REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 DICEMBRE 2004 - N. 56
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 3 novembre 2004.
Adozione del programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari nella Regione siciliana per l'anno 2004.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 5, lettere b) e c) della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE;
Visto il decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998;
Visto il decreto del 6 agosto 2004;
Vista la raccomandazione della Commissione n. 2004/ 24/CE del 19 dicembre 2003, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali di prodotti alimentari per l'anno 2004;
Visto l'accordo Stato-regioni del 17 giugno 2004, relativo all'attuazione della suddetta raccomandazione della Commissione europea;
Viste le indicazioni emerse in sede di riunione congiunta del 5 ottobre 2004;
Vista la nota prot. n. 15321 del 22 ottobre 2004 del l'ARPA Sicilia, di riscontro alla nota prot. n. DIRS/1/ 04442 del 14 ottobre 2004;
Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui al citato accordo 17 giugno 2004 nella Regione Sicilia;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998, relativo al programma di controllo ufficiale degli alimenti e bevande nella Regione Sicilia, è adottato per l'anno 2004 il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di cui all'accordo 17 giugno 2004 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004), da attuarsi dall'1 novembre 2004 all'1 marzo 2005.

Art. 2

I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle aziende unità sanitarie locali sono incaricati di procedere all'attuazione del programma ufficiale di controllo secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

Art. 3

Il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 2004 prevede l'ese cuzione di verifiche e controlli che comportano il prelievo di campioni rappresentativi di spezie e la loro analisi in laboratorio, al fine di valutare:
a)  la sicurezza batteriologica delle spezie attraverso il conteggio delle Enterobacteriaceae, la presenza di Salmonella e la numerazione di Bacillus Cereus e Clostridium Perfringens;
b) la sicurezza tossicologica delle spezie attraverso l'accertamento del livello di Aflatossine (Aflatossina tota le - Aflatossina B1).

Art. 4

Il numero minimo di campioni ufficiali da analizzare sono individuati per ciascuna azienda unità sanitaria locale nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 5

I campionamenti dovranno essere effettuati negli stabilimenti di produzione/confezionamento, negli stabilimenti che usano spezie nella preparazione di alimenti di origine vegetale, nei punti di vendita all'ingrosso e al dettaglio, nonché all'importazione.

Art. 6

I S.I.A.N. dovranno, altresì, raccordarsi con gli uffici di sanità marittima ed aerea, ove presenti, al fine di acquisire l'elenco delle ditte importatrici dei prodotti in questione interessati al piano di controllo.

Art. 7

Per le attività analitiche le strutture di cui all'art. 2 del presente decreto si avvarranno dei laboratori di sanità pubblica territorialmente competenti per la valutazione della sicurezza batteriologica, e dei laboratori dei dipartimenti provinciali ARPA per la valutazione del livello di Aflatossine.

Art. 8

Per le modalità operative circa i campionamenti e le analisi per la ricerca batteriologica, si rinvia a quanto previsto dalla raccomandazione n. 2004/24/CE, punto 7.2.
Per le modalità operative inerenti i campionamenti ed analisi per la ricerca delle Aflatossine, si rinvia a quanto indicato nel D.M. 23 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2001).

Art. 9

I campioni prelevati dai S.I.A.N., ai fini delle analisi di cui alla lett. a) dell'art. 3 del presente decreto (ricerca batteriologica) dovranno afferire al laboratorio di sanità pubblica territorialmente competente.
I campioni prelevati dai S.I.A.N., ai fini delle analisi di cui alla lett. b) dell'art. 3 del presente decreto (ricerca tossicologica) dovranno essere recapitati al laboratorio di sanità pubblica territorialmente competente, per il successivo inoltro al rispettivo dipartimento provinciale ARPA, che, a sua volta, provvederà al trasferimento dei suddetti campioni presso i dipartimenti provinciali in cui saranno svolte le attività analitiche.

Art. 10

I laboratori di sanità pubblica trasmetteranno gli esiti delle analisi batteriologiche ai rispettivi S.I.A.N. per l'ado zione di eventuali adempimenti di competenza, nonché per conoscenza al dipartimento ispettorato regionale sanitario (I.R.S.) - servizio 1°.
I dipartimenti provinciali ARPA, incaricati dell'effettuazione delle prove di analisi, oltre ad assicurare tutti gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente in materia, trasmetteranno i risultati delle stesse contestualmente al S.I.A.N. che ha effettuato il campionamento ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, nonché al relativo laboratorio di sanità pubblica ed al dipartimento I.R.S. - servizio 1°.

Art. 11

Relativamente alla trasmissione del flusso informativo, i laboratori di sanità pubblica trasmetteranno ai rispettivi S.I.A.N., entro e non oltre il 15 marzo 2005, i dati sulle analisi effettuate, riportati debitamente nell'allegato mod. 1.
I laboratori provinciali ARPA, incaricati delle analisi, trasmetteranno, entro la stessa data di scadenza, ai S.I.A.N. che hanno effettuato i campionamenti, i dati riportati debitamente nell'allegato mod. 2.
I S.I.A.N., a loro volta, provvederanno a trasmettere, entro il 25 marzo 2005, i dati relativi sia al mod. 1 che al mod. 2 al dipartimento I.R.S. - servizio 1° - per la successiva elaborazione e trasmissione al Ministero della salute.
Palermo, 3 novembre 2004.
  AMARI 

Tabella
NUMERO MINIMO DI CAMPIONAMENTI DI SPEZIE PER CIASCUNA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE


Aziende unita' sanitarie locali          Numero campioni 
Azienda unità sanitaria locale n. 1 - Agrigento     
Azienda unità sanitaria locale n. 2 - Caltanissetta     
Azienda unità sanitaria locale n. 3 - Catania     
Azienda unità sanitaria locale n. 4 - Enna     
Azienda unità sanitaria locale n. 5 - Messina     
Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo     
Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa     
Azienda unità sanitaria locale n. 8 - Siracusa     
Azienda unità sanitaria locale n. 9 - Trapani     
Totale      30 

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(2004.52.3313)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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