difficoltà applicative della medesima direttiva comunitaria, che di seguito verrà brevemente richiamata con il termine "direttiva";
Considerato che dalla corretta applicazione della direttiva scaturisce l'obbligo di introdurre immediatamente i procedimenti di valutazione ambientale esclusivamente nella formazione dei piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale sia successivo alla data del 21 luglio 2004, mentre sono fatti salvi i procedimenti in corso alla stessa data, a condizione che venga conclusa la parte propositiva del procedimento, con l'adozione o l'avvio della procedura di approvazione di detti piani e programmi, entro il 21 luglio 2006;
Considerato che le disposizioni contenute nella direttiva, per espressa indicazione contenuta nel punto 9 dei considerata della direttiva stessa, "devono essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificatamente stabilite", tenendo conto del "fatto che le valutazioni saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani e programmi, in modo da evitare duplicati";
Considerato che la valutazione ambientale, a regime, dovrà costituire parte integrante e fondamentale di tutti i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ma che a tal fine occorrerà ridefinire le relative procedure di formazione, al fine di armonizzarle con quelle stabilite nella direttiva;
Considerato che questo Assessorato ha già avviato lo studio di una legge organica di riforma della materia urbanistica, all'interno della quale le problematiche connesse alla valutazione ambientale dovranno trovare una compiuta regolamentazione, che ne armonizzi i contenuti e le procedure con i contenuti e le procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai diversi livelli;
Considerato che questo Assessorato, attraverso il servizio I della "Pianificazione territoriale e regionale" del dipartimento urbanistica, ha già avviato le procedure di formazione del piano urbanistico regionale e che da tale piano dovranno derivare indicazioni utili per:
a)  stabilire le tipologie di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e che per tale ragione devono essere obbligatoriamente sottoposti alle procedure di valutazione ambientale;
b)  armonizzare i contenuti dei rapporti ambientali ai diversi livelli di pianificazione e programmazione, al fine di evitare inutili duplicazioni, anche tenendo conto dei dati disponibili e delle effettive possibilità di reperimento delle informazioni;
c)  precisare le procedure di valutazione, armonizzandole all'interno dei procedimenti di formazione dei diversi piani e programmi;
Considerato che a tal fine può essere utilizzato il metodo, già proficuamente sperimentato dal citato servizio I, del coinvolgimento, tecnico ed amministrativo, di altri enti ed istituzioni in specifici progetti, che consentano di avviare una concreta sperimentazione sui temi dell'integrazione della valutazione ambientale nei processi di formazione degli strumenti urbanistici, ed, in particolare, nel processo di formazione dei piani urbanistici comunali;
Considerato che, ai fini della redazione del rapporto ambientale, gli enti ed i soggetti responsabili dei piani e programmi, ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva, dovranno avvalersi del "Sistema informativo territoriale regionale", già costituito presso questo Assessorato e presso i "nodi provinciali e comunali", di cui alla misura 5.05 del P.O.R. 2000-2006, la cui implementazione è attualmente in corso;
Considerato che la direttiva pone l'obbligo di specificare, tenendo conto dei pertinenti criteri fissati nella direttiva stessa, la tipologia dei piani e programmi e delle loro modifiche che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e che per tale ragione devono obbligatoriamente essere sottoposti a procedure di valutazione ambientale;
Ritenuto che certamente devono essere assoggettati a procedure di valutazione ambientale i piani ed i programmi di natura strategica che riguardano la scala territoriale, regionale e sovracomunale, mentre in sede di prima applicazione della direttiva e sin tanto che non saranno specificati, con apposita regolamentazione statale e/o regionale relativa ai contenuti ed ai procedimenti (come sopra descritti) riguardanti la V.A.S., possono ritenersi esclusi dall'obbligo della valutazione ambientale i piani ed i programmi di competenza comunale, anche al fine di evitare inutili duplicazioni;
Rilevato, peraltro, che tra i principi e i criteri dettati dall'art. l, comma 9, lett. f), della citata legge n. 308/2004, l'utilizzo della V.A.S. viene riferita alla "stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali", non includendo pertanto quelli di livello comunale;
Rilevata, in atto, l'assenza di qualsivoglia regolamentazione statale e regionale riguardante l'attuazione della direttiva;
Ritenuto, pertanto, di dover approntare talune modifiche al contenuto del citato decreto n. 748/2004 in conseguenza di quanto sopra considerato;
Visto il rapporto di prot. n. 12 del 12 gennaio 2005 del servizio 11 "Ufficio legislativo e consultivo del dipartimento urbanistica";

Decreta:


Art. 1

L'art. 1 del decreto n. 748 del 7 luglio 2004 è così modificato:
"1.  Sono soggetti a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) gli strumenti di programmazione e di pianificazione riguardanti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva n. 85/337/CE.
2.  Sono altresì soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si rende necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché tutti i piani ed i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
3.  L'obbligo di cui ai commi precedenti si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di entrata in vigore della direttiva n. 2001/42/CE, ossia il 21 luglio 2004.
4.  Sono esclusi da tale obbligo i piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente alla data del 21 luglio 2004, a condizione che vengano adottati o sottoposti all'iter di approvazione non oltre il termine di ventiquattro mesi dopo tale data.
5.  Per i piani ed i programmi in corso, non adottati o non sottoposti all'iter di approvazione entro il 21 luglio 2006, la valutazione ambientale è di norma obbligatoria, a meno che venga deciso, caso per caso, che ciò non sia possibile, informando il pubblico di tale decisione.
6.  In sede di prima applicazione del presente decreto e sino all'emanazione di una apposita regolamentazione che armonizzi i contenuti della valutazione ambientale alle diverse scale di pianificazione, ed al fine di evitare possibili duplicazioni delle procedure, restano esclusi dall'obbligo di valutazione ambientale strategica i piani ed i programmi di competenza comunale.".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2005.
  CASCIO 

(2005.4.189)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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