REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 GENNAIO 2005 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 23 dicembre 2004, n. 6.
Nuove direttive per la concessione di servizi pubblici di linea.

A TUTTE LE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA
ANAV
FITTEL
CESAP
U.O.C. "AUTOLINEE EXTRAURBANE REGIONALI E STATALI"
EX DIREZIONE COMPARTIMENTALE M.C.T.C.
AREA MOTORIZZAZIONE CIVILE
SEZIONE ORIENTALE DI CATANIA
COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
PREMESSE
L'art. 70 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 20, com'è noto, ha fatto divieto di "...di istituire nuovi servizi di linea in concessione, compresi i servizi previsti dall'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822...".
Lo stesso articolo di legge, non disconoscendo i mutevoli interessi della collettività, ha anche disposto che "...le nuove esigenze di mobilità dei cittadini sono assicurate autorizzando l'adeguamento e/o la modifica delle autolinee esistenti..."; nulla, invece, è stato specificato in merito all'istituzione dei servizi di trasporto urbano da parte dei comuni per i quali permane la potestà concessionale di cui all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, nonché tutte le disposizioni che, ad oggi, regolamentano l'istituzione degli stessi.
Poiché la norma sopra citata ha generato, a causa della quantità di modifiche possibili in relazione ai molteplici interessi dell'utenza ed alla luce delle numerose circolari emanate in materia, perplessità in merito alla pratica attuazione, si reputa necessario emanare le seguenti direttive esplicative per le istanze che saranno prodotte dall'anno 2005 e seguenti.
AUTOLINEE EXTRAURBANE
A)  Modalità e termini della richiesta
A.1  -  Le istanze formulate per singola autolinea e limitatamente ad una sola tipologia di richiesta (es. intensificazione, riduzione, deviazione, etc.) dovranno essere prodotte in duplice copia, di cui una in bollo per la U.O.C. "Autotrasporto persone", in singola copia per le unità operative ex motorizzazione civile competenti per territorio (U.O.C. "Autolinee extraurbane regionali e statali" con sede in Palermo, ovvero area motorizzazione civile, sezione orientale con sede in Catania) secondo l'allegato fac-simile "mod. A", entro e non oltre il termine perentorio compreso tra l'1 gennaio ed il 31 marzo, a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale; le istanze prodotte oltre il termine sopra assegnato, ovvero prodotte in difformità allo schema di fac-simile allegato, non verranno prese in considerazione e saranno restituite.
A.2  -  Le istanze esclusivamente finalizzate al soddisfacimento dell'utenza scolastica, opportunamente supportate dagli enti locali, dagli istituti scolastici e/o da petizioni di studenti, potranno essere prodotte, sempre sulla scorta dell'allegato fac-simile "mod. A", anche nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 31 ottobre, a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale; le istanze prodotte oltre il termine sopra assegnato, ovvero prodotte in difformità allo schema di fac-simile allegato, non verranno prese in considerazione e saranno restituite.
A.3  -  Potranno, invece, essere presentate durante tutto l'arco dell'anno, sempre sulla scorta dell'allegato fac-simile mod. A ed unitamente alla documentazione di seguito specificata:
a)  le istanze di soppressione di autolinee e/o di riduzione dei programmi di esercizio i cui dati di traffico, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di presentazione della stessa istanza e redatti secondo gli allegati fac-simile "mod. B" e "B1", riportino una frequentazione media mensile (passeggeri/numero corse) inferiore a numero 5 passeggeri/corsa;
b)  le istanze di richiesta di semplici intensificazioni del programma di esercizio che ricalchino le modalità di effettuazione delle corse già autorizzate.
Per le richieste di cui ai superiori punti a) e b) si procederà, ove ne ricorrano i presupposti, all'emissione del provvedimento finale di accoglimento prima facie, o di reiezione, in deroga all'iter istruttorio appresso indicato.
A.4  -  Le istanze a qualsiasi titolo presentate dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1)  prospetto orario in vigore con l'indicazione dei capilinea, delle fermate previste e delle distanze progressive;
2)  prospetto orario risultante sulla base delle modifiche richieste, con l'indicazione dei capilinea, delle fermate previste e delle distanze progressive, con annessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del responsabile dell'esercizio dell'azienda (ex D.M. n. 448/91), con la quale si attesti che il nuovo prospetto orario è stato redatto tenendo conto dei limiti di velocità e di tutte le altre prescrizioni imposte dal codice della strada sul percorso interessato;
3)  tabella polimetrica delle distanze e delle tariffe;
4)  carta stradale in scala 1:200.000 con evidenziato il percorso in atto autorizzato e, in diversa colorazione l'itinerario proposto, nel caso la richiesta verta su un nuovo tracciato;
5)  prospetto dei dati di traffico relativi al programma di esercizio dell'intera autolinea concernenti la frequentazione media passeggeri/num. corse degli ultimi 12 mesi precedenti la data di presentazione della stessa istanza redatto secondo l'allegato fac-simile "mod. B" e/o prospetto degli abbonamenti complessivamente emessi per l'autolinea negli ultimi 12 mesi precedenti la data di presentazione della stessa istanza, redatto secondo l'allegato fac-simile "mod. B/1" (nei casi di riduzione o soppressione i dati di traffico dovranno essere forniti relativamente alla tratta che si intende ridurre o sopprimere);
6)  relazione illustrativa sul pubblico interesse connesso alla richiesta, con allegata l'eventuale documentazione a supporto (note di enti pubblici, petizioni, etc.), nonché la chiara indicazione di eventuali sovrapposizioni anche parziali con altri servizi di linea;
7)  copia dell'ultimo disciplinare di concessione;
8)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre soltanto nel caso di richieste di modifiche al percorso concessionale, a firma del responsabile dell'esercizio dell'azienda (ex D.M. n. 448/91), di idoneità del percorso proposto al transito degli autobus che si intendono utilizzare, ovverosia dichiarazione che sul percorso transitano veicoli di linea di analoghe caratteristiche a quelli che si intendono impiegare, redatta secondo l'allegato schema di fac-simile "mod. C";
9)  prospetto di riepilogo dei dati tecnico-trasportistici dell'autolinea compilata secondo il programma di esercizio in vigore - "mod. E";
10)  prospetto di riepilogo dei dati tecnico-trasportistici dell'autolinea compilata secondo il programma di esercizio risultante sulla base delle modifiche proposte - "mod. E1".
ITER ISTRUTTORIO
Le istanze di cui al precedente paragrafo A) pervenute entro i termini assegnati e per le quali non ricorrono motivi di esclusione, saranno valutate a compimento del seguente iter istruttorio.
B) Riunione preliminare
La riunione preliminare è presieduta dal dirigente generale del dipartimento trasporti o da un suo delegato; alla stessa partecipano il dirigente e i funzionari dell'U.O.C. "Autotrasporto Persone", il dirigente e i funzionari delle unità operative ex motorizzazione civile competenti per territorio (U.O.C. "Autolinee extraurbane regionali e statali" con sede in Palermo - area motorizzazione civile, sezione orientale con sede in Catania).
Finalità della riunione preliminare è la valutazione della sussistenza dei requisiti di pubblica utilità che possano determinare l'accoglimento, o la reiezione, prima-facie.
Con la notifica del provvedimento di accoglimento o di reiezione prima facie si conclude l'iter istruttorio.
B.1  -  Saranno ritenute accoglibili prima facie, in quanto supportate dalla certezza della pubblica utilità e dall'assenza di conflittualità, le istanze di:
a)  soppressione di autolinee;
b)  riduzioni dei programmi di esercizio (nei casi che non rientrano tra quelli previsti al punto A.3, sub a);
c)  limitazione o estensione del periodo di attivazione;
d)  limitazione del percorso di alcune corse nell'ambito del programma di esercizio già autorizzato;
e)  modifiche alle modalità di esercizio (spostamento dei giorni di effettuazione, spostamento, istituzione e/o soppressione di fermate, modifiche di orari);
f)  intensificazione del programma di esercizio per le autolinee che abbiano, sulla scorta dei dati di traffico prodotti, una frequentazione media mensile pari o superiore a n. 10 passeggeri/corse e/o una proiezione media mensile pari o superiore a n. 10 abbonati/corsa (nei casi che non rientrano tra quelli previsti al punto A.3, sub b);
g)  prolungamenti, arretramenti e diramazioni di percorso entro i 10 Km., per documentate esigenze di pubblica utilità all'interno del territorio del comune interessato previa motivata comunicazione dello stesso;
h)  instradamenti, di linee e/o di corse, su nuovi percorsi che non arrechino interferenze o conflittualità con i servizi preesistenti;
i)  unificazioni di fogli concessionali, a condizione che l'autolinea risultante non arrechi interferenze o determini conflittualità con i servizi preesistenti e per la quale i dati di traffico delle autolinee oggetto della richiesta consentano di valutare la salvaguardia delle esigenze di mobilità dell'utenza interessata.
B.2  -  Saranno rigettate prima facie:
a)  le istanze che non presentino certezza di pubblica utilità;
b)  le istanze la cui documentazione risulti prodotta in difformità alle precedenti disposizioni, o risulti incompleta, o contenga allegati tra essi discordanti (es. il percorso indicato nell'istanza diverso da quello evidenziato nella carta stradale, etc.);
c)  le istanze che indichino nell'oggetto una tipologia concessionale differente da quella risultante dall'esame della richiesta;
d)  le istanze i cui prospetti relativi ai dati di traffico - "mod. B" e/o "B1" - non consentano la chiara ed immediata rilevazione della media pass./num.corse.
E' il caso di chiarire che le richieste di intensificazione non devono necessariamente essere avanzate per risolvere il sistematico surplus di utenza che si registra in coincidenza di una corsa e per soddisfare il quale le aziende sono tenute al tempestivo approntamento delle corse bis, ma dovranno essere proposte anche e soprattutto in relazione alla frequentazione media mensile dell'autolinea, costituendone un ampliamento dell'offerta delle modalità di trasporto ed incentivando in tal modo la stessa utenza all'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.
Nel caso in cui l'autolinea, invece, presentasse complessivamente insufficienti medie di frequentazione, la ricorrenza sistematica di picchi di utenza potrà essere soddisfatta con lo spostamento di orario di altre corse, ove esistenti.
B.3  -  Nei casi di variazioni di percorso, le competenti unità operative della ex motorizzazione civile provvederanno, nel corso della riunione, ad asseverare la dichiarazione resa dal responsabile dell'esercizio dell'azienda - mod. C. - in ordine all'idoneità del percorso e ciò al fine di consentire l'emissione del provvedimento di concessione, evitando l'effettuazione di sopralluoghi su percorsi già transitati da altri mezzi pubblici di linea di analoghe caratteristiche; ove non fosse possibile procedere con la semplice asseverazione, i rapporti sui sopralluoghi necessari alla verifica della sicurezza dell'esercizio saranno resi entro giorni 60 dalla data di repertorio del verbale della riunione suddetta. Decorso il termine predetto, le competenti unità operative provvederanno ugualmente a rendere il prescritto parere sulla scorta degli elementi di valutazione che gli stessi riusciranno a rilevare in carenza dello stesso sopralluogo.
Tutte le istanze per le quali non ricorrono le superiori fattispecie o per le quali si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni, verranno rinviate al pubblico dibattimento della riunione istruttoria.
Verranno, altresì, rinviate al pubblico dibattimento le istanze di prolungamento, arretramento e diramazione di percorso, che siano contenute in termini percentuali entro il 30% dell'intera lunghezza del percorso desumibile dall'ultimo disciplinare di concessione, ricorrendo, per lunghezze maggiori, il rigetto prima facie.
C)  Riunione istruttoria
La riunione istruttoria (già riunione compartimentale) è presieduta dal dirigente generale del dipartimento trasporti o da un suo delegato; alla stessa partecipano il dirigente e i funzionari dell'U.O.C. "Autotrasporto persone", il dirigente e i funzionari degli uffici ex motorizzazione civile competenti per territorio (U.O.C. "Autolinee extraurbane regionali e statali" con sede in Palermo - area motorizzazione civile, sezione orientale, con sede in Catania).
La convocazione della riunione è effettuata con un preavviso minimo di giorni 15.
Alle aziende sarà comunicato l'elenco delle istanze ammesse al pubblico dibattimento, affidando alle stesse il compito di informare, per la partecipazione, gli enti locali interessati alla istituzione del servizio richiesto.
La partecipazione alla riunione istruttoria è inoltre estesa a Trenitalia S.p.A.
Nel corso della riunione potranno essere prodotti dagli interessati ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza esaminata.
C.1  -  Le opposizioni e le istanze in contrapposizione dovranno essere avanzate per iscritto, previo avviso verbale nel corso della riunione, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 dalla data di effettuazione della riunione stessa, a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale.
Le opposizioni e/o le istanze in contrapposizione prodotte in difformità alle precedenti disposizioni non verranno prese in considerazione.
C.2  -  Si precisa che:
a)  non verranno ammesse al dibattito le opposizioni poste a tutela di servizi di gran turismo;
b)  non verranno ammesse al dibattito le opposizioni formulate senza lo specifico riferimento dei servizi in tutela dei quali vengono poste;
c)  non verranno ammesse al dibattito le richieste in contrapposizione che non presentino adeguati titoli preferenziali;
d)  costituirà motivo di rigetto delle istanze, unitamente ad altri elementi complessivamente sfavorevoli, la possibilità che il rilascio della concessione possa concorrere ad aggravare contenziosi già esistenti.
C.3  -  Dei lavori della riunione istruttoria sarà redatto apposito verbale nella stesura del quale le unità operative ex motorizzazione civile renderanno il proprio parere in merito alla pubblica utilità ed assevereranno le dichiarazioni di idoneità dei percorsi di cui al mod. C. Ove non fosse possibile procedere con la semplice asseverazione, i rapporti sui sopralluoghi necessari alla verifica della sicurezza dell'esercizio saranno resi entro giorni 60 dalla data di repertorio del verbale. Decorso il termine predetto, le competenti unità operative provvederanno ugualmente a rendere il prescritto parere sulla scorta degli elementi di valutazione che gli stessi riusciranno a rilevare in carenza dello stesso sopralluogo.
AUTOLINEE DI GRAN TURISMO
D)  Modalità e termini della richiesta
La concessione dei servizi di cui all'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 verterà esclusivamente sulle richieste di rinnovo, essendo stato espressamente fatto divieto di procedere a nuove istituzioni, ai sensi del prefato art. 70 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
La concessione dei servizi di gran turismo ha durata annuale, terminando alla data del 31 dicembre dell'anno per il quale è stata rilasciata.
D.1  -  Le aziende interessate al rinnovo delle concessioni dovranno trasmettere, tramite raccomandata A.R., la documentazione sotto elencata entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce; a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale; le istanze prodotte oltre il termine sopra assegnato non verranno prese in considerazione e saranno restituite.
D.2  -  Le istanze, prodotte per singola autolinea, in duplice copia di cui una in bollo per la U.O.C. "Autotrasporto persone", in singola copia per la U.O.C. "Autolinee extraurbane regionali e statali" ed unitamente alla documentazione di seguito elencata, andranno redatte secondo l'allegato fac-simile "mod. D".
D.3  -  Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1)  prospetto orario in vigore con l'indicazione dei capilinea, delle fermate previste e delle distanze progressive;
2)  tabella polimetrica delle distanze e delle tariffe;
3)  carta stradale in scala 1:200.000 con evidenziato il percorso che si intende percorrere;
4)  prospetto dei dati di traffico relativi all'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo redatto secondo l'allegato fac-simile "mod. B"; per le autolinee con periodo di attivazione prolungato rispetto alla data del 30 settembre, i summenzionati prospetti dovranno essere trasmessi tramite raccomandata A.R. entro e non oltre il termine perentorio di giorni 10 dalla data di cessazione del servizio, a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale; le istanze i cui dati di traffico risulteranno prodotti oltre il termine sopra assegnato non verranno prese in considerazione e saranno restituite;
5)  prospetto di riepilogo dei dati tecnico-trasportistici dell'autolinea compilata secondo il programma di esercizio in vigore - "mod. E".
E' utile evidenziare l'esigenza che nell'oggetto dell'istanza venga chiaramente indicata la tipologia della stessa istanza e cioè:
-  rinnovo senza modifiche;
-  rinnovo con modifiche.
La non corrispondenza tra la tipologia indicata nell'oggetto ed il contenuto della richiesta, costituirà motivo di rigetto prima facie dell'istanza.
D.4  -  Le richieste di rinnovo con modifiche dovranno essere corredate, oltre che dalla documentazione sopra specificata, anche dalla seguente documentazione:
6)  prospetto orario risultante sulla base delle modifiche richieste, con l'indicazione dei capilinea, delle fermate previste e delle distanze progressive, con annessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del responsabile dell'esercizio dell'azienda (ex D.M. n. 448/91), con la quale si attesti che il nuovo prospetto orario è stato redatto tenendo conto dei limiti di velocità e di tutte le altre prescrizioni imposte dal codice della strada sul percorso interessato;
7)  relazione illustrativa sui motivi della richiesta di modifica, con riferimento alle caratteristiche storiche, artistiche, culturali, turistiche, paesaggistiche e di ricettività delle località che si intendono eventualmente collegare, nonché con la chiara indicazione delle sovrapposizioni anche parziali con altri servizi di linea;
8)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre soltanto nel caso di richieste di modifiche al percorso concessionale, a firma del responsabile dell'esercizio dell'azienda (ex D.M. n. 448/91), di idoneità del percorso proposto al transito degli autobus che si intendono utilizzare, ovverosia dichiarazione che sul nuovo percorso transitano veicoli di linea di analoghe caratteristiche a quelli che si intendono impiegare, redatta secondo l'allegato schema di fac-simile "mod. C";
9)  prospetto di riepilogo dei dati tecnico-trasportistici dell'autolinea compilato secondo il programma di esercizio risultante sulla base delle modifiche proposte - "mod. E1".
Le istanze pervenute entro i termini e per le quali non ricorrono i motivi di esclusione sopra elencati saranno ammesse alla riunione preliminare.
E)  Riunione preliminare
Nella considerazione che per le autolinee di gran turismo saranno concessi esclusivamente rinnovi, si provvederà direttamente all'accoglimento o alla reiezione prima facie delle istanze ammesse.
La riunione preliminare è presieduta dal dirigente generale del dipartimento trasporti o da un suo delegato; alla stessa partecipano il dirigente e i funzionari dell'U.O.C. "Autotrasporto persone", il dirigente e i funzionari dell'U.O.C. "Autolinee extraurbane regionali e statali", con sede in Palermo.
E.1  -  In sede di riunione potranno essere concessi rinnovi limitatamente ai soli mesi per i quali risulti una frequentazione media pari o superiore a n. 10 passeggeri/corsa.
E.2  -  Nel caso di richieste di variazioni di percorso, la competente unità operativa ex motorizzazione civile provvederà, nel corso della riunione, ad asseverare la dichiarazione resa dal responsabile dell'esercizio dell'azienda - mod. C. - in ordine all'idoneità del percorso e ciò al fine di consentire l'emissione del provvedimento di concessione, evitando l'effettuazione di sopralluoghi su percorsi già transitati da altri mezzi pubblici di linea di analoghe caratteristiche; ove necessitasse l'effettuazione del sopralluogo, la stessa unità provvederà a fornire il relativo esito con le stesse modalità già previste al punto B.3 della presente circolare.
E.3  -  Verranno rigettate prima facie le istanze per le quali ricorrono i seguenti motivi:
a)  le istanze di modifiche inadeguatamente motivate;
b)  le istanze la cui documentazione risulti prodotta in difformità alle precedenti disposizioni, o risulti incompleta, o contenga allegati tra essi discordanti (es. il percorso indicato nell'istanza diverso da quello evidenziato nella carta stradale, etc.);
c)  le istanze che indichino nell'oggetto una tipologia concessionale differente da quella risultante dall'esame della richiesta;
d)  le istanze i cui prospetti relativi ai dati di traffico - "mod. B" - non consentano la chiara ed immediata rilevazione della media pass./num.corse o rivelino l'effettuazione saltuaria o la non effettuazione del servizio;
e)  le istanze la cui media passeggeri trasportati sia inferiore a n. 10 passeggeri/corsa, riservandosi questa amministrazione il rilascio del rinnovo della concessione esclusivamente per i mesi che eventualmente soddisfino la predetta condizione;
f)  istanze di richiesta di modifiche che prevedano più di un nuovo collegamento in aggiunta a quelli precedentemente autorizzati.
DISPOSIZIONI GENERALI
Nel rammentare che obbligo del concessionario è la regolare e continua effettuazione del servizio nel rispetto delle prescrizioni concessionali, per la cui inosservanza trova applicazione l'art. 34, lett. B) della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si coglie l'occasione per rappresentare alle aziende l'opportunità che venga almeno annualmente effettuata, relativamente alle proprie autolinee, una valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di pubblica utilità, per la quale, nell'ipotesi di cessazione delle ragioni di interesse pubblico, ricorrono gli artt. 33 e 35 della sopra citata legge 28 settembre 1939, n. 1822.
Sono abrogate tutte le circolari e le disposizioni precedentemente emanate in materia e contrastanti con la presente.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni: LO BUE

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(2005.1.15)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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