REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2005 - N. 5
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 17 gennaio 2005, n. 52.
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75. Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili. Prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili. Direttiva applicativa.

AI LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INPS DELLA SICILIA
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INAIL DELLA SICILIA
e, p.c.  alla presidenza della regione - ufficio di gabinetto 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 56 del 31 dicembre 2004, è stata pubblicata la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (art. 130).
La predetta legge, all'art. 74, reca delle speciali procedure per l'individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili demandando a questo Assessorato l'incombenza di provvedere attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2004).
Anche l'art. 75 introduce particolari disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita. In tal caso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dallregionale, su richiesta dei soggetti interessati.
Appare, pertanto, necessaria l'emanazione di un'apposita direttiva applicativa al fine di rendere uniforme l'attività degli uffici periferici al riguardo.
1.  Individuazione del soggetto utilizzatore
L'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 definisce gli enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili facendo espresso rinvio all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, consentendo agli stessi in quanto già promotori o gestori di attività progettuali di lavori socialmente utili - approvate ai sensi del decreto legislativo n. 468/97 e prorogate ai sensi della legge n. 144/99 - la prosecuzione delle attività socialmente utili, in corso alla data del 31 dicembre 1999, e promosse sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97.
La stessa norma, al fine di ampliare le opportunità di sbocco occupazionale, consente ai predetti enti la possibilità di:
-  trasferire i soggetti impegnati in attività socialmente utili ad altri enti, purché ricompresi tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, per lo svolgimento di attività anche diverse da quelle originarie, attraverso lo strumento convenzionale. In tale ipotesi, per esigenze di sistematicità con la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, gli oneri sono a carico dell'ente subentrante nell'utilizzo, salvo diversa previsione stabilita in convenzione;
-  ovvero di impegnare i soggetti in attività diverse da quelle originariamente oggetto dei progetti, purché rientranti tra quelle indicate nel successivo articolo 3 del decreto in parola.
Nelle ipotesi di trasferimento di soggetti e di mutamento di attività, vanno osservate le procedure previste dall'art. 5, comma 3, del più volte richiamato decreto legislativo n. 81/2000 (cfr. circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000).
L'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dispone che, per l'individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili, questo Assessorato deve provvedere, attraverso i propri uffici periferici, ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2004).
Con la predetta norma il legislatore regionale ha inteso derogare alle predette disposizioni in materia, sanando le utilizzazioni di fatto presso soggetti diversi dal soggetto utilizzatore presso cui si è provveduto ad operare l'assegnazione.
La problematica non era sfuggita a questo Assessorato che al riguardo ha emanato precise disposizioni ed ha onerato i competenti servizi ispettivi di una scrupolosa vigilanza sulla fattispecie (cfr.. circolare assessoriale 2 ottobre 2003, n. 31, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, del 2003).
La richiamata direttiva assessoriale rammentava - tra l'altro - che "in capo al soggetto utilizzatore ricadono un insieme di diritti e obbligazioni che non rendono percorribile l'impiego - sia pur temporaneo - presso soggetti diversi, se non attraverso le procedure sopra rammentate. Tali fattispecie potrebbero, peraltro, comportare nefaste ed incresciose refluenze, con le connesse responsabilità anche di natura patrimoniale".
Ciò posto va chiarito che l'individuazione va limitata ai soggetti - destinatari del regime transitorio - utilizzati in attività socialmente utili e che per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della norma (31 dicembre 2004) hanno prestato la propria attività socialmente utile presso un soggetto diverso dal proprio ente utilizzatore e che l'ente utilizzatore "di fatto" rientri fra i soggetti legittimati ad impiegare i lavoratori in parola.
A tal fine i lavoratori interessati presenteranno apposita istanza all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, secondo l'allegato modello 1, che provvederà ad individuare l'ente utilizzatore sulla scorta della documentazione fornita dal lavoratore interessato ovvero richiedendo l'intervento dei competenti servizi ispettivi.
Il dirigente del servizio U.P.L. emanerà il provvedimento sulla scorta dell'allegato modello 2. Lo stesso avrà efficacia a far data dall'1 gennaio 2005.
Attesa la natura meramente assistenziale della misura (cfr.. nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi per l'occupazione, prot. n. 2041 del 28 luglio 2003 che, tra l'altro, recita: "la prestazione di lavoro socialmente utile è resa a fronte della percezione di un sussidio economico di natura assistenziale erogato ai sensi e per l'effetto dell'art. 38 della Costituzione, che prevede che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di ....................................................... disoccupazione involontaria"), ai lavoratori interessati verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
Infine, si richiama il dettato del secondo comma dell'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che dispone che nelle selezioni per la procedura di stabilizzazione, i soggetti utilizzati nell'ente in forza di procedura di assegnazione ovvero convenzionali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mantengono la priorità rispetto ai lavoratori di cui al richiamato comma 1.
2.  Prosecuzione nelle attività - Enti privati che non adottano il piano di fuoriuscita
Anche l'art. 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, introduce particolari disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita.
In tal caso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati.
Per i soggetti utilizzatori pubblici, alle inadempienze dell'ente, provvede l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione attraverso i controlli sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine i lavoratori interessati presenteranno apposita istanza all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, secondo l'allegato modello 3, che provvederà ad individuare l'ente utilizzatore, diverso dall'Amministrazione regionale, sulla scorta delle esigenze rassegnate e previe opportune intese. In caso di criticità richiederà l'intervento dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V "LSU e workfare", che provvederà anche attivando i necessari interventi sostitutivi richiamati dal legislatore.
Il dirigente del servizio U.P.L. emanerà il provvedimento sulla scorta dell'allegato modello 4. Lo stesso avrà efficacia a far data dall'1 gennaio 2005.
Attesa la natura meramente assistenziale della misura così come richiamato nel precedente punto 1, ai lavoratori interessati verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word", sul sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: SCOMA 


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(2005.4.176)091*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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