REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 GENNAIO 2005 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
(Ricorso n. 116 depositato il 31 dicembre 2004).
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 17 dicembre 2004, ha approvato il disegno di legge n. 924 dal titolo "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005" pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 20 dicembre 2004.
Preliminarmente si deve rilevare che il testo notificato entro i termini perentori prescritti dall'art. 28 dello Statuto è stato successivamente, in data 23 dicembre ed in data odierna, oggetto di integrazioni e modifiche comportanti la cassazione di un articolo (art. 34), la conseguente rinumerazione dei successivi articoli, l'integrale sostituzione delle tabelle da "A" a "L" e dei relativi prospetti allegati con le tabelle, nonché l'introduzione di un intero comma, l'82°, all'art. 128 (divenuto 127).
Non ci si può esimere dall'esprimere l'estremo disagio avvertito nell'esercizio dei compiti statutariamente affidati allo scrivente, cui sono imposti termini estremamente ristretti per l'esame di costituzionalità dei provvedimenti legislativi approvati dall'Assemblea.
Tale modo di procedere, invero, certamente non conforme alle previsioni statutarie, rende ancora più difficoltoso ed ostacola in via di fatto un corretto esercizio della funzione di controllo.
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Alcune norme contenute nel provvedimento legislativo in questione danno adito a censure di costituzionalità.
Un primo gruppo riguarda articoli contenenti disposizioni che comportano nuovi e/o maggiori oneri per il bilancio regionale senza indicare le risorse con cui farvi fronte, in palese violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione. L'art. 85 comporta l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse dai soci di cooperative agricole, con facoltà di rivalsa della Regione nei confronti delle cooperative stesse, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata avviata la liquidazione coatta amministrativa e che abbiano assunto prestiti per il pagamento di rate di mutui o di esposizioni debitorie per prestiti agrari e di esercizio.
La norma non quantifica l'onere finanziario fissando solo un limite all'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, e neanche indica le risorse con cui darvi copertura, ponendosi pertanto in contrasto con il precetto costituzionale dell'art. 81.
Parimenti, l'art. 91 autorizza l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Palermo, per il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in scienze delle attività motorie, senza indicare l'ammontare dell'onere e le risorse con cui dare copertura alla nuova spesa.
L'art. 106, analogamente, riformulando il testo degli artt. 107 e 108 della legge regionale n. 4 del 2003, estende la platea dei destinatari delle particolari provvidenze consistenti nella concessione di una elargizione speciale di 150 milioni di lire, nell'erogazione di borse di studio annue agli orfani e nell'assunzione dei più stretti congiunti nei ruoli dell'Amministrazione regionale nonché nell'accesso al fondo per la costituzione di parte civile, previste dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in favore delle vittime della criminalità organizzata, senza indicare l'ammontare complessivo della nuova maggiore spesa e la relativa copertura.
L'art. 109 proroga, senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2007, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, ma omette di quantificare l'onere e di fornire la necessaria copertura finanziaria, ponendosi così in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.
La norma è censurabile, altresì, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto trasforma i rapporti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in assenza di procedure pubbliche selettive per la definitiva immissione nell'organico degli enti in questione.
L'art. 116 che si riporta:
"Al fine di consentire l'improcrastinabile definizione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e per la successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, in applicazione dell'art. 5bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e in atto contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in seguito a convenzione con la Regione siciliana, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ovvero sino al 31 dicembre 2007",
prevede l'utilizzazione da parte del dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per un triennio, di personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267.
Anche questa norma non indica l'ammontare dell'onere derivantene e le risorse con cui farvi fronte.
I chiarimenti forniti dallo stesso Assessorato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69, non appaiono sufficienti a far ritenere rispettato il precetto dell'art. 81 della Costituzione, in quanto indicano la copertura finanziaria per il solo esercizio 2005 a fronte di un impegno di spesa triennale.
L'art. 121, che estende i benefici previsti dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, consistenti nell'erogazione di un finanziamento straordinario, ai soci della cooperativa "Le Gazzelle", lotto 214 di Messina, costituisce palese violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione giacché non indica l'ammontare della nuova spesa né le modalità della copertura finanziaria.
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Gli artt. 107 e 127, 77° comma, sono entrambi censurabili per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La prima norma riconosce come ente di interesse regionale l'istituto di studi politici "S. Pio V" senza indicare dello stesso né la sede né l'attività svolta in Sicilia, elementi questi indispensabili per la qualificazione come ente di interesse regionale ed in assenza dei quali l'intervento legislativo può ritenersi affetto da manifesta irragionevolezza.
Censura sotto il medesimo profilo dell'irragionevolezza deve porsi per la disposizione dell'art. 127, 77° comma, che contiene una modifica al testo dell'art. 36 della legge regionale n. 15/2004 che, come riformulata, autorizzerebbe anche per il 2005 l'assunzione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili negli enti locali, con il solo limite del rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale.
Orbene, il precedente art. 77 della legge oggetto di esame al 1° comma espressamente prescrive che "per l'anno 2005, al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni limitative alle assunzioni degli enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione non trovano applicazione per le assunzioni dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, nei limiti delle dotazioni organiche e fermo restando il rispetto del patto di stabilità regionale e nazionale".
La riportata disposizione introduce una disciplina compiuta dei limiti che gli enti locali incontrano nell'assunzione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, limiti che logicamente appaiono inconciliabili con i minori vincoli posti dalla successiva norma dell'art. 127, che pertanto si reputa porsi in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
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Con l'art. 8 la Regione siciliana, al pari di altre, istituisce la tassa fitosanitaria nei termini e secondo le prescrizioni della direttiva n. 2000/29/CE, modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio.
Il 4° comma della cennata disposizione è censurabile, tuttavia, per violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale, in quanto prevede che le modalità di gestione della tassa siano stabilite con decreto dell'Assessorato della sanità, di concerto con quello del bilancio e delle finanze, anziché con regolamento da emanarsi da parte del Presidente della Regione.
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Due disposizioni, attinenti entrambe al personale chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali, sono oggetto di rilievi di ordine costituzionale.
La prima, contenuta nell'art. 117, configura un superamento della competenza legislativa della Regione laddove dispone che, indipendentemente dalle amministrazioni di provenienza e quindi anche diverse da quella regionale, il periodo di durata del servizio prestato presso gli uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli Assessori regionali è da considerarsi come aspettativa senza assegni fino al termine dell'incarico.
La disciplina della materia è infatti riservata o ad appositi contratti collettivi di lavoro, insuscettibili per loro natura di modifica da parte del legislatore, o a specifiche previsioni legislative dei rispettivi ordinamenti che riguardano ciascuna categoria di personale pubblico.
La seconda disposizione, contenuta nel comma 28 dell'art. 127, esclude i dipendenti collocati anticipatamente in pensione, chiamati a far parte degli uffici di staff, dall'applicazione del primo comma dell'art. 25 della legge n. 724 del 1994, operante nell'ordinamento siciliano in virtù dell'art. 5 della legge regionale n. 41/96, che vieta il conferimento a tale categoria di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca.
La deroga alla previsione di carattere generale, che il legislatore nazionale ha espressamente finalizzato "alla piena ed effettiva trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa", costituisce un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti e dei titolari degli uffici pubblici cui è imposto il rispetto delle finalità del cennato art. 25 della legge n. 724 del 1994, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Per le stesse considerazioni si ritiene costituzionalmente illegittimo anche il comma 27, avente il medesimo contenuto.
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Censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione appare altresì la previsione del comma 34 del medesimo art. 127, che dispone che agli interventi di messa in sicurezza dei siti minerari di proprietà della Regione si possa provvedere dando incarico alla società Biosphera, partecipata maggioritariamente dalla Regione medesima.
La disposizione non è conforme ai criteri d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, che deve rispettare le procedure di pubblica evidenza prescritte anche a livello comunitario per l'individuazione del soggetto incaricato di espletare un servizio pubblico, principio che non può essere derogato individuando per legge una società nella quale la pubblica amministrazione abbia una partecipazione, seppur maggioritaria, nel capitale della società stessa.
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L'art. 114 configura un'interferenza in materia penale e una violazione dei limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale.
Con esso, infatti, vengono disposti gli interventi per il controllo della fauna selvatica con modalità difformi dalle prescrizioni dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, e segnatamente in assenza del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica e con l'avvalimento di soggetti non contemplati dalla cennata normativa nazionale, i quali verrebbero così autorizzati ad un esercizio venatorio al di fuori dei termini prescritti dal calendario per la generalità dei cittadini, condotta sanzionata penalmente dall'art. 30 della legge in questione.
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L'art. 11, al primo comma, prevede che le società di ambito per la gestione integrata dei rifiuti, costituite ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, determinano con delibera dell'assemblea dei soci la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Orbene, la cennata disposizione si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22/97, che assegna agli enti locali la competenza a determinare le tariffe relative al servizio in questione.
In proposito, benché l'assemblea dei soci delle società di ambito sia costituita dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono titolari del generale potere di rappresentanza e sovrintendenza dei servizi e degli uffici comunali, non può non rilevarsi che nei loro poteri non è compreso il compito di determinare la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che è di competenza del consiglio, organo rappresentativo dell'intera collettività locale.
La potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e regime degli enti locali, invero, non può spingersi sino a modificare per una singola materia l'ordinario riparto di competenze tra gli organi delle istituzioni locali, riservata semmai agli statuti di queste ultime.
La previsione oggetto di censura appare pertanto costituire un'indebita compressione dell'autonomia e del potere di autorganizzazione delle istituzioni locali, riconosciuto dagli artt. 5 e 114 della Costituzione, seppure finalizzata ad accelerare i tempi di avvio del nuovo sistema di gestione del ciclo di rifiuti urbani e a razionalizzarne le modalità di erogazione.
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L'art. 21, infine, che introduce una nuova disciplina in materia di conservazione dei residui passivi, limitatamente all'inciso del 3° comma "da registrarsi alla Corte dei conti", dà adito a rilievi di ordine costituzionale.
E' da ritenersi precluso al legislatore regionale aggiungere nuovi compiti, come nella fattispecie in esame, al controllo contemplato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 200 del 1999 relativo alla norma di attuazione dello Statuto in materia di funzioni della Corte dei conti, atteso che l'ambito di competenza della suddetta Corte non può che essere definito con legge dello Stato.
Per questi motivi

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

i sottoelencati articoli, nella numerazione risultante dall'errata corrige citata in premessa, del disegno di legge n. 924 dal titolo "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005" approvato dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 2004:
-  art. 8, 4° comma, per violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale;
-  art. 11, 1° comma, per violazione degli artt. 5 e 114 della Costituzione;
-  art. 21, 3° comma, limitatamente all'inciso "da registrarsi alla Corte dei conti" per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale;
-  art. 85 per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione;
-  art. 91 per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione;
-  art. 106 per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione;
-  art. 107 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 109 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 81, 4° comma, della Costituzione;
-  art. 114 per interferenza in materia penale e per violazione dell'art. 19, 2° comma, della legge n. 152 del 1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale;
-  art. 116 per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione;
-  art. 117 per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale;
-  art. 121 per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione;
-  art. 127, commi 27 e 28, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; comma 34 per violazione degli artt. 3, 97 e 10 della Costituzione; comma 77 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Palermo, 24 dicembre 2004.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(2005.2.59)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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