REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 GENNAIO 2005 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 31 dicembre 2004.
Posti vacanti rilevati al 1° marzo 2004 per i presidi territoriali di emergenza e per le postazioni mobili, attribuibili nell'ambito del servizio di emergenza sanitaria territoriale dalle aziende unità sanitarie locali della Sicilia.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.P.R. n. 270/2000 che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed, in particolare, il capo V che regolamenta le attività di emergenza sanitaria territoriale;
Visto il decreto n. 1840 del 10 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002, con il quale è stato reso esecutivo l'accordo regionale relativo agli istituti normativi ed economici dell'emergenza sanitaria territoriale;
Visto l'art. 5 del decreto n. 1772 del 30 settembre 2002, sul contenimento e la razionalizzazione della spesa sanitaria in Sicilia, con il quale sono stati emanati i criteri relativi al ridimensionamento ed al riordino della rete territoriale di emergenza dell'Isola, attribuendo ad ogni bacino di utenza un numero preciso di presidi territoriali di emergenza da attivare e demandando alle aziende unità sanitarie locali, di concerto con il responsabile della centrale operativa di riferimento, il compito di provvedere alla programmazione ed al riordino dei presidi territoriali di emergenza;
Considerato che le aziende unità sanitarie locali della Sicilia hanno effettuato la riorganizzazione del servizio di emergenza territoriale comunicandone l'esito a questo Assessorato;
Preso atto delle comunicazioni inviate dalle competenti aziende unità sanitarie locali in ordine agli incarichi di emergenza territoriale, sia per i presidi territoriali di emergenza che per le postazioni mobili (ambulanze medicalizzate), resisi vacanti al 1° marzo 2004;
Considerato che i posti di emergenza territoriale di cui trattasi vanno conferiti dalle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio ai medici in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza al corso di formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87, all'art. 22 del D.P.R. n. 41/91, all'art. 66 del D.P.R. n. 484/96 e all'art. 66 del D.P.R. n. 270/2000, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 63, comma 4, del D.P.R. n. 270/2000;

Decreta:


Art. 1

E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 63 e seguenti del D.P.R. n. 270/2000, l'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente gli incarichi vacanti rilevati al 1° marzo 2004, sia per i presidi territoriali di emergenza che per le postazioni mobili, attribuibili nell'ambito del servizio di emergenza territoriale dalle aziende unità sanitarie locali della Sicilia.

Art. 2

Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i medici aspiranti agli incarichi di emergenza territoriale di cui trattasi devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., alle aziende unità sanitarie locali della Sicilia, apposita domanda in carta semplice, da redigere esclusivamente secondo gli schemi esemplificativi "A" e "B" allegati al presente decreto.

Art. 3

Possono concorrere al conferimento dei suddetti incarichi:
1)  i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per l'emergenza territoriale nelle aziende, anche diverse, della Regione Sicilia, a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 2 risultino titolari di tale incarico da almeno 2 anni, nonché i medici titolari di incarico a tempo indeterminato in aziende di altre regioni, anche diverse, a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui trattasi risultino titolari da almeno tre anni; per il conferimento degli incarichi ai suddetti medici si applicano i criteri e le procedure di cui ai commi 4, lett. a) e 12 dell'art. 63 del D.P.R. n. 270/2000. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna azienda (presidio territoriale di emergenza + ambulanze medicalizzate) e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano all'unità più vicina;
2)  i medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2004 e che siano in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza al corso di formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87, all'art. 22 del D.P.R. n. 41/91, all'art. 66 del D.P.R. n. 484/96 ed all'art. 66 del D.P.R. n. 270/2000, con priorità per:
a)  i medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nel servizio di continuità assistenziale di cui al capo III del D.P.R. n. 270/2000;
b)  i medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della Regione Sicilia, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto;
c)  i medici inseriti nella graduatoria regionale, sopra specificata, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

I medici di cui al punto 1 del precedente art. 3 sono tenuti ad allegare alla domanda, pena l'esclusione, la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico di titolarità nel servizio di emergenza territoriale.

Art. 5

I medici di cui al punto 2, lett. a), b) e c) dovranno dichiarare nella domanda, pena l'esclusione, di essere inclusi nella graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per il 2004, specificando il punteggio conseguito, allegando altresì originale o copia autentica dell'attestato di idoneità di cui all'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva.

Art. 6

Al fine del conferimento degli incarichi di cui trattasi, i medici di cui all'art. 3, punto 2c), del presente decreto sono graduati dalle aziende nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2004;
b)  attribuzione di punti 5 a coloro che nell'ambito dell'azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono risultino residenti almeno dal 31 gennaio 2001;
c)  attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia almeno dal 31 gennaio 2001.

Art. 7

Per la formazione delle graduatorie dei medici aspiranti agli incarichi sopra specificati e per l'assegnazione degli stessi agli aventi diritto valgono le disposizioni contenute nell'art. 63 del D.P.R. n. 270/2000.

Art. 8

Il trattamento economico dei medici addetti ai servizi di emergenza territoriale è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 68 dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale (D.P.R. n. 270/2000), come integrato dall'accordo regionale sull'emergenza sanitaria territoriale reso esecutivo con il decreto n. 1840/2002 in premessa specificato.

Art. 9

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali della Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2004.
  PISTORIO 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF

(2005.1.28)
Torna al Sommariohome


102*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 72 -  17 -  82 -  44 -  24 -  28 -