REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2005 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Mussomeli


Lo statuto del comune di Mussomeli è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 16 luglio 1994.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 49 del 23 novembre 2004 e divenuto esecutivo in data 28 dicembre 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Comune di Mussomeli

1. Il Comune di Mussomeli è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio della sussidiarietà.
2. Il Comune svolge altresì le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 2
Finalità

1. Il Comune di Mussomeli rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie, della Provincia, della Regione siciliana, dello Stato italiano, della Comunità europea.
3. Riconosce nell'informazione e nel diritto d'udienza le condizioni affinché sia garantita la partecipazione cosciente e responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
4. Concentra le proprie forze per lo snellimento dell'iter amministrativo e dell'apparato burocratico per un rapporto più diretto con i cittadini; punta alla qualificazione ed alla migliore allocazione delle risorse umane a disposizione dell'amministrazione comunale come elemento centrale della politica di sviluppo, finalizzata alla ottimizzazione dei servizi prestati; di impulso alla creazione di strutture e servizi capaci di rapidi interventi in casi di pubblica calamità.
5. Promuove la solidarietà della comunità civile, come strumento di giustizia, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi, per il superamento degli squilibri sociali, economici e territoriali.
6. Indirizza ed esalta i valori civili, morali e spirituali sopra ogni forma di mentalità mafiosa, di violenza fisica e morale, di corruzione politico-amministrativa.
7. Opera perché si realizzino condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
8. Rispetta le diverse culture e le diverse religioni che nella città convivono.
9. Organizza tempi, modalità e strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.
10. Favorisce lo sviluppo e la diffusione di attività produttive e commerciali che realizzino produzione di nuove ricchezze per il paese e facciano crescere l'occupazione, tenendo conto delle reali "vocazioni" del locale tessuto economico; promuove l'offerta dei servizi reali alle imprese; si attiva per una capillare azione di diffusione della cultura imprenditoriale attraverso attività formative, per il recupero delle tradizioni artigianali e per un processo di modernizzazione dell'economia, predisponendo, altresì, efficaci e qualificanti interventi di supporto all'attività economico-produttiva.
11. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati ed indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
12. Salvaguarda e valorizza le risorse ambientali ed il proprio patrimonio territoriale, artistico, storico, architettonico, archeologico, faunistico e naturalistico, con incentivazione del patrimonio boschivo, al fine di una più valida promozione dell'immagine turistica del paese, incoraggia e favorisce il turismo sociale, giovanile e l'agriturismo.
13. Il Comune nel valorizzare le risorse del suo territorio, particolare attenzione pone al settore dell'agricoltura, favorendo la riconversione colturale, le riserve idriche, le ricerche di marketing per la commercializzazione dei prodotti e la loro trasformazione. Per il raggiungimento di questi obiettivi si avvarrà delle collaborazioni di una consulta agricola all'uopo istituita.
14. Valorizza le tradizioni e le peculiarità espresse dalle antiche municipalità e dai centri storici presenti nel territorio comunale.
15. Favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni locali, mediante l'attività della biblioteca comunale e di altre istituzioni operanti nel settore pubblico ed il sostegno alle iniziative culturali, musicali e teatrali.
16. Contribuisce alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con adeguati servizi scolastici, il diritto allo studio per gli alunni residenti e frequentanti le scuole presenti sul territorio. Promuove e/o gestisce corsi di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione nel campo dell'economia, dell'agricoltura, del commercio, dell'industria, dell'artigianato, del turismo e di ogni altro settore. Promuove attività finalizzate all'orientamento scolastico, all'educazione permanente, alla valorizzazione della scuola come luogo di formazione sociale e civica, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico.
17. Promuove la cultura della pace e dell'amicizia tra i popoli, in coerenza con la tradizione e l'impegno di pace della Regione siciliana.
18. Partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali, nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre più il ruolo dei poteri locali.
19. Favorisce interscambi socio-culturali con realtà ed enti territoriali ed extraterritoriali.
20. Promuove forme di cooperazione con altri comuni, provincia e regione per affrontare progetti strategici di interesse comune.
21. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; esalta idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
22. Opera nell'ambito della propria competenza, per l'attuazione degli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge, mediante gli accordi di programma e altre forme di collaborazione o partenariato, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, con speciale riferimento ai diversamente abili, agli anziani, ai minori ed invalidi in genere.
23. Per l'attivazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, promuove il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato ed incoraggia enti o associazioni che si prefiggono l'incremento di attività sanitarie, quali le prevenzioni, le donazioni di sangue, la donazione di organi ed il sostegno a portatori di handicap.
24. Le modalità di coordinamento degli interventi di cui sopra con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale e dell'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, saranno disciplinate da apposito regolamento comunale.
25. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi della legge regionale n. 48/91.
26. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso di enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
27. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, avvalendosi nella individuazione degli obiettivi dell'apporto delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
Art. 3
Sede, Territorio, Patrono, Stemma, Gonfalone e Albo Pretorio

1. Il Comune ha sede nel palazzo municipale.
2. Per motivi straordinari gli organi del Comune possono riunirsi in altre sedi, anche al di fuori del territorio comunale, con altri organi. In tal caso si osservano le norme statutarie e regolamentari dell'ente ospitante.
3. Il Santo Patrono del Comune è Maria SS. dei Miracoli che si celebra l'8 settembre.
4. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone approvati con appositi provvedimenti delle autorità competenti.
5. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme vigenti.
6. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Titolo 2
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo 1
Organizzazione territoriale
Art. 4
Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
Capo 2
Forme associative
Art. 5
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 6
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale e pubblicate negli albi pretori degli enti contraenti.
Art. 7
Consorzi o società per azioni

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti, di società per azioni nei modi e termini previsti dalla legge regionale n. 48/91, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste per i servizi stessi, citate nell'articolo precedente.
2. Il consiglio comunale approva lo statuto del consorzio o della società per azioni, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
4. Gli atti fondamentali del consorzio o della società per azioni devono essere pubblicati negli albi pretori degli enti consorziati o associati.
Art. 8
Accordi di programma e unioni di Comuni

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti da leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, ai sensi della legge regionale n. 48/91.
2. Gli accordi, oltre alle finalità perseguite, devono prevedere in particolare:
a) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
c) il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
d) l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori.
3. Il sindaco stipula l'accordo che, ove comporti variazioni degli strumenti urbanistici o di atti programmatici fondamentali, è sottoposto alla ratifica del consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
4. L'ente promuove le unioni di Comuni costituite da 2 o più Comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, così come disciplinate dalla legge regionale n. 48/91.
Titolo 3
PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI
Capo 1
Principi generali
Art. 9
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dello statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini si applicano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mussomeli.
Capo 2
Diritto di informazione
Art. 10
Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque da essa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. A tal proposito viene istituito un albo con le modalità di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
4. Il regolamento:
a) determina le categorie di atti dei quali, con dichiarazione del sindaco, può essere temporaneamente vietata l'esibizione, in quanto la loro esibizione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;
b) istituisce un registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui sono portate integralmente le dichiarazioni del sindaco, con la precisa indicazione dell'oggetto, del termine e della motivazione del divieto di esibizione;
c) assicura ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
d) disciplina il funzionamento dell'ufficio per la relazione con il pubblico.
5. Sono applicabili, e qui si intendono trascritte, sebbene non materialmente riprodotte, le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, contenente le disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità della attività amministrativa, compatibilmente con le norme che tutelano il diritto alla privacy. In particolare quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la sua vita sessuale, l'accesso è consentito soltanto se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 11
Informazione dei cittadini e diritto d'udienza

1. Il Comune, anche avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di iniziative informative attraverso quotidiani ed emittenti radiotelevisive, cura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività, tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza e con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) ai regolamenti e comunque alle iniziative che attengano ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini.
2. Ai cittadini, agli organismi di partecipazione e alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme di seguito previste, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
3. Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali o burocratici, infatti, esso è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli e associati.
4. L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Capo 3
Iniziativa, consultazioni e referendum popolari
Art. 12
Poteri d'iniziativa, d'interrogazione, d'interpellanza e azione popolare

1. L'attività propulsiva dei cittadini, elettori singoli o associati, si attiva mediante istanze, petizioni, proposte, interrogazioni o interpellanze, intese a promuovere interventi o ad avere chiarimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. L'istanza è l'atto con il quale il singolo cittadino richiede l'emissione di un provvedimento e il riconoscimento di un diritto previsto per legge.
3. La petizione è l'atto con il quale n. 200 cittadini chiedono l'esame di fatti, dai quali è resa evidente l'esistenza di esigenze collettive, per chiedere i provvedimenti idonei a soddisfarli.
4. La proposta è l'atto con il quale n. 100 cittadini elettori portatori di interessi sollecitano l'emissione di un provvedimento.
5. I cittadini possono presentare istanze, petizioni e proposte depositandone il testo scritto presso l'ufficio di segreteria; nel caso di petizione o proposta le sottoscrizioni autenticate devono essere raccolte nei 3 mesi precedenti.
6. La segreteria affiderà entro il termine di 30 giorni il testo presentato dai cittadini ai relativi organi competenti che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 30 giorni. Se la competenza spetta al consiglio comunale il testo verrà posto all'ordine del giorno di una commissione formata dal presidente del consiglio che la convoca e la presiede, e dai capi gruppo esistenti in consiglio, e da consiglieri loro delegati competenti in materia.
7. Un rappresentante dei promotori partecipa, senza diritto di voto, alla fase di esame del progetto.
8. Nel caso di parere negativo l'organo competente dovrà darne comunicazione motivata ai proponenti; in questo caso il testo viene archiviato e l'istanza, la petizione o la proposta si intende bocciata.
9. Ove il termine di 30 giorni non venisse osservato, il parere dell'organo si dà per reso e il progetto passa alle successive fasi nel testo dei proponenti.
10. In quest'ultimo caso o nel caso di parere positivo, il progetto passa agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni, onde sottoporre la questione alla deliberazione dell'organo competente, che dovrà provvedere entro 20 giorni.
11. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi esercitano l'iniziativa di interrogazione o interpellanze al sindaco, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa, depositandone il testo scritto presso l'ufficio di segreteria con non meno di 100 sottoscrizioni autenticate, raccolte nel mese precedente al deposito.
12. Alle interrogazioni ed alle interpellanze popolari è data risposta entro 60 giorni dal deposito.
13. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, né da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Art. 13
Consultazioni popolari e referendum consultivi

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune e al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interrogazione attraverso questionari e con altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte fatte pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato.
4. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati, promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza.
5. Non sono ammessi i referendum consultivi relativi ai seguenti atti:
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
- l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.
6. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco entro 2 mesi dalla deliberazione del consiglio comunale.
7. Nel caso in cui nel medesimo periodo siano indette operazioni elettorali provinciali e comunali, il sindaco provvede all'indizione del referendum comunale in altra data entro i 6 mesi successivi.
8. Il regolamento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
9. Quando il referendum consultivo sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati, il consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
10. Il consiglio comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto.
11. I referendum possono essere revocati o sospesi, con deliberazione del consiglio comunale ottenuta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere.
Art. 14
Referendum propositivi o abrogativi

1. Il sindaco indice il referendum quando lo richiedano un numero di cittadini pari al 5% dei cittadini elettori.
2. La richiesta di referendum deve essere depositata presso l'ufficio di segreteria del Comune, accompagnata da una relazione illustrativa e da un numero di sottoscrizioni autenticate pari al 5% dei cittadini elettori, raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito.
3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del sindaco, della giunta o del consiglio comunale, con eccezione degli atti di cui al precedente articolo nonché degli atti relativi a:
a) provvedimenti concernenti il personale comunale;
b) provvedimenti concernenti il personale comunale delle aziende speciali;
c) imposte, tasse, rette e tariffe;
d) atti e provvedimenti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose;
e) ogni altro provvedimento sottratto alla disponibilità per legge o per sua natura.
Art. 15
Ufficio comunale per il referendum

1. La richiesta di referendum di cui al precedente articolo è presentata, per il giudizio di ammissibilità, presso l'ufficio comunale per il referendum, che per la circostanza ha sede presso l'ufficio di segreteria generale del Comune.
2. Il giudizio di ammissibilità è rimesso all'ufficio comunale per il referendum costituito da un magistrato designato dal presidente del Tribunale di Caltanissetta, che lo presiede, dal difensore civico, da un docente di materie giuridiche, designato dal sindaco, e dal segretario del Comune.
3. L'ufficio comunale per il referendum, sentito il sindaco ed un rappresentante dei promotori, decide entro un mese dalla presentazione della richiesta.
4. Nel caso in cui l'ufficio comunale per il referendum si pronunzi per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà darne motivata giustificazione scritta.
5. L'ufficio comunale per il referendum, qualora ravvisi irregolarità formali nella formulazione del quesito, ovvero giudichi che il quesito sia formulato in modo suggestivo, ne dispone una nuova formulazione, sentito un rappresentante dei promotori.
6. L'ufficio comunale per il referendum provvede, altresì, alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni che accompagnano la richiesta di referendum.
7. Si applicano al referendum propositivo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 13.
Art. 16
Svolgimento dei referendum

1. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum consultivo e di un altro tipo di referendum in un anno.
2. Nel caso che siano state presentate più richieste di referendum propositivi, si segue l'ordine di deposito presso l'ufficio comunale.
3. Ad istanza dei promotori, le richieste che non sono sottoposte al voto, nel caso in cui riguardino materie di competenza del consiglio comunale, possono essere discusse dal consiglio medesimo nei modi e nei termini previsti per la iniziativa popolare.
4. Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, l'ufficio comunale per il referendum, sentiti i promotori e considerata la relazione illustrativa della richiesta di referendum, giudica se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.
Capo 4
Diritti delle associazioni
Art. 17
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, cooperative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali secondo le modalità previste dal regolamento.
2. In particolare, le forme associative, cooperative e le organizzazioni di cittadini vengono valorizzate attraverso:
a) incentivazioni di carattere tecnico organizzativo o economico finanziario;
b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'amministrazione;
c) consultazioni riguardanti la formazioni degli atti generali.
3. Per i fini di cui al precedente comma, il Comune istituisce un apposito albo delle associazioni operanti nel territorio, attraverso il quale verificare le finalità e le attività svolte dalle associazioni stesse.
4. Il segretario comunale iscrive all'albo le associazioni che ne fanno richiesta, informandone l'amministrazione.
5. Ogni 2 anni un'apposita commissione formata dal sindaco, dal presidente del consiglio, dal segretario comunale e da 2 rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo, operano una verifica delle attività svolte dalle suddette associazioni.
Art. 18
Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune

1. Il consiglio comunale, con apposito regolamento, determina le modalità attraverso cui le libere associazioni che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, in particolare per quanto riguarda:
a) l'utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri;
b) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune nonché ai servizi di affissione.
2. Il regolamento disciplina, altresì, l'accesso di movimenti o comitati di cittadini ai servizi di cui alle lettere "a" e "b".
Art. 19
Affidamento di servizi pubblici di base

1. Il consiglio comunale determina, secondo quanto previsto dalla legge e con apposito regolamento, i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad associazioni o ad organizzazioni del volontariato, in modo da assicurare una gestione efficace, trasparente e con la diretta partecipazione degli utenti.
Art. 20
Armonizzazione e regolamentazione degli orari e dei tempi degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici pubblici

1. Il sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, è competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Capo 5
Commissione delle pari opportunità
Art. 21
Pari opportunità

1. Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.
2. Il Comune istituisce una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto i consiglieri comunali di sesso femminile.
3. Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i compiti di tale commissione sono disciplinati dal regolamento.
4. In esecuzione di quanto prescritto dall'art. 56 della legge regionale n. 26/1993, al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, si stabilisce che:
a) nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3, arrotondata alla cifra superiore in caso di decimali;
b) nella giunta comunale entrambi i sessi saranno rappresentati;
c) nelle commissioni, comitati, consulte etc. il sesso femminile sarà rappresentato nella misura di 1/3.
5. Alle prescrizioni di cui al comma precedente si potrà derogare totalmente o parzialmente qualora non possano reperirsi unità femminili, residenti nel Comune, in possesso dei requisiti richiesti per far parte di determinati organi collegiali del Comune.
Capo 6
Difensore civico
Art. 22
Funzioni

1. Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
2. In particolare, il difensore civico, anche di propria iniziativa, agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge, dello statuto e dei regolamenti del Comune, nonché degli statuti e dei regolamenti delle aziende speciali.
Art. 23
Nomina e cessazione dalla carica

1. Può essere designato difensore civico qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali, ad eccezione:
a) dei membri del Parlamento europeo, nazionale, regionale, nonché dei consigli provinciali e comunali e di coloro che abbiano ricoperto le medesime cariche nell'anno precedente;
b) dei candidati, ancorché non eletti al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, all'Assemblea regionale siciliana, al consiglio provinciale, al consiglio comunale, alla carica di sindaco, nelle ultime elezioni politiche o amministrative;
c) dei dipendenti del Comune e delle aziende speciali;
d) dei componenti dei comitati dei garanti delle unità sanitarie locali, dei funzionari e dei dirigenti delle unità sanitarie locali, nonché dei consigli di amministrazione delle aziende speciali;
e) di coloro che ricoprono cariche di dirigenti in partiti politici o in sindacati, in ambito locale, regionale o nazionale;
f) di coloro che abbiano ricoperto cariche assessoriali o di sindaco nell'attuale e precedente amministrazione.
2. Il difensore civico è nominato, a scrutinio segreto, dal consiglio comunale con il voto favorevole di metà più uno dei consiglieri assegnati, fra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, e resta in carica 3 anni e può essere rieletto per una sola volta per la stesso periodo.
3. Il difensore civico deve essere scelto fra tutti i cittadini in possesso di un titolo di laurea, munito di documentata professionalità corredata da curriculum.
4. Se dopo 2 votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. Il consiglio comunale è convocato almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro 30 giorni. In sede di prima applicazione il consiglio comunale deve essere convocato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
6. La giunta municipale determina, sentito il difensore civico, i mezzi ed il personale da assegnare all'ufficio del difensore civico, entro un mese dalla sua designazione.
7. Il difensore civico cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato;
b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
c) quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.
8. Il consiglio comunale, con l'attivazione della procedura di nomina, fissa l'indennità di carica annua, frazionabile in dodicesimi, da corrispondere al difensore civico. La misura della indennità stabilita dal consiglio comunale non potrà essere superiore a quella percepita dal vice presidente del consiglio.
Art. 24
Poteri

1. Il difensore civico agisce su sollecitazione, comunque proposta, dei cittadini singoli o associati, e di propria iniziativa.
2. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ovvero in violazione delle disposizioni richiamate al n. 2 dell'art. 22:
a) trasmette al sindaco per l'inoltro al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata;
b) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
c) può agire in giudizio ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) sollecita il consiglio comunale, la giunta, il sindaco o l'assessore ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il consiglio comunale e le consulte dell'associazionismo e del volontariato.
Art. 25
Convenzioni

1. Il sindaco, anche su richiesta del difensore civico, propone a pubbliche amministrazioni statali o regionali o ad enti o aziende pubbliche o private che hanno uffici nel territorio comunale la stipula di convenzioni per consentire al difensore civico di esercitare le proprie competenze.
Titolo 4
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo 1
Organi istituzionali
Art. 26
Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il presidente del consiglio, la giunta ed il sindaco.
Capo 2
Consiglio comunale e presidente del consiglio
Art. 27
Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2. Il consiglio elegge, altresì, un vice presidente per la cui elezione è richiesta la maggioranza semplice.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
5. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
Art. 28
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari, spettano al presidente.
3. Il sindaco o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alla riunione del consiglio.
4. Il sindaco e i membri della giunta municipale possono intervenire alla medesima riunione senza diritto di voto.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune.
6. L'ufficio del presidente del consiglio ha sede presso la casa comunale preferibilmente in uno dei locali dell'area amministrativa.
7. Il presidente concorda col sindaco i mezzi e il personale da assegnare all'ufficio di presidenza.
Art. 29
Elezione e durata

1. L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto della decadenza o scioglimento del consiglio comunale decadono dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge o i regolamenti comunali espressamente richiedono la qualità di consigliere.
5. La gestione commissariale straordinaria provvederà, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che in conseguenza della decadenza o scioglimento del consiglio, siano cessati dalla carica di consigliere comunale.
6. Le persone così nominate durano in carica finché non vengano sostituite dai nuovi consigli.
7. La gestione commissariale non può procedere alla sostituzione, per effetto della decadenza o scioglimento del consiglio comunale, di coloro che, pur essendo cessati da un determinato ufficio, debbono, in forza di una norma legislativa di proroga, rimanere in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.
Art. 30
Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.
3. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio.
5. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento.
6. La risposta alle interrogazioni o interpellanze deve essere data entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune o dalla data di protocollazione, nel caso in cui siano state trasmesse per posta. Il diritto di iniziativa si esercita, altresì, sotto forma di proposta di specifica deliberazione.
7. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente che la inserisce all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale, dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
8. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
9. I gruppi consiliari potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività, a norma del regolamento.
10. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
11. I consiglieri, onde assicurare informazioni sulle personali condizioni finanziarie provvedono annualmente a dare comunicazione del proprio stato patrimoniale ed economico secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 31
Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio svolge le funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
3. In particolare, la competenza del consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per l'adozione da parte della giunta comunale del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a servizi diversi del bilancio, conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) programmi delle assunzioni;
d) le convenzioni tra comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture;
n) l'elezione del difensore civico e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
o) la determinazione degli oneri di urbanizzazione.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art. 32
Funzionamento del consiglio

1. Il consiglio comunale gode di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. L'attività del consiglio è disciplinata da apposito regolamento.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
4. Per il miglior esercizio delle funzioni il consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale nel rispetto dei gruppi presenti in consiglio.
5. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, spetta all'opposizione.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e sindacali per l'esame di argomenti specifici.
7. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
8. Le deliberazioni che comportano apprezzamenti e valutazioni sulle persone, sono approvate a scrutinio segreto, salvo i casi previsti dalla legge. La mancanza del numero legale, ad inizio o nel corso di seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta stessa.
9. Qualora, anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
10. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
11. Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
12. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
13. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio comunale.
14. In caso di impedimento ne informano preventivamente e per iscritto il presidente del consiglio, eletto secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale n. 7/1992, che ne dà comunicazione al consiglio.
15. I consiglieri che non intervengono a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
16. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio decorsi almeno 10 giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili.
17. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 20 della legge regionale n. 7/1992, esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
18. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di causa di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art. 33
Convocazione del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
2. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.
3. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche 24 ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
4. Il differimento si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato all'albo pretorio del Comune entro i termini stabiliti dall'art. 48 dell'O.R.E.L..
5. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. Il presidente convoca il consiglio, per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri. In tali casi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo degli oggetti e delle proposte da discutere.
Art. 34
Attività ispettive del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune o dalla data di protocollazione nel caso in cui vengano trasmesse per posta.
2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 e dell'art. 17 della legge regionale n. 7/1992, sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/1990, così come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g) della legge regionale n. 48/1991.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
4. Deliberata l'istituzione della commissione di indagine, la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare in seno alla stessa sarà determinata come segue:
1)  il numero dei componenti sarà pari al 20% del numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune;
2)  a ciascun gruppo consiliare sarà attribuito un numero di componenti in misura proporzionale alla sua consistenza numerica;
3)  per l'assegnazione dei posti a ciascun gruppo si procederà nel modo seguente:
a) la consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare sarà moltiplicata per il numero dei componenti della commissione che risulterà dal calcolo di cui al superiore punto 1 e divisa per il numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune; di seguito sarà formata la graduatoria dei valori interi ottenuti;
b) a ciascun gruppo sarà assegnato un numero di componenti pari al numero intero di ciascun valore. Ove risultino posti non attribuiti, se ne accerta il numero e si attribuiscono ai gruppi con i maggiori resti. A parità di resti il posto è attribuito per sorteggio;
c) ciascun gruppo consiliare, per potere concorrere all'assegnazione dei posti in seno alla commissione deve essere formato da almeno 2 consiglieri comunali. Nel caso in cui una formazione politica sia rappresentata in consiglio da un solo consigliere, questi deve dichiarare alla presidenza, per i fini previsti dal presente articolo a quale gruppo consiliare intenda aggregarsi;
d) sulla base delle segnalazioni dei nominati che i capigruppo faranno pervenire nel rispetto del numero dei posti a ciascun gruppo attribuito con le modalità di cui è cenno avanti, il presidente del consiglio comunale con proprio provvedimento formale costituirà la commissione di indagine. Nella prima riunione che sarà convocata dal presidente del consiglio comunale, i componenti provvederanno ad eleggere nel proprio seno un presidente ed un vice presidente. Disimpegnerà le funzioni di segretario il componente più giovane di età.
e) per il funzionamento della commissione si applicano in quanto compatibili, le disposizioni per il funzionamento della giunta comunale;
f) la commissione ha i poteri di consultare gli atti del Comune e di ricevere a verbale le dichiarazioni che saranno richieste e ritenute utili all'occorrenza;
g) la commissione esaurisce il suo compito con la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del verbale con il quale si perviene alla conclusione dell'indagine;
h) le risultanze dell'indagine contenute nei rispettivi verbali saranno trasmesse al presidente del consiglio comunale per portarle a conoscenza del consiglio stesso.
Art. 35
Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria nonché in quelle relative a funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto della legge e dello statuto.
3. In particolare, il Comune disciplina con uno o più regolamenti l'esercizio delle funzioni del consiglio, della giunta, del sindaco e del collegio dei revisori dei conti, l'ordinamento del personale e l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi con riguardo ai compiti ed alla responsabilità dei capi area e del segretario comunale ed alla utilizzazione da parte dell'amministrazione comunale di collaborazioni esterne, l'esercizio della funzione amministrativa e del diritto di accesso e di informazione del cittadino, la contabilità ed il regime dei contratti dell'ente.
Capo 3
Sindaco e giunta comunale
Art. 36
Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata dalla legge. Per le condizioni di eleggibilità, per la candidatura, per le operazioni elettorali, comprese quelle del secondo turno fino alla proclamazione delle elezioni, si applicano le disposizioni di legge in materia.
Art. 37
Nomina della giunta comunale

1. Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero fra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
2. Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta comunale è fissata dalla legge.
3. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale, che in seduta pubblica può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
4. Sono estese ai componenti della giunta comunale le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimesse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
5. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche in rappresentanza del proprio Comune né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
6. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
7. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare, se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
8. Le cariche di sindaco e di assessore comunale sono incompatibili con quella di componente della Giunta regionale.
9. Non possono far parte della giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
10. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/1992. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
11. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'assessore regionale degli enti locali.
12. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta comunale.
13. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 38
Giunta municipale

1. La giunta municipale è l'organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo improntando la sua attività ai principi della collegialità della trasparenza e dell'efficienza ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 6 assessori.
3. In caso di assenza o impedimento del sindaco, presiede il vice sindaco o, in mancanza, l'assessore più anziano d'età.
4. La giunta è convocata dal sindaco che fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le sue riunioni di norma non sono pubbliche.
6. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
7. Il sindaco può dichiarare la decadenza, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni, di quegli assessori che non intervengano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della giunta, regolarmente convocata.
Art. 39
Il vice sindaco - Anzianità degli assessori

1. Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco l'assessore più anziano d'età.
Art. 40
Competenze della giunta

1. La giunta, nell'esercizio della funzione di governo, adotta tutti gli atti di indirizzo politico e gestionali non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali.
2. Ha competenza in tema di azioni e di resistenza in giudizio, nonché su tutti gli altri atti ad essa espressamente riservati dalla legge.
3. Provvede agli acquisti di beni, servizi, forniture, permute, prestazioni professionali ed in generale agli atti negoziali a contenuto discrezionale consentiti dalla legge e dai regolamenti.
Art. 41
Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Quale capo dell'amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'ente.
4. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali, dirige l'attività della giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio comunale. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. Il sindaco nomina, convoca e presiede la giunta.
5. Il sindaco, inoltre:
a) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartisce le direttive al segretario comunale promuovendo l'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;
b) promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti previsti dalla normativa in materia;
c) ha la rappresentanza in materia di liti attive e passive.
6. Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio comunale entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
7. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei modi e nei termini previsti dalla legge, nonché le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali, avvalendosi degli uffici e dei servizi del Comune.
8. Nella qualità di ufficiale di Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
9. Nei casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare l'orario degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
Art. 42
Incarichi ad esperti

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2. Il numero degli incarichi di cui al precedente comma non può essere superiore a quello previsto per legge.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Art. 43
Competenze

1. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi delle qualifiche apicali, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
2. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto, nonché i rappresentanti del Comune presso altri enti, aziende ed istituzioni. Sono esclusi dalle nomine il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare o sostituire il rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico.
3. Il sindaco adotta, quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
4. Il sindaco, altresì, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari.
Art. 44
Giuramento del sindaco e degli assessori

1. Il sindaco presta innanzi al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Gli assessori comunali, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, in presenza del segretario comunale che ne redige il processo verbale.
3. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 45
Cessazione dalle cariche

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio comunale che rimane in carica fino alle nuove elezioni che si svolgono contestualmente alla elezione del sindaco da effettuarsi nel primo turno elettorale utile.
2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina, da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, compete al segretario comunale.
4. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale n. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata elettorale utile.
Art. 46
Deleghe del sindaco

1. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, con riferimento a materie omogenee per ramo, nonché la firma degli atti relativi.
Art. 47
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta dallo stesso nominata cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei componenti il consiglio comunale e con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, e si procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.
Titolo 5
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo 1
Uffici
Art. 48
Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, efficacia, adeguatezza alle necessità dei cittadini ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.
Capo 2
Organizzazione del personale
Art. 49
Principi e criteri generali

1. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi è adottato dalla giunta comunale in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i criteri generali e di indirizzo del consiglio comunale.
2. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali la gestione amministrativa e la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dal regolamento, mentre il potere di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere che il Comune possa avvalersi della collaborazione di estranei al personale comunale per prestazioni ad alto contenuto di professionalità.
Capo 3
Responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali
Art. 50
Funzioni

1. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali:
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
-  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative, previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
-  gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
Art. 51
Incarichi di direzione

1. Il regolamento disciplina le modalità di conferimento e di revoca ai funzionari della qualifica apicale della direzione delle singole aree, secondo i criteri che garantiscono l'autonomia e la professionalità dei funzionari stessi, nonché la funzionalità degli uffici, anche nel caso di momentanea assenza o impedimento del titolare.
2. La copertura dei posti in organico di responsabile degli uffici o servizi di qualifiche funzionali apicali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratti di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. I contratti di cui sopra non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.
5. L'incarico comporta una retribuzione omnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro e alle responsabilità inerenti alla funzione.
6. Sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente qualifica funzionale.
Art. 52
Presidenza delle commissioni di gara e di concorso

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la stipula dei contratti.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le commissioni giudicatrici di concorso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.
Art. 53
Responsabilità di direzione

1. I funzionari incaricati della direzione delle strutture organizzative dell'ente (secondo la formulazione adottata dal regolamento degli uffici e dei servizi) sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa in relazione agli obiettivi del Comune.
2. Per garantire la continuità di gestione dei servizi in caso di assenza malattia o impedimento del funzionario incaricato della direzione, il sindaco con proprio provvedimento individua il suo sostituto.
Capo 4
Stato giuridico, trattamento economico del personale e commissioni di disciplina
Art. 54
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il regolamento disciplina le dotazioni organiche del personale ed i modi di inquadramento dello stesso nelle qualifiche funzionali con criteri di flessibilità e valorizzazione delle professionalità.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati con accordi collettivi nazionali.
Art. 55
Commissione di disciplina

1. E' istituito un ufficio per i procedimenti disciplinari secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento, in applicazione delle norme vigenti in materia e secondo, inoltre, gli accordi collettivi nazionali di lavoro.
Capo 5
Segretario comunale e direttore generale
Art. 56
Funzioni del segretario comunale e del direttore generale

1. Il segretario generale, dirigente pubblico, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico o amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni attribuitegli dalla legge n. 267/2000, il segretario comunale esercita ogni altra funzione demandatagli dai regolamenti o conferitagli dal sindaco. Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al segretario generale.
Nell'ipotesi di cui al comma 4, al segretario generale spetta un'indennità economica accessoria di posizione e di risultato determinata dal sindaco entro i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
3. Il sindaco può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi, che disciplinerà inoltre i rapporti tra lo stesso ed il segretario comunale.
4. Le funzioni ed i compiti del direttore generale sono stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi nonché dalla legge.
Art. 57
Vice segretario

1. Il Comune ha un vice segretario, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il regolamento organico del personale prevederà i requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di vice segretario.
Titolo 6
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
Art. 58
Principi e criteri generali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 59
Gestione dei servizi privi di rilevanza economica

1. Ferme restando le disposizioni previste da leggi speciali per i singoli settori, il Comune gestisce i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica nelle forme e secondo la disciplina prevista dalla legge.
2. Nei casi in cui la legge non consente la gestione diretta degli altri servizi o la stessa sia considerata inopportuna, l'erogazione si svolge nel rispetto del regime di concorrenza del mercato o tramite organismi e/o enti strumentali all'uopo costituiti e partecipati dal Comune.
Art. 60
Aziende speciali e istituzioni

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Organi delle aziende speciali e delle istituzioni sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Le aziende speciali e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifiche della gestione.
Art. 61
Nomina degli amministratori

1. Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono corredate da un curriculum, dal quale risultino la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
2. Il consiglio comunale disciplina con regolamento il procedimento di nomina, in modo da garantirne la trasparenza.
Titolo 7
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 62
Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; su quelle derivanti dalla potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e della gestione dei beni patrimoniali e demaniali.
Art. 63
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
-  imposte proprie;
-  addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
-  tasse e diritti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici;
-  trasferimenti erariali, regionali e comunitari;
-  entrate proprie anche di natura patrimoniale;
-  risorse destinate ad investimenti;
-  altre entrate di natura diversa.
2. Nel rispetto delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile al costo dei relativi servizi.
Art. 64
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune tiene un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali da rivedere, di regola, ogni 10 anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, il sindaco, il segretario generale ed il responsabile del servizio.
2. La gestione dei beni deve tendere al conseguimento del miglior risultato economico, garantendo comunque l'applicazione di criteri di affidamento improntati al rispetto delle norme di legge ed alla massima trasparenza.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere prioritariamente impiegate nel miglioramento del patrimonio e nell'estinzione di passività onerose.
Art. 65
Contabilità comunale: Il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza il cui progetto, presentato dalla giunta, deve essere deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il bilancio del Comune è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione, e deve recepire i risultati economici derivanti dalla gestione di aziende speciali.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. La gestione del bilancio, per quanto concerne gli impegni di spesa, dovrà essere attuata nel rispetto delle norme di legge.
Art. 66
Contabilità comunale: rendiconto della gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il conto consuntivo, che dovrà essere corredato di una relazione illustrativa con cui la giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché della relazione del collegio dei revisori, è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo salvo deroghe di legge.
Art. 67
Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
-  il fine che con il contratto si intende perseguire;
-  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole;
-  le modalità di scelta del contraente.
3. Alla stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune il responsabile dell'area competente, mentre al rogito provvede il segretario comunale.
4. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale, regionale e della Comunità economica europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.
Art. 68
Attività di controllo e collegio dei revisori

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti dovranno favorire una lettura dei programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione o quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. Oltre i controlli previsti dal regolamento finanziario e contabile, per un più accurato controllo interno, è facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Per l'espletamento di un più accurato controllo interno, è facoltà del consiglio chiedere agli uffici competenti relazioni illustrative e giustificative, in forma scritta, in riferimento a variazioni o storni di bilanci previsionali proposti dall'amministrazione e sottoposti all'approvazione del consiglio.
4. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori composto di 3 membri, scelti in conformità a quanto previsto dalla legge.
5. Ai componenti del collegio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. Durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
6. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, il consiglio comunale, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con la procedura adottata all'atto della nomina del collegio dei revisori. La durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla data di nomina dell'intero collegio.
7. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
8. Nella relazione di cui al comma precedente il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
10. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio mediante relazione scritta.
Art. 69
Poteri dei revisori

1. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed esercitano tutti i poteri conferiti dalla legge e dal regolamento.
Art. 70
Tesoreria

1. Il Comune, previo esperimento di apposita gara, affida le operazioni di tesoreria ad un soggetto avente tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di tali funzioni, stipulando apposita convenzione.
2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella convenzione.
Titolo 8
RESPONSABILITÀ
Art. 71
Responsabilità degli amministratori e del personale

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti e di operazioni, quanto nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione, il segretario comunale o il dipendente sono obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni adottate a discolpa.
3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione.
4. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
5. Il sindaco, il segretario comunale e il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
6. Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
7. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
Art. 72
Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione.
2. Per quanto non espressamente previsto negli artt. 59 e 60 del presente statuto, si fa riferimento al contenuto dell'art. 58 della legge n. 142/1990, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991.
Titolo 9
REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE
Art. 73
Revisione dello statuto comunale

1. L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale, alla giunta ed ai cittadini, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica o integrazione. I cittadini la esercitano con una proposta recante almeno 500 sottoscrizioni autenticate: in tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare previste dal presente statuto. E' possibile la revisione dello statuto, anche prima di un anno dall'entrata in vigore della sua ultima modifica, qualora occorra adeguarlo a norme stabilite da leggi statali o regionali.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. Non può essere proposta nessuna deliberazione di abrogazione totale dello statuto se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente.
4. Le proposte di revisione dello statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di 30 giorni, prima di essere portate all'esame del consiglio. Resta confermata per le modifiche la procedura per l'adozione dello statuto.
5. Il regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello statuto e sul relativo procedimento di esame.
6. Le modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposte alle consuete forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 74
Pubblicità per le spese di propaganda elettorale

1. Le disposizioni contenute nel vigente regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali, adottato ai sensi della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 26 marzo 1991, si intendono estese anche nei confronti del sindaco e degli assessori e ciò per effetto della normativa di cui alla legge regionale n. 7/1992 ed in esecuzione delle prescrizioni contenute nel comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
2. Per le sanzioni si applicano le disposizioni previste al comma 2 e 3 del citato art. 54.
3. In esecuzione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 26/1993, e ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla succitata legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, si stabiliscono le seguenti norme fondamentali per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali:
-  il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spese contenente le varie voci, cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi;
-  tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune per il periodo di 30 giorni;
-  entro 20 giorni dal termine della proclamazione degli eletti, gli stessi dovranno presentare il rendiconto analitico delle spese sostenute.
4. Il rendiconto sarà pubblicato con le modalità previste per il bilancio preventivo delle spese.
5. In caso di surroga, i consiglieri comunali subentranti dovranno osservare le disposizioni previste per i candidati eletti. In tal caso il termine di cui è cenno sopra decorrerà dalla data della deliberazione di convalida.
6. In caso di inottemperanza agli adempimenti prescritti per i candidati e per le liste, relativamente alla presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto delle spese, sarà applicata una sanzione amministrativa di L. 100.000 pro capite.
Art. 75
Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto ed ogni modifica e/o integrazione entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all'albo pretorio del Comune della relativa deliberazione di approvazione.
(2005.2.68)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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Trasposizione grafica curata da
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