REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 GENNAIO 2005 - N. 4
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 dicembre 2004.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Chiaramonte Gulfi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7, 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 013684 del 13 aprile 2004, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 58119 del 10 settembre 2004, con cui il comune di Chiaramonte Gulfi ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale, adottata dal C.C. con delibera n. 37 del 31 marzo 2004;
Vista la delibera con la quale il consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi ha determinato, in variante al vigente piano regolatore generale, di provvedere alla modifica delle norme di attuazione relativamente alle indicazioni del comma 3Þ delle zone "E2" riguardanti gli insediamenti e manufatti produttivi per l'agricoltura;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del segretario comunale, resa in calce al manifesto murale, in ordine alla decorrenza dei termini di deposito e pubblicazione nonché relativa all'assenza di ricorsi avverso la variante adottata;
Visto il parere n. 51 dell'8 novembre 2004 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'unità operativa 4.2/D.R.U., che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Chiaramonte Gulfi in atto è dotato di piano regolatore generale approvato unitamente al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione con decreto n. 543/D.R.U. del 17 ottobre 1997.
Le norme tecniche di attuazione al punto 3), zona E2, "zona destinata in prevalenza a colture specializzate e/o intensive individuata nella zona pianeggiante con caratteristiche di particolare interesse produttivo, anche in relazione all'ampia estensione delle colture prevalenti e delle proprietà" prevedono che "la realizzazione degli insediamenti e manufatti produttivi per l'agricoltura, nonché quelli previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 così come modificato dalla legge regionale n. 17/94 non potrà incidere su un'area superiore a mq. 10.000 e non potrà avere altezza superiore a ml. 7,00".
L'adozione della variante è motivata dalla necessità di disciplinare gli insediamenti produttivi in "verde agricolo" in adeguamento alla normativa regionale.
Le limitazioni poste dal citato punto 3) zona E2 delle NTA, così come gli elevati oneri di urbanizzazione, per come evidenziato nel citato foglio 19255 a firma del presidente dell'Assindustria di Ragusa, inibiscono la realizzazione di particolari manufatti e/o ampliamenti in genere ostacolando nuove iniziative imprenditoriali per lo sviluppo socio-economico del territorio comunale, peraltro, sostenute dalla legislazione vigente in materia.
Con lo specifico riferimento all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, con l'atto deliberativo n. 37/04 si propone l'abolizione della limitazione del lotto massimo di mq. 10.000 nel rispetto dei parametri fissati dal citato art. 22 della legge regionale n. 71/78 e si fissa l'altezza massima in ml. 8,00.
Sulla richiesta della riduzione degli oneri di urbanizzazione il comune delibera di confermare gli oneri di urbanizzazione vigenti per gli insediamenti produttivi per l'agricoltura e per quelli previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche.
Considerato che:
1)  la variante è adottata con la giustificazione dell'interesse socio-economico finalizzata allo sviluppo dell'imprenditoria agricola nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi così come sostenute dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria.
2)  si condivide l'adeguamento all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene la limitazione del lotto di mq. 10.000 e la modifica, di irrilevante valenza urbanistica, dell'altezza in ml. 8,00.
Per quanto sopra, questa unità operativa esprime parere che la variante alle N.T.A del piano regolatore generale vigente relativa alla modifica del punto 3) della zona E2 il cui testo di seguito si riporta, adottata dal comune di Chiaramonte Gulfi con delibera consiliare n. 37 del 31 marzo 2004 sia meritevole di approvazione:
"Zona E2: (omissis).
Nelle zone E2 sono consentiti i seguenti interventi:
1) (omissis);
2)  (omissis);
3)  la realizzazione degli insediamenti e manufatti produttivi per l'agricoltura, nonché quelli previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla suddetta norma con un'altezza non superiore a ml. 8,00.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 51 dell'8 novembre 2004 , reso dall'U.O4.2/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 51 dell'8 novembre 2004, è approvata la variante alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, relativa al comma 3 delle previsioni della zona "E2" concernente gli insediamenti e manufatti produttivi per l'agricoltura, adottata dal consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi con delibera n. 37 del 31 marzo 2004.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 51 dell'8 novembre 2004 reso dall'U.O.4.2/ D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 37 del 31 marzo 2004.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Chiaramonte Gulfi resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2004.
  LIBASSI 

(2004.53.3364)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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