REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2005 - N. 5
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 20 gennaio 2005, n. 2.
Impiego dei finanziamenti alle cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95. Termini e requisiti per la proroga dei programmi costruttivi prevista dall'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

ALLE COOPERATIVE EDILIZIE INCLUSE NEI PIANI DI UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 20 DICEMBRE 1975, N. 79 E 5 DICEMBRE 1977, N. 95
Con l'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 alle cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, è stata concessa la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dell'avvio dei relativi programmi costruttivi.
Con l'articolo 67, comma 2, della successiva legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004), la possibilità di avvalersi della suddetta proroga è stata subordinata alla condizione che le cooperative edilizie siano in regola con le revisioni ordinarie.
Con il successivo comma 3 del medesimo articolo 67 è stato, altresì, previsto che le rimanenti cooperative dovranno dimostrare, attraverso revisione ordinaria, il possesso dei requisiti di legge entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 17/2005, pena la decadenza dal beneficio.
Al fine di accelerare le procedure amministrative di competenza del servizio insediamenti abitativi, le cooperative edilizie, di cui al secondo comma del predetto articolo 67 sono invitate a produrre, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso del requisito richiesto.
I sodalizi non in regola con le revisioni ordinarie che intendono avvalersi della suddetta proroga dovranno, invece, dimostrare il possesso dei requisiti di legge presentando valida attestazione o certificazione di avvenuta revisione, come previsto dal decreto legge 2 agosto 2002, n. 220, rilasciata rispettivamente da:
-  un organo di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nell'ipotesi di adesione ad una associazione;
-  servizio vigilanza cooperative del dipartimento cooperazione, commercio e artigianato nell'ipotesi in cui la cooperativa non sia aderente ad alcuna associazione di rappresentanza.
Questi ultimi, in ogni caso, al fine di non incorrere nella decadenza dal beneficio e mantenere le previste agevolazioni dovranno dare dimostrazione, attraverso la produzione di apposita comunicazione trasmessa tramite raccomanda postale A/R, corredata dalla suddetta certificazione o attestazione, del possesso dei suddetti requisiti entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 che verrà a scadere il giorno 1 marzo 2005.
Per il rispetto del suddetto termine perentorio farà fede il timbro postale d'invio della suddetta comunicazione.
Il dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato: AGNESE
(2005.4.156)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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