REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2005 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 dicembre 2004.
Affidamento della gestione della riserva naturale orientata Biviere di Gela, ricadente nel territorio del comune di Gela.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Biviere di Gela, ricadente nel comune di Gela, provincia di Caltanissetta;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il decreto n. 585/44 dell'1 settembre 1997, di istituzione della riserva naturale orientata Biviere di Gela e di affidamento della relativa gestione all'associazione L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli;
Visto il decreto n. 1059 del 14 ottobre 2004, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004 la validità della convenzione di affidamento in gestione facente parte integrante del decreto di cui al precedente visto;
Considerato che occorre assicurare la gestione della riserva naturale orientata Biviere di Gela;
Considerato che è stata avviata la procedura per la revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, e che, successivamente all'approvazione dello stesso, dovrà procedersi alla redazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali, anche sulla base di una verifica di tutte le gestioni in atto;
Vista la relazione F.V. n. 18/S.6 del 26 novembre 2004, del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli - della gestione della riserva naturale orientata Biviere di Gela;
Vista la nota della L.I.P.U. di partecipazione al provvedimento amministrativo nella qualità di ente gestore, prot. n. 2540/2004 del 22 dicembre 2004;
Ritenuto, pertanto, opportuno confermare l'affidamento della gestione della riserva naturale orientata Biviere di Gela all'associazione L.I.P.U., secondo quanto previsto nella convenzione sottoscritta, appresso richiamata;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, a disciplinare i rapporti tra Assessorato ed associazione L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli - per la prosecuzione delle attività di gestione per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Vista la convenzione di affidamento, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sottoscritta dal prof. Antonino Provenza, nato a Catania il 17 luglio 1958, intervenuto giusta procura speciale conferita in notaio Guido Bolognesi di Roma, iscritta al rep. n. 35507 del 20 dicembre 2004, in nome e per conto del dott. Giuliano Tallone, nato a Torino il 23 ottobre 1965, presidente e legale rappresentante dell'associazione L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli e dal dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente, in data 23 dicembre 2004;

Decreta:


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La gestione della riserva naturale orientata Biviere di Gela è affidata senza soluzione di continuità a decorrere dall'1 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2011, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, all'associazione L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli, giusta convenzione sottoscritta in data 23 dicembre 2004, che viene approvata con il presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore, sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2005 e seguenti, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per la gestione e per il trattamento economico del personale, in conformità a quanto statuito nell'ultimo comma dell'art. 2 della convenzione di affidamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 dicembre 2004.
  MARINESE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 30 dicembre 2004 al n. 501.
Allegato
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA BIVIERE DI GELA

L'anno 2004 il giorno 23 del mese di dicembre in Palermo presso i locali dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente

tra

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (codice fiscale 80012000826), in persona del dott. Ignazio Marinese nella qualità di dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato medesimo in questa via Ugo La Malfa n. 169 e che d'ora in avanti sarà anche denominato A.R.T.A.

e

L'associazione L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli (codice fiscale 80032350482), con sede in Parma, via Trento, n. 49 e che d'ora in avanti sarà anche denominato ente gestore, in persona del prof. Antonino Provenza, nato a Catania il 17 luglio 1958, residente ad Alcamo (TP) in contrada Alcamo Marina n. 1722, che interviene, giusta procura speciale conferita in notaio Guido Bolognesi di Roma, iscritta al rep. n. 35507 del 20 dicembre 2004, in nome e per conto del dott. Giuliano Tallone, nato a Torino il 23 ottobre 1965, presidente e legale rappresentante della medesima associazione.

Premesso

-  che, con il decreto n. 585/44 dell'1 settembre 1997, si è provveduto ad istituire la riserva naturale orientata Biviere di Gela, ricadente nel territorio del comune di Gela, provincia di Caltanissetta, e ad affidarne la relativa gestione all'associazione L.I.P.U.;
-  che, essendo scaduta la relativa convenzione di affidamento, occorre assicurare la gestione della suddetta riserva naturale;
-  che allo stato può a ciò provvedersi:
a)  in conformità alle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
b)  sulla base del parere reso nella seduta del 3 marzo 1993 dalla IV Commissione legislativa territorio ed ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al decreto n. 970/91;
c)  facendo salve le determinazioni che si renderanno necessarie a seguito della complessiva revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali;
-  che, dall'esame delle annuali relazioni tecnico-scientifiche sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, emerge che l'associazione L.I.P.U. ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
-  che l'affidamento della gestione della riserva naturale orientata Biviere di Gela alla L.I.P.U. consente il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e assicura il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

Preso atto

-  della relazione del servizio 6 - protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione L.I.P.U. della gestione della riserva naturale orientata Biviere di Gela.
Dovendosi, pertanto, addivenire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/86, alla disciplina dei reciproci rapporti per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
tutto quanto sopra premesso e ritenuto;

si conviene e stipula quanto segue:


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La gestione della riserva naturale orientata Biviere di Gela è affidata all'associazione L.I.P.U., rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2011.
Per l'effetto e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza di tutti i beni naturali della riserva ed, in particolare, di quelli oggetto di specifica tutela sulla base del relativo decreto istitutivo.
Resta, altresì, confermato l'importo dell'assegnazione finanziaria per il trattamento economico del personale, pari a E 115.613,00, mentre per la gestione ordinaria della riserva si farà fronte annualmente secondo le disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna:
a)  a presentare, secondo quanto previsto dalla circolare n. 38465 dell'11 giugno 2004, le relazioni programmatica e consuntiva di cui all'art. 20 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni.
L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
b)  a presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
c)  a predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
d)  a concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il Corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
e)  a garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
f)  a provvedere, in caso di sostituzione, a nominare il nuovo direttore entro i successivi 2 mesi, previo parere del C.R.P.P.N.
Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88. Le spese per l'organico riportate nel quadro finanziario sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive degli oneri riflessi.
Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.
L'ente gestore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e compiti gestionali stabiliti nel decreto istitutivo, nel relativo regolamento della riserva e nelle relative successive modificazioni e integrazioni.
L'ente gestore si impegna, inoltre, ad attenersi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'A.R.T.A. allo scopo di coordinare e di regolamentare le attività gestionali e i procedimenti volti ad assicurare una efficace attuazione della presente convenzione e la necessaria unitarietà di indirizzo nelle azioni di tutela e valorizzazione del complessivo sistema delle aree naturali protette.
In tal senso, l'ente gestore si impegna a fornire all'A.R.T.A. ogni necessaria informazione, dato, documentazione ed assistenza, per facilitarne i compiti di vigilanza sulla gestione della riserva, nonché ad agevolare i sopralluoghi e i controlli finalizzati a verificare il perseguimento delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 4

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui alla presente convenzione può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 5

L'ente gestore, ove non avesse ancora provveduto, entro 3 mesi dalla stipula della presente convenzione, dovrà fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. a), varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, che dovranno essere approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 6

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità previste dal D.P. n. 6/Serv.2/U.O.2/SG del 19 gennaio 2004.

Art. 7

La determinazione ed erogazione degli indennizzi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88, saranno autorizzate dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 8

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 9

L'ente gestore potrà disporre, previa autorizzazione assessoriale, limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 10

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 11

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 12

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 13

QUADRO FINANZIARIO
Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione, di cui al presente decreto, l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le somme relative alle seguenti voci.
Spese di funzionamento e di gestione ordinaria
-  fitto locali ed oneri locativi vari;
-  manutenzione ordinaria, riparazione ed adeguamento di impianti a norma;
-  spese per canoni e impianti telefonici, idrici, elettrici, assicurazioni, ecc.;
-  acquisto e manutenzione di mobili ed attrezzature tecniche, software;
-  spese postali e telegrafiche;
-  acquisto materiale di facile consumo, manutenzione e noleggio di attrezzature tecniche;
-  abbigliamento e dotazioni per il personale;
-  servizio di pulizia;
-  manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto;
-  interventi di manutenzione delle infrastrutture per attività di fruizione (segnaletica, sentieri, aree attrezzate e centri visite);
-  spese impreviste.
Di tali somme l'ente gestore dovrà rendicontare entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo secondo le disposizioni della vigente normativa.
Spese per azioni strategiche
-  ricerche, studi e consulenze;
-  materiale illustrativo e divulgativo;
-  convenzioni con soggetti terzi per servizi di gestione;
-  interventi di infrastrutturazione per attività di fruizione (segnaletica, sentieristica, allestimento centri visita, ecc.);
-  interventi per finalità di conservazione e tutela;
-  formazione personale;
-  acquisizioni aree;
-  altro.
Totale      E  51.645,69 

La suddetta cifra potrà annualmente essere integrata sulla base degli interventi proposti e approvati, nonché delle disponibilità finanziarie del pertinente capitolo di spesa.
ORGANICO
-  3  unità  operatori      E  78.210,00 
-  1  unità  responsabile (direttore)      E  37.403,00 

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato saranno inventariati e registrati, giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 14

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con esperienze e saperi già formati nella qualità di associazione ambientalista e con gli eventuali immobilizzi tecnici già posseduti.
La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 15

Entro 6 mesi dalla stipula del presente atto, l'Assessorato si riserva, coerentemente con le osservazioni ed indicazioni generali formulate dalla Corte dei conti con delibera n. 8/2002 in premessa citata, di emanare appositi atti di carattere generale al fine di:
-  regolamentare ulteriormente le procedure riguardanti l'attività di rilascio di nulla osta e/o di autorizzazioni da parte dell'ente gestore, nonché quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte dell'Assessorato su richieste o atti dell'ente gestore;
-  regolamentare l'organizzazione degli uffici e del personale, anche per gli aspetti relativi al servizio di sorveglianza, nonché la gestione dei beni patrimoniali e dei servizi di fruizione;
-  disciplinare le procedure per il finanziamento e la realizzazione di interventi strutturali necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;
-  definire ogni altra procedura utile al fine di garantire una migliore gestione della riserva.

Art. 16

Resta espressamente inteso tra le parti che la revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, attualmente in corso di elaborazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, costituirà causa di risoluzione automatica della presente convenzione, senza obbligo di comunicazione da parte dell'A.R.T.A. e con effetto dal 180° giorno dalla data di pubblicazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione. In tale ipotesi, entro i 6 mesi successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione di tale piano, l'associazione L.I.P.U. dovrà adottare tutti gli atti conseguenti alla cessazione delle attività di gestione, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'Assessorato e senza che a fronte di tale cessazione possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno.

Art. 17

Per tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione le parti espressamente dichiarano che il foro competente è quello di Palermo, rinunciando con ciò alla competenza di qualsiasi altro foro.
(2005.4.191)
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007*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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