REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2005 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Sortino - Modifiche


Lo statuto del comune di Sortino è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 9 luglio 1994.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 94 del 9 ottobre 2004 sono state apportate le seguenti modifiche:
Art. 6
Al secondo comma dell'art. 6 dello statuto, dopo la parola "è ubicato" va cassata la parola "corso umberto" e va aggiunto "Via Municipio e V.le M. Giardino".
Al terzo comma dell'art. 6 dello statuto dopo la parola "palazzo municipale" va aggiunto "Via municipio":
Art. 8
All'art. 8, comma 2, dopo la parola "civico" va aggiunto " V.le M. Giardino".
All'art. 8, dopo il secondo comma, va aggiunto il comma 2-bis che recita: "la pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, anche per i portatori di handicap.
Art. 9 - Organi del Comune
L'art. 9 va sostituito interamente nel seguente modo: "Sono organi elettivi del Comune il sindaco e il consiglio comunale.
Sono organi di governo del Comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.
Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dalla legge e dallo statuto.
Art. 11 - Presidenza del Consiglio comunale
Al comma 1 dell'art. 11 dopo la parola vice-presidente va aggiunto:" con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente".
Il comma 6 dell'art. 11 va soppresso.
Art. 12 - Attribuzioni del presidente del consiglio comunale
Al comma primo dell'art. 12 dopo la parola "il Presidente" va aggiunto il seguente periodo: "rappresenta il".
Dopo il comma 3 dell'art. 12 va aggiunto il comma 4 che recita: "Il Presidente assicura che ogni tema posto all'esame del consiglio sia adeguatamente istruito. A tal fine egli può richiedere al sindaco o ai componenti la giunta competenti informazioni integrative, in particolare sulla base del parere espresso dalle commissioni, se istituite, e dall'esame effettuato dalla conferenza dei capigruppo. Il presidente del consiglio, autonomamente e/o sentiti i capigruppo, può rinviare ad altra riunione la trattazione di argomenti che non risultano istruiti in modo adeguato".
Art. 13 - Attribuzioni del consiglio comunale
L'art. 13 dello statuto va sostituito nel seguente modo:
"Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge di riferimento.
Il consiglio comunale è l'organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente statuto.
L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato. Il consiglio indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio".
Art. 13 bis - Competenze e funzioni del consiglio comunale
Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei presenti, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziare.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici;
b) agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i criteri generali a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98 (regolamenti sull'organizzazione degli uffici e servizi);
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
f)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
g) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari, qualora gli stessi non siano previsti in atti fondamentali. In tal caso la competenza rimane assegnata alla giunta comunale;
h) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione degli immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi di carattere continuativo;
i) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
L'autorizzazione di cui all'art. 78 della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 10. può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati da norme di carattere generale nei regolamenti comunali.
Le competenze dei consigli comunali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generale ed attuativi, e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione dell'organo di revisione, l'esame dei conti consuntivi.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, all'organo di revisione in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo e di partecipazione alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato, è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere nei tempi di cui all'art. 27 della legge regionale n. 7/92.
Art. 14
Nel secondo comma dell'art. 14 va eliminato il seguente capoverso: "che disciplinano lo stato giuridico e le assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni".
Nel comma 4 dell'art. 14 va eliminata l'ultima parola "e della giunta".
Art. 15
Al secondo comma dell'art. 15, dopo la parola i "funzionari" va aggiunto il periodo "a capo delle strutture organizzative" ed eliminato conseguentemente "responsabili di servizi".
Art. 17
Il secondo e terzo comma dell'art. 17 vengono abrogati.
Art. 19
Nel quinto comma, dopo la parola seduta viene cassata la parola "esprime" ed aggiunto il seguente periodo: "può se richiesto esprimere".
Art. 20
All'art. 20, dopo il primo comma che rimane invariato, vanno sostituiti i commi successivi nel seguente modo:
"I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2) L'entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i permessi spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti dalla legge.
3) Con specifico regolamento si può prevedere la possibilità che i singoli consiglieri possono richiedere la sostituzione del gettone di presenza con una indennità di carica. In ogni caso non devono derivare da ciò oneri aggiuntivi per l'ente.
4)  Il consigliere comunale esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni interpellanze e mozioni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate più dettagliatamente dal regolamento del consiglio comunale.
5) Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili al l'espletamento del mandato con le procedure previste dal regolamento di accesso agli atti o dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
6) Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7) Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente del consiglio e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di alcuna presa d'atto.
8) I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
9)  Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a 3 riunioni nell'anno solare oppure a 3 sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di almeno 50 elettori.
10)  La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
11) La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze".
Art. 22
L'art. 22 dello statuto viene interamente abrogato e modificato nel seguente modo:
"I casi e le modalità di scioglimento del consiglio comunale sono fissati dalla legge.".
Art. 28
Il primo comma dell'art. 28 va sostituito dal seguente:
"Il sindaco eletto nomina e presiede la giunta che si compone di n. 6 assessori, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni".
Il terzo comma dell'art. 28 và sostituito dal seguente: "la durata della giunta è fissata dalla legge".
Il quarto comma dell'art. 28 va abrogato.
Nel comma 19 dell'art. 28 dello statuto va abrogato il periodo "alla sezione proviciale del CO.RE.CO";
Il comma 22, 23, 24, 25 dell'art. 28 dello statuto vanno abrogati.
Art. 28-bis
Dopo l'art. 28 dello statuto è aggiunto l'art. 28-bis Competenze ed attribuzioni della giunta comunale.
La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, al segretario e/o direttore generale ed ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora, e sottopone al consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive ed assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del comune e ai dirigenti;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
-  approva progetti di lavori pubblici nei modi e termini fissati dalle leggi sui lavori pubblici;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali, qualora previsti in atti fondamentali dell'ente;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro ed approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
-  approva transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
-  procede all'approvazione dei progetti definitivi di opere pubbliche;
-  approva gli strumenti urbanistici di terzo livello, cioè piani di lottizzazione, che non presentino rilevante incidenza sull'assetto del territorio.
Art. 30 - Adunanza e deliberazione degli organi collegiali
L'ultimo capoverso del secondo comma va abrogato e precisamente: "nonché al segretario comunale sotto il profilo della legittimità".
Art. 30 bis - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Dopo l'art. 30 dello statuto va aggiunto l'art. 30 bis: "Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
Art. 31 - Attribuzioni e competenze
L'art. 31 dello statuto va sostituito dal seguente:
"1.  Il sindaco, espressione della sovranità popolare, è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le norme della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni. E' immediatamente rieleggibile una sola volta, salvo diverse disposizioni normative, nel caso di rimozione non è immediatamente rieleggibile.
2.  Il sindaco è l'organo esecutivo ed ha competenza residuale generale; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei responsabili dei settori, servizi ed uffici.
3.  In materia di igiene e sanità sono attribuite al sindaco le competenze di cui al titolo secondo del decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994; le competenze del sindaco quale autorità sanitaria locale sono contenute nell'art. 18 dello stesso decreto.
4.  Sono riservate al sindaco tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite al Comune dalla legislazione nazionale e regionale; non assume incidenza la diversificazione relativa ad enti, a commissioni o altri organismi vari interni o esterni.
5.  Il sindaco rappresenta legalmente l'ente Comune sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali nonché all'esecuzione degli atti e provvedimenti. Rappresenta in giudizio l'ente Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti, costituendosi nell'eventuale giudizio civile, amministrativo, tributario, previa deliberazione di autorizzazione adottata dalla giunta comunale e di nomina dell'avvocato di fiducia dell'ente.
6.  Fermo restando il divieto di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, al sindaco sono attribuite le competenze di cui al primo comma dello stesso articolo.
7.  Il sindaco, è l'organo monocratico elettivo con competenza generale residuale, inoltre:
a)  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori comunali;
b)  nomina gli assessori con le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e può agli stessi delegare, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni. Può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta;
c)  convoca e presiede la giunta ed è tenuto egli stesso, o un assessore da lui delegato, a partecipare alle riunioni di consiglio;
d)  nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;
e)  esercita il potere di indirizzo e di alta direzione nei confronti degli uffici e dei servizi comunali;
f)  promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma sulla base degli indirizzi del consiglio comunale;
g)  impartisce direttive generali al segretario generale e ai responsabili dei settori in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sugli uffici e servizi comunali;
h) indica agli assessori comunali le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio comunale, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo dell'ente;
i) nomina ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
l) previa deliberazione della giunta comunale può nominare il direttore generale, nella figura del segretario comunale, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione di giunta comunale;
m)  stabilisce la data di convocazione dei comizi per i referendum cittadini;
n) esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei servizi di competenza regionale nel rispetto delle norme della Regione;
o)  determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, sentito il parere della giunta;
p)  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
q)  ogni anno trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dell'esperto da lui nominato;
r)  nella qualità di ufficiale di Governo espleta tutte le attribuzioni previste dalle leggi vigenti, soprattutto nei servizi di competenza statale;
s)  è autorità comunale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
t)  esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
9.  Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
10.  Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".
Art. 33 - Giuramento
Il primo comma dell'art. 33 va abrogato.
Art. 34 - Cessazione della carica di sindaco per decadenza dimissione o morte
L'art. 34 va modificato nel seguente modo: "Le cause di cessazione, decadenza e dimissioni sono regolati dalla legge".
Art. 35 - Relazione sullo stato di attuazione dei programmi
L'art. 35 dello statuto va abrogato.
Art. 36 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco
L'art. 36 va modificato nel seguente modo: "1. La durata in carica del sindaco è fissata dalla legge. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta, salva diversa disposizione di legge.
2. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione della carica dei componenti della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente all'elezione del sindaco.
3. Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto. La comunicazione delle dimissioni del sindaco al consiglio comunale, all'Assessorato regionale degli enti locali ed agli altri organi previsti dalla legge compete al segretario generale dell'ente.
4. Gli organi del Comune (sindaco, giunta e consiglio) cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio comunale di una mozione di sfiducia approvata con le modalità di cui all'art. 10, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.
5. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48".
Art. 37 - Ordinanze del sindaco
L'art. 37 dello statuto và così sostituito: "1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti comunali o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni, purché previsti da disposizioni legislative.
2. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti anche dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 40.
3. In caso di assenza o impedimento del sindaco il vice sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.".
Art. 37-bis - Vice sindaco - Assessori
Dopo l'art. 37 dello statuto va aggiunto il 37-bis e precisamente:
"1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
2. Il conferimento della delega agli assessori comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza, il delegante conserva tuttavia la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato e il potere sostitutivo.
3. Con l'atto di delega l'assessore esplica tutte le funzioni amministrative nelle materie delegate previste per il delegante fatte salve le funzioni di cui al primo comma.
4. Il vice-sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma 11, della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, esercita, sino all'insediamento del commissario straordinario, le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco qualora questo cessi dalla carica per qualsiasi motivo.".
Art. 39-bis Istituzione del consiglio comunale di ragazzi
Dopo l'art. 39 dello statuto va aggiunto il 39-bis del seguente tenore: "1. E' istituito il consiglio comunale dei ragazzi in numero di 15.
2. Promuove la partecipazione degli alunni della scuola dell'obbligo a partire dalla 4ª e 5ª elementare e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
3. Con apposito regolamento il consiglio comunale ne detta le modalità di costituzione e di funzionamento, per l'elezione del sindaco dei ragazzi.".
Art. 48 - Commissione di garanzia
All'art. 48, rigo secondo, dopo la parola "comune" va aggiunta la parola "se nominato".
Art. 58 - Istituzione del difensore civico
Al primo comma dell'art. 58 dello statuto, al rigo quarto, dopo la parola "andamento" è soppressa la parola "è istituito", e sostituita dal seguente periodo "è data facoltà al consiglio comunale di istituire l'ufficio del difensore civico comunale. La proposta di nomina del difensore civico può essere presentata da 1/5 dei consiglieri comunali".
Art. 61 - Ineleggibilità
Nel primo comma dell'art. 61 va abrogata l'intera lettera c).
Art. 62 - Mezzi e rapporti con il consiglio
All'art. 62 va aggiunto il terzo comma e precisamente: "La carica è onorifica; possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con la modalità e gli importi previsti per il sindaco".
Art. 63 - Principi
Il secondo e terzo comma dell'art. 63 vanno sostituiti dai seguenti commi:
"2. L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.".
Art. 64 - Riparto competenze
L'art. 64 viene interamente abrogato e sostituito dal seguente:
Funzioni di indirizzo e programmazione.
"Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG, qualora adottato dalla giunta, assegnando obiettivi e risorse.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i funzionari svolgenti funzioni dirigenziali devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.".
Art. 65 - Struttura dell'ente
L'art. 65 dello statuto è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'organizzazione del comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario e/o direttore generale.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere periodicamente effettuati anche all'interno delle strutture complesse.
I funzionari svolgenti funzioni dirigenziali , cioè quelli nominati responsabili di settore, esercitano funzioni di programmazione direzione e controllo del settore cui sono assegnati e rispondono in via diretta nei confronti degli organi di direzione politica ed amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con proprie proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.".
Art. 66 - Norma transitoria
L'art. 66 va abrogato.
Art. 67 - Funzioni di direzione
L'art. 67 dello statuto va abrogato e così sostituito:
"1.  Fatte salve le materie disciplinate dalla legge regionale, si applicano le disposizioni normative di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. E' attuato il "decentramento burocratico" nel settore amministrativo, tecnico e contabile-finanziario.
3. In questo Comune, privo di personale dirigenziale, le funzioni di dirigenti sono svolte dai responsabili dei settori , titolari di posizione organizzativa a seguito di nomina conferita dal sindaco, che organizzano e dirigono il settore gli uffici e i servizi comunali cui sono preposti nonché il personale comunale in esso inquadrato o assegnato, secondo i criteri e le norme di cui al presente statuto e all'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 nel testo recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.
4. Ai responsabili dei settori sono attribuite le competenze di "gestione" e non di "amministrazione" per cui sono loro attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'ente:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizia e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto deliberativo di Giunta, disciplina l'attribuzione ai responsabili dei settori delle responsabilità gestionali di cui al presente articolo con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo, di governo e di controllo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo elettivi, mentre ai responsabili dei settori spetta la gestione tecnica amministrativa delle strutture burocratiche nonché la gestione e relativa adozione degli atti (determinazioni) che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con piena responsabilità delle risorse umane, strumentali e di controllo e dei relativi risultati.
6. L'adozione degli atti di assunzione degli impegni è subordinata ai seguenti atti di amministrazione:
a) approvazione del bilancio di previsione e suoi allegati;
b) approvazione del regolamento comunale di contabilità, nel quale sono disciplinate le modalità con le quali i responsabili degli uffici e dei servizi mediante il piano esecutivo di gestione (PEG), se approvato, assumono atti di impegno con le determinazioni, fatte salve le competenze della giunta e del sindaco, nonché del consiglio per gli atti di amministrazione diretta e quelli espressamente previste per legge;
c) l'adozione dei provvedimenti di nomina dei responsabili di settore da parte del sindaco.
7. Su ciascuna proposta di deliberazione, da sottoporre alla giunta comunale o al consiglio comunale, il responsabile del servizio interessato esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica; il parere in ordine alla sola regolarità contabile è espressa dal funzionario preposto alla direzione del servizio finanziario, anche per i provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.
8. Spettano ai responsabili di settore tutte le competenze di carattere gestionale che la legge non riserva espressamente al segretario comunale dell'ente, al sindaco e alla giunta comunale, nonché l'adozione dei provvedimenti di impegno attuativi del piano di gestione, se deliberato, che vengono definiti "determinazioni".
9. I responsabili dei settori sono tenuti a partecipare, ove richiesti, alle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale al solo scopo di relazionare su specifici argomenti tecnici.
10. Il sindaco individua e nomina i "responsabili dei settori "incaricati di assumere atti di impegno con le proprie "determinazioni", affidando agli stessi la gestione dei budget di spesa. Le "determinazioni" verranno assunte ed eseguite con le seguenti modalità:
a) le "determinazioni" predisposte e sottoscritte dai "responsabili dei settori ", datate e numerate per servizio , verranno inoltrate alla ragioneria per il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e recepito con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
b) le "determinazioni" diventeranno esecutive per cui verranno trasmesse immediatamente alla segreteria generale per l'attribuzione del numero progressivo definitivo e della data di registrazione nel registro generale delle "determinazioni" e quindi trasmesse, da questo ultimo ufficio, ai rispettivi responsabili del settore che ne dovranno curare l'esecuzione. Le determinazioni che non prevedono impegni di spesa diventano esecutive non appena sottoscritte dal competente responsabile del servizio;
c) la segreteria generale curerà la pubblicazione all'albo pretorio delle "determinazioni'' dei responsabili dei settori;
d) i "responsabili dei settori" sono tenuti ad assumere gli atti di impegno nella gestione dei budget loro affidati prima della chiusura dell'esercizio finanziario, anche tenendo conto degli indirizzi del sindaco e/o degli assessori ai quali va data notizia delle proposte di determinazioni.
All'art. 67dello Statuto è stato aggiunto l'art. 67-bis ex novo - Responsabilità dell'organizzazione
"1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto dal funzionario all'uopo nominato dal sindaco. Nel caso di momentanea vacanza del posto il sindaco incarica un funzionario in possesso dei requisiti previsti dalla legge della reggenza del settore, il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate.
2. Gli uffici ed i servizi sono strutture sottordinate al settore, diretti da funzionari dotati di adeguata specializzazione nelle funzioni esercitate dalla struttura.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
5. Il regolamento può prevedere che il Comune per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incarico a supporto della struttura dell'ente.
Art. 69 - Il segretario comunale
L'art. 69 va sostituito interamente dal seguente:
"Ruolo e funzioni
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco con le procedure di cui al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, ed è scelto dall'apposito albo dei segretari comunali.
2. Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente:
a) sovraintende, con ruolo e compiti di alta direzione, allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività secondo le modalità stabilite nell'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al comma 1, dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e recepito con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
b) cura l'attuazione dei provvedimenti del consiglio, della giunta e del sindaco, richiedendone l'esecuzione al responsabile del servizio competente;
c) assicura l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi;
d) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni di giunta e consiglio le cui proposte competono ai responsabili degli uffici e dei servizi;
e) adempie a tutti gli atti a lui attribuiti dalla legge e dallo statuto e non riservati ad altri organi, politici o burocratici;
f) partecipa alle riunioni della giunta comunale senza diritto di voto;
g) partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto;
h) indice, coordina e partecipa alla conferenza dei dirigenti di settore;
i) roga i contratti ove è parte il Comune, così come previsto dalla legge 127/97;
l) assicura l'applicazione da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi delle norme anche regolamentari vigenti sul procedimento amministrativo;
m) vigila per garantire il diritto di accesso dei consiglieri comunali e dei cittadini agli atti amministrativi e alle informazioni;
n) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
o) compatibilmente con quanto stabilito dalla legge vigila sulla legalità degli atti in genere e assicura il rispetto dei doveri d'ufficio;
p) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco ivi compresa la nomina a direttore generale e/o responsabile di settore.
3.  Il segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture dei servizi e del personale comunale che è tenuto ad ottemperare alle sue direttive.
4.  Il segretario comunale può essere nominato direttore generale.
5.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
6.  Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
7. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza e dirige il personale ad eccezione del segretario generale del Comune, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d)  emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
e)  riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
f)  promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria e previa istruttoria curata dal competente servizio, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi, unitamente ai rispettivi responsabili vicari, siano temporaneamente assenti.
Art. 79 -  Procedure
Al comma 3 dell'art. 79 la parola "deliberazione" va sostituita con la parola "determinazione".
(2004.51.3237)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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