REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2005 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Gravina di Catania - Modifiche


Allo statuto del Comune di Gravina di Catania, adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 7 aprile 1994, esecutiva, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 33 del 2 luglio 1994 ed all'albo pretorio comunale dal 2 luglio 1994 all'1 agosto 1994, entrato in vigore il 2 agosto 1994, modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 18 giugno 2002, esecutiva, con modifiche pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 48 del 18 ottobre 2002 ed all'albo pretorio comunale dal 18 agosto 2002 al 16 settembre 2002 ed entrate in vigore il 17 settembre 2002, sono state apportate ulteriori modifiche con deliberazioni consiliari (doppia votazione a maggioranza assoluta sul medesimo testo) n. 106 del 6 dicembre 2004 e n. 116 del 21 dicembre 2004, esecutive per decorrenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
Di seguito, si riportano i nuovi testi degli articoli modificati:
"Art. 1
Il Comune di Gravina di Catania

1.  Il Comune di Gravina di Catania rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale e ne cura gli interessi.
2.  Il Comune opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità, fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla solidarietà.
3.  Il Comune riconosce i principi della Carta europea dell'autonomia locale approvata dal Consiglio d'Europa il 15 ottobre 1985.
4.  Il Comune di Gravina di Catania promuove le pari opportunità tra uomo e donna: a tale scopo i regolamenti comunali recano apposite norme, anche con riferimento alla legge n. 125 del 10 aprile 1991.
5.  Il Comune riconosce il Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, evidenziandone l'alto valore simbolico ed etico, finalizzato ad accrescere il rapporto di fiducia tra la classe politica locale ed i cittadini; il sindaco, gli assessori, i consiglieri ed il difensore civico ispirano la propria condotta e conformano la propria attività alle disposizioni del predetto codice.
Art. 11
Difensore civico

1.  Il consiglio comunale istituisce apposito ufficio sotto la direzione del difensore civico, con il compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione comunale e dei servizi comunque gestiti.
2.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, tra i cittadini di provata moralità e imparzialità che abbiano la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo.
3.  Il regolamento disciplina la presentazione delle candidature, i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità.
4.  Il difensore civico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato;
b) per dimissioni o morte;
c) per revoca da parte del consiglio con il voto favorevole della maggioranza prevista per l'elezione, su richiesta motivata da circostanziate e documentate gravi ragioni e/o da gravi violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati o da almeno 1/10 dei soggetti di cui all'articolo 6, lettere a) e b);
d)  per sopravvenuta causa di incompatibilità o carenza dei requisiti soggettivi.
5.  Il difensore civico ha diritto di convocare i responsabili delle strutture organiche e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non in casi espressamente previsti dalla legge.
6.  Il difensore civico non può svolgere la sua azione a richiesta dei consiglieri comunali. Il regolamento dovrà prevedere la dotazione ed il personale necessario per l'espletamento delle sue funzioni. La giunta gli attribuisce una indennità in misura pari a quella prevista per gli assessori.
7.  Il difensore civico invia al consiglio comunale una relazione annuale sull'attività svolta, corredata dalle relative proposte. Della relazione si dà ampia pubblicità. Può inviare, inoltre, al sindaco o alla giunta relazioni dettagliate su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui riscontri irregolarità o negligenza negli uffici e nei servizi. Sollecita il consiglio, la giunta o il sindaco nei casi in cui hanno l'obbligo di provvedere ad adottare i provvedimenti di propria competenza, informando in ogni caso il consiglio comunale.
8.  Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei soggetti di cui all'articolo 6. Qualora riscontri comportamenti od omissioni in violazione di leggi, dello statuto e dei regolamenti invia al responsabile del procedimento, dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta indicando le violazioni riscontrate ed i possibili rimedi per eliminarle. Copia della comunicazione viene trasmessa al sindaco.
9.  I responsabili delle strutture organiche che impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del difensore civico sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. Il difensore civico può richiedere la promozione dell'azione disciplinare.
10.  I cittadini singoli od associati possono attivare davanti l'ufficio del difensore civico procedure giustiziali, per qualsiasi questione riguardante il funzionamento dei servizi pubblici comunali. Il regolamento disciplinerà il procedimento applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
11.  Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
12.  Il difensore civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, con riguardo al caso considerato.
13.  Il difensore civico coordina la propria attività con il difensore civico della Regione siciliana, nonché con l'ufficio di pubblica tutela degli enti del servizio sanitario nazionale previsto dalla legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7, anche al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle unità sanitarie locali".
(2005.2.62)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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