REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2005 - N. 5
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 28 dicembre 2004.
Criteri ed indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle richieste di concessione di contributo agli allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il proprio contratto individuale di lavoro;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 27 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dovere approvare i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle richieste di concessione di contributo agli allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia;
Sentito il comitato regionale faunistico-venatorio;
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvati i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle richieste di concessione di contributo agli allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, di cui all'art. 27 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, unitamente all'allegato A, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2004.
  CROSTA 

Allegato A
LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1997, N. 33, ART. 27 ALLEVAMENTI DI CANI PURI DA CACCIA CRITERI APPLICATIVI

L'art. 27 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, prevede testualmente che:
"I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti al registro dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, possono ottenere contributi sino ad un massimo di lire 8 milioni (E 4.131,65), nel limite del 40% della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35%, elevato al 75% in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di allevamento".
Pertanto, al fine di conseguire univocità di indirizzo nell'applicazione del citato art. 27 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, si indicano di seguito i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare le richieste e l'istruttoria delle pratiche di concessione di contributo agli allevamenti di cani puri da caccia.
I cani di razza pura allevati in Sicilia debbono riportare il tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni ed avere impiantato l'apposito "microcip" previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Finalità
Gli allevamenti di cani puri da caccia devono svolgersi in via esclusiva e non possono coesistere con allevamenti di cani appartenenti ad altre razze e possono operare secondo le necessità di carattere commerciale.
Territorio
La superficie destinata all'allevamento di cani puri da caccia, rapportata al numero di capi allevabili ed allevati, deve essere recintata in modo da evitare la fuoriuscita degli animali.
La recinzione dovrà essere realizzata con pali di ferro o altri materiali ammissibili, di altezza fuori terra ml. 2,00, con interdistanza massima di ml. 3,00. Le maglie della rete metallica zincata devono avere una dimensione tale da non permettere la fuoriuscita degli animali.
Animali
Può essere finanziato l'acquisto iniziale dei riproduttori nella quantità stabilita in rapporto alla superficie secondo lo schema seguente:
-  un capo ogni 5 mq. di superficie comunque nel rispetto del benessere e della salute degli animali.
Attrezzature
Per quanto attiene all'acquisto delle attrezzature, poiché queste sono diversificate a seconda delle esigenze dei singoli allevatori, tenuto conto anche delle diversità dei vari sistemi di allevamento, sarà esaminata di volta in volta all'atto dell'istruttoria delle relative richieste.
Ricoveri
Può essere autorizzata la realizzazione di canili in muratura e/o in struttura leggera di dimensioni adeguate alle necessità delle specie allevate, in parte coperte ed in parte recintate e scoperte, per dare agli animali allevati la possibilità di muoversi agevolmente.
Programmi
Unitamente alla richiesta di contributo, deve essere presentato, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, un programma di produzione che contempli anche concrete soluzioni dei diversi problemi connessi agli "allevamenti", ivi compresi quelli sanitari ed ogni altro aspetto relativo alla produzione dei soggetti con particolare riguardo al controllo delle principali malattie.
Documenti
Inoltre deve essere presentata la seguente documentazione:
a)  titolo di possesso dei terreni e/o dei locali su cui insiste l'allevamento o di conduzione degli stessi;
b)  certificati catastali;
c)  planimetria catastale;
d)  carta I.G.M. 1:25.000 con l'ubicazione dell'azienda;
e)  disegni planimetrici in scala adeguata dei locali destinati all'allevamento;
f)  relazione tecnica;
g)  autorizzazione comunale.
La documentazione di cui ai punti a) e b) può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva.
Dichiarazione contenente i seguenti impegni
1)  di restituire il contributo concesso nel caso in cui l'attività dell'allevamento sia venuta a cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione;
2)  di attuare tutti i programmi e le attività programmate;
3)  di rispettare gli impegni assunti, gli obblighi che scaturiscono dalla legge e dal decreto di concessione e da eventuali norme ulteriori che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno emanare;
4)  di allevare i cani nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze delle specie, nei limiti di cui ai parametri di densità massimi mq. x capo stabiliti e nel rispetto delle norme sanitarie e commerciali;
5)  di allevare esclusivamente le specie pure da caccia;
6)  nel caso di acquisto, i riproduttori debbono essere muniti di certificazione sanitaria e di attestato di provenienza;
7)  di essere sempre disponibile ai controlli che l'amministrazione intenderà effettuare avvalendosi eventualmente anche di consulenti scientifici;
8)  di rendicontare annualmente l'attività produttiva svolta al competente servizio faunistico-venatorio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
9)  di segnalare la presenza dell'allevamento con tabelle collocate su pali e/o muri ad una altezza fuori terra di mt. 2,00-3,00, a fondo rosso, recante la seguente dicitura in nero: allevamento di cani puri da caccia (denominazione);
10)  di sottoporre, con periodicità almeno annuale, a visita sanitaria, i locali e le attrezzature dell'allevamento. La relativa certificazione deve essere allegata ad un verbale di consistenza numerica che deve essere trasmesso al competente servizio faunistico-venatorio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro 5 giorni dall'avvenuto controllo;
11)  di tenere presso l'allevamento un registro di carico e scarico degli animali allevati appositamente numerato e vidimato dal competente servizio faunistico-venatorio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nel quale debbono essere annotate: nascite, vendite, mortalità, spostamenti, ecc.;
12)  di depositare annualmente i prezzi di vendita dei cani allevati sia presso la camera di commercio che presso il competente servizio faunistico-venatorio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
13)  di non essere mai stato sanzionato per violazioni della legislazione in materia faunistico-venatoria.
Adempimenti
La ripartizione faunistico-venatoria, introitata l'istanza in carta legale, unitamente alla documentazione di cui sopra in duplice esemplare di cui una in regola con la vigente normativa in materia di bollo, nel termine di 60 giorni dall'acquisizione di eventuali pareri ed eventuali ulteriori approfondimenti, da richiedere e/o effettuare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del carteggio, cura l'istruttoria della pratica, determina l'importo del contributo e, limitatamente alla disponibilità di bilancio, concede il contributo previsto dalla legge nel limite dello stanziamento previsto.
Costituisce titolo di precedenza allevare il cirneco dell'Etna.
Controlli
Ferme restando le competenze specifiche della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il competente servizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può effettuare controlli sugli allevamenti anche a campione.
Inadempienze e revoche
La non osservanza della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché l'inattività per 1 anno, comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo ed il recupero della somma concessa.
(2005.1.1)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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