REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 GENNAIO 2005 - N. 1
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 24 novembre 2004.
Dichiarazione di importante interesse storico, artistico ed architettonico del complesso architettonico denominato "Cappella e Palazzo Bonaiuto", sito nel comune di Catania.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e l'allegata relazione tecnica della suddetta Soprintendenza;
Viste le ulteriori documentazioni trasmesse ed in ultimo le integrazioni pervenute il 22 ottobre 2004;
Accertato che il complesso architettonico denominato "Cappella e Palazzo Bonaiuto", sito nel comune di Catania, nel quartiere della Civita, fra le attuali vie Vittorio Emanuele, Bonaiuto, S. Lorenzo e S. Gaetano, identificato in catasto al f.m. n. 69, particella n. 8726 sub. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (parte), 42 (parte), 44, 45, 46, 47 e particella n. 8727 (androne, cortile e scalone), come evidenziato in giallo nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella citata relazione tecnica, costituisce pregevole testimonianza di palazzo nobiliare settecentesco con struttura bizantina e resti murari medievali;
Considerato, pertanto, che l'immobile sopra individuato riveste interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del menzionato decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza, forniscono di per sé elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare i predetti immobili;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/04 e della legge regionale n. 80/77 gli immobili sopra descritti, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa;
Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, nonché l'art. 2 del decreto n. 5036 del 20 gennaio 2004, concernente le funzioni delegate dal dirigente generale ai dirigenti dei servizi centrali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, il complesso architettonico denominato "Cappella e Palazzo Bonaiuto", sito nel comune di Catania, nel quartiere della Civita, fra le attuali vie Vittorio Emanuele, Bonaiuto, S. Lorenzo e S. Gaetano, identificato in catasto al f.m. n. 69, particella 8726 sub. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (parte), 42 (parte), 44, 45, 46, 47 e particella n. 8727 (androne, cortile e scalone), come evidenziato in giallo nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 13 del codice approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, è dichiarato di interesse storico, artistico e architettonico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a) del decreto legislativo medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo degli immobili di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli stessi non potranno essere demoliti, modificati o restaurati senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del citato decreto legislativo.
Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 42/04.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato codice.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Catania, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione di Palermo ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 24 novembre 2004.
  FAVARA 

(2004.50.3162)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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