REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2005 - N. 5
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 29 dicembre 2004.
Determinazione delle tariffe minime per le prestazioni professionali delle guide turistiche e dei corrieri/accompagnatori turistici nel territorio della Regione.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 agosto 1949, n. 49;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;
Vista la legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, che disciplina le attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea nel territorio della Regione siciliana;
Considerato che l'art. 10 della predetta legge regionale n. 8/2004 stabilisce che le tariffe minime da applicare per le prestazioni delle professioni turistiche, di cui alla medesima legge, sono fissate ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
Viste le note n. 1905/S2 Tur. del 21 giugno 2004, n. 1971 dell'1 luglio 2004 e n. 3118 dell'1 dicembre 2004, con le quali sono state convocate le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale per la formulazione del previsto parere in ordine alle tariffe relative alle prestazioni professionali delle guide turistiche e dei corrieri accompagnatori turistici;
Visti gli esiti delle riunioni, di cui ai verbali n. 1 del 23 giugno 2004, n. 2 dell'8 luglio 2004 e del 6 dicembre 2004, svoltesi in pari data con i rappresentanti delle predette organizzazioni di categoria;
Preso atto delle proposte tariffarie formulate nel corso delle riunioni sopra citate;

Decreta:


Art. 1

Le tariffe minime da applicare nel territorio della Regione siciliana per le prestazioni professionali delle guide turistiche sono le seguenti:
Per gruppi da 1 a 54 persone
-  da 0 a 2 ore  E  107,50; 
-  max 4 ore  E  125,00; 
-  max 7 ore  E  185,00; 
-  max 8 ore  E  205,00. 

SUPPLEMENTI
Per ogni ora di servizio straordinario e/o notturno E 30,00.
Per servizio svolto in più lingue:
-  maggiorazione del 20% sulla tariffa base per la 2ª lingua;
-  maggiorazione del 40% sulla tariffa base per la 3ª lingua;
-  maggiorazione del 50% sulla tariffa base per la 4ª lingua;
-  maggiorazione del 100% sulla tariffa base per la 5ª lingua.
Supplemento festivo
-  maggiorazione del 30% sulla tariffa base per i servizi svolti nei giorni di festività (escluse le domeniche) quali: 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8-25 e 26 dicembre.

Art. 2

Per i servizi di intera giornata la guida, per i pasti o per i pernottamenti, viaggia a carico del gruppo, qualora la guida sia prenotata per l'intera giornata (7 ore consecutive) ed il gruppo interrompa la visita per la pausa pranzo, ogni ora eccedente le 7 ore va considerata come straordinario.
Le tariffe sono considerate al minimo, oltre gli oneri di legge se dovuti.

Art. 3

Le tariffe minime da applicare nel territorio della Regione siciliana per le prestazioni professionali dei corrieri/accompagnatori turistici sono le seguenti:
-  trasferta max 3 ore  E  105,00; 
-  mezza giornata max 4 ore  E  120,00; 
-  intera giornata max 8 ore  E  200,00. 

SUPPLEMENTI
Per ogni ora di servizio straordinario e/o notturno E 30,00.
Per servizio svolto in più lingue:
-  maggiorazione del 20% sulla tariffa base per la 2ª lingua;
-  maggiorazione del 40% sulla tariffa base per la 3ª lingua
-  maggiorazione del 50% sulla tariffa base per la 4ª lingua
-  maggiorazione del 100% sulla tariffa base per la 5ª lingua.
Supplemento festivo
-  maggiorazione del 30% sulla tariffa base per i servizi svolti nei giorni di festività (escluse le domeniche), quali: 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8-25 e 26 dicembre.

Art. 4

Per i servizi di intera giornata, il corriere, per i pasti e/o per il pernottamento, viaggia a carico del gruppo. Le tariffe sono considerate al minimo, oltre gli oneri di legge se dovuti.

Art. 5

Le tariffe di cui agli articoli precedenti hanno validità di anni due dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Palermo, 29 dicembre 2004.
  GRANATA 

(2005.2.57)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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