REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 GENNAIO 2005 - N. 2
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 novembre 2004.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vicari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 594/D.R.U. del 29 aprile 1989, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vicari;
Visto il foglio prot. n. 5798 del 15 settembre 2004, pervenuto in data 20 settembre 2004 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 60285 del 21 settembre 2004, con il quale il comune di Vicari ha trasmesso, unitamente alla delibera consiliare n. 26 dell'1 luglio 2004, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale adottata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, al fine di modificare l'art. 16 delle norme di attuazione riguardante la "zona territoriale omogenea D";
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 7128/6875 del 2 novembre 2004, pervenuto in data 10 novembre 2004 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 72587 del 10 novembre 2004, con cui il comune di Vicari ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota di questo Assessorato prot. n. 68203 del 20 ottobre 2004;
Vista la delibera consiliare n. 26 dell'1 luglio 2004, divenuta esecutiva in data 20 luglio 2004, come da attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, con la quale è stata approvata, per come emendata nel corso della seduta, la proposta di adozione della variante al vigente strumento urbanistico generale, formulata dal competente settore del comune, finalizzata alla modifica all'articolo 16 delle norme di attuazione;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 10 novembre 2004, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni entro i termini di legge;
Visto il parere n. 70 del 14 ottobre 2004, espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dal servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il suddetto art. 16 che norma le zone territoriali D, prevede per l'attuazione delle stesse la redazione di piani di insediamenti produttivi, previa apposita autorizzazione da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Considerato che nell'arco temporale di efficacia del piano regolatore l'amministrazione comunale non ha provveduto alla stesura dei suddetti piani per la mancanza di richieste da parte degli operatori economici del settore, il consiglio comunale ha adottato la modifica dell'art. 16 per permettere la riutilizzazione dei fabbricati inattivi e/o delle aree ad essi pertinenti od adiacenti per mezzo di singole concessioni.
Nella proposta di delibera viene altresì rappresentato che la zona D risulta essere di dimensione tale da non consentire la realizzazione di altre strade al suo interno e pertanto ogni qualvolta se ne presenti la necessità il lotto può utilizzare l'accesso, diretto dalla strada statale Palermo-Agrigento.
E ancora, è stato approvato nella delibera l'emendamento che modifica la distanza dai confini dei fabbricati che da 10 mt. passa a 5 mt.
L'art. 16 così recita:
"E' consentita l'utilizzazione a scopi produttivi di tipo industriale artigianale (annonario) a mezzo degli appositi piani per insediamenti produttivi.
L'attuazione dovrà essere preceduta dall'autorizzazione dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge regionale e con l'osservanza della prescritta procedura.
In questa fase dovrà essere operata la distinzione eventuale tra le aree da riservare per l'ubicazione di impianti di tipo artigianale.
Oltre ai locali ad uso produttivo vero e proprio sono consentite le costruzioni accessorie quali uffici, spogliatoi, mense, abitazioni di servizio per il personale.
Gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno avvenire nel rispetto del rapporto di copertura fissato in 1/3 dell'intera superficie mentre tutti gli altri parametri saranno fissati in ragione delle esigenze del processo produttivo".
Pertanto per quanto sopra il consiglio comunale adotta l'art. 16 così modificato:
-  art. 16 - Zona territoriale omogenea D (artigianale-industriale-annonaria).
L'edificazione può avvenire a mezzo di singole concessioni edilizie nei seguenti casi:
a)  nelle aree interessate da insediamenti industriali esistenti e nelle aree ad esse pertinenti od adiacenti;
b)  nelle aree dotate di strade e/o accessi.
In tale zona è consentita la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, l'ammodernamento, la sopraelevazione, la ricostruzione e/o la riconversione di attività industriali, commerciali, artigianali, direzionali, nonché sono ammesse costruzioni per alloggio per il custode e per il personale tecnico, con l'applicazione dei seguenti parametri:
-  rapporto di copertura: degli edifici compreso servizi annessi (spogliatoi, docce, mense, etc.) non superiore al 50% della superficie del lotto. I locali tecnici e/o di servizio (cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, locali compressori, guardiole, cabine di prese, silos) non sono computati nella determinazione della superficie coperta;
-  altezza degli edifici: m. 10,00 misurata dal piano di marciapiede al piano di gronda. Maggiori altezze possono essere consentite, nei limiti strettamente necessari, per motivi tecnici derivanti dal ciclo di lavorazione;
-  numero dei piani fuori terra: 2;
-  superficie riservata a parcheggio: 10% della superficie del lotto;
-  superficie destinata a verde: 10% della superficie del lotto;
-  distacco minimo tra fabbricati: se non in aderenza, non inferiore a m. 10,00 con esclusione dei locali tecnici e/o di servizio (cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, locali compressori, guardiole, cabine di prese, silos);
-  distacco minimo dai confini: m. 5.
E' altresì consentita l'edificazione nelle rimanenti aree prive di strade e accessi, mediante la predisposizione di piani di lottizzazione redatti dagli operatori economici nel rispetto dei parametri sopra riportati.
(...Omissis...)
Considerato che:
in ordine a quanto previsto dal comune questo servizio esprime l'avviso di condividere la possibilità d'intervento diretto in ambiti già interessati da impianti produttivi purché detti ambiti siano dotati delle necessarie opere di urbanizzazione, in quanto si configurano come riconversione di interventi produttivi.
Per quanto riguarda la modifica riportata al punto b), si ritiene che la stessa non possa essere riportata come norma organica e quindi non possa essere a priori generalizzata. Pertanto, fermo restando il principio a carattere generale che consente l'attuazione della zona territoriale omogenea D2 a mezzo di piani particolareggiati, in questo caso di iniziativa privata, l'attuazione potrà avvenire con intervento diretto qualora le aree interessate ricadano in ambito urbanistico dove sono presenti "adeguate" opere di urbanizzazione primaria (da valutare ovviamente di volta in volta). Ciò nella considerazione che la formazione del piano attuativo è quello di prevedere insediamenti che siano comprensivi anche delle necessarie opere di urbanizzazione, in zone ancora sprovviste di quelle attrezzature e di quel servizio che le rendono immediatamente idonee alla edificazione. (Vedasi il punto E della circolare n. 2/94 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente).
Per quanto riguarda poi l'emendamento approvato relativo alla riduzione del distacco dei fabbricati dal confine, non si ritiene accoglibile in quanto la suddetta riduzione non risulta supportata da alcuna motivazione di ordine tecnico.
Per tutto quanto sopra rappresentato si approva l'art. 16 così come di seguito riportato:
-  art. 16 - zona territoriale omogenea D (artigianale-industriale-annonaria).
Fermo restando che l'utilizzazione a scopi produttivi di tipo industriale e artigianale della zona D può avvenire a mezzo di piani di lottizzazione, redatti dagli operatori economici nel rispetto dei parametri appresso elencati; l'edificazione può inoltre avvenire a mezzo di singole concessioni edilizie nel caso in cui gli interventi interessano aree già impegnate da insediamenti industriali esistenti, dotati delle opere di urbanizzazione.
In tale zona è consentita la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, l'ammodernamento, la sopraelevazione, la ricostruzione e/o la riconversione di attività industriali, commerciali, artigianali, direzionali esistenti, nonché sono ammesse costruzioni per alloggio per il custode e per il personale tecnico, con l'applicazione dei seguenti parametri:
-  rapporto di copertura: degli edifici compreso servizi annessi (spogliatoi, docce, mense, etc.) non superiore al 50% della superficie del lotto. I locali tecnici e/o di servizio (cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, locali compressori, guardiole, cabine di prese, silos) non sono computati nella determinazione della superficie coperta;
-  altezza degli edifici: m. 10,00 misurata dal piano di marciapiede al piano di gronda. Maggiori altezze possono essere consentite, nei limiti strettamente necessari, per motivi tecnici derivanti dal ciclo di lavorazione;
-  numero dei piani fuori terra: 2;
-  superficie riservata a parcheggio: 10% della superficie del lotto;
-  superficie destinata a verde: 10% della superficie del lotto;
-  distacco minimo tra fabbricati: se non in aderenza, non inferiore a m. 10,00 con esclusione dei locali tecnici e/o di servizio (cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, locali compressori, guardiole, cabine di prese, silos);
-  distacco minimo dai confini: m. 10.".
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 70 del 14 ottobre 2004 reso dal servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 70 del 14 ottobre 2004 reso dal servizio 3/D.R.U., è approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Vicari, adottata con delibera consiliare n. 26 dell'1 luglio 2004, finalizzata la modifica dell'art. 16 delle norme di attuazione - zona territoriale omogenea D.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 70 del 14 ottobre 2004 reso dal servizio 3/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 26 dell'1 luglio 2004.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Vicari resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 novembre 2004.
  LIBASSI 

(2004.50.3178)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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