REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2005 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA


DECRETO 10 febbraio 2005.
Bando per la presentazione delle proposte di intervento relative al programma generale della Regione siciliana per la realizzazione di interventi mirati al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 maggio 1994, n. 7;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, l'art. 148, 1° comma;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2004, reg. n. 5, fg. n. 34 con cui vengono assegnate, giusta art. 3 e relativo allegato "B", alla Regione siciliana risorse finanziarie pari ad E 1.228.472,00, allo scopo di realizzare interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori ed utenti;
Vista la nota n. 180 del 31 gennaio 2005, con cui è stata richiesta all'Assessorato del bilancio e delle finanze l'istituzione, nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005, di due appositi capitoli di bilancio per la realizzazione degli interventi sopra specificati;
Visto il decreto del direttore generale della direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 10 febbraio 2005, con cui viene data attuazione al D.M. del 23 novembre 2004;
Considerato che la Regione siciliana intende promuovere un programma generale per la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti;
Dato atto che tale programma generale deve essere attuato tramite le associazioni dei consumatori;
Considerato che occorre predisporre un apposito bando che consenta alle associazioni dei consumatori interessate di poter presentare i propri progetti relativi agli interventi che vorrebbero realizzare nell'ambito del programma in parola;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:
Art.  1
Programma generale e risorse finanziarie

1.  La Regione siciliana intende promuovere un programma generale per la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti, da realizzarsi attraverso i soggetti attuatori di cui al successivo art. 2.
2.  Tale programma sarà realizzato con le risorse finanziarie di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2004, reg. n. 5, fg. n. 34, pari ad E 1.228.472,00 e sarà finalizzato all'espletamento di interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori ed utenti.
Art.  2
Soggetti attuatori

1.  Il programma di cui all'art. 1 sarà realizzato attraverso le associazioni dei consumatori presenti sul territorio riconosciute in base alla legislazione della Regione siciliana, o le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ovvero le associazioni dei consumatori ed altri soggetti pubblici e/o privati, qualora l'apporto di questi ultimi sia indispensabile per realizzare specifici aspetti o parti dell'intervento, individuati sulla base delle leggi della Regione siciliana in materia di consumatori ed utenti.
Art.  3
Modalità e termini di presentazione degli interventi

1.  I soggetti attuatori quali individuati al precedente art. 2 che intendano partecipare al programma generale che sarà predisposto da questa Regione per la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti, dovranno fare pervenire le loro proposte di intervento, da stilare secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2005.
2.  Le proposte di intervento, contenute in plico sigillato, dovranno essere spedite e/o recapitate a mano al seguente indirizzo: Regione siciliana, Presidenza, Segreteria generale, servizio 6° "coordinamento attività economiche e produttive - contributi", palazzo d'Orleans, piazza Indipendenza n. 21 - 90129 Palermo.
3.  Ogni plico deve recare la dicitura: "legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 - Iniziative della Regione siciliana a vantaggio dei consumatori, anno 2005", pena l'irricevibilità della proposta d'intervento.
4.  Saranno esaminate, ai fini della predisposizione del programma di cui all'art. 1, soltanto le proposte di intervento pervenute al sopra riportato indirizzo entro la data del 28 febbraio 2005.
5.  La Regione siciliana inserirà nel proprio programma generale, a suo insindacabile giudizio, solamente le proposte di intervento - pervenute entro il suddetto termine - ritenute rispondenti al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti.
Art.  4
Oggetto del programma e degli interventi

1.  Il programma generale di questa Regione dovrà prevedere la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti e potrà prevedere strumenti quali:
-  lo sviluppo e gestione di servizi informativi, telematici;
-  la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
-  l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
-  l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi e call center;
-  l'utilizzo di strumenti telematici dedicati a particolari categorie di consumatori.
2.  Gli interventi potranno avere ad oggetto, tra l'altro:
a)  l'informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilità, con priorità per gli interventi da attuarsi attraverso l'interscambio delle informazioni con l'osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero;
b)  la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di settore purché esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori ai sensi del presente articolo e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 5.
3.  Il programma, oltre gli interventi previsti dal comma 1, potrà prevedere la realizzazione o il completamento di procedure e attività finalizzate all'attuazione di politiche di tutela dei consumatori di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del decreto di ripartizione 23 novembre 2004, nei limiti della maggiorazione delle risorse assegnate.
4.  Nel programma potranno essere previsti interventi da attuarsi congiuntamente tra più regioni e/o province autonome sia per realizzare un unico intervento sia con riferimento a più interventi distinti da realizzare nei rispettivi territori.
Art.  5
Contenuto degli interventi

1.  Il programma generale di intervento sarà approvato con atto della Giunta regionale di governo, sentito il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.
2.  Il programma sarà trasmesso al Ministero delle attività produttive a cura della Regione siciliana entro il 31 marzo 2005.
3.  Ogni intervento proposto dai soggetti attuatori, quali individuati all'art. 2 del presente decreto, dovrà contenere:
a)  il riferimento al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004 che assegna le risorse ed al decreto di attuazione del 7 febbraio 2005;
b)  l'oggetto dell'intervento, gli obiettivi e le finalità;
c)  le attività attraverso le quali realizzare l'intervento;
d)  la descrizione dei soggetti attuatori, a norma dell'art. 2;
e)  l'attestazione dell'immediata eseguibilità dell'intervento;
f)  la previsione dei costi totali;
g)  l'indicazione prevista delle risorse da assegnare;
h)  la previsione o meno dell'apporto di ulteriori risorse all'intervento da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari;
i)  le modalità e i riferimenti normativi di rendicontazione dei soggetti beneficiari e delle spese sostenute dai soggetti attuatori;
j)  le modalità e i tempi di effettuazione dell'attività di monitoraggio;
k)  i criteri per la verifica dei risultati;
l)  l'indicazione del responsabile della realizzazione dell'intervento, comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo e-mail.
4.  Relativamente a ciascun intervento i soggetti attuatori dovranno, altresì, fornire:
a)  il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
b)  l'indicazione di criteri per la misurazione della reale utilità per il consumatore, la rilevanza e l'attitudine a produrre effetti durevoli;
c)  l'indicazione dell'ambito territoriale interessato e delle loro sedi;
d)  l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
e)  la durata con l'indicazione presunta della data di avvio e di ultimazione;
f)  piano finanziario delle spese previste, secondo i criteri di cui all'art. 8;
g)  l'eventuale percentuale di cofinanziamento;
h)  l'eventuale evidenziazione di finalità relative ai soggetti deboli;
i)  la previsione di eventuali accordi o intese tra le regioni o province autonome per la realizzazione di interventi congiunti ai sensi dell'art. 4, comma 4.
5.  Le indicazioni di cui al comma 4, lett. a), d) e f) potranno essere inviate successivamente alla presentazione dell'intervento, ma comunque entro la data che sarà indicata dall'Amministrazione regionale.
Art.  6
Compatibilità con ulteriori risorse

1.  Il contributo destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori risorse finanziarie da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari dichiarati nel programma di intervento.
Art.  7
Riduzioni economiche delle proposte d'intervento

1.  Qualora pervengano proposte di intervento complessivamente superiori allo stanziamento ministeriale di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, la Regione siciliana si riserva, a suo insindacabile giudizio, di ridurre l'importo di tutte e/o di alcune delle proposte d'intervento, ovvero di talune voci dei costi contenute nelle proposte, ritenute rispondenti al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 3, comma 5, del presente decreto e, come tali, inserite nel programma generale.
Art.  8
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le seguenti categorie di spese sostenute dal soggetto attuatore o, limitatamente alle categorie di cui alle lett. a) e b), dai soggetti beneficiari per l'attuazione delle attività di cui all'art. 4, comma 3:
a)  acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento;
b)  acquisizione di servizi relativi a:
-  iniziative di comunicazione nonché ad attività divulgative dell'intervento realizzato;
-  pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
-  consulenze professionali, prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto e persone fisiche la cui professionalità sia comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;
c)  costi relativi al personale dipendente del soggetto attuatore e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto, con esclusione delle prestazioni professionali;
d)  spese generali, per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lett. c), ecc. Tali spese vengono riconosciute forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 15% dei costi ammessi.
2.  Le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione dell'intervento, essere anteriori al termine di cui al comma 3 dell'art. 10 ed essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel programma. Dette spese devono essere rendicontate alla Regione siciliana e devono essere da questa accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito per ciascun intervento.
3.  I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1, lett. b), non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il soggetto beneficiario né essere dipendenti di questi.
4.  In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lett. c), tali spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
5.  Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, con qualsiasi mezzo diffusi, dovranno riprodurre, in modo chiaro e/o leggibile, la seguente dicitura: "Programma generale di intervento 2005-2006 della Regione siciliana realizzato/acquistato con l'utilizzo dei fondi del Ministero delle attività produttive", pena la non ammissibilità delle spese suddette.
6.  Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
7.  La rendicontazione delle spese da parte del soggetto attuatore alla Regione siciliana avverrà in base alle disposizioni contabili vigenti e secondo i criteri e le modalità previste nel programma di intervento.
8.  Sui titoli di spesa originali dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la seguente dicitura: "spesa relativa all'intervento ................................. del programma generale della Regione siciliana finanziato dal Ministero delle attività produttive - DGAMTC ai sensi del D.M. 23 novembre 2004".
Art.  9
Termine per la realizzazione degli interventi

1.  Gli interventi previsti e finanziati dal programma generale della Regione siciliana devono essere completati, pena la revoca del contributo concesso, entro due anni dalla data dell'ammissione a contributo del programma presentato ai sensi dell'art. 10.
Art.  10
Modalità e termini per l'istruttoria

1.  La Regione siciliana valuterà la completezza della documentazione prodotta e verificherà la rispondenza dell'intervento alle disposizioni del presente decreto.
2.  La Regione siciliana potrà richiedere - anche tramite fax o altri strumenti di comunicazione - integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata ovvero riduzioni delle spese previste. Il soggetto beneficiario dovrà ottemperare, anche tramite fax o altri strumenti di comunicazione telematici, alla richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena la non ammissibilità dell'intervento.
3.  Entro 15 giorni dal finanziamento del programma generale da parte del Ministero delle attività produttive, la Regione siciliana comunicherà al soggetto beneficiario l'esito dell'istruttoria.
4.  Il responsabile dell'intervento ammesso a finanziamento comunicherà alla Regione siciliana, entro il termine di 10 giorni dalla data di avvio fissata nell'intervento ammesso a contributo, l'avvenuto inizio dell'attività.
Art.  11
Stato di avanzamento degli interventi

1.  Ciascun soggetto beneficiario trasmetterà alla Regione siciliana la situazione relativa all'avanzamento di ogni singolo intervento, riferita al 31 dicembre di ogni anno interessato dal programma, da inviarsi entro 15 giorni dalla data di riferimento.
2.  La comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'intervento.
Art.  12
Riprogrammazione

1.  Ciascun soggetto beneficiario potrà effettuare una riprogrammazione dell'intervento previsto ove:
a)  uno o più interventi previsti nell'ambito del programma divengono obiettivamente non più realizzabili, determinando la riformulazione dell'intervento stesso;
b)  sussista la necessità di rimodulare l'intervento per quanto riguarda la distribuzione dei costi tra le voci di spesa, nei limiti del totale assegnato all'intervento.
2.  La riprogrammazione di cui al comma 1, lett. a), può essere effettuata dal soggetto beneficiario una sola volta, con provvedimento recante i cambiamenti effettuati prevedendo l'indicazione dell'intervento sostitutivo tra quelli indicati nel programma, sulla base dell'ordine di priorità, la motivazione degli scostamenti rispetto alle previsioni.
3.  Il provvedimento di cui al comma 2 deve essere comunicato, a cura del responsabile dell'intervento, alla Regione siciliana entro e non oltre l'atto di richiesta della seconda quota a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b).
Art.  13
Erogazione del contributo

1.  L'erogazione del contributo sarà effettuata dalla Regione siciliana, in relazione a ciascun intervento, secondo le seguenti modalità e sempre che sia stata finanziata la relativa quota dal Ministero delle attività produttive:
a)  una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo del contributo concesso in via provvisoria per l'intervento ammesso, da effettuarsi successivamente alla comunicazione dell'approvazione di cui all'art. 10, comma 3;
b)  una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo del contributo concesso in via provvisoria per l'intervento ammesso, su richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'intervento in cui evidenzi l'avvenuta rendicontazione per un importo pari ad almeno al 40% dell'importo di contributo, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8, la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione, la comunicazione dell'eventuale riprogrammazione degli interventi di cui all'art. 12;
c)  la restante quota, a saldo, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario ed a seguito del provvedimento di concessione definitivo di cui al successivo comma 5.
2.  E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'intervento, la documentazione finale concernente:
a)  una relazione che specifichi i dettagli degli interventi realizzati, l'analisi dei risultati ottenuti, i dati a consuntivo di quanto previsto nel programma;
b)  le verifiche e i monitoraggi effettuati;
c)  una dichiarazione del responsabile dell'intervento in cui evidenzi:
1)  l'avvenuta rendicontazione;
2)  l'accertamento da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8;
3)  la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione in relazione all'intervento realizzato.
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'intervento unitamente ad una dichiarazione di conclusione dell'attività.
3.  La Regione siciliana, sulla base di quanto previsto al comma 2 del presente articolo ed all'esito delle verifiche di cui all'art. 14, accerta la conformità degli interventi realizzati ai requisiti previsti nel relativo programma ammesso, determina l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede a definire l'importo del contributo che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo concesso in via provvisoria, al netto di eventuali ulteriori risorse dichiarate nel programma ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. h).
4.  Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la Cassa regionale della Regione siciliana, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale.
5.  Sulla base degli esiti delle attività previste ai precedenti commi 3 e 4, la Regione siciliana emetterà il provvedimento definitivo di concessione.
Art.  14
Monitoraggio e controlli

1.  Al fine di verificare sia lo stato di avanzamento di ciascun intervento, sia la sua completa realizzazione nonché le spese sostenute, la Regione siciliana nomina, per ciascun intervento ammesso a contributo, un proprio funzionario incaricato di effettuare i predetti accertamenti.
Art.  15
Revoche

1.  La Regione siciliana procederà alla revoca del contributo corrisposto per l'intero intervento, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la Cassa regionale, delle somme già ricevute, secondo quanto stabilito dal comma 4 dall'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:
a)  mancato inizio dell'attività di ciascun intervento previsto, che deve risultare da atto d'impegno del responsabile dell'intervento nella comunicazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2005, presentata ai sensi dell'art. 11;
b)  mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 13 o l'eventuale negativa valutazione a seguito delle verifiche di cui all'art. 14 del presente decreto;
c)  mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel programma entro il termine fissato dall'art. 9. In questo caso è prevista la revoca del contributo relativa all'intero importo dell'intervento che non risulti realizzato almeno per il 70% sia in termini di spesa che in termini di risultato.
2.  Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), sono fatte salve cause non imputabili al soggetto attuatore che siano state tempestivamente portate a conoscenza della Regione siciliana con dichiarazione autenticata, sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal responsabile dell'intervento.
Art.  16
Norme di salvaguardia

1.  Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel sopraccitato D.M. 23 novembre 2004, nel soprarichiamato decreto attuativo del 10 febbraio 2005 nonché la legislazione vigente.
Art.  17
Pubblicazione

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito internet della Regione siciliana al seguente indirizzo: www.presidenzaregione.it.
Palermo, 10 febbraio 2005.
  SCARAVILLI 

(2005.6.328)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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