REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2005 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 dicembre 2004.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ficarra.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con delibera n. 45 del 21 giugno 1994 il consiglio comunale di Ficarra ha adottato il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive;
-  il suddetto strumento urbanistico, espletate le procedure amministrative, è stato sottoposto all'esame di questo Assessorato per gli adempimenti previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
-  con nota di questo Assessorato prot. n. 8721 dell'11 giugno 1997, in aderenza a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 311 del 2 maggio 1996, il piano in argomento è stato restituito al comune per la rielaborazione totale da effettuare sulla base delle considerazioni contenute nel citato voto n. 311 del 2 maggio 1996;
Visto il foglio prot. n. 5768 del 5 settembre 2003, pervenuto il 5 settembre 2003 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data con il n. 49902, con il quale il comune di Ficarra ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 5921 del 15 settembre 2003, pervenuto il 17 settembre 2003 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 19 settembre 2003 con il n. 53960, con il quale il comune di Ficarra ha integrato la documentazione precedentemente trasmessa;
Vista la delibera n. 1 del 10 aprile 2003 del commissario ad acta, nominato presso il comune di Ficarra con decreto n. 1148 dell'11 dicembre 2002, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del sindaco del comune di Ficarra, datata 29 agosto 2003, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione, entro i termini di legge, di n. 26 osservazioni ed opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni dichiarate nella suddetta certificazione nonché gli appositi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista;
Vista la nota prot. n. 16147 del 30 agosto 2002 con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alle previsioni dello strumento urbanistico di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 89 del 17 febbraio 2004, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati relativi, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta di parere n. 2 del 30 gennaio 2004 con la quale il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ficarra è stato ritenuto, con modifiche e prescrizioni, meritevole di approvazione;
Visto il voto n. 320 del 5 maggio 2004 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel richiamare nelle linee generali la proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 2 del 30 gennaio 2004, ha espresso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
2.2.  Situazione urbanistica
Il comune di Ficarra è in atto dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 191 del 14 novembre 1975.
Inoltre con decreto n. 365/81 del 24 ottobre 1981 l'A.R.T.A. ha approvato un piano particolareggiato relativo alle zone di espansione.
In merito alla situazione vincolistica del territorio lo stesso risulta assoggettato alle sotto elencate norme:
1)  legge 2 febbraio 1974, n. 64 (comune sismico di II categoria);
2)  legge n. 3917/1877 e R.D. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico e forestale);
3)  legge n. 431/85 (zone di interesse paesaggistico);
4)  decreto reale 7 dicembre 1919, n. 2406 (abitato da consolidare);
5)  D.L. n. 490 del 29 ottobre 1999, art. 146 (presenza di corsi d'acqua, torrenti o fiumi sottoposti a vincoli).
2.3.  Dimensionamento del piano regolatore generale
Il piano regolatore generale è stato dimensionato dal progettista per un ventennio valevole dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2021.
Il progettista riporta in relazione i dati riferiti alla popolazione residente (censimenti ISTAT 1951, 1961, 1971, 1981, fonti comunali 2001) secondo il seguente schema:
Anno      1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Popolazione      3.324 3.186 2.660 2.274 2.020 1.807 
Variazione %          -4,16 -16,51 -14,51 -11,16 -10,54 

Tenuto conto dei superiori dati, il progettista ritiene corretta una previsione di decremento pari all'1%, con una programmazione di popolazione pari a 1.720 abitanti alla fine del 2006, pari a 1.750 abitanti alla fine del 2011 per pervenire ad una popolazione pari a 1.850 abitanti nel 2021.
Vengono pure riportati i dati relativi alle presenze stagionali, rilevabili dalle pubblicazioni di una cooperativa locale e relativi agli anni 1992 e 1993, nonché a seguito di monitoraggio effettuato dagli uffici comunali negli anni 1999 e 2000.
La prima indagine conduce ad una popolazione stagionale pari a 746 abitanti nel 1992 e 1.020 abitanti nel 1993, allocati per circa il 30% in abitazioni proprie.
La seconda indagine riporta una presenza pari a 3.392 abitanti nel periodo luglio-ottobre 1999 di cui il 50% allocati in case vacanza.
Per l'anno 2000, periodo luglio-ottobre, le presenze totali ammontano a 8.380.
Si ritiene in relazione progettuale che, conseguentemente al recupero del centro storico ed alla completa saturazione delle zone C2, si potrebbero rendere disponibili circa 1.000 vani ad uso turistico ricettivo che, con 1,5 presenze a vano per 60 giorni, garantiscono 90.000 presenze, sommabili alle disponibili 10.000 circa (sic et simpliciter).
In ordine al patrimonio edilizio esistente dalla relazione progettuale si evince quanto appresso indicato:
Anno      1961 1971 1981 1991 
Totale      1.129 1.044 1.191 1.442 
Abitazioni vani                  5.486 
Occupate      894 802 754 762 
Non occupate      235 242 437 680 

Dalla relazione progettuale si evince che, dalla data del censimento 1991 fino al 31 dicembre 1999, sono state autorizzati ulteriori 349 vani ed alla data del 31 dicembre 2001 il numero di stanze occupate risulta pari a 3.634 per un surplus teorico pari a 2.557 vani.
Di questo surplus circa il 35% viene utilizzato per vacanze dai non residenti o per motivi di lavoro mentre la restante parte rappresenta la porzione di patrimonio edilizio teoricamente disponibile ad usi residenziali.
Di questa porzione disponibile, infatti, soltanto il 30% può essere recuperato in quanto il resto risulta degradato ed inaffidabile sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza.
Pertanto ai fini del processo di recupero e riqualificazione si considera come effettivo surplus unicamente un dato pari a 450 vani per usi residenziali e/o ricettivi.
2.4.  Zonizzazione e destinazioni d'uso
Zona A
Il criterio di delimitazione adottato dal progettista è quello relativo all'individuazione del tessuto storico all'interno dell'impianto morfologico ottocentesco.
Vengono individuate due sottozone A1, di interesse storico artistico, e due sottozone A2, di interesse storico ambientale.
Viene altresì delimitata un'area da sottoporre a recupero ai sensi della legge n. 457/78, ai fini turistico-ricettivi.
Si rileva che il consiglio comunale ha adottato lo schema di massima relativo al progetto di recupero e valorizzazione e centro storico, in variante al vigente programma di fabbricazione.
Zona A1
La destinazione d'uso prevista è residenziale, turistico ricettiva, con piccole attività commerciali di vicinato e medie strutture di vendita.
L'intervento edilizio è diretto e si attuano esclusivamente gli interventi stabiliti dall'art. 20, lett. a), b) e c) della legge regionale n. 71/78.
Per le aree e gli immobili assoggettati ai piani di recupero, fino all'approvazione degli stessi, è consentito l'intervento edilizio diretto nei limiti stabiliti dall'art. 20, lett. a), b), c) e d) della legge regionale n. 71/78.
Zona A2
La destinazione d'uso prevista è residenziale, turistico ricettiva, con piccole attività commerciali di vicinato e medie strutture di vendita.
L'intervento edilizio è diretto e si attuano esclusivamente gli interventi stabiliti dall'art. 20, lett. a), b), c) e d) della legge regionale n. 71/78.
Per le aree e gli immobili assoggettati ai piani di recupero, fino all'approvazione degli stessi è consentito l'intervento edilizio diretto nei limiti stabiliti dall'art. 20, lett. a), b), c) e d) della legge regionale n. 71/78.
Zone B
Sono state individuate due distinte sottozone B0 e B1 suddivise a loro volta in ulteriori due sottozone B0c e B0b e B1c e B1b.
Le B0c e B1c costituiscono porzione del centro urbano, mentre le B0b e B1b sono nuclei residenziali della località Matini-Casette-S. Pietro e Sauro-Crocevia-Rinella.
Zone B0: le zone B0 sono aree totalmente sature, caratterizzate da un variegato impianto tecnico morfologico, nelle quali è consentito l'intervento mediante demolizione e ricostruzione nell'ambito dei volumi esistenti, con la possibilità nel rispetto delle norme di zona di un incremento volumetrico pari al 20%. L'estensione complessiva delle zone B0 è pari a mq. 79.550. Relativamente agli indici si ha:
-  B0b:  If = 3 mc./mq., H. max = m. 10,00; 
-  B0c:  If = 5 mc./mq., H. max = m. 10,00. 

Zone B1: trattasi di aree parzialmente edificate, rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 2 del D.M. n. 1444/68, caratterizzate da diverse tipologie edilizie nelle quali trova attuazione l'intervento edilizio diretto con trasformazioni di singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamenti, nuova edificazione. I progettisti assumono una potenzialità edificatoria, considerati i limiti imposti dalle norme sismiche e dall'estrema parcellizzazione della proprietà, in zona B1 pari mediamente a mc. 0,70/mq. della superficie territoriale, per una volumetria totale pari a mc. 50375. Relativamente agli indici si ha:
-  B1b:  If = 3 mc./mq., H. max = m. 11,00; 
-  B1c:  If = 5 mc./mq., H. max = m. 11,00. 

Zone C
Le zone C di espansione vengono suddivise in zone C1, C2 e C3 secondo lo schema appresso indicato:

Zona territoriale omogenea      Superficie mq. Indennità territoriale mc./mq. Volume disponibile mc. 
C1      24.900 1,00 24.900 
C2      22.000 0,50 11.000 
C3       8.100 1,50 12.150 
Totali      48.050 

La destinazione d'uso delle zone C1 è residenziale con l'attuazione per intervento urbanistico preventivo, piano di lottizzazione e particolareggiato.
La destinazione d'uso delle zone C2 è riservata alla villeggiatura con l'attuazione per intervento urbanistico preventivo.
La destinazione d'uso delle zone C3 è riservata all'attuazione di programmi costruttivi per interventi di edilizia economica convenzionata e/o sovvenzionata.
Sul piano del dimensionamento il progettista, considerati i limiti imposti dalle norme sismiche e dall'estrema parcellizzazione della proprietà, assegna mediamente alle zone C una potenzialità edificatoria residua di fatto pari a 0,80 mc./mq. per la C1 e ad 1,30 mc./mq. per la C3, pervenendo pertanto a dei dati volumetrici sensibilmente diversi dalla superiore tabella ed in particolare a mc. 19.920 per la zona C1 e mc. 10.530 per la zona C3.
Zone D
Trattasi delle zone destinate all'esercizio di attività produttive industriali o artigianali suddivise in zone D1 (insediamenti artigianali industriali soggetti a prescrizioni esecutive) e D2 (insediamenti artigianali, industriali di iniziativa privata).
Vengono individuate due distinte aree: una nelle immediate vicinanze del centro urbano, in adiacenza alla S.P. Ficarra Matini, per una superficie pari a 22.700 mq., ed una in prossimità del confine con il comune di Brolo pari a circa 12.000 mq.
Rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99
Il titolo IV delle norme di attuazione prevede la disciplina del commercio e delle aree ad esso destinate.
Dalla relazione tecnica si evince come il progettista abbia provveduto all'individuazione degli esercizi esistenti catalogandoli secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R.S. 11 luglio 2000 e, in ottemperanza al comma 2 dello stesso articolo, dividendo gli esercizi in termini di classe dimensionale.
Inoltre, come previsto dall'art. 12, comma 2 alle lett. d) ed e), il progettista ha provveduto ad individuare i fronti urbani lungo i quali insediare gli esercizi di vicinato in particolare nelle zone A, B e C.
Zona E
Sono quelle parti di territorio destinate all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio, comprese quelle previste dall'art. 23 della legge regionale n. 71/78. In tali zone è ammessa la costruzione di abitazioni, da adibirsi esclusivamente alla residenza per la diretta conduzione del fondo agricolo ed alla produzione agricola nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc./mq. per le abitazioni e con un'altezza massima di m. 7,00.
In tali zone è altresì ammessa la costruzione di edifici da adibirsi alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,10 mc./mq. e con una altezza massima di m. 7,00 derogabile a 10,00.
Sono altresì ammessi realizzazioni di allevamenti industriali nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,10 mc./mq. e con una altezza massima di m. 7,00.
Attrezzature pubbliche principali
Dalla relazione tecnica progettuale si evince che il comune risulta deficitario negli standards minimi per spazi pubblici riservati alle attività collettive a verde pubblico e parcheggi.
Si riporta di seguito lo schema relativo alle attrezzature esistenti così come indicate in relazione progettuale:





2.5.  Viabilità e infrastrutture
La carenza infrastrutturale evidenziata in relazione tecnica riguarda il sistema viario e gli spazi di parcheggio all'interno del centro edificato, in primo luogo la via IV Novembre (S.P. Brolo-Sinagra) unica arteria di attraversamento longitudinale.
Sulla scorta delle infrastrutture esistenti, vengono assunte le seguenti proposte progettuali:
1)  viabilità di circonvallazione intesa come "tangenziale", inserita nel PRUSST Valdemone, di cui risulta già realizzato un primo lotto, necessaria per le difficoltà di transito ed attraversamento del centro;
2)  viabilità di collegamento a servizio del quartiere Terrarossa;
3)  previsione di tronco stradale che dalla S.P. 144 si ponga a servizio del campo di calcio e delle strutture sportive;
4)  potenziamento e previsione di tratti di viabilità urbana a servizio della nuova edificazione (collegamento con il depuratore Privale, potenziamento e previsione in località Ciaramiraro, bretella di collegamento della prevista tangenziale con la via IV novembre in località Piano Corte, viabilità urbana in contrada Matini);
5)  viabilità a servizio dell'agricoltura;
6)  potenziamento della viabilità comunale esistente in località Matini.
Relativamente ai parcheggi, gli stessi vengono quantificati, in quanto a fabbisogno, in sede di previsioni di-attrezzature e vengono localizzati in sede di elaborati progettuali.
2.6.  Prescrizioni esecutive
Allegato al progetto di piano regolatore generale risulta il piano particolareggiato per insediamenti produttivi.
In ordine alle altre prescrizioni esecutive sono previste, ai sensi della delibera di consiglio comunale n. 51 del 14 settembre 2000, il "piano di recupero dell'area A destinata al turismo ricettivo" nonché quella relativa al "parco sub urbano in adiacenza del compendio conventuale dei Frati Francescani".
2.7.  Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio allegato è composto di n. 4 titoli riguardanti rispettivamente l'esecuzione delle opere edilizie, le prescrizioni igienico edilizie e caratteristiche di urbanizzazione, le lottizzazioni a scopo edificatorio ed infine disciplina del commercio e disposizioni transitorie e finali.
2.8.  Osservazioni ed opposizioni
Avverso il piano regolatore generale sono pervenute n. 26 osservazioni, tutte entro i termini di legge.
3.  CONSIDERATO CHE:
3.1.  Procedure
Avendo riguardo ai profili procedurali, nulla si ha da rilevare stante che:
-  con delibera consiliare n. 45 del 21 giugno 1994 fu adottato il piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive e trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente con nota prot. n. 5778 del 28 settembre 1994;
-  con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 311 del 2 maggio 1996, l'A.R.T.A. ha restituito al comune di Ficarra il piano regolatore generale sopra indicato per provvedere alla rielaborazione totale;
-  con delibera della giunta municipale n. 38 del 15 febbraio 1998, veniva conferito incarico al capo dell'ufficio tecnico comunale ing. Cappotto, l'incarico di provvedere alla rielaborazione totale del piano;
-  con delibera del consiglio comunale n. 10 del 14 marzo 2000, veniva approvato lo schema di massima del piano regolatore generale e con successiva delibera del consiglio comunale n. 51 del 14 settembre 2000 sono state indicate le aree da assoggettare a prescrizioni esecutive;
-  con la delibera del consiglio comunale n. 31 del 26 settembre 2002, si è proceduto alla "presa d'atto del progettista in ordine alle aree da assoggettare a prescrizioni esecutive".
-  con delibera commissariale n. 1 del 10 aprile 2003, viene adottato il piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio, norme di attuazione;
-  il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, in conformità alla circolare assessoriale n. 2222/95 nonché dello studio agricolo-forestale prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91 integrato ai sensi della legge regionale n. 16/96 e della legge regionale n. 13/99;
-  sul progetto di piano regolatore generale, con allegate prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Messina;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano sono state presentate n. 26 osservazioni-opposizioni piano regolatore generale;
-  alle osservazioni-opposizioni presentate risultano allegate le controdeduzioni da parte del progettista;
-  le osservazioni-opposizioni presentate alla deliberazione commissariale n. 1/2003 sono state trasmesse all'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 65/81;
-  dal verbale, redatto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare, si evince che non esiste divergenza fra stato di fatto e stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici indicati negli atti progettuali.
3.2.  Studio geologico
Con decreto del 4 luglio 2000, l'A.R.T.A. ha adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con il quale sono individuate le aree del territorio a rischio elevato e molto elevato.
In dette aree sono adottate le misure di transizione di salvaguardia di cui all'art. 1 bis del D.L. n. 180/98, convertito con legge n. 267/98 e legge n. 226/99 e pertanto nelle stesse non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto.
Nella fattispecie, nelle tavole relative al piano regolatore generale del comune di Ficarra sono state inserite le modifiche derivanti dall'intervenuto decreto n. 707 del 6 settembre 2002 a modifica del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Si rende necessario prescrivere inoltre che la suscettività di utilizzazione urbanistica delle aree classificate nelle tavole 12A, 12B, 12C, 12D, relative alla zonizzazione della pericolosità geologica ed allegate agli "studi geologici di dettaglio", come aree con grado di pericolosità molto elevato, elevato e medio sono sottoposte alle indicazioni fornite dai geologi che hanno redatto lo studio e che sono riportate nella "legenda delle carte della pericolosità geologiche alla scala 1:2.000.
Sottolineando per altro di porre particolare attenzione alla presenza della specifica simbologia che indica un'accentuazione del grado di pericolosità a causa della pendenza elevata e dall'erosione, in particolare per quanto riguarda la viabilità della prevista "circonvallazione" sul versante nord-ovest del centro abitato (tavola 12A).
Per quanto attiene la previsione di tale viabilità, finalizzata a by-passare il centro abitato, pur condividendosi l'ipotesi progettuale sotto il profilo strettamente urbanistico, ai fini di assicurare un migliore collegamento tra il centro abitato ed il territorio, si rende necessario prescrivere tuttavia che in sede di progettazione esecutiva venga adeguato il tracciato in relazione alla orografia accidentata del terreno, ai fini della salvaguardia delle condizioni idrogeologiche ed evitando opere di rilevante impatto ambientale.
3.3.  Dimensionamento del progetto di piano
Il progetto di piano corrisponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale approvato con decreto n. 91/79 e successive modifiche ed integrazioni, ed è corredato di una adeguata relazione tecnica.
In ordine al dimensionamento, in considerazione di quanto espresso dal progettista nella suddetta relazione e tenuto conto dei dati di censimento riportati nella tabella seguente, si rileva che la previsione progettuale di 1.850 abitanti nel 2021 (il ventennio ipotizzato dal progettista è 2001/2021), corrisponderebbe ad un incremento pari al 2,38% nel ventennio di dimensionamento del piano, previsione che sicuramente, anche tenuto conto dell'attuale fase di decremento demografico, appare corretta, considerando che il piano viene dimensionato per soddisfare il fabbisogno di aree residenziali, produttive, turistiche e dei servizi.

Anno      Abitanti Variazione % 
1961      3.186 
1971      2.660 -16,51 
1981      2.274 -14,51 
1991      2.020 -11,17 
1996      1.936 -  4,16 
2001      1.807 -  6,66 
2006      1.720 -  4,81 
2011      1.750 +  1,74 
2021      1.850 +  5,71 
Previsione 2001/2021          +  2,38 

Ne consegue che le previsioni relative al fabbisogno di alloggi risultino anch'essi correttamente dimensionati.
3.3.  Zonizzazione e destinazione d'uso
Relativamente alla zonizzazione e destinazione d'uso previsti nel piano, in linea generale condivisibile, si rileva quanto segue:
Zona A
Vale la pena di specificare che, nelle more della formazione del piano particolareggiato di recupero e valorizzazione del centro storico, per il quale il consiglio comunale ha adottato lo schema di massima in variante al vigente programma di fabbricazione, gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare solo le parti interne di singole unità edilizie senza alterazione del volume e della sagoma, laddove siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati.
Dovranno comunque rispettarsi le tipologie caratteristiche del centro storico, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Si considera infine che, ai fini della rivitalizzazione del centro storico, l'ente locale può anche procedere, oltre che a mezzo di piano particolareggiato, anche a mezzo della variante generale, avente come campo di applicazione la zona A, i cui contenuti sono illustrati dalla circolare di questo Assessorato n. 3/2000, prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
Zone B
Relativamente alle zone B1, aree parzialmente edificate nelle quali trova attuazione l'intervento edilizio diretto con trasformazioni di singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamenti, nuova edificazione, si osserva che alcune di esse non sembrano possedere i requisiti previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
In particolare le aree B1c site in località Serro Abate, poste in contiguità della già prevista zona C1, si propone di subordinare tale destinazione alla verifica dei requisiti in fase di controdeduzione da parte del comune, facendo presente che in mancanza, la zona assume la destinazione della contermine zona omogenea C1.
Analoga verifica dovrà essere effettuata per la zona "B" nella frazione di Sauro perimetrata in rosso; in mancanza di tale verifica in fase di controdeduzioni, la zona è disattesa e destinata a zona "E" di verde agricolo.
Zone C
Sul piano del dimensionamento e della localizzazione per le zone "C" si ritiene di condividere le scelte progettuali, tuttavia per la zona C3 posta ai margini delle previste attrezzature (servizi commerciali, scuola materna...) lungo la strada programmata di circonvallazione, si rende necessario richiamare le prescrizioni contenute nelle considerazioni di cui al sopracitato punto 3.2 "Studio geologico" ed in particolare subordinare l'edificazione alle necessarie verifiche ed alle prescrizioni fornite dai geologi che hanno redatto lo studio e che sono riportate nella "legenda delle carte della pericolosità geologiche alla scala 1:2.000, ponendo particolare attenzione alla presenza della specifica simbologia che indica un'accentuazione del grado di pericolosità a causa della pendenza elevata e dall'erosione.
Analoghe prescrizioni ed attenzione dovranno essere adottate in fase esecutiva anche per le zone C2.
6.  NORME DI ATTUAZIONE
All'art. 31 vanno cassate:
-  al comma 31.2 la norma che consente un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,05 mc./mq. lasciando soltanto la previsione dello 0,03 mc./mq. ed inoltre la norma relativa ai parcheggi di urbanizzazione primaria (vedi anche osservazione n. 19/b).
Lo stesso dicasi in ordine a tali parcheggi per i commi 31.3, lett. b.1 e 31.4, lett. b1.
Inoltre sotto il profilo geologico si rende necessario introdurre le seguenti prescrizioni a regime:
l'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposto l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
7.  REGOLAMENTO EDILIZIO
Le norme relative alla composizione ed alle attribuzioni della commissione edilizia, nonché le norme relative alle procedure per il rilascio della concessione devono essere adeguate alle leggi regionali n. 25/97 ed a quanto disposto dalla legge regionale n. 21/98.
Inoltre sotto il profilo geologico si rende necessario integrare il regolamento edilizio, sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, prevedendo l'obbligatorietà, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento, sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. In particolare, anche nelle aree "B" e "C" non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà illustrare gli aspetti ambientali del progetto e dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977 così come chiarito dal disposto dell'art. 116 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Nelle aree "D" non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà individuare gli eventuali corpi idrici superficiali ove andrebbero recapitati i reflui depurati oltreché le circolazioni idriche in sottosuolo e l'assetto geopedologico di cui all'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico ambientale dovrà altresì essere effettuato anche a supporto di opere ricadenti in area agricola ove sia previsto la produzione di reflui di qualsiasi tipo e, pertanto, soggette alla procedura di autorizzazione allo scarico.
Lo studio geologico, dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, e normate dal D.M. 11 marzo 1988 con esclusione, quindi, dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici.
Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o che non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per quanto sopra, sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente anche quella del geologo.
8.  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Viste le osservazioni ed opposizioni presentate e tenute presenti le deduzioni fornite dai progettisti, le stesse vengono decise come segue:
-  osservazione n. 1: ditta Ridolfo Giovannino: si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, unicamente per la fascia di rispetto del pozzo Marzilio stante che le fasce di rispetto relative alle sorgenti Petri e Gebbia risultano dotate delle protezioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 263/88;
-  osservazione n. 2: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 3: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità conquanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 4: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 5: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 6: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 7: ditta Ridolfo Giovannino: si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
-  osservazione n. 8: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 9: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 10: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 11: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 12: ditta Ridolfo Giovannino: l'osservazione riguarda la prevista tangenziale e non si ritiene di entrare nel merito riguardando viabilità stralciata nel presente parere;
-  osservazione n. 13: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 14: ditta Ridolfo Giovannino: l'osservazione, in conformità con quanto dedotto dal progettista, si ritiene condivisbile per quanto riguarda la chiesa di S. Biagio, mentre non si ritiene accoglibile in ordine alla chiesa di S. Sebastiano, in quanto edificio vincolato nel progetto di piano regolatore generale;
-  osservazione n. 15: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 16: ditta Ridolfo Giovannino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 17: ditta Messina Fioravanti e Castrovinci Giovanna: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 18: ditta Messina Fioravanti: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 19: ditta sindaco del comune di Ficarra: si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, relativamente alla viabilità di accesso al Castello. In ordine all'art. 31 delle norme di attuazione, si ritiene di condividere l'osservazione;
-  osservazione n. 20: ditta Ridolfo Giovannino: l'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto dedotto dal progettista;
-  osservazione n. 21: ditta Marchese Francesco e Lo Vercio Margherita Busacca Sara: si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 22: ditta società La Residenziale s.r.l. Chillemi Francesco e Giuseppe: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  osservazione n. 23: ditta Ferretti Enrico e Ricciardo Vincenzina: si concorda con le controdeduzioni del progettista;
-  osservazione n. 24: ditta Kollbat s.a.s di Batia Alessio: si concorda con le controdeduzioni del progettista;
-  osservazione n. 25: ditta Gammeri Valentino, Gammeri Eugenio, Gammeri Carmelo: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, tenuto conto delle verifiche effettuate dai redattori dello studio agricolo forestale;
-  osservazione n. 26: ditta Gruppo Consiliare "Solidarietà e Futuro": in ordine a tale osservazione, molto articolata, si ritiene quanto appresso:
-  26a: viabilità.
In ordine alla viabilità, l'osservazione è mirata a migliorare in generale il sistema dei collegamenti suggerendo ipotesi di nuove previsioni di viabilità; tuttavia pur condividendo in linea di principio il contributo fornito dagli osservanti, in questa fase tenuto conto che si propongono soluzioni alternative e non previste dal piano regolatore generale adottato, le stesse non possono essere accolte; il comune in seguito potrà valutare e proporre specifiche varianti ove lo ritenga necessario; pertanto per i singoli punti si decide:
-  26a1: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26a2: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26a3: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26a4: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26a5: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26b: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26c: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26d: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26e: emergenze storico artistiche: si ritiene meritevole di accoglimento, in diverso avviso reso dal progettista, tenuto conto che trattasi di un edificio religioso da tutelare;
-  26f: zone "Bo" - Si ritiene meritevole di accoglimento, in diverso avviso reso dal progettista, tenuto conto che trattasi di zone aventi le medesime caratteristiche delle contermini zone "B1c" di completamento del centro urbano e delle zone "B1b" di completamento delle frazioni;
-  26g: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, limitatamente alla prima parte dell'osservazione mentre si ritiene di condividere la modifica dell'art. 3, comma 2 delle norme di attuazione;
-  26h: norme di attuazione;
-  26h, lett. A: si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26h, lett. B: si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26h, lett. C: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26h, lett. D: si ritiene meritevole di accoglimento, in diverso avviso reso dal progettista, tenuto conto che all'interno delle zone "A" possono essere consentite solo piccole attività commerciali di vicinato, in quanto sostenibili ed indispensabili ai fini del mantenimento degli abitanti ed in relazione al tessuto urbano di origine medioevale;
-  26h, lett. E: si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26h, lett. F: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26h, lett. G: in ordine alla previsione di un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,05 mc./mq. si rimanda a quanto prescritto nel presente parere; per il resto non si ritiene meritevole di accoglimento in conformità alle deduzioni del progettista;
-  26i: regolamento edilizio:
-  26i - 1: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26i - 2: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26i - 3: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista;
-  26l: osservazioni di carattere generale:
-  26l - a, b, c, d, e, f: si concorda con quanto controdedotto dal progettista accogliendo le osservazioni relative ai punti b, c ed f.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato è del parere che il piano regolatore generale del comune di Ficarra, con annesse prescrizioni esecutive, regolamento edilizio, norme di attuazione e la disciplina del commercio contenuta nel titolo IV delle norme di attuazione, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 10 aprile 2003, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai sopra considerata ed alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con nota prot. n. 16147 del 30 agosto 2002.";
Vista la propria nota prot. n. 41009 del 22 giugno 2004, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Ficarra di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 320 del 5 maggio 2004;
Vista la delibera n. 24 del 28 luglio 2004, trasmessa con foglio prot. n. 5285 dell'1 settembre 2004 - pervenuto in data 6 settembre 2004 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 57373 del 7 settembre 2004 - con la quale il consiglio comunale di Ficarra ha formulato le proprie deduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al parere n. 320 del 5 maggio 2004 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la proposta di parere n. 18 del 6 ottobre 2004 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato in merito alle controdeduzioni comunali, che di seguito integralmente si trascrive:
"Con nota prot. n. 41009 del 22 giugno 2004, questo Assessorato ha trasmesso al comune di Ficarra il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 320 del 5 maggio 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, valutato il parere dell'unità operativa 4.1/ME n. 2 del 30 gennaio 2004, formulato in applicazione dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 e condiviso nelle sue linee generali, esprime il parere che il piano regolatore generale del comune di Ficarra, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 10 aprile 2003, sia da ritenere "meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai sopra considerata ed alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Messina reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con nota prot. n. 16147 del 30 agosto 2002".
Con nota prot. n. 5285 dell'1 settembre 2004, il comune di Ficarra ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 28 luglio 2004, con la quale sono state formulate le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 320/2004.
Esaminato il contenuto della citata deliberazione, quanto alle controdeduzioni in essa formulate, enumerate così come nella stessa, si ritiene quanto segue:
3.2.  Studio geologico
Riguardo ai profili geologici le relative valutazioni sono demandate al successivo esame da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, atteso quanto previsto dall'art. 59 della legge regionale n. 71/78.
3.3.  Zonizzazione e destinazioni d'uso
Zone A: il comune di Ficarra recepisce quanto oggetto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e propone altresì di aggiungere ai commi 21.4 e 21.11 dell'art. 21 delle norme di attuazione quanto segue: "Gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, senza alterazione del volume e della sagoma; detti interventi di alterazione della sagoma e del volume sono consentiti laddove siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati".
Tale norma aggiuntiva si ritiene condivisibile laddove venga inserita la parola "preesistenti" prima di "elementi tipologici e formali" e venga cassata la successiva parola "alterati".
Zone B: il comune di Ficarra prende atto che l'area B1c di Serro Abate non risponde ai requisiti di cui al decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 e pertanto propone la riduzione della delimitazione secondo l'elaborato allegato, suddividendo lparzialmente in zona B1c e zona C1 avente una estensione pari a mq. 5.320 con un volume di mc. 8.085.
Tale prescrizione era stata data in sede di voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e pertanto si ritiene condivisibile.
Inoltre viene preso atto della mancanza dei medesimi requisiti per l'area B in frazione Sauro Crocevia e pertanto viene proposto di destinare la stessa a zona C1, differentemente da quanto indicato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (zona E).
Si ritiene potere condividere la richiesta del comune tenuto conto che non incide sui criteri informatori del piano.
Zone C: riguardo alle zone C l'amministrazione comunale rimanda a quanto proposto nella sezione relativa allo studio geologico.
6.  NORME DI ATTUAZIONE
Ad integrazione di quanto già controdedotto circa la zona A, l'amministrazione comunale prende atto di quanto cassato all'art. 31.
In ordine alle prescrizioni di ordine geologico le relative valutazioni sono demandate al successivo esame da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, atteso quanto previsto dall'art. 59 della legge regionale n. 71/78.
7.  REGOLAMENTO EDILIZIO
Il comune prende atto delle prescrizioni dettate in ordine all'adeguamento relativo alle attribuzioni della commissione edilizia e propone inoltre la sostituzione dell'art. 12 come segue:
-  12.1: il parere della commissione edilizia è obbligatorio. Esso sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, i cui delegati integrano la commissione medesima;
-  12.1.1: qualora nelle sedute della stessa non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle suddette materie, il sindaco o suo delegato assegna alle stesse un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 45 affinché esprimano il loro parere;
-  12.1.2: qualora i soggetti che integrano la commissione edilizia esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso s'intende "negata".
Non essendo tali norme ben chiare e delineate si ritiene di non condividere e rigettare la controdeduzione.
Vengono poi proposte integrazioni all'art. 8 del regolamento che però, riguardando materia inerente lo studio geologico, le relative valutazioni sono demandate al successivo esame da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, atteso quanto previsto dall'art. 59 della legge regionale n. 71/78.
8.  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Non viene condiviso dall'amministrazione comunale l'accoglimento dell'osservazione 26e per coerenza con quanto dedotto dal Consiglio regionale dell'urbanistica circa l'osservazione n. 14, essendo stata quest'ultima respinta seppure trattasi dello stesso edificio religioso.
Non si condivide la controdeduzioni in quanto agli atti risultano edifici religiosi diversi.
Lo stesso dicasi per l'accoglimento dell'osservazione 26h, lett. D. in quanto, secondo l'amministrazione comunale, la localizzazione di medie strutture di vendita non comporta depauperamento del tessuto urbano medievale.
La controdeduzione è respinta in quanto contraddittoria con le decisioni assunte dal progettista del piano.
Per quanto precede si propone parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Ficarra con delibera del consiglio comunale n. 24 del 28 luglio 2004, sono parzialmente condivisibili in relazione alle deduzioni di cui sopra.
Di ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale del comune di Ficarra, con annesse prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio, nonché la programmazione commerciale contenuta all'interno delle norme tecniche di attuazione (titolo IV) adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 10 aprile 2003, con le modifiche e prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 320 del 5 maggio 2004 e della presente proposta di parere sulle controdeduzioni formulate dal comune di Ficarra.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 372 del 10 novembre 2004, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto che:
la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenuta possa ritenersi condivisibile con le seguenti integrazioni in ordine agli aspetti di natura geologico non valutate da parte dell'ufficio, per le quali si decide come segue:
sulla proposta di controdeduzione in ordine allo studio geologico si ritiene di potere accogliere l'indicazione proposta circa l'integrazione dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione con il punto 34.3 contenuto nella proposta allegata alla deliberazione consiliare n. 24 del 28 luglio 2004.
Si ritiene potersi condividere altresì l'integrazione relativa all'art. 8 del regolamento edilizio contenuto nella proposta allegata alla deliberazione consiliare n. 24 del 28 luglio 2004;
si disattendono le controdeduzioni relative agli aspetti geologici contenute nel punto 6 delle norme di attuazione della precitata proposta allegata alla deliberazione consiliare, in quanto incoerente con la tutela geomorfologica proposta nel parere del consiglio.
Per quanto sopra, è del parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Ficarra, con deliberazione consiliare n. 24 del 28 luglio 2004, sono parzialmente condivisibili in relazione alle deduzioni contenute nella proposta di parere resa dall'ufficio n. 18 del 6 ottobre 2004 e del presente parere.
Di ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio, nonché la programmazione commerciale contenuta all'interno delle norme tecniche di attuazione (titolo IV) adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 10 aprile 2003, con le modifiche e prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 320 del 5 maggio 2004, della proposta di controdeduzioni n. 18 del 6 ottobre 2004 e del presente parere.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 320 del 5 maggio 2004 e n. 372 del 10 novembre 2004;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 320 del 5 maggio 2004 e n. 372 del 10 novembre 2004 nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa richiamata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ficarra, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 10 aprile 2003.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 320 del 5 maggio 2004 e n. 372 del 10 novembre 2004.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 2 del 30 gennaio 2004 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 320 del 5 maggio 2004;
3)  proposta di parere n. 18 del 6 ottobre 2004 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 372 del 10 novembre 2004;
5)  delibera del commissario ad acta n. 1 del 10 aprile 2003;
6)  delibera del consiglio comunale n. 24 del 28 luglio 2004;
Piano regolatore generale
7)  tav.  1.1  -  inquadramento territoriale provinciale; 
8)  tav.  1.2  -  inquadramento territoriale, scala 1:100.000; 
9)  all.  2.A  -  regolamento edilizio programma di fabbricazione; 
10)  tav.  2.1  -  zonizzazione territorio comunale programma di fabbricazione, scala 1:10.000; 
11)  tav.  2.2  -  zonizzazione centro urbano programma di fabbricazione, scala 1:2.000; 
12)  tav.  2.3  -  zonizzazione borghi rurali programma di fabbricazione, scala 1:5.000; 
13)  tav.  3.1  -  stato di fatto territorio comunale, scala 1:10.000; 
14)  tav.  3.2  -  stato di fatto centro urbano, scala 1:2.000; 
15)  tav.  3.3  -  stato di fatto centro storico, scala 1:1.000, 
16)  tav.  3.4  -  stato di fatto contrade (Matini, Casette e S. Pietro), scala 1:2.000; 
17)  tav.  3.5  -  stato di fatto contrade (Sauro e Crocevia), scala 1:2.000; 
18)  tav.  3.6  -  stato di fatto contrade (Rinella), scala 1:2.000; 
19)  all.  4.A  -  piano regolatore generale, relazione; 
20)  all.  4.B  -  piano regolatore generale, regolamento edilizio; 
21)  all.  4.C  -  piano regolatore generale, norme tecniche di attuazione; 
22)  tav.  4.2  -  piano regolatore generale, zonizzazione del territorio comunale, scala 1:10.000; 
23)  tav.  4.2  -  piano regolatore generale, zonizzazione del centro urbano, scala 1:2.000; 
24)  tav.  4.3  -  piano regolatore generale, zonizzazione del centro storico, scala 1:1.000; 
25)  tav.  4.4  -  piano regolatore generale, zonizzazione contrade (Matini, Casette e S. Pietro), scala 1:2.000; 
26)  tav.  4.5  -  piano regolatore generale, zonizzazione contrade (Sauro e Crocevia), scala 1:2.000; 
27)  tav.  4.6  -  piano regolatore generale, zonizzazione contrade (Rinella), scala 1:2.000. 

Elaborati integrativi modificati in adeguamento alle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Messina di cui al parere, ex art. 13, legge n. 64/74, n. 16147 del 30 agosto 2002 nonché del decreto n. 707 del 6 settembre 2002 a modifica del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 "piano straordinario per l'assetto idrogeologico";
28)  tav.  4.1  -  piano regolatore generale, zonizzazione territorio comunale, scala 1:10.000; 
29)  tav.  4.2  -  piano regolatore generale, zonizzazione centro urbano, scala 1:2.000; 

Analisi territoriale
30)  all.  A  -  consistenza unità immobiliari, scala 1:2.000; 
31)  all.  B  -  stato di conservazione unità immobiliari, scala 1:2.000; 
32)  all.  C  -  analisi consistenza edilizia, scala 1:2.000; 
33)  all.  D  -  stato di utilizzazione unità edilizie, scala 1:2.000; 
34)  all.  E  -  unità edilizie con piani seminterrati di cui "n" adibiti ad abitazione, scala 1:2.000; 
35)  all.  F  -  stato di utilizzazione dei piani terra, scala 1:2.000; 
36)  all.  G  -  emergenze architettoniche, scala 1:2.000; 
37)  all.  H  -  vani ad uso abitativo; 
38)  all.  I  -  analisi statistica patrimonio edilizio; 
39)  all.  L  -  classificazione popolazione; 
40)  all.  M  -  analisi demografica popolazione residente; 
41)  all.  N  -  piramidi d'età; 

Prescrizioni esecutive - Piano particolareggiato interventi produttivi
42)  all.  1  -  relazione e norme tecniche di attuazione; 
43)  all.  2  -  piano particellare di esproprio ed elenco ditte; 
44)  all.  3  -  calcolo costo opere di urbanizzazione; 
45)  tav.  4  -  stralcio piano regolatore generale; 
46)  tav.  5  -  individuazione dell'area; 
47)  tav.  6  -  planimetria di progetto; 
48)  tav.  7  -  planimetria di progetto su catastale; 
49)  tav.  8  -  impianto idrico, fognario e smaltimento acque meteoriche; 
50)  tav.  9  -  impianto illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica; 
51)  tav.  10  -  viabilità di progetto; 
52)  tav.  11  -  sezioni; 
53)  tav.  12  -  tipologia struttura produttiva; 
54)  tav.  13  -  planivolumetria; 
55)  tav.  14  -  vista assonometria; 
56)  tav.  15  -  verifica standards urbanistici. 

Elaborati integrativi modificati in adeguamento alle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Messina di cui al parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, n. 16147 del 30 agosto 2002 nonché del decreto n. 707 del 6 settembre 2002 a modifica del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 "piano straordinario per l'assetto idrogeologico";
57)  tav.  4  -  stralcio piano regolatore generale; 
58)  tav.  5  -  individuazione dell'area; 
59)  tav.  6  -  planimetria di progetto; 
60)  tav.  7  -  planimetria di progetto su catastale; 
61)  tav.  8  -  impianto idrico, fognario e smaltimento acque meteoriche; 
62)  tav.  9  -  impianto illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica; 
63)  tav.  10  -  viabilità di progetto; 
64)  tav.  11  -  sezioni; 
65)  tav.  13  -  planivolumetria; 
66)  tav.  14  -  vista assonometria; 
67)  tav.  15  -  verifica standards urbanistici; 

Studio geologico
68)  relazioni di settore e finali;
69)  tav.  1  -  carta morfologica, scala 1:10.000; 
70)  tav.  2  -  carta geologica, scala 1:10.000; 
71)  tav.  3  -  sezioni geologiche, scala 1:10.000; 
72)  tav.  4  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
73)  tav.  5  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
74)  tav.  6  -  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000; 

Studio geologico di dettaglio
75)  legenda tavole 7/13;
76)  relazioni di settore e finale;
77)  tav.  7a  -  carta geologica (zona centro urbano), scala 1:2.000; 
78)  tav.  7b  -  carta geologica (zona Rinella), scala 1:2.000; 
79)  tav.  7c  -  carta geologica (zona Sauro Crocevia), scala 1:2.000; 
80)  tav.  7d  -  carta geologica (zona Matini Casette), scala 1:2.000; 
81)  tav.  8a  -  sezioni geologiche (centro), scala 1:2.000; 
82)  tav.  8b  -  sezioni geologiche (frazioni), scala 1:2.000; 
83)  tav.  9a  -  carta geomorfologica (zona centro urbano), scala 1:2.000; 
84)  tav.  9b  -  carta geomorfologica (zona Rinella), scala 1:2.000; 
85)  tav.  9c  -  carta geomorfologica (zona Sauro Crocevia), scala 1:2.000; 
86)  tav.  9d  -  carta geomorfologica (zona Matini Casette), scala 1:2.000; 
87)  tav.  10a  -  carta litotecnica (zona centro urbano), scala 1:2.000; 
88)  tav.  10b  -  carta litotecnica (zona Rinella), scala 1:2.000; 
89)  tav.  10c  -  carta litotecnica (zona Sauro Crocevia), scala 1:2.000, 
90)  tav.  10d  -  carta litotecnica (zona Matini Casette), scala 1:2.000; 
91)  tav.  11  -  sezioni litotecniche, scala 1:2.000; 
92)  tav.  12a  -  carta pericolosità geologiche (zona centro urbano), scala 1:2.000; 
93)  tav.  12b  -  carta pericolosità geologiche (zona Rinella), scala 1:2.000; 
94)  tav.  12c  -  carta pericolosità geologiche (zona Sauro Crocevia), scala 1:2.000; 
95)  tav.  12d  -  carta pericolosità geologiche (zona Matini Casette), scala 1:2.000; 
96)  tav.  13a  -  carta pericolosità sismica locale (zona centro urbano), scala 1:2.000; 
97)  tav.  13b  -  carta pericolosità sismica locale (zona Rinella), scala 1:2.000; 
98)  tav.  13c  -  carta pericolosità sismica locale (zona Sauro Crocevia), scala 1:2.000; 
99)  tav.  13d  -  carta pericolosità sismica locale (zona Matini Casette), scala 1:2.000; 
100)  tav.  14  -  carta geologica tecnica (zona artigianale Serro), scala 1:2.000; 
101)  tav.  14a  -  carta pericolosità geologica (zona artigianale Serro), scala 1:2.000; 
102)  tav.  14b  -  carta pericolosità sismica (zona artigianale Serro), scala 1:2.000; 

103)  indagini geosismiche a rifrazione, prove penetometriche dinamiche;
Studio agricolo forestale
104)  relazione;
105)  carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura, scala 1:10.000;
106)  carta della vegetazione esistente, scala 1:10.000;
107)  relazione adeguamento ai sensi della legge regionale n. 13/99 del D.P.R. 28 giugno 2000 e dell'art. 89, comma 8 della legge regionale n. 6/2001);
108)  carta delle aree interessate dai boschi e relative zone di rispetto, scala 1:10.000 (integrazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 13/99 del D.P.R. 28 giugno 2000 e dell'art. 89, comma 8, legge regionale n. 6/2001);
109)  carta delle superfici dei boschi e relative zone di rispetto (integrazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 13/99 del D.P.R. 28 giugno 2000 e dell'art. 89, comma 8, legge regionale n. 6/2001).

Art. 4

Il comune di Ficarra dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2004.
  LIBASSI 

(2005.2.56)
Torna al Sommariohome


114
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 3 -  80 -  54 -  4 -  55 -  18 -