REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 DICEMBRE 2004 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:


Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATE

Art.  1.
Risultati differenziali

1.  Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2005 è determinato in termini di competenza in 305.350 migliaia di euro.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2006 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 314.501 migliaia di euro, mentre per l'anno 2007 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 327.022 migliaia di euro.
3.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a completare nell'esercizio finanziario 2005 le operazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 nei limiti massimi ivi stabiliti, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
4.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad utilizzare la linea di credito deliberata dalla Banca europea degli investimenti (Bei) per cofinanziare gli interventi previsti nel programma operativo regionale 2000-2006.

Art.  2.
Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto

1.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

Art.  3.
Soppressione e adeguamento delle tasse sulle concessioni governative regionali

1.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.".
2. A decorrere dall'1 gennaio 2005 gli importi afferenti alle tasse sulle concessioni governative regionali applicate sugli atti e provvedimenti di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementati nelle seguenti misure:
a)  le tasse sulle concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269) sono le seguenti:
1)  tassa di rilascio euro 300;
2)  tassa di rinnovo euro 150;
b)  la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di idrocarburi (articoli 2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613) è la seguente:
1)  tassa di rilascio euro 500;
c)  la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) è la seguente:
1)  tassa di rilascio euro 300;
d)  le tasse per il rilascio dei permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale, legge 21 luglio 1967, n. 613, sono le seguenti:
1)  permessi di prospezione      euro 150; 
2)  permessi di ricerca      euro 600; 
3) proroga di permessi di ricerca      euro 300; 
4) concessioni di coltivazione      euro 1.200; 
5) proroga della coltivazione      euro 400; 

6)  ampliamento della concessione di
coltivazione      euro 1.200; 

e)  la tassa per il rilascio delle autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del T.U. della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) è la seguente:
1) tassa di rilascio euro 1.200.

Art.  4.
Impianti autostradali di distribuzione carburanti

1.  Nelle more della disciplina di razionalizzazione del settore, l'installazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono subordinati alla concessione dell'Assessorato regionale dell'industria da rilasciare sentiti i pareri vincolanti del comune, degli uffici finanziari, dei comandi provinciali vigili del fuoco competenti, nonché dell'ente proprietario dell'autostrada, secondo la disciplina vigente prevista dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
2.  L'Assessore regionale per l'industria con proprio decreto, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce le modalità di concessione e le distanze tra gli impianti, adeguando conseguentemente il piano di razionalizzazione attualmente in vigore.
3.  La concessione è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al Titolo II della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad euro 500 per il rilascio, e di una tassa annuale di euro 250. Ogni eventuale successiva autorizzazione è soggetta al pagamento della tassa governativa regionale di euro 1.000.

Art.  5.
Recupero risorse fondi di rotazione

1.  Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) Fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni 2.000 migliaia di euro;
b)  Fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni 8.000 migliaia di euro.
2.  Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco indicati:
a)  Fondo a gestione separata di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 3.000 migliaia di euro.
3.  Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco indicati:
a)  Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni 1.000 migliaia di euro.
4.  Le disponibilità individuate nei commi 1, 2 e 3 sono versate, senza oneri di commissione, in entrata del bilancio della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono destinate a finalità produttive.

Art.  6.
Riscossione agevolata dei crediti della Regione

1.  Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
2.  La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:
a)  le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
b)  i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;
c)  i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.
3.  Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.
4.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
5.  Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a)  regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b)  definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso;
c)  aggiornamento dei dati concernenti i beni demaniali e patrimoniali della Regione;
d)  attività di impulso, di coordinamento e di indirizzo verso gli uffici preposti;
e)  locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca e servitù di beni demaniali e patrimoniali oggetto delle transazioni;
f)  valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali al fine di permettere la migliore fruibilità;
g)  procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
h)  ricerche e misure catastali;
i)  contenzioso inerente la titolarità dei beni.
6.  La Commissione di conciliazione formula e sottopone alla Giunta regionale proposte finalizzate alla migliore razionalizzazione degli uffici preposti in atto alla gestione dei beni.
7.  Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso onnicomprensivo in misura percentuale pari allo 0,30 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni affluite nel bilancio della Regione e risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento sulla base di apposito decreto emanato dal Presidente della Regione annualmente.
8.  La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9.  La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro ventiquattro mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni.
10.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese.
11.  La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7.
12.  I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione.
13.  La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.
14.  La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento contestualmente alla presentazione del l'istanza. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.
15.  All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16.  I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.
17.  Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.
18.  Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.
19.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 30 giugno 2004.
20.  La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.
21.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
22.  Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art.  7.
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali

1.  Per le attività di istituto che le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali espletano in favore dei privati, sono istituiti con oneri a carico di questi ultimi i seguenti diritti fissi:
a)  per il parere di competenza delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, da rilasciare nei termini previsti dalla normativa vigente ed in applicazione dell'articolo 111 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuovo progetto secondo le disposizioni che seguono:
1)  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I:
1.1  interventi soggetti ad autorizzazioni sui
beni culturali      euro 25; 

1.2  interventi di restauro su manufatti ar-
chitettonici      euro 30; 
1.3  altri casi      euro 10; 

b) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte III, Titolo I, Capo IV:
1)  lottizzazioni, attività estrattive      euro 75; 

2)  grandi strutture: porti, ferrovie, autostra-
de, ponti, etc      euro 75; 
3)  condotte, impianti industriali      euro 75; 
4)  palificazioni (ripetitori telefonini etc.)      euro 25; 
5)  impianti eolici per ciascun palo      euro 10; 
6)  interventi di nuova realizzazione      euro 30; 
7)  interventi su immobili preesistenti      euro 25; 

8)  manifesti e cartelli pubblicitari per cia-
scun elemento      euro 10; 
9)  pareri di massima      euro 15; 
10)  altri casi      euro 10; 

c) per le varianti ai pareri resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per i progetti approvati;
d) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie euro 2 da corrispondere al rilascio qualora lo stesso avvenga entro 30 giorni;
e) per la consultazione di archivio euro 5.
2.  I diritti previsti dal presente articolo possono essere aggiornati con cadenza biennale con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione.
3.  Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.
4.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con cadenza triennale, sentito il Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, determina con proprio decreto le tariffe di ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali sulla base di criteri economici, tenuto conto delle particolari condizioni delle diverse fasce di utenze. Nell'ambito dello stesso decreto vengono, altresì, individuati i casi di libero accesso e di accesso gratuito. Nessuna delle eventuali agevolazioni può essere regolata in modo da creare discriminazioni ingiustificate nei confronti di cittadini dell'Unione europea.
5. Nella prima applicazione del comma 4, all'emanazione del decreto si procede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi per i servizi di biglietteria stabiliti da convenzioni già stipulate continuano a calcolarsi sulla base degli importi delle tariffe vigenti alla data di stipula delle stesse.
6. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art.  8.
Istituzione della tassa fitosanitaria

1. E' istituita la tassa fitosanitaria regionale.
2.  La tassa è dovuta dall'importatore e deve essere versata mediante pagamento su conto corrente postale intestato alla Regione siciliana, inserendo nella causale la dicitura "Tassa fitosanitaria", prima dell'espletamento delle attività di controllo all'importazione previste dalla Direttiva 2000/29/CE.
3.  La tassa è dovuta nella misura prevista dall'Allegato VIII bis della Direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, che modifica parzialmente la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa. La tassa fitosanitaria entrerà in vigore a partire dall'1 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2002/89/CE.
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  9.
Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati

1.  La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente e/o mediante il ricorso a strumenti di finanza strutturata, la costituzione di un apposito soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con partner privato, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza, scelto con le procedure ad evidenza pubblica, per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati.
2.  Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.
4. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5.  Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.
6.  La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.
7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono destinate alla compensazione, fino alla concorrenza dell'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti; a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 una quota pari al 50 per cento delle risorse medesime è destinata all'ammodernamento del patrimonio edilizio sanitario.
8. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dalla dismissione dei beni del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
9.  E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Art.  10.
Definizione operazioni di dismissione

1.  Le operazioni di privatizzazione e dismissione delle partecipazioni azionarie degli enti economici regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, ferme restando le disposizioni previste, devono essere definite entro il 31 dicembre 2005.
2.  Al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole da "per essere destinate" sino a "al comma 2".
3.  Il comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. Sono fatte salve le destinazioni già autorizzate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

Art.  11.
Determinazione e riscossione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  La tariffa riscossa dalle società d'ambito è impignorabile e le somme, fino alla concorrenza con il costo dei servizi, sono a destinazione vincolata, onde assicurare l'effettuazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti.
3.  I comuni, in rapporto alle capacità di bilancio, anche per scelte di politica sociale nei confronti delle fasce più deboli, possono porre a proprio carico parte delle spese di gestione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
4.  Al fine di assicurare che il costo per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, sia uniforme per tutti i cittadini siciliani è istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di perequazione.
5.  Il commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e, alla cessazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione determina la tariffa regionale per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata effettuando la media ponderata sulla base della popolazione residente, delle tariffe dei quattro sistemi per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata.
6.  Le società d'ambito versano in entrata alla Regione, entro il giorno 20 di ciascun mese quanto dovuto per il servizio di smaltimento e, a regime, di trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, calcolata sulla base della tariffa di cui al comma 5.
7. Su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, si provvede ad iscrivere le somme versate nei pertinenti capitoli di bilancio.
8.  L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvede a versare a ciascun concessionario del servizio di trattamento della frazione residua a valle della raccolta differenziata, entro 30 giorni di ogni mese, salvo conguaglio, la somma allo stesso dovuta, calcolata sulla base della tariffa di ciascun sistema, prelevandola dal fondo di perequazione di cui al comma 4. Analogamente si provvede per la fase di avvio nei confronti di ciascun concessionario del servizio di smaltimento.
9.  Nel caso in cui il fondo di perequazione non avesse temporaneamente la necessaria disponibilità finanziaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che è integrato con le entrate di cui al comma 6.
10.  Una quota pari all'1,50 per cento del fondo per le autonomie locali è annualmente accantonata a tal fine ed è ripartita a consuntivo. Il ritardo nei versamenti da parte delle società d'ambito al fondo di perequazione o qualsiasi altro inadempimento che pregiudichi la regolarità del servizio, autorizza il Presidente della Regione ad attivare la relativa azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi della vigente normativa.
11.  Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni. Agli amministratori delle società d'ambito di cui al presente articolo si applica lo stato giuridico di pubblico amministratore.
12.  Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il comune d'origine in presenza di riduzione dche riguardi lo stesso personale transitato dando la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette.

Art.  12.
Definizione delle pratiche per il condono edilizio

1.  I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 48, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale entro il quale è ricompreso l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro.
2.  In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali di tutte le fasi del processo attuativo.
3.  Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche.
4. La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2006, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse.

Art.  13.
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalla Regione

1.  Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per la verifica ispettiva relativa al controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, l'onere a carico dei gestori di impianti sottoposti alla predetta verifica è quello determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
2.  Ai fini della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, il committente privato versa in entrata nel bilancio regionale una somma pari allo 0,2 per cento dell'importo del progetto di massima.
3.  Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.

Art.  14.
Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili

1.  Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la lettera f) è sostituita con la seguente:
"f) il prezzo complessivo determinato per la legittimazione degli antichi possessi non può essere inferiore al minimo di euro 500";
b)  dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
"g) per la vendita delle sedi viarie disponibili e dei suoli occupati da possessori che non risultino proprietari nei pubblici registri, il prezzo di cessione è determinato con le modalità riportate ai punti di cui alle lettere a), b), c) e d), e con riferimento al doppio del valore agricolo medio negli stessi previsti, ovvero al triplo qualora gli stessi suoli ricadano entro trenta metri dal confine demaniale marittimo, con un minimo complessivo di euro 1.000.".
2.  Al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  le parole "con un minimo di euro 25,82" sono sostituite con le parole "con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.";
b)  dopo le parole "quinquennio di occupazione pregressa" sono aggiunte le parole "con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.".

Art.  15.
Utilizzo dei beni culturali

1.  Il canone di concessione di beni culturali della Regione è sempre dovuto nei casi di utilizzo economico degli stessi.

Art.  16.
Servizio riscossione tributi Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale

1. L'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:
a) il comma 4 è così sostituito:
"4. Il mancato rispetto della trimestralità dell'aggiornamento anagrafico, reiterato nell'arco temporale di un anno, comporta per il comune, previa diffida da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, pari al 3 per cento";
b)  dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. I comuni che al 31 dicembre 2004 risultano essere ancora inadempienti agli obblighi di cui alla presente legge, devono regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 2005, a pena di diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, nella misura del 3,5 per cento.";
c) il comma 5 è così sostituito:
"5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario all'Agenzia delle entrate dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'Agenzia delle entrate trasmette al dipartimento regionale finanze e credito, l'elenco definitivo dei comuni inadempienti.".

Art.  17.
Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali

1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota del 2,5 per cento delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che si avvalgono dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Art.  18.
ESA - utilizzo avanzo di amministrazione

1.  In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario 2004, decurtate dell'importo utilizzato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, per i seguenti fini istituzionali:
a) "Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti", capitolo 252;
b)  "Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali", capitolo 260;
c)  "Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, delle sezioni operative di assistenza tecnica", capitolo 261;
d)  "Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo", capitolo 257;
e)  "Spese per la manutenzione straordinaria di strade", capitolo 267;
f)  "Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative", capitolo 507.

Art.  19.
Disposizioni in materia di residui attivi

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2003 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2004, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2.  Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.
3.  Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

Art.  20.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1.  Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1994, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2004, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.
3.  Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2003 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2002, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2004 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.
6.  Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma I sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art.  21.
Conservazione residui

1.  In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 53 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario i residui passivi sono conservati, previa verifica da parte delle amministrazioni che hanno assunto i relativi impegni di spesa, senza adozione di ulteriori provvedimenti.
2.  Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, con provvedimento dei dipartimenti regionali che hanno assunto gli impegni di spesa possono essere eliminati gli impegni assunti nell'esercizio finanziario appena concluso e i residui formati nei precedenti esercizi finanziari.
3.  Ai fini della predisposizione del conto consuntivo generale della Regione, l'accertamento dei residui è effettuato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), che approva l'elenco generale degli stessi.

Art.  22.
Determinazione contributi con la legge finanziaria

1.  Sono determinati annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli interventi di cui:
a)  al consorzio di diritto pubblico costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, nel settore del prodotto biologico siciliano;
b)  all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3;
c)  all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12;
d)  alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 20;
e)  all'articolo 48 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4;
f)  all'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
g)  all'articolo 172, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
h)  all'articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
i)  all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
l)  all'articolo 28 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
m)  all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
n)  agli articoli 80 e 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
o)  all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 2.


Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Art.  23.
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 Disposizioni per la funzionalità dell'attività amministrativa

1.  Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)  all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.";
b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:
"3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.";
c) all'articolo 6 è inserito il seguente comma:
"2 bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.";
d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza";
e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:
"Art.  11 bis - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.";
f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono soppresse le parole ",nei casi previsti dalla legge,";
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.".

Art.  24.
Comunicazione di inizio attività

1.  All'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso.".

Art.  25.
Commissioni provinciali per l'artigianato

1.  Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è così modificato:
"Alla stessa separata sezione dell'albo di cui all'articolo 6 sono iscritti anche i consorzi e le società consortili cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come definite dal CIPE, purché in numero non superiore alla metà, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti".
2.  Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la parola "dieci" è sostituita con la parola "dodici";
b)  alla lettera b) la parola "quattro" è sostituita con la parola "sei";
c)  dopo la parola "esperti" sono aggiunte le parole "di cui quattro";
d)  dopo la parola "CNEL" sono aggiunte le parole "e due dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".

Art.  26.
Iniziative per la conoscenza del processo di formazione dei prezzi

1.  Al fine di favorire un processo di trasparenza e di garanzia per i consumatori la Regione promuove l'adozione da parte dei commercianti di iniziative miranti alla migliore conoscenza del processo di formazione del prezzo finale di vendita.

Art.  27.
Locazione finanziaria per i beni immobili di utilità pubblica

1.  Per l'acquisizione, l'adeguamento e la realizzazione di edifici, impianti, infrastrutture e ogni altro tipo di costruzione o bene immobile di utilità pubblica, ivi inclusa la manutenzione, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, possono ricorrere alla locazione finanziaria come definita dall'articolo 17, comma 2, della legge 2 maggio 1976, n. 183.
2.  L'Amministrazione di cui al comma 1 seleziona il locatore mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'importo del canone periodico e del prezzo di riscatto costituiscono elementi dell'offerta che sono valutati dall'amministrazione per l'aggiudicazione.
4.  Nel caso in cui oggetto della locazione finanziaria sia la realizzazione di un immobile di cui al comma 1, a ciò provvede il locatore a propria cura e spese, sulla base di un progetto definitivo o esecutivo redatto dall'amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  Il locatore affida l'esecuzione dell'opera di cui al comma 4 ad una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  L'Amministrazione, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più tecnici con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'ope ra, nonché di partecipare all'accertamento definitivo delle opere. Al compimento dell'opera l'Amministrazione, prima di riceverla in consegna ha diritto di accertare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 4.
7.  Con regolamento emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art.  28.
Interventi in favore di organizzazioni che operano nei settori socio-assistenziali

1.  Al fine di promuovere e sostenere l'attività delle organizzazioni senza fini di lucro con sede legale ed operativa nel territorio regionale ed attive da almeno dieci anni in ambito internazionale attraverso proprie sedi ed attività nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e culturale, gli Assessorati competenti individuano con proprio provvedimento, definito anche con l'intervento dell'organizzazione interessata, e nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, procedure e modalità utili a rendere più tempestive ed appropriate, in rapporto alla natura dell'organizzazione stessa, le prestazioni dovute dall'Amministrazione regionale.
2. Per l'applicazione del comma 1, il carattere di internazionalità dell'organizzazione è determinato con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto della coesistenza dei seguenti elementi:
a)  presenza di sedi ed attività in territorio estero;
b)  qualificazione di organizzazione non governativa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  accordi di cooperazione con organismi internazionali.

Art.  29.
Procedure contrattuali - ARAN Sicilia

1.  I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
"5. Raggiunta l'ipotesi di accordo, per i dipendenti degli Enti di cui al comma 1, l'ARAN Sicilia acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico del bilancio delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore provvede, con gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 5 giorni dalla richiesta dell'ARAN Sicilia e trasmette il proprio avviso unitamente all'ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere tramite l'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale. In caso di divergenza della valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso della Regione alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni.
6.  Raggiunta l'ipotesi di accordo contrattuale per i dipendenti regionali o nell'ipotesi di mancata individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'articolo 24 per il comparto unico, l'ARAN Sicilia trasmette le ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere tramite l'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale.
7.  Il giorno successivo all'acquisizione del parere favorevole sull'ipotesi accordo, l'ARAN Sicilia trasmette la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione alla Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti del comma 4, con esclusione del penultimo periodo, e del comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'Assessore per il bilancio e le finanze ed all'ARAN, l'ARAN Sicilia.
8.  Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva si applica il comma 6 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Governo con il Presidente della Regione ed il Parlamento con l'Assemblea regionale siciliana.
9.  In ogni caso la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo decorsi i quali il Presidente dell'ARAN Sicilia sottoscrive definitivamente il contratto collettivo salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 8.".

Art.  30.
Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2005-2007

1.  Le disposizioni previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dall'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni si applicano per il triennio 2005-2007.
2.  L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione delle somme assegnate ai comuni di cui al comma 1, al netto delle quote destinate a spese di investimento e delle quote destinate a specifiche finalità in base a legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
3.  Per l'esercizio finanziario 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 1, la quota di 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per le spese relative al completamento del progetto entro il 31 marzo 2005, ivi comprese quelle sostenute nell'anno 2004.
4.  Per il triennio 2005-2007 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  Per il triennio 2005-2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regio nale 17 marzo 2000, n. 8.
6.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nell'ambito delle attribuzioni annuali da effettuarsi in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente a titolo di sostegno allo sviluppo, è assicurato in favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un trasferimento pari alle somme assegnate per lo stesso titolo nell'anno precedente maggiorate del tasso programmato di inflazione. I comuni interessati sono autorizzati ad iscrivere i relativi importi nel corrispondente bilancio di previsione.
7.  Al comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "somme" a "marzo 2002, n. 2," sono sostituite con le parole "entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Sulla base dei dati comunicati da ciascuna provincia regionale al dipartimento regionale delle finanze e del credito, in base alle risultanze dei rendiconti entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio."
8.  Dopo il comma 7 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo.".

Art.  31.
Assegnazioni premiali

1.  La variazione consistente del numero di abitanti di comuni e province causata dalla presenza di flussi turi stici costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse da effettuare ai sensi del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2.  L'attivazione delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dalla vigente legislazione costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  32.
Consolidamento e realizzazione palazzi municipali

1.  A valere sulle disponibilità dell'UPB 6.2.2.6.1, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare progetti nei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, per il consolidamento e, ove non esistenti, per la realizzazione dei palazzi municipali e/o delle caserme anche al fine della pubblica sicurezza e della protezione civile dei cittadini.

Art.  33.
Superamento barriere architettoniche di edifici privati

1.  A valere sulle assegnazioni in favore dei comuni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 al fine di assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare i relativi fondi in favore dei comuni per consentire la liquidazione delle istanze presentate dai soggetti portatori di handicap riconosciuti invalidi secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria regionale formata ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art.  34.
Fondo di dotazione - ARPA

1.  La quota di 2.000 migliaia di euro presente nel patrimonio dell'Agenzia regionale per l'ambiente all'1 gennaio 2003, è vincolata quale fondo di dotazione.
2.  Un'ulteriore quota presente nel patrimonio del l'ARPA all'1 gennaio 2003, pari a 1.000 migliaia di euro, è accantonata per la copertura di eventuali perdite future.
3.  Alla parte restante del patrimonio netto dell'ARPA presente all'1 gennaio 2003, agli utili e alle perdite di bilancio che vengono conseguiti a partire dall'esercizio 2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Art.  35.
Rinnovo contratto a tempo determinato e procedure di mobilità - ARPA

1.  Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata a rinnovare, per il medesimo periodo, i contratti a tempo determinato del personale in servizio originariamente stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque e dall'A.U.S.L. n. 8 di Siracusa e relativi ai bandi pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 16 marzo 2001, n.  10 del 27 luglio 2001 e n. 67 del 24 agosto 2001.
2.  L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata, nei limiti di quindici unità, ad attivare processi di mobilità nei confronti del personale appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo e sorveglianza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia.

Art.  36.
Alloggi parcheggio

1.  Nelle aree della Regione in cui non si sia proceduto a realizzare interventi di recupero edilizio o urbano, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, né vi sia apposita previsione nei programmi triennali delle opere pubbliche, è consentita la variazione della destinazione d'uso degli alloggi-parcheggio, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 dicembre 1994, n. 290 in alloggi popolari ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, con possibilità di riscatto da parte degli assegnatari.

Art.  37.
Cessione alloggi popolari

1.  L'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicato anche nelle procedure relative alla cessione in proprietà degli alloggi popolari su aree facenti parte del demanio regionale.

Art.  38.
Personale della formazione professionale

1.  Gli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni devono entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge consegnare al dipartimento regionale formazione professionale gli elenchi del personale che ha maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia previsti dalla normativa vigente.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in applicazione del comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 novem bre 2000, n. 24, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è autorizzato a notificare agli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, l'ammontare della somma definanziata per l'effetto dell'applicazione del comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 novem bre 2000, n. 24.

Art.  39.
Fondo di garanzia personale formazione professionale

1.  Le disponibilità finanziarie del fondo di garanzia di cui all'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, possono essere impiegate anche per le istanze di accesso al fondo relativamente agli anni pregressi.

Art.  40.
Soppressione commissioni, comitati ed enti

1.  Gli organi collegiali di cui all'Allegato 1 sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun ramo dell'Amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali ulteriori organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'Amministrazione regionale.
3. La Giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 2, a confermare gli organi collegiali.
4.  Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma entro la data del 30 settembre 2005, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.

Art.  41.
Dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche

1.  All'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 sono soppresse le parole a partire da "che si suddivide";
b)  al comma 2 dopo le parole "tale dotazione finanziaria" è inserito l'inciso "tranne che per quanto stabilito al successivo comma 3 bis";
c)  al comma 3 nei primi tre periodi è soppressa la parola "ordinaria" e sono soppressi i periodi dal quarto al settimo;
d)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. La perequazione tra istituzioni scolastiche è perseguita dalle medesime attraverso l'utilizzo del 5 per cento dell'assegnazione per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.".

Art.  42.
Acquisto di beni e servizi

1. All'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole da "alla lettera d)" a "n. 212" sono sostituite con le seguenti "all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191".
2.  La responsabilità amministrativa per la stipula di contratti per l'acquisto di beni e servizi in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve intendersi riferita anche alle ipotesi di ricorso a libero mercato.

Art.  43.
Promozione forme consorziate di acquisto beni e servizi aziende sanitarie ed ospedaliere

1.  Al fine di pervenire a sensibili economie di scala ed alla razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'Assessorato regionale della sanità promuove l'attuazione di forme consorziate di acquisto di beni e servizi in ambito provinciale.

Art.  44.
Composizione e nomina dei consigli di amministrazione di ESA ed IRVV

1.  Il consiglio di amministrazione dell'ESA è costituito da sette componenti, compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo; di tali componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente rappresentative. In caso di sostituzione il componente subentrante decade dalla carica con la naturale scadenza del consiglio.
2.  Il consiglio di amministrazione dell'IRVV è costituito da cinque componenti, compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo; di tali componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente rappresentative. In caso di sostituzione, il componente subentrante decade dalla carica con la naturale scadenza del consiglio.
3.  Il consiglio di amministrazione ed il presidente degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente nominati con decreto presidenziale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra soggetti in possesso di consolidata professionalità ed esperienza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale.
4.  All'ESA ed all'IRVV è preposto un direttore generale per ciascun ente nominato dal rispettivo presidente, su proposta del consiglio di amministrazione, previo assenso dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra i dirigenti dell'Ente o del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea, di un'anzianità nella qualifica almeno decennale, nonché tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.  45.
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici

1.  In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come recepito dall'articolo 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ove l'attività turistica venga svolta in immobili di interesse culturale, i relativi progetti di restauro, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria sono approvati con le procedure di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, anche con riferimento alle norme statali e regionali di tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente. A tal fine le richieste di pareri, nulla osta o autorizzazioni sono avanzate dagli interessati unitamente alla istanza prodotta allo sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art.  46.
Autorizzazioni opere a zone soggette a vincoli

1.  Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni.
2.  Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.


Titolo III
CONTROLLI

Art.  47.
Disposizioni in materia di revisori dei conti

1.  Il compenso da corrispondere ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti previsto dalla lettera b) dell'articolo 34 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 deve intendersi comprensivo anche degli oneri previsti per legge a carico dell'amministrazione scolastica interessata. Tale compenso è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero delle istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile di uno stesso collegio.
2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.
2ter.  Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia".
3.  Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle aziende unità sanitarie locali, ai fini del contenimento della spesa pubblica, scelgono i propri rappresentanti nel rispetto della vigente legislazione tra il personale o tra soggetti estranei, purché residenti o domiciliati nella Regione siciliana.

Art.  48.
Organi di controllo

1.  In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2.  Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1. Qualora l'organo risulti composto da numero pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.
3.  Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare trasmettono una relazione sull'attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.
4.  I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.
5.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l'aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l'aggiornamento del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati con oneri a carico degli enti vigilati.
6.  I revisori e i sindaci che nell'arco di un anno non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi del comma 5 sono dichiarati decaduti dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell'Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.
7.  Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.

Art.  49.
Controllo sui rendiconti

1.  Alla fine del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo:
"I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.".
2.  Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni si applicano alle procedure relative alle gestioni degli esercizi finanziari anteriori all'anno 2002 non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.  50.
Controllo e monitoraggio della spesa pubblica

1.  All'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. I provvedimenti adottati dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comportanti obbligazioni e privi della copertura finanziaria sono nulli ed i dirigenti che li dispongono sono rimossi dall'incarico su iniziativa dell'Amministrazione competente.".

Art.  51.
Equilibrio economico aziende sanitarie

1.  Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge regio nale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. I bilanci d'esercizio, adottati dalle aziende sanitarie entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere trasmessi, corredati del parere del collegio sindacale, all'Assessorato regionale della sanità, entro il 31 maggio di ogni anno.".

Art.  52.
Controllo sugli atti dei Consorzi ASI

1.  L'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Art.  15. - Controlli - 1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dall'adozione.
2.  Le deliberazioni concernenti lo statuto delle ASI e sue modificazioni, i programmi triennali delle opere pubbliche e degli interventi di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti possono essere annullate dall'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dalla loro ricezione, fatto salvo il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione, ove richiesto, del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; trascorsi detti termini, le deliberazioni di cui al presente comma si intendono approvate ed esecutive.
3.  Entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessorato regionale dell'industria dispone la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti, che può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.
4.  Tutte le deliberazioni diverse da quelle del comma 2, se adottate con il parere positivo di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono immediatamente esecutive; nel caso di parere negativo del direttore, le suddette deliberazioni sono soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma 2 del presente articolo".
2.  L'articolo 73 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è soppresso.

Art.  53.
Controllo sugli atti degli enti vigilati

1.  La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi inclusi le aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende policlinico e i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.
2.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, predispone programmi annuali di controllo individuando i soggetti tra quelli indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni o alle verifiche previste dal comma 4.
3.  Ai fini della salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente, su supporto informatico, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell'amministrazione interessato, i dati contabili di struttura e di attività richiesti. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.
4.  Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre, di concerto con l'organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da individuare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.
5.  Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il parere tecnico contabile dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
6.  Spetta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentiti i dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi, l'emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.
7.  Per l'espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l'Assessorato stesso l'Albo regionale degli ispettori contabili.
8.  L'Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sotto elencati:
a)  cinque anni di effettivo servizio prestato presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
b)  cinque anni di iscrizione all'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.
9.  Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo.
10.  L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21 è abrogato.
11.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e i regolamenti.".
12. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
13.  Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l'attività di controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:
a)  mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b)  su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
c)  su richiesta dell'organo tutorio.
14.  Le disposizioni di cui ai commi da 2 ter a 2 sexies dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione relativamente ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai soggetti diversi dagli enti locali.
15.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle parole "entro quarantacinque giorni" ed al terzo periodo le parole "concludere l'iter istruttorio del parere" sono sostituite dalle parole "presentare le proprie osservazioni".
16.  Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.

Art.  54.
Pubblicazione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa

1.  L'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art.  15 - 1. Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, quando ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante supplementi trimestrali.".

Art.  55.
Accertamento della condizione di enti strutturalmente deficitari

1. All'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"4 ter. Ai fini della certificazione dei parametri obiettivi di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la spesa per il personale stabilizzato ai sensi della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è da escludere dal volume complessivo della spesa per il personale.".


Titolo IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art.  56.
Distretti produttivi

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2.  Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3.  Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4.  I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
a)  enti locali;
b)  imprese con sede nel territorio regionale;
c)  associazioni di categoria;
d)  enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
5. Il patto di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

Art.  57.
Consorzi fidi tra cooperative

1.  Le norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, relative ai consorzi fidi tra cooperative, come modificate dall'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche ai consorzi ed alle cooperative di garanzia fidi con sede in Sicilia anche se non costituiti dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), purché associno almeno 150 cooperative aventi sede legale in Sicilia.
2.  Le agevolazioni di cui al presente articolo valgono per i consorzi e le cooperative di garanzia fidi che associno cooperative operanti nei diversi settori di attività previsti dal Titolo X della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le limitazioni stabilite nella predetta normativa per le singole imprese dei confidi, artigiane e commerciali e di altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, nel rispetto della regola minimis", nonché dei confidi agricoli e della pesca di cui all'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, nel rispetto del Regolamento CE della Commissione n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 relativo agli aiuti "de minimis" negli stessi settori.
3.  Lo statuto dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente articolo deve rispettare le previsioni dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e deve essere approvato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
4.  L'IRCAC è autorizzato alla sottoscrizione del fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente articolo a valere sulle risorse del proprio fondo a gestione separata nei limiti di cui alla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.
5.  L'IRCAC, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, è autorizzato a sottoscrivere quote di partecipazione a fondi mobiliari di tipo chiuso della tipologia prevista dall'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura massima di 2.000 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità dei fondi di rotazione dallo stesso ente gestiti.
6.  Al fine di promuovere interventi finalizzati a contrastare gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi al consumo, a garantire la presenza degli operatori commerciali all'interno dei centri abitati ed a valorizzare i prodotti locali, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, a valere sulle disponibilità dell'UPB 8.2.1.3.2, capitolo 342525, a promuovere, in convenzione con le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 che associano cooperative di consumo, interventi sperimentali di promozione di cooperative di consumatori nell'ambito delle diverse comunità locali e di cooperative di dettaglianti mediante partnership con le realtà imprenditoriali del settore rappresentate a livello nazionale. Tali interventi sono finalizzati all'attività di divulgazione informativa, di aggregazione consortile e di accordi commerciali.
7.  In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, anche ai fini delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nel biennio ispettivo precedente, nell'ambito dell'elenco di cooperative aderenti dichiarate all'inizio dello stesso biennio da ciascuna organizzazione ai fini revisionali all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art.  58.
Consorzi fidi piccole e medie imprese

1.  Le piccole e medie imprese commerciali e artigiane aventi sede e operanti nel territorio della Regione siciliana, che sono aderenti ad un consorzio di garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e la cui compagine sociale sia stata ammessa a godere dell'integrazione regionale dei fondi rischi, ai sensi dell'articolo 94, comma 4, della medesima legge, possono accedere per loro tramite alle operazioni di cessione di crediti a breve termine, garantite dal consorzio stesso, fino all'importo massimo di euro 500.000. Per gli importi eccedenti tale limite massimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
2.  Per le finalità previste nel presente comma, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese, tramite il consorzio fidi a cui le stesse aderiscono, i benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
3.  I consorzi di garanzia collettiva fidi cui aderiscono le imprese destinatarie dell'intervento finanziario di cui al comma 1, trasmettono alla scadenza di ogni trimestre all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, l'istanza di richiesta del contributo corredata dalla documentazione probatoria rilasciata dall'istituto di credito o società finanziaria, nella quale viene descritta l'operazione e gli interessi maturati.

Art.  59.
Consorzi fidi - farmacie

1.  Le farmacie aventi sede e operanti nel territorio della Regione, aderenti ad un Consorzio di garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale e la cui compagine sociale sia stata ammessa a godere dell'integrazione regionale del fondo rischi, possono accedere per loro tramite alle operazioni di cessione e crediti a breve termine, garantite dal consorzio stesso, fino all'importo massimo di euro 500.000.
2.  Per le finalità previste al comma 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere in favore dei predetti consorzi di garanzia fidi i benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
3.  I consorzi di garanzia collettiva fidi cui le farmacie aderiscono trasmettono alla scadenza di ogni trimestre all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, l'istanza di richiesta del contributo corredata dalla documentazione probatoria rilasciata dall'istituto di credito o società finanziaria.
4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che si consorzino 200 farmacie.
5.  Le previsioni di cui ai precedenti commi si estendono anche ai soggetti beneficiari degli accreditamenti per il Servizio sanitario regionale di cui al decreto dell'Assessore regionale per la sanità 17 giugno 2002, n. 890.

Art.  60.
Agevolazioni fiscali IRAP

1.  Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, alle società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del Libro V del Codice civile, così come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione e fatti salvi i regimi agevolativi specifici già stabiliti dalla normativa vigente, è ridotta dell'1 per cento per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2005. Per i due periodi di imposta successivi, l'aliquota è ridotta, rispettivamente, dello 0,75 e dello 0,50 per cento.
2.  Al fine di migliorare gli standard di sicurezza nel territorio della Regione i benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi agli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli articoli 133 e seguenti del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4.  Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 70 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.

Art.  61.
Fondo a gestione separata per gli aiuti all'investimento, alla ricerca e all'innovazione tecnologica

1.  Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, all'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito un fondo a gestione separata presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, previa stipula di apposita convenzione, secondo le procedure di cui al combinato disposto dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, da utilizzarsi anche per le finalità di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, dandone applicazione sul territorio della Regione siciliana. E' demandato al dirigente generale del dipartimento regionale per l'industria, con apposito decreto di natura non regolamentare, determinare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla prevista applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
2.  Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentito il comitato consultivo industria, vengono ripartite le disponibilità del fondo a regimi di aiuto di cui al comma 1.
3.  Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, composto da:
a)  un esperto in materia creditizia e di agevolazioni alle imprese, con funzione di presidente, designato dall'Assessore regionale per l'industria;
b)  due componenti designati dall'ente gestore, uno dei quali con funzione di vicepresidente;
c)  tre dipendenti con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, di cui due in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria ed uno presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;
d)  due componenti designati dall'Assessore regionale per l'industria, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali degli industriali maggiormente rappresentative;
e)  un componente designato dall'Associazione bancaria italiana.
4.  Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore.
5.  I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni. Qualora un consigliere, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni od altra causa, il nuovo designato resta in carica sino alla scadenza del comitato.
6.  Spetta al comitato deliberare l'approvazione delle singole operazioni da ammettere ai benefici del fondo di rotazione o da revocare in base alle risultanze istruttorie esitate dal gestore concessionario e quant'altro indicato nella convenzione di cui al comma 1.
7.  I compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico dell'ente gestore, sono determinati con la convenzione di cui al comma 1.
8.  Le agevolazioni di cui al comma 1 conservano la loro operatività attraverso l'originario gestore dei relativi fondi regionali sino alla data in cui il soggetto, individuato secondo le modalità di cui al comma 1, attiva il funzionamento del fondo stesso.
9.  Tutte le disponibilità dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 4 e 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, nonché i successivi rientri in relazione alle operazioni di finanziamento in essere e gli stanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, confluiscono nel fondo a gestione separata istituito dal presente articolo alla data di cui al comma 8. I benefici di cui all'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si estendono anche alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  62.
Erogazione aiuti agli investimenti

1.  Gli aiuti all'investimento di cui alla lettera b) dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, erogati dalla CRIAS nella forma tecnica di finanziamento agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a), sono erogati nell'ambito della regola de minimis e sono concessi secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Art.  63.
Attivazione misure a sostegno dello sviluppo

1.  All'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma 4, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.".
2.  All'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.".

Art.  64.
Proroga cambiali agrarie

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005.

Art.  65.
Imprenditoria giovanile

1.  Dopo il comma 5 bis dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
"5 ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse.
5 quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5 ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica.".
2.  All'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la lettera b) del comma 7 è soppressa;
b)  al comma 8 le parole "altre agevolazioni" sono sostituite dalle parole "altri aiuti di Stato" e la parola "relative" è sostituita dalla parola "relativi".

Art.  66.
Utilizzazione finanziamenti alle cooperative edilizie

1.  Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, è così sostituito:
"1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono usufruire delle stesse per il recupero degli immobili a prevalente destinazione residenziale, ovvero per l'acquisizione, sia dal libero mercato o direttamente dalla partecipazione alle aste indette dalle procedure concorsuali, di immobili costruiti o in corso di costruzione, anche da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione.".
2.  Le cooperative edilizie assegnatarie di finanziamenti agevolati possono usufruire di tali agevolazioni entro il 31 dicembre 2006.

Art.  67.
Requisiti cooperative edilizie

1.  Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, la parola "regolamento" è sostituita dalle parole "decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".
2.  All'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono aggiunte le seguenti parole "a tutte le cooperative edilizie in regola con le revisioni ordinarie".
3.  Le cooperative edilizie rimanenti devono dimostrare, attraverso revisione ordinaria, il possesso dei requisiti di legge al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio.

Art.  68.
Riassegnazioni anticipazioni in favore delle ASI

1.  Le anticipazioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, purché siano nella disponibilità finanziaria dei consorzi ASI, anche se revocate, sono riassegnate a titolo definitivo per il pagamento di tutti gli oneri connessi alla chiusura dei contenziosi.

Art.  69.
Fondo di rotazione per la progettazione nell'Amministrazione regionale

1.  All'articolo 12, sub articolo 17 bis, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.
4 ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004.".

Art.  70.
Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali

1.  All'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è attribuita agli enti locali territoriali per la realizzazione di progettazioni relative ad interventi straordinari ed urgenti. Il fondo di cui al comma 1 viene attribuito in misura proporzionale al numero di abitanti ed all'estensione territoriale.".

Art.  71.
Fondo unico per il precariato

1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2.  I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3.  Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.

Art.  72.
Applicazione delle misure di fuoriuscita ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili dalla Croce rossa italiana

1.  Nell'ambito delle disponibilità di cui al fondo unico per il precariato, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare al Comitato regionale della Croce rossa italiana della Sicilia le misure previste dalla legislazione vigente per la fuoriuscita dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili dai predetti enti purché inclusi nel regime transitorio.

Art.  73.
Applicazione benefici LSU

1.  La riserva prevista per i lavoratori socialmente utili dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nonché tutti gli incentivi, le priorità e le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente in favore dei soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, trovano applicazione per tutti i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale.

Art.  74.
Procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore

1.  Ai fini dell'individuazione del soggetto utilizzatore in ASU, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle selezioni per la procedura di stabilizzazione, i soggetti utilizzati nell'ente in forza di procedura di assegnazione ovvero convenzionali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mantengono la priorità rispetto ai lavoratori di cui al comma 1.

Art.  75.
Prosecuzione attività socialmente utili

1.  Al fine di assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati. Per i soggetti utilizzatori pubblici, alle inadempienze dell'ente, provvede l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione attraverso i controlli sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  76.
Formazione all'autoimpiego

1.  I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Art.  77.
Applicazione disposizioni limitative per le assunzioni negli enti locali

1.  Per l'anno 2005, al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni limitative alle assunzioni negli enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione non trovano applicazione per le assunzioni dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, nei limiti delle dotazioni organiche e fermo restando il rispetto del patto di stabilità regionale e nazionale.
2.  Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

Art.  78.
Finanziamento del piano regionale dell'offerta formativa

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è auto rizzato ad approvare, finanziare e a dare corso al piano regionale dell'offerta formativa 2005, utilizzando anche le risorse rinvenienti dai trasferimenti comunitari, statali e dal fondo siciliano lavoratori.

Art.  79.
Interventi per la conservazione del patrimonio culturale

1.  Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il progetto definitivo dei lavori di cui al comma 4 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere corredato propedeuticamente di indagini diagnostiche.

Art.  80.
Alto Commissario per la valorizzazione della Villa del Casale di Piazza Armerina

1.  La Giunta regionale è autorizzata a nominare un Alto Commissario al fine di concentrare in un unico soggetto il coordinamento di tutti gli interventi da porre in essere per la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di Piazza Armerina affidando specifico incarico a soggetto esterno particolarmente qualificato nella materia dei beni culturali.
2.  Il compenso, da stabilirsi nel decreto di nomina, grava sulle somme dovute al comune di Piazza Armerina ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Per la durata dell'incarico previsto dal presente articolo non si applica al comune di Piazza Armerina il limite del 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso, bensì la percentuale da stabilirsi con successiva convenzione da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.  L'Alto Commissario, avvalendosi direttamente degli uffici della Soprintendenza di Enna, provvede a predisporre, promuovere e coordinare tutti gli interventi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di Piazza Armerina.
5.  In ordine agli interventi sul sito, a valere sulla misura 2.01 - azione B - del POR Sicilia 2000/2006, l'Alto Commissario esercita tutti i poteri di gestione e di amministrazione del dirigente generale del dipartimento beni culturali al quale è per tale attività equiparato. L'incarico di Alto Commissario cessa ad avvenuto completamento degli interventi sul sito previsti dal POR Sicilia 2000-2006.

Art.  81.
Appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali

1.  Si applica nel territorio della Regione la disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30.

Art.  82.
Garanzia sussidiaria Ente Fiera di Palermo

1.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria in favore degli istituti di credito che erogano mutui in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 30 giugno 2004 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 10.000 migliaia di euro.
2.  Per le finalità del comma 1, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze approva il piano di risanamento aziendale ed il piano di ammortamento del mutuo, verificando ogni dodici mesi che gli stessi piani siano rispettati attraverso la nomina di un commissario straordinario, da parte dello stesso Assessorato, per il risanamento dell'ente, da affiancare al consiglio di amministrazione dello stesso ente o al commissario.
3.  Nelle more di un organico riordino del settore e delle attività fieristiche, gli Enti fiera regionali si trasformano in soggetti giuridici privati che acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'approvazione da parte dell'Organo tutorio della delibera di trasformazione, e subentrano agli Enti cessati nei rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti al momento della trasformazione.
4.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, cui compete la tutela e la vigilanza degli Enti fieristici, dà attuazione alla disposizione di cui al comma 3 mediante nomina di commissari ad acta. Le procedure di privatizzazione, che si completano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si informano ai principi generali e ai criteri contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7, alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della stessa legge, per quanto compatibili con le norme e le competenze regionali in materia, e, per quanto non previsto, alle previsioni normative del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Art.  83.
Pagamento somme attività ispettiva società cooperative

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad impegnare sullo stanziamento di competenza della UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701, la somma di 218 migliaia di euro, destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta nell'anno 2003 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.
2.  Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 19 giugno 2003, n. 1891, dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si applicano anche alle gestioni straordinarie delle cooperative cessate prima dell'1 luglio 2003.

Art.  84.
Contributo straordinario in favore delle imprese esercenti le attività di pesca

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, a valere sulle economie realizzate ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima", a corrispondere in via straordinaria e limitatamente al periodo compreso tra il primo gennaio 2004 ed il 30 giugno 2005, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca in Sicilia, un contributo straordinario a titolo di concorso sulle spese effettivamente sostenute e documentate per l'acquisto del gasolio necessario allo svolgimento delle attività professionali.
2.  Il contributo di cui al comma 1 rientra tra gli aiuti di cui al Regolamento CE 6 ottobre 2004, n. 1860 ed è erogato nella misura del "de minimis" nel rispetto delle norme del predetto Regolamento CE. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate devono presentare apposita istanza con le modalità e nei termini che saranno indicati in apposito atto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. Il contributo va computato nella misura del 5 per cento del costo del carburante relativo al periodo in cui la spesa effettuata si riferisce ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art.  85.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  86.
Interventi in favore delle cooperative agricole

1.  Per le finalità previste dalla Comunicazione della Commissione UE riguardanti: "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 244 dell'1 ottobre 2004, per l'anno finanziario 2005, a valere sulle disponibilità del Fondo unico previsto dall'articolo 63, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'IRCAC è autorizzato ad effettuare interventi in favore delle cooperative agricole di conferimento di ortofrutticoli in serra, di cui all'albo nazionale delle cooperative istituito con decreto 23 giugno 2004 dal Ministero delle attività produttive, e che forniscono ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2.  Le cooperative di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2512 e dal terzo comma dell'articolo 2513 del Codice civile e devono essere formate al 31 dicembre 2003, da almeno cento soci produttori agricoli.
3.  Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce le direttive per l'attuazione da parte dell'IRCAC del presente articolo.

Art.  87.
Vigilanza e custodia dighe gestite dai consorzi di bonifica

1.  A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è auto rizzato ad erogare la somma di 2.000 migliaia di euro ai consorzi di bonifica. Detta somma è esclusivamente finalizzata alla vigilanza e custodia delle dighe gestite dai suddetti consorzi e soggette a vigilanza e custodia governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363. Tale somma viene ripartita fra i consorzi di bonifica in proporzione al numero di invasi gestiti ed in base ad apposita perizia dei lavori dal Foglio delle condizioni regolarmente sottoscritto con l'autorità governativa statale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  88.
Fondo di rotazione ESA

1.  Al fondo di rotazione ESA, istituito con l'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere gli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Art.  89.
Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento

1.  I contributi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, così come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono erogati, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, con le modalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.
2.  Contestualmente all'erogazione la Regione indica un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione di ogni singolo consorzio universitario interessato.

Art.  90.
Contributi alle imprese artigiane

1.  Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti dalle imprese artigiane ai sensi degli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 le province regionali trasmettono all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'elenco dettagliato di tutte le imprese aventi diritto ai contributi per tutti gli anni pregressi fino alla data del 31 luglio 2001. Entro i successivi 60 giorni l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca emana apposito decreto di riconoscimento di debito e di liquidazione nei confronti dei beneficiari. Il limite di impegno non può comunque superare l'importo massimo autorizzato al comma 6.
2.  I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999, n. 130 secondo le modalità previste dalla stessa legge.
3. Per favorire il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 la Regione ritiene validi ed efficaci gli atti di cessione tra le imprese e le società per la cartolarizzazione dei crediti.
4.  Gli atti di cessione devono essere notificati mediante lettera raccomandata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e sono resi pubblici dalle società per la cartolarizzazione dei crediti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
5.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui agli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, concordando altresì che successivamente alla cessione in favore della società per la cartolarizzazione dei crediti, le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti per l'erogazione dei contributi possono essere fatte valere dalla Regione esclusivamente nei confronti delle imprese cedenti.
6.  Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di 2.500 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.
7. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art.  91.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  92.
Cofinanziamento nel settore dei beni culturali

1.  Al fine di utilizzare gli apporti economici di enti ed organizzazioni esterne all'Amministrazione regionale, in particolare di quelli religiosi relativamente a cofinanziamenti nel settore dei beni culturali, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato al cofinanziamento nella misura massima del 40 per cento della somma prevista. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.2.


Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI

Art.  93.
Beni mobili delle istituzioni scolastiche

1. I beni mobili acquistati con fondi regionali dall'1 gennaio 1986 al 31 agosto 2000 dalle istituzioni scolastiche statali vengono acquisiti al patrimonio delle scuole che li detengono alla data del 31 agosto 2000. I beni acquistati con fondi regionali dai soppressi distretti scolastici vengono acquisiti al patrimonio delle istituzioni scolastiche in cui aveva sede il distretto medesimo.

Art.  94.
Cronoscalata automobilistica Linguaglossa-Piano Provenzana

1.  E' autorizzata la cronoscalata automobilistica "Linguaglossa-Piano Provenzana" sulla strada provinciale "Mareneve", limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 15 marzo ed il 15 settembre, dalla chilometrica 3,000 alla chilometrica 13,800.

Art.  95.
Piano finanziario per le indennità di occupazione ed esproprio degli immobili sgomberati a seguito della frana di Agrigento del 1966

1.  A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 1.3.1.1.2 il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico al quale sono chiamati a partecipare anche rappresentanti della Provincia e del comune di Agrigento, per la definizione del piano finanziario degli interventi finalizzati alla corresponsione delle indennità di esproprio e di occupazione relativi alle unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle zone fatte sgombrare a seguito della frana del 19 luglio 1966 e dichiarati inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23/27 luglio 1966, nonché in base alla successiva ordinanza sindacale del 4 febbraio del 1967 e successivamente demolite o dichiarate inagibili.

Art.  96.
Vendite promozionali

1.  Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 28 e dal comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è sostituito dal seguente:
"3.  Le vendite non possono avere durata superiore a ventuno giorni e si possono effettuare nell'ambito del periodo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI".
2.  La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 (saldi invernali) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 (saldi estivi) sono sostituite dalla seguente lettera:
"a) le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI".
3.  Le date di svolgimento dei saldi invernali 2005 e delle vendite promozionali per il 2005 sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il mese di dicembre del 2004, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI.

Art.  97.
Locali per le Forze dell'ordine

1.  I comuni possono cedere in uso locali di loro proprietà ovvero concorrere alle spese di locazione dei locali da adibire a sede delle Forze dell'ordine.

Art.  98.
Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni

1.  Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari ancora pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, onde consentire il superamento delle particolari situazioni di disagio legate al funzionamento dell'attività e dei servizi degli enti di nuova istituzione, è autorizzato, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, a provvedere, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, mediante decreto, a:
a)  definire i criteri oggettivi, tenuto conto dei dati di popolazione e di territorio, per la quantificazione degli oneri concernenti l'istituzione di nuovi comuni;
b) individuare i beni immobili di rispettiva pertinenza;
c) quantificare l'ammontare delle somme spettanti ai comuni di nuova istituzione;
d)  assegnare, mediante piano di riparto, anche triennale, le somme quantificate, con oneri a valere sul fondo globale per le autonomie.
2.  Con l'accredito ai comuni di nuova istituzione del primo incremento di risorse finanziarie da parte dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali si intende cessata la materia del contendere fra il comune originario e quello di nuova istituzione.

Art.  99.
Centro Ettore Majorana

1.  Ferme restando le originarie destinazioni, i contributi previsti dalla vigente legislazione regionale in favore del centro Ettore Majorana sono corrisposti alla "Fondazione Ettore Majorana e Centro di cultura scientifica", in cui il predetto centro confluisce a far data dalla incorporazione.

Art.  100.
Cessione di beni mobili dell'Amministrazione

1.  I beni mobili dell'Amministrazione regionale, delle aziende e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, degli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti alla loro vigilanza che risultino inutilizzati possono essere ceduti, a titolo gratuito, ai consorzi di enti locali e/o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che si occupano di gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata, che ne facciano richiesta per il perseguimento dei loro fini istituzionali.

Art.  101.
Formazione dei tecnici per la revisione periodica dei veicoli a motore

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere, senza oneri a carico della Regione, i corsi di formazione per i responsabili tecnici di revisione periodica dei veicoli a motore, di cui alla deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2.  Con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge a cura dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, verranno stabilite le modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione dei corsi di cui al comma 1.

Art.  102.
Pane di Lentini

1.  Per il "Pane di Lentini", prodotto nel territorio del comune di Lentini con semole di grano duro coltivato in Sicilia, fatto lievitare facendo uso di lievito naturale o lievito di birra e cotto in forni di pietra il cui basamento è costituito da pietra lavica o altro idoneo materiale refrattario naturale e la volta da mattoni refrattari usando come combustibile legna allo stato naturale e/o da gusci di mandorle, può essere concessa l'autorizzazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo la procedura prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002 prescindendo dalla valutazione sulla densità e la produttività dei panifici esistenti per la produzione del pane comune.
2.  I forni di pietra adibiti alla cottura dal caratteristico "Pane di Lentini" sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Art.  103.
Applicazione in Sicilia del codice delle comunicazioni elettroniche

1.  Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "codice delle comunicazioni elettroniche", si applica nel territorio della Regione siciliana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art.  104.
Inquadramento di dirigenti medici

1.  L'atto di inquadramento, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 nonché dell'articolo 19 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, ha decorrenza giuridica retroattiva a far data dall'attestazione formale dell'originario provvedimento di destinazione del legale rappresentante dell'azienda. La suddetta decorrenza esclude qualsiasi effetto di ordine economico.

Art.  105.
Gestione sistema di emergenza sanitaria

1.  Il termine per la gestione del sistema di emergenza in forma convenzionale di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per come successivamente differito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 e dall'articolo 109 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
2.  L'Assessorato regionale della sanità, entro il termine del 31 dicembre 2005, definisce le procedure e le modalità per il nuovo affidamento del servizio di trasporto mediante ambulanze afferenti il sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria (SUES 118) nella Regione siciliana.
3.  Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, dovendosi assicurare e garantire la continuità del S.U.E.S., la validità dell'atto convenzionale già stipulato con la Croce rossa italiana ed in atto vigente, è prorogata fino al definitivo affidamento del servizio e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2006.

Art.  106.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  107.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  108.
Avviamento servizio telefonico 114

1.  Una quota pari all'80 per cento del contributo stanziato per l'esercizio finanziario 2005 a favore dell'Associazione Telefono Azzurro (UPB 3.2.1.3.1. - Capitolo 183711) è destinato a consentire al gestore del servizio "S.O.S. Il Telefono Azzurro - linea nazionale per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia", eretto in ente morale con D.P.R. 18 dicembre 1990, nella sede unica di Palermo, l'avviamento del Servizio telefonico nazionale 114 - linea d'emergenza gratuita per la segnalazione di situazioni di pericolo immediato di bambini e adolescenti, istituito con decreto interministeriale 6 agosto 2003 dei Ministri delle comunicazioni, del lavoro e politiche sociali e delle pari opportunità.
2.  L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a stipulare con il predetto ente gestore del Servizio 114 una convenzione finalizzata all'elaborazione e gestione di progetti formativi riguardanti le procedure d'intervento in situazioni di emergenza relative ai minori, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori sanitari, a quelli socio-assistenziali ed alle forze dell'ordine.
3.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la quota di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art.  109.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  110.
Personale in servizio presso i consorzi di bonifica

1.  Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il personale in atto in servizio, nonché il personale di cui all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, chiamati nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti predetti anche mediante copertura dei posti previsti nei P.O.V.
2.  Al personale di cui al comma 1 viene estesa la previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49.

Art.  111.
Applicazione della legge 7 giugno 2000, n. 150

1.  Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, le parole "sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale" sono sostituite con le parole "procedono, entro il 31 maggio 2005, all'adeguamento delle rispettive piante organiche alle previsioni della legge 7 giugno 2000, n. 150" e dopo le parole "sua interezza" sono aggiunte le parole ", fermo restando l'autonomia statutaria e regolamentare dei suddetti enti.".
2.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti".

Art.  112.
Interpretazione autentica di norme

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, va interpretato nel senso che il divieto di rieleggibilità per una sola volta non si applica nel caso in cui tra un mandato e l'altro si sia verificata una gestione straordinaria ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.  Il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è interpretato nel senso che, nella fase di prima formazione del contingente distrettuale di cui all'articolo 56, comma 4, lettera b) della stessa legge, il contingente è formato prioritariamente dai lavoratori già in possesso della qualifica di autobottista, conseguita con precedente rapporto di lavoro con l'amministrazione forestale; per i successivi aggiornamenti di cui all'articolo 60 della medesima legge, il precedente lavorativo nella relativa qualifica di addetto alla guida di autobotti costituisce titolo preferenziale.
3.  Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è interpretato nel senso che il possesso della relativa qualifica con precedente lavorativo nella mansione, costituisce titolo preferenziale. Il requisito del precedente lavorativo applicato dalle Commissioni provinciali manodopera agricola, sia per la prima formazione dei contingenti distrettuali antincendio, che per i successivi aggiornamenti, è pertanto valido ed efficace.

Art.  113.
Utilizzazione personale AAPIT

1.  Nelle more della riforma organica delle AAPIT, il relativo personale, su disposizione del presidente della provincia regionale nel cui ambito territoriale ha sede l'Azienda, previa concertazione sindacale, può essere utilizzato dalla provincia regionale o dagli enti ad essa collegati, ferme restando le garanzie giuridico-economiche e funzionali di detto personale godute presso l'ente di provenienza.

Art.  114.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  115.
Mantenimento posti di dirigente pedagogista

1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere, sino al relativo esaurimento, i posti di dirigente pedagogista-ruolo sanitario, vacanti e disponibili nelle proprie dotazioni organiche rideterminate al 31 dicembre 2003 e che risultano alla predetta data interinalmente coperti.

Art.  116.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  117.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  118.
Proroga contratti stipulati dal Commissario per l'emergenza rifiuti

1.  Per l'attuazione delle bonifiche in Sicilia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato del personale in servizio originariamente stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in esecuzione del progetto n. 67 ammesso a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150 nell'ambito del "programma annuale 1988 di interventi per la salvaguardia ambientale" approvato dal CIPE con deliberazione del 5 agosto 1998 sono prorogati sino al 31 dicembre 2005. Alla spesa valutata, per l'esercizio 2005, in 1.500 migliaia di euro si provvede con parte delle disponibilità del fondo globale di parte corrente capitolo 215704.

Art.  119.
Personale delle aziende delle Terme di Sciacca ed Acireale

1.  Il personale eccedente di ruolo delle aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale, la cui trasformazione in società per azioni è prevista dall'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, confluisce in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione delle citate aziende.
2.  Il personale confluito viene assegnato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni sindacali, rispettivamente alle amministrazioni provinciali e comunali di riferimento o su richiesta, da formularsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.
3.  Nelle more della predetta assegnazione il suddetto personale continua a prestare servizio nei rispettivi uffici di provenienza.

Art.  120.
Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna

1.  Al fine di contribuire alla messa in sicurezza ed al recupero strutturale e riuso dello stabilimento Fornace-Penna, in contrada Pisciotto del comune di Scicli, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 un contributo straordinario di 500 mila euro cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo globale di parte corrente capitolo 215704.

Art.  121.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  122.
Esperti programmazione

1.  Il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, è abrogato.
2.  La spesa relativa alle finalità di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 6, non può eccedere lo stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2005 nella UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112507.

Art.  123.
Consiglieri di parità

1.  Le funzioni e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità sono ridefinite e potenziate nella Regione come previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.
2.  Relativamente alle procedure di nomina di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ferme restando le competenze previste dalla vigente legislazione regionale, dopo il compimento dell'attuale periodo di carica si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

Art.  124.
Comitato regionale per le comunicazioni

1.  Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.
2.  I componenti del comitato regionale per le comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 permangono nell'esercizio delle proprie funzioni sino al rinnovo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005.

Art.  125.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1.  Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "pari all'80 per cento" sono sostituite dalle parole "fino all'80 per cento".
2.  L'articolo 156 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è così sostituito:
"Art.  156 - Uffici periferici della pesca - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le marinerie siciliane e le associazioni di categoria, istituisce con proprio decreto, nel territorio della Regione, uffici decentrati del dipartimento della pesca, determinandone i compiti e le rispettive dotazioni organiche.
2.  Gli uffici decentrati del dipartimento della pesca hanno sede nei locali che i comuni e/o le province regionali territorialmente competenti rendono disponibili.
3.  Al funzionamento degli uffici di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale.".
3.  Al comma 5 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono soppresse le parole "e 6 della stessa legge".
4.  Il comma 6 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"6. Per il funzionamento degli enti di cui al comma 1 viene quantificato annualmente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera h, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, un contributo ordinario da ripartire in favore dei consorzi di ripopolamento ittico costituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 3.".

Art.  126.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7

1.  Al comma 4 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola "euro" sono aggiunte le parole "nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali".
2.  La lettera a) del comma 9 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;".
3. Al comma 13 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "di competenza dell'amministrazione regionale" sono sostituite con le parole "di cui alle lettere a) e b) del comma 9.".
4.  Al comma 1, sub articolo 7 bis, dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al secondo capoverso, dopo le parole "dall'ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio" e sono soppresse le parole "della provincia in cui ricade l'opera.";
b)  al secondo capoverso, dopo il primo periodo, è introdotto il periodo: "Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.";
c) alla lettera a) del quinto capoverso dopo le parole "ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio,";
d) al decimo capoverso sono soppresse le parole "nonché sui progetti di interesse ultra provinciale".
5.  Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 5, sub articolo 7 ter, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "dell'amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo.".
6.  Agli articoli 23 e 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni le parole "senza oneri" sono soppresse.
7.  All'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "eventualmente modificato" sono inserite le parole "con l'approvazione di quest'ultimo".
8.  Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.".

Art.  127.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  All'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 dopo la parola "Sicilia" è aggiunto il periodo "e favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area Euromediterranea ed, in particolar modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo";
b) al comma 2 sono soppresse le parole "ed operanti";
c)  dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e per l'esecuzione della propria attività utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari".
2.  All'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il periodo contraddistinto con la lettera i) è aggiunto il seguente:
"l)  un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili e dei periti industriali.".
3.  Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è così sostituito:
"Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni a decorrere dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.".
4.  Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, come sostituito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, dopo la parola "contributi" è aggiunto il seguente periodo: "da destinarsi, per almeno il 50 per cento, a teatri con sede sociale nei comuni di cui all'articolo 156, lettera n), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per il restante 50 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani" e le parole "promosse da enti ed organizzazioni siciliani" sono abrogate.
5.  Al comma secondo dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il punto 4.
6.  Dopo il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambien tali e della pubblica istruzione può procedere, altresì, all'acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri al fine di incrementare il patrimonio regionale di arte contemporanea.".
7. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, dopo le parole "enti di promozione" sono aggiunte le parole "o del Club Alpino Italiano".
8.  Al terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, le parole "fino alla concorrenza del 50%" sono sostituite con le parole "fino alla concorrenza dell'80 per cento.".
9.  Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, la parola "milioni" è sostituita dalle parole "migliaia di euro".
10.  Alla fine della lettera c) del quarto comma dell'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole "e di reti di servizio informatiche.".
11.  Il secondo comma dell'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è soppresso.
12.  All'inizio della lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, la parola "sei" è sostituita con la parola "sette" e alla fine della medesima lettera c) sono aggiunte le parole "e dagli amici della terra".
13.  Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 57, come modificato dall'articolo 63, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "Borsa di Studio" è aggiunta la parola "biennale.".
14.  Al primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 28 ottobre 1985, n. 41, il numero "4" è sostituito con il numero "8" e le parole "professionisti con almeno 18 mesi di anzianità" sono sostituite con le parole "iscritti all'ordine.".
15.  Al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "disimpegno di detti servizi" sono aggiunte le parole "ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute nell'ambito nazionale e della Regione.".
16.  L'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 è abrogato.
17.  Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 5 bis. - Stipula convenzioni per la copertura di posti vacanti - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, apposite convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione per la copertura di eventuali posti vacanti in profili o qualifiche corrispondenti a quelli degli organici degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica allo scopo di favorire la mobilità del personale scolastico.".
18.  Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola "Vittoria" sono aggiunte le parole "ed il Museo archeologico regionale di Centuripe, tramite apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la gestione dello stesso.".
19.  Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
"d) quanto a 150 migliaia di euro per la formazione linguistica dei borsisti nell'ambito del progetto euromediterraneo.".
20.  Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è abrogato.
21.  Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, sono soppresse le parole "decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto".
22.  Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, le parole "ogni sei mesi" sono sostituite con le parole "ogni anno".
23.  Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, dopo le parole "sistemi informativi" sono inserite le parole "e dell'innovazione tecnologica".
24.  L'articolo 75 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è abrogato.
25.  All'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 3 dopo le parole "della somma mutuata" sono aggiunte le parole "e calcolati al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo.";
b)  è aggiunto il seguente comma: "3 bis. L'importo da restituire per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall'ipoteca di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriori garanzie delle società beneficiarie.".
26.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, sono aggiunte le parole "e all'Associazione Museo delle fortificazioni costiere della Sicilia del Comune di Brolo, alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo, all'Associazione per l'Arte di Alcamo e all'Associazione Culturale No Limits di Alcamo.".
27.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29.  Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istituisce un centro regionale di recupero per la fauna selvatica specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine. Per tale centro regionale si applica il disposto di cui al comma 6. Per le finalità di cui al presente comma si farà fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143705.".
30.  All'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta," sono aggiunte le parole "la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo" e dopo la parola "ANUU" sono aggiunte le parole "Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa. E' riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS.".
31.  All'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. L'applicazione del presente articolo è competenza delle province regionali che, con apposito atto amministrativo del Presidente, determinano l'utilizzo delle risorse previste dalla legge dandone comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.".
32.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "il 30 per cento" sono sostituite dalle parole "Sino al 30 per cento".
33.  Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "Entro il 31 dicembre 2005".
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole "o Ragioniere generale". Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "dipartimento regionale bilancio e tesoro" sono aggiunte le parole "- ragioneria generale della Regione".
36.  Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2005.
37.  La lettera d) dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è soppressa.
38. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è aggiunto il seguente articolo:
"Art.  19 bis. - Applicazione di disposizioni - 1. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento le norme contenute nel Titolo II della presente legge.".
39.  Al comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole "funzionari (direttori e dirigenti) ed agli assistenti" sono sostituite con la parola "dirigenti" e dopo le parole "anagrafe patrimoniale" sono aggiunte le parole "previa, per questi ultimi, l'emanazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità d'accesso".
40.  Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per i dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continua ad applicarsi la normativa di cui al comma 1.".
41.  Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è prorogato al 31 dicembre 2006.
42.  All'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Le somme iscritte nei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi a destinazione vincolata a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.";
b)  dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: "7 bis. Al Rendiconto generale della Regione è allegata una tabella nella quale sono individuati gli interventi regionali con vincolo di specifica destinazione.".
43.  Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a richiedere la reiscrizione delle somme impegnate per le finalità del presente articolo ed a trasferirle al soggetto di cui al comma 2.".
44.  All'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo le parole "si avvale di un'apposita struttura societaria" sono aggiunte le parole "anche in forma di gruppo societario";
b)  le parole "è individuato o" sono sostituite con le parole ",definito nel QRS in materia di SI, è", e la parola "società" è sostituita con le parole "struttura societaria".
45.  Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'Ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
46.  Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "20 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".
47.  Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "cooperazione tra enti locali" sono aggiunte le parole "per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, le parole "pari a 15.494" sono sostituite con le parole "pari a 7.747" e le parole da "quanto al 50 per cento" fino a "al restante 50 per cento" sono soppresse.
48.  Al comma 3 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
"d) costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.".
49.  Al comma 7 dell'articolo 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "culturali" sono aggiunte le parole "e commerciali".
50.  Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "entro il limite di 150 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "entro il limite di 200 migliaia di euro" e le parole "entro il limite di 100 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "entro il limite di 200 migliaia di euro".
51.  Al comma 1 dell'articolo 126 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "Emergency" sono aggiunte le parole "all'Associazione internazionale per la medicina umanitaria ed all'Associazione per la cura del bambino cardiopatico Onlus di Palermo".
52.  All'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal presente articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni".
53.  Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo le parole "di base e secondarie, statali" sono aggiunte le parole ", regionali, provinciali e comunali".
54.  Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo le parole "scuole statali" sono aggiunte le parole ", regionali, provinciali e comunali".
55.  All'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo la parola "dirigenti" sono aggiunte le parole "e i funzionari direttivi".
56.  All'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"4 ter. Non sono, altresì, computate nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto, le spese finanziate da entrate ad obbligatoria, specifica destinazione.".
57.  Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola "Sicilia" sono aggiunte le parole "da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro" e dopo la parola "personale" sono aggiunte le parole "nel numero massimo di quindici unità".
58. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. In sede di prima utilizzazione nei locali ubicati nella città di Catania nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, è allocata una unità operativa dell'Ufficio stampa alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale è preposto uno dei giornalisti in servizio presso lo stesso ufficio.".
59.  All'articolo 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 dopo le parole "attualizzazione del relativo credito" sono aggiunte le parole ", nonché del connesso cofinanziamento regionale";
b) il comma 2 è soppresso.
60.  Il comma 6 dell'articolo 76 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:
"6. Dalla data di scadenza dei contratti di cui al comma 2, gli eventuali oneri gravano sul bilancio delle relative fondazioni. I beni mobili ed immobili, le relative pertinenze e le attrezzature destinate al funzionamento dei centri di eccellenza (ortopedico di Catania, oncologico di Messina e materno infantile di Palermo), sono trasferiti nella piena disponibilità delle fondazioni istituite allo scopo, dopo il collaudo dei lavori di realizzazione, mantenendo il vincolo assoluto di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della fondazione, per qualsiasi causa, gli stessi rientrano nella piena disponibilità patrimoniale degli enti che li hanno conferiti".
61. All'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "attraverso il" sono sostituite con la parola "al"; dopo la parola "comunitaria" è aggiunta la parola "Euromed"; dopo la parola "Sicilia" sono aggiunte le parole "con sede in Palermo e con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.".
62. All'articolo 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  nella rubrica le parole "Consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "Organi collegiali";
b)  alla fine del comma 1 le parole "del consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "degli organi collegiali".
63. L'articolo 136 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è così sostituito:
"Art.  136 - Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina - 1. Una quota del 20 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale teatro di Messina è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, alla stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina".
64.  L'articolo 137 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è abrogato.
65.  Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, dopo le parole "Ospedale Papardo di Messina", sono inserite le parole "e l'AUSL n. 8 di Siracusa"; dopo le parole "nel territorio della provincia di Catania e Messina" sono aggiunte le parole "e della provincia di Siracusa"; dopo le parole "il Registro tumori integrato di Catania e Messina" sono inserite le parole "e di Siracusa".
66.  Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "senza vincolo di destinazione" sono sostituite con le parole "ordinari della Regione" e dopo le parole "dell'esercizio precedente" sono aggiunte le parole "al netto di una quota da utilizzarsi per la riproduzione di economie e la assegnazione di residui passivi eliminati per perenzione amministrativa, relativi ad interventi regionali con vincolo di specifica destinazione o connessi a quote di cofinanziamento regionale".
67.  All'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "nell'esercizio finanziario 2003" sono soppresse.
68.  All'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"8 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2".
69.  All'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo le parole "accertamenti di stabilità" sono aggiunte le parole "e verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica.".
70.  Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle citate isole il limite altimetrico di cui al presente articolo è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche.".
71.  All'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione". Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione.".
72.  All'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Qualora all'istanza dei soggetti aventi diritto di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non è seguita opposizione o istanza di acquisizione da parte degli enti pubblici o degli enti gestori della sede viaria in stato di dismissione alla viabilità, i frontisti hanno diritto prioritario alla concessione od acquisizione.".
73.  Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.
74.  All'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "ed accessorio, fisso e variabile" sono soppresse.
75. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dopo le parole "cinque unità" sono aggiunte le parole "da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica".
76.  All'articolo 26 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, la parola "2003" è sostituita con la parola "2002".
77.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
78.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono aggiunte le parole ", ferma restando l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di concorsi pubblici".
79.  Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, le parole "ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II" sono sostituite dalle parole "ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II".
80.  Il comma 10 dell'articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è abrogato.
81.  Al comma 22 dell'articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dopo la parola "economici" sono aggiunte le parole "nonché ad amministrazioni ed enti".
82.  Nella Regione siciliana la commercializzazione al dettaglio e l'impiego di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e concimi, come regolamentati dalla legislazione vigente, è consentita esclusivamente previo rilascio di prescrizione da parte di dottori agronomi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti in apposito elenco, istituito presso le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. L'istituzione e la tenuta dell'elenco è disciplinata da apposito decreto del Presidente della Regione adottato di concerto con l'Assessore regionale per la sanità e con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con i dottori agronomi iscritti nell'elenco di cui al presente comma per l'espletamento delle attività connesse al rilascio della prescrizione dei prodotti di cui trattasi. Ciascuna prescrizione è soggetta al pagamento di un ticket di euro 2,00 secondo quanto stabilito dal decreto di cui al presente comma, il quale prevede, altresì le modalità per il rilascio delle prescrizioni, nonché lo schema delle convenzioni, ivi compreso l'importo dovuto dall'AUSL per il servizio reso in convenzione".

Art.  128.
Fondi globali e tabelle

1.  Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2005, nella Tabella C.
3.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nella Tabella medesima.
4.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella Tabella E sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2005, 2006 e 2007, nella Tabella medesima.
5.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella Tabella F sono abrogate.
6.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella Tabella G.
7.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinati nella Tabella H.
8.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella Tabella I.
9.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nella Tabella L.

Art.  129.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1.  Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2.  Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2005.


Art.  130.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 dicembre 2004.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LEONTINI 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  PAGANO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CINTOLA 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  LO MONTE 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  STANCANELLI 
Assessore regionale per l'industria  D'AQUINO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'em grazione  SCOMA 
Assessore regionale per la sanità  PISTORIO 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  CASCIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicani ed i trasporti  GRANATA 


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NOTE





Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.



Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1.  Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".


Note all'art.1, comma 3:
-  L'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione.", così dispone:
"Mutui, prestiti e anticipazioni. - 1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.
2.  I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente.
3.  L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4.  L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
5.  L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione.
6.  ...
7.  I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
8.  I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.
9.  I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.
10.  Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel Regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.
11. La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.
12.  Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
13.  E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.".
-  L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"Risultati differenziali. - 1. Ai sensi della lettera b), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2004 è determinato in termini di competenza in 32.943 migliaia di euro e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 258.229 migliaia di euro.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2005, è determinato un saldo netto da impiegare pari a 306.611 migliaia di euro, mentre per l'anno 2006 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 403.293 migliaia di euro.
3.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.".
-  La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 16 febbraio 1999, n. 8, reca "Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998."


Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 3, comma 1, lettera b),  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", così dispone:
"b)  fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 30 settembre 2005; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2005 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2005, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.".


Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.", per effetto della modifica introdotta dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d'ordine 27, 42, 43 e 44 e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.
2.  Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
3.  Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
4.  Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.
5.  Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
6.  Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.
7.  Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.".


Note all'art. 3, comma 2:
-  Per l'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, vedi precedente nota all'art. 3, comma 1.
-  L'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.", così dispone:
"L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.
La concessione sostituisce la licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.
La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e può essere rinnovata.
L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a 3.000.000.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.
L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se più lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.
La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121.
I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.
Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca nella gestione della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsabili per gli obblighi derivati dalla gestione dell'impianto stesso.
La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.
I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.
In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.
Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nelle località montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino più di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, può essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
-  Il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° febbraio 1972, n. 29, reca "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745."
-  Gli artt. 2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 2. - ...
...
In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la più razionale e completa ricerca ed assicuri la più sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.
A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.
Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel bollettino ufficiale degli idrocarburi.".
"Artt. 34-35. - L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di prospezione non esclusiva nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella a)  allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.
Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.
I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle società di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.
Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.".
-  L'art. 4 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.", così dispone:
"La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso.".
-  La legge 21 luglio 1967, n. 613, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 agosto 1967, n. 194, reca "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, numero 6.".
-  Gli artt. 95 e 98 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulla acque e sugli impianti elettrici", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 95. - Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.
L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.
Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.
Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.
Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.".
"Art. 98. - L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare l'esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.".


Nota all'art. 4, comma 1:
La legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 agosto 1982, n. 36, reca "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti.".


Nota all'art. 4, comma 3:
Il Titolo II della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, reca "Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali".


Note all'art. 5, comma 1:
-  L'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.", così dispone:
"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) viene istituito, a norme dell'art. 7 dello statuto medesimo ed a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale, a gestione separata, di otto miliardi di lire con un versamento di un miliardo nell'esercizio 1957-58, di un miliardo e 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62, salvo gli eventuali aumenti che siano disposti con la legge del bilancio.
E' altresì autorizzata, per gli esercizi successivi a quelli anzidetti, la spesa annua che sarà per ciascun esercizio determinata con la legge del bilancio.
Il fondo è destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento dei stabilimenti industriali, previsti nell'art. 1 della presente legge, nelle forme indicate all'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, istitutiva dell'I.R.F.I.S., salvo quanto disposto dal comma seguente.
Alla gestione del fondo provvede il Comitato previsto dall'art. 10.
Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, fissa annualmente i criteri ai quali deve uniformarsi l'Istituto nella scelta delle attività industriali da ammettersi al finanziamento, i tipi di operazioni che potranno avere durata superiore a quella prevista dall'art. 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, ed i limiti massimi degli stessi anche in deroga alle norme della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Determina, altresì, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere adottate a norma del comma precedente.
All'uopo trimestralmente l'I.R.F.I.S. trasmette un elenco delle operazioni effettuate. Copia di tale elenco è trasmessa dall'Assessore preposto agli affari economici al Comitato consultivo per l'industria.
I finanziamenti concessi a norma del presente articolo non devono gravare sui mutuatari per interessi ed ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4%.
Il fondo previsto dal presente articolo è formato ai sensi del D.Lgs.P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.".
-  L'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n, 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:
"Prestiti partecipativi. - 1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001.
2.  Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dall'Unione europea.
3.  I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.
4.  Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.
5.  L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.
6.  I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.
7.  Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento.
8.  L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4.
9.  Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.
10.  Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.
11.  Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.
12.  All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.
13.  Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'asse industria e servizi.".


Nota all'art. 5, comma 2:
L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. - 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.".

Nota all'art. 5, comma 3:
L'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, recante "Provvedimenti per l'edilizia abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40.", così dispone:
"Sulle somme giacenti presso gli istituti tesorieri, questi corrispondono all'Amministrazione regionale gli interessi di cui all'art. 2, punto 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45.
Per l'opera prestata dagli istituti suddetti e a ristoro delle spese di amministrazione sostenute, viene riconosciuta ai medesimi, dal 1° gennaio 1999, una commissione annuale pari allo 0,50 per cento calcolata sulle somme incassate per rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive.
Di contro, gli istituti fanno affluire al medesimo fondo tutte le somme incassate per interessi, rate di ammortamento ed eventuali interessi moratori o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive.
Le disponibilità ricostituite con le modalità di cui ai commi precedenti sono utilizzate per il soddisfacimento delle richieste eventualmente rimaste inevase per mancanza di copertura finanziaria.".

Note all'art. 7, comma 1:
-  Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., e corretto con comunicato 26 febbraio 2004 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47), reca "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.".
-  L'art. 111 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Autorizzazione per le opere in zone soggette a vincolo paesistico. - 1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni.
2.  Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si pronunzia attraverso un commissario ad acta. Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole.".
-  La sezione I del capo III del titolo I della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca "Misure di protezione".
-  Il capo IV del titolo I della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca "Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela".

Nota all'art. 7, commi 4, 5 e 6:
L'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Adeguamento delle tariffe di ingresso.
1.  ...
2.  ...
3.  Nell'ambito della Regione siciliana, il Comitato previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 è composto:
a)  dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, che lo presiede;
b)  da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali;
c)  da un direttore di museo regionale;
d)  da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.".

Nota all'art. 8, comma 2:
La direttiva n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 10 luglio 2000, n. L 169, concerne le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Note all'art. 8, comma 3:
-  L'allegato VIII bis della direttiva n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, è il seguente:
"La tassa standard di cui all'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, è fissata ai livelli seguenti:




Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite)  è considerata come una spedizione separata.".
-  L'art. 2 della direttiva del Consiglio n. 2002/89/CE del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, così dispone:
"Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.".

Nota all'art. 9, comma 4:
L'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
2.  Con decreto dell'Assessore per il bilancio, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.
3.  E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
a)  partecipazione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società;
b)  stipula di convenzioni o accordi;
c)  stipula di convenzioni per studi e ricerche.
4.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
5.  Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.".

Nota all'art. 9, comma 5:
L'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:
"1.  L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.
2.  La convocazione per la partecipazione alla conferenza, deve indicare l'oggetto della determinazione, deve essere recapitata al destinatario entro tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione.
3.  Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.
4.  Entro venti giorni dalla data della conferenza, per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5.  Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.".

Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI.", così dispone:
"1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI)  e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.
2.  Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A.
3.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.
4.  Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con D.P.Reg. 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.
5.  Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.
6.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi dello Stato in materia.
7.  La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.
7-bis.  Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
8.  Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.".

Note all'art. 10, commi 2 e 3:
-  L'art. 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche introdotte dalle disposizioni che si annota, risulta il seguente:
"Saldi liquidazione enti. - 1. Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.), dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) e l'Azienda asfalti siciliani (AZ.A.SI.) sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana.
2.  ...".
-  L'art. 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"Interventi per lo sviluppo nel territorio della provincia di Ragusa - 1. Per le finalità dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come riformulato dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata alla provincia regionale di Ragusa la somma di 58.000 migliaia di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo del territorio.
2.  L'Assessore regionale per l'industria, previo parere della Giunta regionale e della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede a trasferire di volta in volta alla provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle singole opere da realizzare, inserite nel "Piano di utilizzo" già approvato dalla Giunta regionale.
3.  Per le finalità di cui al comma 1 si provvede quanto a 41.317 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.99, capitolo 613935 e quanto a 16.683 migliaia di euro con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.".

Nota all'art. 11, comma 9:
Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.".

Note all'art. 12, comma 1:
-  La legge 1 marzo 1985, n. 48, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana 4 marzo 1985, n. 54, reca "Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfettario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti.".
-  La legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 agosto 1985, n. 35, reca "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.".
-  La legge 23 dicembre 1994, n. 724, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 1994, n. 304, S.O., reca "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.".
-  La legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 1 marzo 1980, n. 9, reca "Norme sul riordino urbanistico edilizio".
-  La legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 24 aprile 1981, n. 20, reca "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio.".

Nota all'art. 12, comma 2:
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici.", nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"17.  Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie. - 1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate:
a)  dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)  dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;
c)  dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime;
d)  da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e)  dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f)  dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g)  da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e)  ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili;
g-bis)  da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2.  I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza:
a)  per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente;
b)  per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.
3.  Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b)  e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecni co e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4.  Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della progettazione o delle altre attività previste nella presente legge. Nel caso di affidamento delle medesime attività a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5.  Si intendono per:
a)  società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b)  società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
6.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 5.
7.  Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
8.  Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9.  Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
10.  Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.
11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia.
12.  Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera.
13.  Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e)  ed f)  del comma 1.
14.  La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.
15.  Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)  non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
16.  Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
17.  Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.
18.  Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
19.  I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché per le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20.  I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
21.  In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta comun que impregiudicata la responsabilità del progettista.
22.  Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
23.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.".

Nota all'art. 12, comma 4:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", è il seguente:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.
2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3. ...
4.  Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
5.  Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6.  A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7.  Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8.  Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9.  Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10.  A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.
11.  Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.".

Note all'art. 13, comma 1:
-  Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 settembre 1999, n. 228, S.O., reca "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.".
-  Il comma 2 dell'art.29 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 così dispone:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed a i controlli previsti dal presente decreto.".

Nota all'art. 13, comma 2:
L'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", così dispone:
"Valutazione di incidenza - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2.  I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3.  I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4.  Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5.  Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6.  Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7.  La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8.  L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".

Nota all'art. 14, commi 1 e 2:
L'art. 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Mi sure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche introdotte dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili. - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.
2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:
a)  titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumono l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;
b)  possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua di pubblici registri;
c)  proprietari frontisti;
d)  occupatori da oltre un ventennio.
3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi:
a)  per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;
b)  per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedete, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo si concessione dell'area di sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;
c)  per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee, A, B, C, D, e F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio;
d)  per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di coltura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
e)  su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;
f)  il prezzo complessivo determinato per la legittimazione degli antichi possessi non può essere inferiore al minimo di euro 500;
g)  per la vendita delle sedi viarie disponibili e dei suoli occupati da possessori che non risultino proprietari nei pubblici registri, il prezzo di cessione è determinato con le modalità riportate ai punti di cui alle lettere a), b), c) e d), e con riferimento al doppio del valore agricolo medio negli stessi previsti, ovvero al triplo qualora gli stessi suoli ricadano entro trenta metri dal confine demaniale marittimo, con un minimo complessivo di euro 1.000.
4. L'istanza per avviso per le procedure di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il 30 giugno 2006 o entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, al Servizio demanio trazzerale e usi civici che redige il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione.
5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia contestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i contestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.
6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastali come sedi varie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.
7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.
9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione dei suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.".

Nota all'art. 16:
L'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Servizio riscossione tributi. Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale. - 1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con periodicità almeno trimestrale.
2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati. Al fine di consentire ai comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai contribuenti.
3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2.
4. Il mancato rispetto della trimestralità dell'aggiornamento anagrafico, reiterato nell'arco temporale di un anno, comporta per il comune, previa diffida da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, pari al 3 per cento.
4 bis. I comuni che al 31 dicembre 2004 risultano essere ancora inadempienti agli obblighi di cui alla presente legge, devono regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 2005, a pena di diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, nella misura del 3,5 per cento.
5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario all'Agenzia delle entrate dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'Agenzia delle entrate trasmette al dipartimento regionale finanze e credito, l'elenco definitivo dei comuni inadempienti.".

Note all'art. 17, comma 1:
-  La legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 agosto 1982, n. 36, reca "Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio - scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.".
-  L'art. 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1. Per il triennio 2003-2005 le assegnazioni annuali a favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 745.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
2. Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla Conferenza Regione-autonomie locali, a spesa di investimento.
3.  Le quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
4.  Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in base ad una stime, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
5.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province nell'anno 2003 per effetto delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
6.  ...
7.  Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione" e dopo le parole "Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da iscrivere in un apposito capitolo di spesa".
8.  Al comma 5 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "da emanarsi" sono aggiunte le parole "previo parere della Commissione legislativa permanente".
9.  Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
10.  La Conferenza Regione-autonomie locali determina la percentuale a valere sui fondi di cui al comma 1, da destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria per l'attuazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse all'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
11.  All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "pari all'1 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 3 per cento".
12.  I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali sono esclusi, analogamente ai residui derivanti dai trasferimenti erariali, dal computo della somma totale dei residui attivi di fine esercizio che concorrono all'accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
13.  All'applicazione per l'anno 2002 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si provvede in sede di riparto del fondo per le autonomie per l'esercizio 2003 con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno scolastico 2001-2002.
14.  Agli eventuali maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dall'articolo 17 della presente legge.
15.  Nell'ambito delle assegnazioni alle province di cui al comma 1, la somma di 7.747 migliaia di euro è destinata all'erogazione, in favore agli enti gestori di licei linguistici e musicali, delle somme previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, relative all'anno 1997.
16. ...".

Note all'art. 18:
-  L'art. 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, recante "Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.", così dispone:
"Disposizioni per il bilancio dell'ESA. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2002.".
-  L'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, recante "Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura.", così dispone:
"Le sezioni di cui alle lettere a e b del precedente art. 2 svolgono le loro attività in conformità ai programmi preventivi annuali, ed alle relative varianti autorizzate, che saranno redatti dalle stesse in base alle indicazioni ed alle direttive determinate con le modalità previste dall'art. 6 della presente legge. Negli stessi programmi verranno opportunamente distinte eventuali azioni ed interventi concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva e rende esecutivi i programmi anzidetti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, provvedendo contestualmente all'emissione di ordini di accreditamento, per l'intero importo dei singoli programmi approvati a favore dei funzionari preposti alle sezioni stesse, i quali sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla rendicontazione annuale delle somme accreditate.
Al coordinamento operativo ed amministrativo delle sezioni specializzate ed operative provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che esercita altresì i controlli ritenuti necessari.
L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad assicurare, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e nei limiti delle disponibilità recate da un apposito capitolo istituito nella rubrica destinata al "Provveditorato ed autoparco della Regione", le dotazioni finanziarie, nonché quelle mobili ed immobili necessarie per consentire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla presente legge.".

Note all'art.20, comma 6:
-  Gli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", rispettivamente, così dispongono:
"Art. 7. - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".
"Art. 8. - Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".
....".
-  L'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", così dispone:
"Nuove competenze delle Ragionerie centrali. - 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali.
2.  I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla osta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.".

Nota all'art. 21, comma 1:
L'art. 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.", così dispone:
"Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente art. 30, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie centrali.
Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini del suo riscontro.
Potranno effettuarsi dopo il 1° agosto anche prima della approvazione del rendiconto generale le spese di competenza dell'esercizio medesimo non pagate entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui passivi risultati a tale data.".

Note all'art. 22, comma 1:
-  L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1.  Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
-  L'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, recante "Costituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979 e provvedimenti urgenti in materia di assistenza tecnica.", così dispone:
"Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività ricerca applicata e di divulgazione dei risultati.
Possono partecipare a tali consorzi, oltre alla Regione o agli enti locali, le Università, la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, gli enti economici regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura.
Con decreto del Presidente della Regione è approvato lo statuto dei singoli consorzi ai quali è conferita personalità di diritto pubblico.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1982-1983, la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982.".
-  Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, recante "Finanziamento ai teatri stabili di Palermo e Catania ed al Teatro Pirandello di Agrigento. Provvedimenti per i musei minerari e per l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa.", così dispone:
"2.  Per assicurare l'attività del Teatro Pirandello di Agrigento l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1995.".
-  L'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, recante "Provvedimenti a favore dell'Associazione "Centro di accoglienza Padre Nostro", così dispone:
"1.  Per agevolare la concreta opera di rimozione delle condizioni di degrado che favoriscono la diffusione del fenomeno mafioso e per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la mafia, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere annualmente per il triennio 1996-1998 all'Associazione "Centro di accoglienza Padre Nostro", con sede a Palermo, via Brancaccio n. 461, la somma di lire 150 milioni quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.".
-  La legge regionale 6 aprile 1996, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 aprile 1996, n. 17, reca "Interventi a favore dell'Istituto superiore di giornalismo di Palermo.".
-  L'art. 48 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, recante "Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio.", così dispone:
"Scuola regionale di sport. - 1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo di lire 100 milioni (capitolo 48310) alla Scuola regionale di sport per la Sicilia, con sede in Ragusa, per i propri fini istituzionali.
2.  All'onere di lire 100 milioni di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.".
-  L'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2000, 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.
3.  Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.".
-  L'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'ema nazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato.
3.  I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del regolamento CE n. 2792/99.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5.  L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.
6.  Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo sono quantificate annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, distinte per spese di funzionamento dei consorzi e spese per le finalità di cui al comma 5 e sono ripartite a favore dei consorzi di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo di Patti e del Golfo di Catania.
7.  ...".
-  L'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Interventi di solidarietà internazionale. - 1. La Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione, allo sviluppo e ad interventi di solidarietà internazionale, in conformità agli indirizzi, ai criteri ed ai vincoli stabiliti dalla normativa statale e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari in materia.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere e a finanziare iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato ed, in particolare, dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo, a sostenere, promuovere e realizzare interventi di aiuto nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea, anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali. Tali iniziative ed interventi possono essere concepiti e programmati con la collaborazione degli enti locali della Regione, con le associazioni del volontariato e con altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo dei paesi extraeuropei.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno finanziario 2000. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.".
-  Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"1.  Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi economici intorno alla fruizione dei beni artistici, archeologici e museali, di archeologia industriale e delle tradizioni popolari, sono concessi ai comuni nel cui territorio i beni stessi ricadono contributi per la istituzione, il potenziamento e la gestione di strutture museali, nonché per l'adeguamento ambientale di elementi architettonici in centri storici.".
-  L'art. 28 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Filiera lattiero casearia. - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia, istituito ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 e all'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, finanziamenti pari a lire 4.000 milioni.
2.  All'onere di cui al comma 1, si fa fronte a carico delle disponibilità del capitolo 143305 del bilancio della Regione.".
-  L'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.", così dispone:
"40.  - Convenzione con l'Agenzia del demanio. - 1. Al fine di consentire la stipula di convenzione con l'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2001 (capitolo 108536).".
-  Gli articoli 80 e 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.", rispettivamente, dispongono:
"Art. 80. - Officina di studi medievali. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è auto rizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad erogare un contributo straordinario di lire 150 milioni all'Associazione culturale per la promozione di ricerche e studi nel campo della cultura medievale mediterranea "Officina di studi medievali", con sede in Palermo, per promuovere e diffondere una specifica collana di testi e di studi (capitolo 377744).
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.".
"Art. 88. - Associazione italiana sclerosi multipla. - 1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad erogare un contributo straordinario di lire 150 milioni all'Associazione italiana sclerosi multipla, sede regionale (capitolo 413722).
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 776403 del bilancio della Regione per l'eser cizio finanziario medesimo.".
-  L'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 2, recante "Estinzione dei diritti esclusivi e altri interventi in materia di pesca. Disposizioni sulla caccia.", così dispone:
"Indennità. - 1. I titolari dei diritti esclusivi di pesca estinti per effetto dell'articolo 1 hanno diritto a un'indennità risultante dalla media dei tributi pagati negli ultimi dieci anni per l'esercizio del diritto estinto, ricapitalizzata del 25 per cento.
2.  L'indennità è liquidata dietro presentazione all'Amministrazione regionale dei documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi, nonché di quelli attestanti il pagamento degli oneri che hanno permesso di esercitare i predetti diritti. Qualora per l'esercizio dei diritti non sia stato pagato alcun tributo l'indennità è commisurata alla media, negli ultimi dieci anni, dei canoni di noleggio delle tonnare, ricapitalizzata al 5 per cento.
3.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'eser cizio finanziario medesimo.".

Note all'art. 23, comma 1:
-  L'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche introdotte dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1.  L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
1bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
2.  La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.".
-  L'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per effetto delle modifiche introdotte dal comma che si annota risulta il seguente:
"1. Il responsabile del procedimento:
a)  valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b)  accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)  propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;
d)  cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
2.  Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.
2bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.".
-  L'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per effetto delle modifiche introdotte dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1.  L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del pro cedimento mediante comunicazione personale.
2.  Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)  l'amministrazione competente;
b)  l'oggetto del procedimento promosso;
c)  l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d)  l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
e)  la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
f)  nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
3.  Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4.  L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.".
-  L'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per effetto delle modifiche introdotte dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1.  In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2.  Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3.  Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5.  Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

Nota all'art. 24, comma 1:
L'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.",per effetto della modifica introdotta dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Semplificazione procedure - 1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
2.  Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso.".

Nota all'art.25, comma 1:
L'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano.", per effetto della modifica introdotta dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1.  I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, sono iscritti in una separata sezione dell'albo di cui all'articolo precedente.
2.  Alla stessa separata sezione dell'albo di cui all'articolo 6 sono iscritti anche i consorzi e le società consortili cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come definite dal CIPE, purché in numero non superiore alla metà, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti.
3.  Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo, sono estese le agevolazioni regionali previste per le imprese artigiane.".

Nota all'art. 25, comma 2:
L'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano.", per effetto della modifica introdotta dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituita una commissione provinciale per l'artigianato.
La commissione, composta da dodici membri, è costituita:
a)  da sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'Albo provinciale di competenza da almeno tre anni, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato;
b)  da sei esperti, di cui quattro nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL e due dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
La commissione è integrata da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, con voto consultivo.
La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dura in carica cinque anni.
Essa elegge il proprio presidente ed il vicepresidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lett. a).".

Note all'art. 27, comma 1:
-  Il comma 2 dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici ", nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"2.  Qualunque sia la fonte di finanziamento le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a)  all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
b)  ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed alle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c)  ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori;
d)  agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento.".
-  Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante "Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.", così dispone:
"Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.".

Nota all'art. 27, comma 2:
La legge regionale 7 agosto 2002, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 2002, n. 37, reca "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.".

Nota all'art. 27, comma 4:
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici ", nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie. - 1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate:
a)  dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)  dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;
c)  dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime;
d)  da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e)  dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f)  dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g)  da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili;
g-bis)  da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2.  I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza:
a)  per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente;
b)  per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.
3.  Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4.  Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della progettazione o delle altre attività previste nella presente legge. Nel caso di affidamento delle medesime attività a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5.  Si intendono per:
a)  società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b)  società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
6.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 5.
7.  Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
8.  Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9.  Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
10.  Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.
11.  Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia.
12.  Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera.
13.  Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.
14.  La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.
15.  Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
16.  Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
17.  Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.
18.  Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
19.  I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché per le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20.  I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
21.  In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
22.  Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
23.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.".

Nota all'art. 27, comma 5:
L'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Qualificazione. - 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2.  Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3.  Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a)  certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme euro pee della serie UNI CEI EN 45000;
b)  dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c)  requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4.  Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a)  il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b)  le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.
c)  le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d)  i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e)  la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f)  i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
g)  le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento;
h)  la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5.  ...
6.  Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7.  Fino al 31 dicembre 1999, il comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclu sione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8.  A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10.  A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
11-bis.  Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter.  Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater.  Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci:
a)  la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b)  nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies.  Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:
a)  per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
b)  per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
c)  per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento.
11-sexies.  Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies.  Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.".

Nota all'art. 28, comma 2:
La legge 26 febbraio 1987, n. 49, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 1987, n. 49, reca "Nuova disciplina della cooperazione dell'Ita lia con i Paesi in via di sviluppo.".

Nota all'art. 29, comma 1:
L'art. 27 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Indirizzi per la contrattazione collettiva e procedimento contrattuale. - 1.  Gli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale sono deliberati dalla Giunta regionale, per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, e da un comitato di settore costituito dai presidenti o legali rappresentanti degli enti di cui all'articolo 1, per la contrattazione relativa agli stessi, nell'ipotesi di individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'articolo 24.
2.  Al comitato di settore di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3.  Nell'ipotesi di cui al comma 1, gli indirizzi del comitato di settore vengono sottoposti alla Giunta regionale che, entro dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria regionale.
4.  L'ARAN Sicilia informa costantemente la Giunta regionale ed eventualmente il comitato di settore sullo svolgimento delle trattative.
5.  Raggiunta l'ipotesi di accordo, per i dipendenti degli Enti di cui al comma 1, l'ARAN Sicilia acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico del bilancio delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore provvede, con gli effetti di cui al comma 1, dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 5 giorni dalla richiesta dell'ARAN Sicilia e trasmette il proprio avviso unitamente all'ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere tramite l'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale. In caso di divergenza della valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso della Regione alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni.
6.  Raggiunta l'ipotesi di accordo contrattuale per i dipendenti regionali o nell'ipotesi di mancata individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'articolo 24 per il comparto unico, l'ARAN Sicilia trasmette le ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere tramite l'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale.
7.  Il giorno successivo all'acquisizione del parere favorevole sull'ipotesi accordo, l'ARAN Sicilia trasmette la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione alla Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti del comma 4, con esclusione de penultimo periodo, e del comma5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'Assessore per il bilancio e le finanze ed all'ARAN, l'ARAN Sicilia.
8.  Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva si applica il comma 6 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Governo con il Presidente della Regione ed il Parlamento con l'Assemblea regionale siciliana.
9.  In ogni caso la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo decorsi i quali il Presidente dell'ARAN Sicilia sottoscrive definitivamente il contratto collettivo salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 8.
10.  Il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di cui al comma 1 non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, verificate dall'organo tutorio ed approvate dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale.
11.  Per le finalità del comma 6 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 2000 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
12.  Agli oneri di cui al comma 11 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.
13.  Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02 - 1001.".

Note all'art. 30, comma 1:
-  Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"1.  Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.".
-  Il comma 5 dell'art. 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003", così dispone:
"5.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province nell'anno 2003 per effetto delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.".

Nota all'art. 30, comma 2:
L'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"Assegnazioni autonomie locali. - 1. Le assegnazioni annuali ai comuni e alle province previste dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 sono erogate in quattro trimestralità posticipate.
2.  L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, tenendo conto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dal comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.".

Nota all'art. 30, comma 3:
L'art. 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio. - 1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è auto rizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'uti lizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.".

Nota all'art. 30, comma 4:
Il comma 15 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"15.  Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996.".

Nota all'art. 30, comma 5:
Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.", così dispone:
"7.  Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.".

Nota all'art. 30, comma 6:
La legge 27 dicembre 1977, n. 984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 gennaio 1978, n. 8, reca "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.".

Nota all'art. 30, comma 7:
L'art. 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto della modifica introdotta dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1. Per il triennio 2003-2005 le assegnazioni annuali a favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 745.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla Conferenza Regione-auto nomie locali, a spese di investimento.
2.  Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla Conferenza Regione-autonomie loca li, a spesa di investimento.
3.  Le quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
4.  Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in base ad una stime, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il bilancio e le finan ze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
5.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Sulla base dei dati comunicati da ciascuna provincia regionale al dipartimento regionale delle finanze e del credito, in base alle risultanze dei rendiconti entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
6.  Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis.  Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.".
7.  Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione" e dopo le parole "Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da iscrivere in un apposito capitolo di spesa".
8.  Al comma 5 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "da emanarsi" sono aggiunte le parole "previo parere della Commissione legislativa permanente".
9.  Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
10.  La Conferenza Regione-autonomie locali determina la percentuale a valere sui fondi di cui al comma 1, da destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria per l'attuazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse all'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
11.  All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "pari all'1 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 3 per cento".
12.  I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali sono esclusi, analogamente ai residui derivanti dai trasferimenti erariali, dal computo della somma totale dei residui attivi di fine esercizio che concorrono all'accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
13.  All'applicazione per l'anno 2002 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si provvede in sede di riparto del fondo per le autonomie per l'esercizio 2003 con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno scolastico 2001-2002.
14.  Agli eventuali maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dall'articolo 17 della presente legge.
15.  Nell'ambito delle assegnazioni alle province di cui al comma 1, la somma di 7.747 migliaia di euro è destinata all'erogazione, in favore agli enti gestori di licei linguistici e musicali, delle somme previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, relative all'anno 1997.
16.  ...".

Nota all'art. 30, comma 8:
L'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", per effetto della modifica introdotta dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Sostegno alle autonomie locali. - 1. Nelle more dell'attuazione del complessivo riordino del sistema delle autonomie locali e del relativo finanziamento e fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste dall'articolo 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque per l'esercizio finanziario 1997, al fine di garantire alle province e ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna ai comuni e alle Province regionali, con propri decreti, una quota non inferiore al 13 per cento delle entrate tributarie accertate nel penultimo anno precedente quello di competenza, come risultano determinate con il relativo rendiconto generale consuntivo.
2.  Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni e le Province regionali.
3.  La assegnazione dei fondi anzidetti è effettuata dall'Assessore regionale per gli enti locali alle Province regionali, per il 50 per cento sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello dell'ultima ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale, e ai comuni sulla base dei criteri generali della ripartizione del fondo per servizi previsto ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 effettuata nell'anno precedente.
4.  Nell'ambito dell'ammontare complessivo del fondo da assegnare ai comuni, una quota di lire 261.000 milioni è destinata allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorità per quelli attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.
5.  Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a lire 246.000 milioni, è ripartita fra i comuni e le Province regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la somma di lire 246.000 milioni.
6.  Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un fondo da ripartire tra i comuni e le Province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, [o per il quale è stata inoltrata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 o in forza di concorsi già espletati] purché il relativo onere per l'esercizio finanziario 1997 non superi la somma di lire 15.500 milioni (capitolo 18714), ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonché ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, della legge regionale 15 aprile 1993, n. 14, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, della legge regionale 15 marzo 1994, n. 6, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammon tare del fondo è determinato con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio del l'eser cizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma.
6-bis.  Nelle finalità del fondo di cui al comma 6, ai sensi del comma 170 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve ritenersi incluso il personale per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 in forza di concorsi già espletati, le cui graduatorie siano state approvate nel termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. La conseguente autorizzazione e la relativa copertura finanziaria della spesa sono assicurate con apposito provvedimento da rilasciarsi da parte dell'Assessore per gli enti locali, sempreché venga accertato che, alla data di acquisizione dell'istanza da parte dell'Assessorato degli enti locali, sussisteva il rispetto delle disposizioni legislative statali vigenti a quel momento nelle materie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7.
7.  L'Assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 6 con propri decreti in proporzione alla consistenza del personale in servizio presso le Province regionali e i Comuni. Per i predetti enti sussiste l'obbligo di procedere al progressivo riassorbimento nell'anno medesimo a carico dei propri bilanci ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti.
7-bis.  Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo.
8.  Per l'esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle Province regionali sono comprensivi della quota di lire 4.253 milioni, corrispondenti all'aliquota del 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
9.  Le disponibilità dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni confluiscono al fondo di cui al comma 1.
10.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano gli interventi finanziari di cui alla tabella allegata alla presente legge. Con la medesima decorrenza gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella predetta tabella sono soppressi.
11.  Al fine di concorrere agli investimenti dei comuni e delle province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi sulle quote interessi e capitale all'ammortamento di mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche. Per tale finalità è autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio.
12.  I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti locali.
13.  I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun comune, relativi all'anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali.
14.  Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, trasferite dalla Regione agli enti locali negli anni 1996 e precedenti non ancora impegnate e che possono essere utilizzate in forza di disposizioni di legge per l'esercizio 1997, saranno riprogrammate dagli stessi con le modalità di cui al presente articolo.
15.  Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996.
16.  Tali assegnazioni affluiranno in un unico capitolo di entrata del bilancio del comune. La misura della ripartizione tra gli interventi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, viene stabilita dal comune in sede di predisposizione del programma di spesa.
17.  Le assegnazioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere riprogrammate con le modalità previste dai precedenti commi.".

Nota all'art. 31, commi 1 e 2:
Il comma 2 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.".

Note all'art. 33, comma 1:
-  Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione - autonomie locali, a spese di investimento.".
-  La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 gennaio 1989, n. 21.

Nota all'art. 34, comma 3:
L'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:
"Risultato economico bilanci aziende sanitarie. - 1. Gli avanzi di amministrazione delle aziende sanitarie accertati con il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001 e gli utili di esercizio che vengono conseguiti a partire dall'esercizio finanziario 2002, come accertati con i relativi bilanci di chiusura di esercizio possono essere destinati dalle singole aziende sanitarie per la copertura di:
a)  spese di investimento;
b)  spese in conto esercizio;
c)  incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione aziendale;
d)  costituzione di riserve di bilancio da destinare al ripiano di eventuali perdite di esercizio, che restano vincolate a tale finalità per almeno tre esercizi finanziari.
2.  Le aziende sanitarie possono effettivamente utilizzare gli avanzi di amministrazione e gli utili di cui al comma 1 solo dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per la sanità del conto consuntivo o del bilancio di chiusura di esercizio che accertano il relativo risultato di esercizio.
3.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai risultati finanziari derivanti dalle gestioni stralcio di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la cui destinazione o copertura finanziaria è stabilita con decreto dell'Assessore regionale per la sanità di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4.  I disavanzi di amministrazione dell'esercizio finanziario 2001 e le eventuali perdite che si verifichino a partire dall'anno 2002 sono ripianati mediante apposito piano, proposto dall'azienda sanitaria e da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della sanità.
5. Il piano di copertura del disavanzo o delle perdite prevede un arco temporale non superiore a tre anni, nonché le fonti di copertura interne alle aziende e le modalità per il ripiano utilizzando prioritariamente le riserve allo scopo costituite negli esercizi precedenti, ai sensi della lettera d) del comma 1.".

Note all'art. 36, comma 1:
-  Il comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale", così dispone:
"Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a)  interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)  interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c)  interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d)  interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e)  interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.".
-  Il comma 5 dell'art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.", così dispone:
"5.  Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.".
-  Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 dicembre 1994 reca "Realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 dicembre 1994, n. 290.
-  L'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, recante "Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico.", così dispone:
"Censimento ed assegnazione alloggi. - 1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.
2.  A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto.
3.  La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda. L'assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a)  che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;
b)  che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;
c)  che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;
d)  che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate.
4.  L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.
5.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.".

Nota all'art. 37, comma 1:
Il comma 59 dell'art.2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.", così dispone:
"59.  Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.".

Nota all'art. 38, comma 1:
La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, reca "Addestramento professionale dei lavoratori.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 marzo 1976, n. 13.

Note all'art. 38, comma 2:
-  Il comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", introdotto dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"2-ter.  I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente.".
-  La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, reca "Addestramento professionale dei lavoratori.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 marzo 1976, n. 13.

Nota all'art. 39:
L'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Fondo di garanzia personale formazione professionale. - 1. E' costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzata ad una politica di sostegno al reddito.
2.  La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai sensi dell'articolo 3, lettere g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo è, altresì, alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3.  I benefìci non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.".

Nota all'art. 41, comma 1:
L'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Dotazione finanziaria. - 1. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento, amministrativo e didattico.
2.  Tale dotazione finanziaria tranne che per quanto stabilito al successivo comma 3-bis è attribuita senz'altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. La dotazione finanziaria può essere utilizzata indifferentemente per le spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno.
3.  L'assegnazione comprende, per singole tipologie di scuole ed istituti, una quota fissa per sedi principali, plessi, sezioni staccate o scuole coordinate, nonché la quota riferita ai singoli alunni, variabile per tipologia di scuola. Detta dotazione è comunque stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento - apprendimento, nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La dotazione è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, della Comunità europea, della Regione, degli enti locali, di altri enti o di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
3-bis. La perequazione tra istituzioni scolastiche è perseguita dalle medesime attraverso l'utilizzo del 5 per cento dell'assegnazione per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.
4.  Restano a carico degli enti locali obbligati gli oneri previsti da disposizioni legislative.
5.  Alle istituzioni scolastiche statali e regionali pareggiate non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.
7.  Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.
8.  Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali, dell'istituto tecnico regionale delle attività sociali di Catania, degli istituti professionali regionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Catania e di Palermo e degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.".

Nota all'art. 42:
L'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", per effetto della modifica apportata dall'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Adesione al circuito nazionale acquisti. - 1. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191.".

Note all'art. 44, comma 4:
-  La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, reca "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.
-  Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Note all'art. 45, comma 1:
-  L'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo.", così dispone:
"Semplificazioni. - 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3.  Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a)  qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b)  qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c)  qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3.  Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".
6.  I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo, Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.".
-  L'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche. - 1. Sono recepite le disposizioni contenute nei commi 4 e 9 dell'articolo 7, tranne le parole da "esclusivamente" alla fine del primo periodo, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di turismo.
2.  Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa.".
-  L'art. 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Sportello unico. - 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2.  Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato.
3.  I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
4.  Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
-  L'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Princìpi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi. - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2.  Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3.  I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4.  Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5.  Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.".

Nota all'art. 47, commi 1 e 2:
L'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", già modificato dall'art. 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e dall'art. 34 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Revisori dei conti. - 1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
a)  un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente;
b)  un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
c)  un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (provincia o comune).
2.  Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'àmbito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.
2-bis.  L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.
2-ter.  Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purchè residenti o domiciliati nella Regione siciliana.
3.  I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due quadrienni.".

Nota all'art. 48, comma 1:
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

Note all'art. 48, comma 7:
-  L'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale.", così dispone:
"Disposizioni sulla durata, la proroga e la decadenza degli organi amministrativi. - 1. Le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 si applicano con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale.
2.  Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi, da comunicare alla Presidenza della Regione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente alle nomine o designazioni da effettuare l'anno successivo.
3.  Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1. L'elenco indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al quale la nomina deve essere effettuata, le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione, l'organo regionale competente alla nomina, il termine di scadenza del mandato dell'organo o dell'ente, il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito, nonché i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico e le indennità previste per ogni incarico.".
-  La legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, reca "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 giugno 1997, n. 30.

Nota all'art. 49, commi 1 e 2:
L'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", per effetto della modifica apportata dall'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Aperture di credito. - 1. L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:
a)  esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;
b)  acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
c)  competenze fisse ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della Regione;
d)  restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
e)  servizi degli organi della Regione;
f)  erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione.
2.  Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.
3.  A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.
4.  Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.
5.  Gli ordini di accreditamento riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati.
6.  Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, sono trasportati d'ufficio sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente art. 12.
7.  Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione.
8.  Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.
9.  Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
10.  Qualora l'amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti".
11.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie su rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso. I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.".

Nota all'art. 50, comma 1:
L'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto della modifica introdotta dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Controllo e monitoraggio spesa pubblica. -  1.  Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l'adozione, della quale l'amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria centrale.
1-bis. I provvedimenti adottati dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comportanti obbligazioni e privi della copertura finanziaria sono nulli ed i dirigenti che li dispongono sono rimossi dall'incarico su iniziativa dell'amministrazione competente.
2.  Per gli enti pubblici non economici sottoposti a o vigilanza e/o controllo della Regione provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi sindacali o di revisione dei conti.
3.  Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verifichino o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'amministrazione competente deve dare tempestiva comunicazione all'Assessore per il bilancio e le finanze al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative.
4.  Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e nazionali, alle annualità relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive motivate e documentate esigenze il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, può escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento.
5.  Per le medesime finalità e con le modalità di cui al comma 4, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, può con proprio decreto disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. E' fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di controllo di vigilare sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente.".

Nota all'art. 51:
L'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto della modifica introdotta dall'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Equilibrio economico aziende sanitarie. - 1. Per l'anno 2002 le aziende sanitarie sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l'1 per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio o all'ammontare che viene negoziato con l'Assessorato regionale della sanità. L'utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le modalità di cui all'articolo 29 della presente legge.
2.  Le aziende possono ricorrere al mercato finanziario per la copertura parziale o totale di investimenti, nel rispetto dei limiti di autosufficienza economico-patrimoniali.
3.  L'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze per gli aspetti finanziari, assegna, all'inizio di ciascun anno, ai direttori generali delle aziende sanitarie ulteriori specifici obiettivi con valenza finanziaria, fissando le cadenze delle verifiche periodiche. Qualora, al termine delle verifiche effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, ciascun direttore generale non consegua gli obiettivi assegnati, la Regione dichiara la decadenza dello stesso con la procedura di cui agli articoli 3-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e provvede alla sua sostituzione. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.
4.  Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione.
5.  Gli atti da sottoporre al controllo dell'Assessorato regionale della sanità sono: gli atti di bilancio, l'atto aziendale, il piano attuativo, il programma di attività, le piante organiche complessive, deliberati da ciascuna azienda e/o ente sanitario, fatto salvo il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di cui all'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
5-bis.  I bilanci d'esercizio, adottati dalle aziende sanitarie entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere trasmessi, corredati del parere del collegio sindacale, all'Assessorato regionale della sanità, entro il 31 maggio di ogni anno.
6.  I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione, e dei propri vincoli di bilancio.
7.  Le aziende sanitarie possono, al fine del contenimento dei costi ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 della presente legge, costituire società miste per la gestione di servizi per i quali con l'affidamento all'esterno si consegue una maggiore economicità.".

Nota all'art. 53, commi 2, 5, 11, 13 e 15:
L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", per effetto delle modifiche apportate dai commi 11 e 15 che si annotano, risulta il seguente:
"1.  I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di presentare le proprie osservazioni. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2.  Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sotto posto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1.
3.  Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4.  L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5.  Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6.  I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
7.  I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.".

Nota all'art. 53, comma 8, lett. b):
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

Nota all'art. 53, comma 12:
L'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, recante: "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS).", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Controlli. - Tutte le deliberazioni dell'IRVV, dell'AST, della IRCAC, della CRIAS e dell'EAS inerenti a bilanci, ad atti di programmazione annuale e pluriennali e alle relative relazioni di attuazione, nonché le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazione su quote future dei fondi di dotazione sono sottoposte, su proposta degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, all'approvazione della Giunta regionale.
Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed i relativi regolamenti, nonché quelle inerenti al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza, che decidono, previa acquisizione del parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro quaranta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate.
Tutte le altre deliberazioni, tranne quelle dell'IRCAC e della CRIAS concernenti operazioni di credito ed atti comunque connessi e che sono immediatamente esecutive, sono comunicate in copia entro dieci giorni dalla data di adozione agli Assessorati competenti all'esercizio dei poteri di tutela e di vigilanza. Detti Assessorati possono, entro dieci giorni dalla ricezione, sospenderne l'esecuzione; ove entro i successivi venti giorni non se ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità, le stesse divengono esecutive.
Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo ad eccezione di quelle relative ad atti di ammissione singola a contributi e a finanziamenti diretti, sono trasmessi in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, oltre che agli Assessorati regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela anche alla Presidenza della Regione.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di controlli sulle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'ESA.".

Note all'art. 53, comma 14:
-  I commi da 2-ter a 2-sexies dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.", così dispongono:
"2-ter.  Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
2-quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2-ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
2-quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.
2-sexsies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.".
-  Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale).".

Nota all'art. 55, comma 1:
L'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Patto di stabilità regionale. - 1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale).
2.  A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di enti.
3.  Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le comunicazioni previste dai commi 13 e 17 dell'articolo 29 della citata legge n. 289 del 2002 sono trasmesse anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro.
4.  Il comma 3 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.
4-bis.  I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, non sono considerati fra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità.
4-ter.  Ai fini della certificazione dei parametri obiettivi di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la spesa per il personale stabilizzato ai sensi della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è da escludere dal volume complessivo della spesa per il personale.".

Note all'art. 57, comma 1:
-  La legge regionale 6 maggio 1981, n.96, reca "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 maggio 1981, n. 23, S.O.
-  L'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Consorzi fidi di primo e di secondo grado. -  1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nella legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nella legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.
2.  Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine.
3.  La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.
4.  L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003 e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire. L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.
4-bis.  In caso di accorpamento tra consorzi fidi, costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi.
5.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.".

Note all'art. 57, comma 2:
-  Il titolo X della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, reca "Consorzi fidi".
-  L'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea 25 marzo 1957 contiene l'elenco dei prodotti agricoli.
-  L'art. 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca. - 1. La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e della pesca singole o associate.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:
a)  contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate nonché alle imprese non associate che si assumano l'onere delle spese amministrative inerenti alla fornitura della garanzia;
b)  contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese agricole singole ed associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.
3.  I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.
4.  I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni e per una misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.
5.  Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato competente definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi integrativi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.
5-bis.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di euro 20 milioni.".
-  Il Regolamento (CE) 6 ottobre 2004, n. 1860/2004, reca "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 ottobre 2004, n. L 325.

Nota all'art. 57, comma 3:
L'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Statuti consorzi fidi. - 1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente Titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
b)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
c)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine;
d)  il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
e)  la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;
f)  la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
g)  le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2.  Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:
a)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi;
b)  l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;
c)  la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;
d)  la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.
3.  All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 le parole "dell'articolo 33" sono da intendersi "dell'articolo 31".
4.  Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati. Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa, essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. In tal caso gli statuti devono obbligatoriamente prevedere la costituzione di un apposito fondo rischi separato specificatamente riservato alle imprese dei settori non agevolabili.
5.  Per i consorzi misti di cui al comma 4 lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.
6.  I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione.".

Nota all'art. 57, comma 4:
La legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, reca "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2002, n. 59.

Nota all'art. 57, comma 5:
L'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", così dispone:
"Interventi di finanza derivata per il sostegno produttivo delle imprese. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione siciliana è autorizzata, direttamente o per il tramite di struttura a tal fine istituita, a promuovere la costituzione e a sottoscrivere quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso per l'investimento nel capitale di imprese siciliane che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
3.  Per le finalità di cui al comma 1 nonché per la sottoscrizione della quota regionale del capitale sociale della società di gestione del risparmio è istituito un fondo a destinazione vincolata, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.".

Nota all'art. 57, comma 6:
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, reca "Provvedimenti per la cooperazione", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 1948, n. 17.

Note all'art. 57, comma 7:
L'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: 'Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore'.", così dispone:
"Modalità e soggetti abilitati. - 1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro.
2.  Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
3.  Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.
4.  Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.
5.  Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2001, n. 287, alle direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a quest'ultime.
6.  Le associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.
7.  A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti.
8.  Le associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2001, n. 287, alle direzioni provinciali del lavoro:
a)  l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
b)  l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.
9.  Il mancato versamento del contributo biennale all'associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non è cancellato dall'elenco degli aderenti.".
-  Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, reca "Provvedimenti per la cooperazione", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 1948, n. 17.
-  L'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, recante "Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.", così dispone:
"L'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale provvede alla erogazione di contributi:
a)  ...
b)  per favorire l'organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione di consorzi fra cooperative legalmente riconosciute;
c)  l'Assessorato del lavoro e della cooperazione è altresì autorizzato a concedere sussidi straordinari per favorire il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
d)  ...
e)  a favore di cooperative e loro consorzi per il riattamento, completamento ed ammodernamento di immobili di loro proprietà.
2.  ...".
-  La legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, reca "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 maggio 1991, n. 26.

Note all'art. 58, comma 1:
-  L'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Statuti consorzi fidi. - 1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
b)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
c)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine;
d)  il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
e)  la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;
f)  la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
g)  le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2.  Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:
a)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi;
b)  l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;
c)  la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;
d)  la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.
3.  All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, le parole "dell'articolo 33" sono da intendersi "dell'articolo 31".
4.  Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati. Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa, essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. In tal caso gli statuti devono obbligatoriamente prevedere la costituzione di un apposito fondo rischi separato specificatamente riservato alle imprese dei settori non agevolabili.
5.  Per i consorzi misti di cui al comma 4 lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.
6.  I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione.".
-  Il comma 4 dell'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"4.  L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003 e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire. L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.".
-  Il comma 7 dell'art. 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"7.  Qualora i Confidi intendono concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.".

Nota all'art. 59, comma 5:
Il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 17 giugno 2002, n. 890, reca "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 giugno 2002, S.O. n. 22.

Note all'art. 60, comma 1:
-  Il titolo VI del libro V del codice civile reca "Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici".
-  La legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, reca "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 maggio 1991, n. 26.
-  Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Nota all'art. 60. comma 2:
L'art. 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", fa parte del titolo IV riguardante le guardie particolari e gli istituti di vigilanza e di investigazione privata.

Nota all'art. 60, comma 3:
L'art. 88 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità europea, così dispone:
"1.  La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2.  Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la commissione delibera.
3.  Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

Note all'art. 60, comma 4:
Il regolamento della Commissione (CE) 12 gennaio 2001, n. 70/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 13 gennaio 2001, n. L 10.
-  Gli artt. 87 e 88 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità europea, così dispongono:
"Articolo 87. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2.  Sono compatibili con il mercato comune:
a)  gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b)  gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c)  gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3.  Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a)  gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b)  gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c)  gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
d)  gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e)  le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".
"Articolo 88. - 1. La commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2.  Qualora la commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3.  Alla commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

Note all'art. 61, comma 1:
L'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:
"Prestiti partecipativi. -  1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001.
2.  Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dall'Unione europea.
3.  I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.
4.  Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.
5.  L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.
6.  I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.
7.  Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento.
8.  L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4.
9.  Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.
10.  Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.
11.  Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.
12.  All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.
13.  Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'asse industria e servizi.".
-  L'art. 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.", così dispone:
"Nuove iniziative industriali. - 1.  Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio della Regione siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64. I contributi in conto interessi di cui al presente comma sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà apposita convenzione.
2.  Il comitato regionale per il credito e risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente comma, nonché i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui ai precedenti commi.
3.  Del regime agevolato di cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa non rinuncia alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.
4.  Alle operazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
5.  Per le finalità di cui ai precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500 milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.
6.  Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire 44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni successivi.
7.  L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.
8.  Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9.  L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
a)  contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
b)  contributi in conto capitale;
c)  contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.".
-  Gli artt. 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.", cosi dispongono:
"Art. 5. - Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi artt. 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.
La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività fuori del territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia.
L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63.
Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.".
"Art. 11. - Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) viene istituito, a norme dell'art. 7 dello statuto medesimo ed a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale, a gestione separata, di otto miliardi di lire con un versamento di un miliardo nell'esercizio 1957-58, di un miliardo e 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62, salvo gli eventuali aumenti che siano disposti con la legge del bilancio.
E' altresì autorizzata, per gli esercizi successivi a quelli anzidetti, la spesa annua che sarà per ciascun esercizio determinata con la legge del bilancio.
Il fondo è destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento dei stabilimenti industriali, previsti nell'art. 1 della presente legge, nelle forme indicate all'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, istitutiva dell'I.R.F.I.S., salvo quanto disposto dal comma seguente.
Alla gestione del fondo provvede il comitato previsto dall'art. 10.
Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il comitato consultivo per l'industria, fissa annualmente i criteri ai quali deve uniformarsi l'Istituto nella scelta delle attività industriali da ammettersi al finanziamento, i tipi di operazioni che potranno avere durata superiore a quella prevista dall'art. 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, ed i limiti massimi degli stessi anche in deroga alle norme della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Determina, altresì, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere adottate a norma del comma precedente.
All'uopo trimestralmente l'I.R.F.I.S. trasmette un elenco delle operazioni effettuate. Copia di tale elenco è trasmessa dall'Assessore preposto agli affari economici al Comitato consultivo per l'industria.
I finanziamenti concessi a norma del presente articolo non devono gravare sui mutuatari per interessi ed ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4%.
Il fondo previsto dal presente articolo è formato ai sensi del decreto legislativo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.".
-  L'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca.", così dispone:
"Istituzione del fondo. - Presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) è costituito un fondo a gestione separata di lire 30.000 milioni per il triennio 1981-83, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981, per la concessione diretta o attraverso appositi organismi da promuovere con partecipazione maggioritaria o convenzionare dallo stesso I.R.F.I.S., quale gestore del fondo, di operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori.
L'intervento del fondo per le suddette operazioni non può, in ogni caso, superare l'importo di lire 500 milioni.
Ai fini dell'applicazione del presente capo per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazioni di beni mobili e immobili acquistati su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.".
-  L'art. 43 delle legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, recante "Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali.", così dispone:
"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto ed a carico del bilancio della Regione, un "fondo regionale di garanzia per il credito industriale", di 10 miliardi di lire con un versamento iniziale di 4 miliardi nell'esercizio 1973 e di 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976.
Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi, ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese industriali nonché alle imprese artigiane che realizzino investimenti nel territorio della Regione per la costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, ivi compresi i servizi reali di cui allo articolo 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica.
La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese che ne facciano richiesta in concessione ai finanziamenti a medio termine di cui al secondo comma e che non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare che verrà a costituirsi o ad aggiungersi nell'azienda da finanziare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento ivi compresa la quota riferita alle scorte.".
-  L'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, recante "Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni regionali e norme per il settore dei giacimenti minerari da cava.", così dispone:
"Allo scopo di consentire la normalizzazione dello equilibrio economico finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, incluse le imprese artigiane, aventi sede ed operanti in Sicilia, di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono autorizzati interventi creditizi sotto forma di apertura di credito di durata non superiore a tre anni.
Gli interventi di cui al precedente comma sono commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'ultimo esercizio e non possono superare l'importo massimo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria.
Per le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo il tasso d'interesse annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese è fissato nella misura indicata dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche.
Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS con l'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'anno finanziario 1986, di lire 20.000 milioni.
Dei 20.000 milioni di cui al comma precedente, il 40 per cento è riservato alle imprese di estrazione dei materiali lapidei e di pregio operanti nel settore.
Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.
Le operazioni di credito di cui ai precedenti commi sono assistite da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e/ o da fidejussione bancaria e/ o assicurativa nella misura del 30 per cento e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70 per cento.".
-  L'art. 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Sostegno piccole e medie imprese. - 1.  L'IRFIS è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria, che operano nei settori dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie plastiche, prestiti a tasso agevolato per far fronte alle spese di avvio dell'attività e di gestione, compresa la formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle imprese che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi avvalendosi dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n. 488, secondo l'ordine cronologico di approvazione delle relative graduatorie o altre fonti di finanziamento pubblico.
2.  Nei limiti fidati dal Regolamento C.E. n. 69/01 della commissione 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis, il prestito è erogato al tasso dell'1 per cento per un importo non superiore al predetto contributo pubblico ottenuto ai sensi della legge n. 488 del 1992 o altre fonti di finanziamento pubblico. Il prestito ha una durata di trentasei mesi e può essere rinnovato per lo stesso periodo sussistendo le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa.
3.  L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 fermo restando l'importo massimo può essere concessa, su richiesta dell'impresa, in forma mista in parte come prestito a tasso agevolato e per la restante parte come contributo a fondo perduto.
4.  Per le finalità del presente articolo l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare 2.000 migliaia di euro a valere sulla disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
5.  Le residue disponibilità nonché i successivi rientri in conto capitale degli stanziamenti di cui alla lettere b) dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, all'articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
6.  Le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e destinate quanto a 10.000 migliaia di euro alle originarie finalità del fondo e quanto a 24.000 migliaia di euro alle finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  Alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, dopo le parole "integrata la polizza fidejussoria rilasciata da primarie compagnie di assicurazione" sono aggiunte le parole "o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso".
8.  I benefìci di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sono applicati ai settori agevolabili ai sensi del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente le agevolazioni all'industria, individuati con la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive.".
-  L'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Aiuti agli investimenti. - 1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2.  I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le seguenti modalità:
a)  contributi in favore delle piccole e medie imprese che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Regione di importo inferiore alla soglia eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
b)  contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale.
3.  La ripartizione delle risorse disponibili tra le due modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di programmazione 2000-2006.
4.  La quota di risorse eventualmente non utilizzata su base territoriale concorre a finanziare, ferma la riserva al territorio provinciale di originaria assegnazione, i successivi bandi regionali.
5.  Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, in particolare servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, servizi di consulenza tecnico-economica.
6.  Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
7.  La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
a)  rapporto tra numero nuovi occupati ed importo investimento complessivo;
b)  rapporto tra agevolazione massima richiedibile e agevolazione richiesta;
c)  rapporto tra risorse proprie investite o da investire e contributo complessivo;
d)  parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.
8.  Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni derivanti da normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relative alle stesse opere.
9.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziare non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.
10.  Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure amministrative adottate per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.".
-  Il comma 5 dell'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"5.  Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.".
-  L'art. 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Appalti di servizi. - 1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, con l'osservanza dei princìpi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, con le procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.".
-  Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.", ed è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana 27 agosto 1999, n. 201.

Note all'art. 61, comma 9:
-  Gli artt. 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.", cosi dispongono:
"Art. 5. - Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi artt. 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.
La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività fuori del territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia.
L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63.
Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.".
"Art. 11. - Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) viene istituito, a norme dell'art. 7 dello statuto medesimo ed a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale, a gestione separata, di otto miliardi di lire con un versamento di un miliardo nell'esercizio 1957-58, di un miliardo e 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62, salvo gli eventuali aumenti che siano disposti con la legge del bilancio.
E' altresì autorizzata, per gli esercizi successivi a quelli anzidetti, la spesa annua che sarà per ciascun esercizio determinata con la legge del bilancio.
Il fondo è destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento dei stabilimenti industriali, previsti nell'art. 1 della presente legge, nelle forme indicate all'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, istitutiva dell'I.R.F.I.S., salvo quanto disposto dal comma seguente.
Alla gestione del fondo provvede il Comitato previsto dall'art. 10.
Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, fissa annualmente i criteri ai quali deve uniformarsi l'istituto nella scelta delle attività industriali da ammettersi al finanziamento, i tipi di operazioni che potranno avere durata superiore a quella prevista dall'art. 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, ed i limiti massimi degli stessi anche in deroga alle norme della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Determina, altresì, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere adottate a norma del comma precedente.
All'uopo trimestralmente l'I.R.F.I.S. trasmette un elenco delle operazioni effettuate. Copia di tale elenco è trasmessa dall'Assessore preposto agli affari economici al comitato consultivo per l'industria.
I finanziamenti concessi a norma del presente articolo non devono gravare sui mutuatari per interessi ed ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4%.
Il fondo previsto dal presente articolo è formato ai sensi del decreto legislativo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.".
-  L'art. 43 delle legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, recante "Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali.", così dispone:
"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto ed a carico del bilancio della Regione, un "fondo regionale di garanzia per il credito industriale", di 10 miliardi di lire con un versamento iniziale di 4 miliardi nell'esercizio 1973 e di 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976.
Il fondo è destinato alla copertura dei rischi deirivanti dai finanziamenti a medio termine concessi, ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese industriali nonché alle imprese artigiane che realizzino investimenti nel territorio della Regione per la costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, ivi compresi i servizi reali di cui allo articolo 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica.
La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese che ne facciano richiesta in concessione ai finanziamenti a medio termine di cui al secondo comma e che non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare che verrà a costituirsi o ad aggiungersi nell'azienda da finanziare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento ivi compresa la quota riferita alle scorte.".
-  Gli artt. 4 e 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca.", così dispongono:
"Art. 4. - Fondo per l'anticipazione del contributo CASMEZ.
E' costituito presso l'I.R.F.I.S., a norma dell'art. 7 del relativo statuto, a carico del bilancio della Regione un "Fondo di rotazione" di lire 60.000 milioni con un versamento iniziale di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.
Il fondo è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle imprese che, a fronte di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive ivi compresi i servizi reali di cui all'articolo 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del territorio della Regione, hanno avanzato richiesta all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui allo articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni.
Sono ammesse al beneficio dell'anticipazione anche le imprese artigiane che realizzino iniziative industriali ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e del decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 75/IX/88 del 4 febbraio 1988.
L'agevolazione può essere richiesta dalle imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario ed opera in favore delle imprese che perfezionino o abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 29 marzo 1979, n. 91.
L'agevolazione creditizia regionale è commisurata al 90 per cento dell'ammontare del contributo in conto capitale della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, preventivato dall'istituto di credito a medio termine istruttore, in base all69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni.
L'importo dell'anticipazione non può superare il limite di lire 5.000 milioni.".
"Art. 23. - Istituzione del fondo. - Presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) è costituito un fondo a gestione separata di lire 30.000 milioni per il triennio 1981- 83, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981, per la concessione diretta o attraverso appositi organismi da promuovere con partecipazione maggioritaria o convenzionare dallo stesso I.R.F.I.S., quale gestore del fondo, di operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori.
L'intervento del fondo per le suddette operazioni non può, in ogni caso, superare l'importo di lire 500 milioni.
Ai fini dell'applicazione del presente capo per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazioni di beni mobili e immobili acquistati su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest' ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.".
-  L'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.", così dispone:
"Fondo di rotazione. - Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 12.530 milioni per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio di cui al precedente art. 39.
Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e l'istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti e aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.
Alla dotazione del fondo si provvede mediante versamento, a carico del bilancio della Regione, dell'importo di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1980, e di lire 900 milioni per gli esercizi 1981, 1982.
Al fondo di rotazione, di cui al primo comma, va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti previsti dagli articoli successivi.".
-  L'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, recante "Provvedimenti per il potenziamento dei servizi di trasporto di persone.", così dispone:
"E' istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) un fondo di rotazione a gestione separata per l'erogazione di mutui alle aziende private esercenti autoservizi extraurbani in concessione nel territorio della Regione, per l'acquisto di autobus nuovi e per l'ammodernamento, ampliamento, costruzione o acquisto di impianti destinati all'esercizio delle autolinee in concessione.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente comma.
Il tasso d'interesse sulle operazioni previste al primo comma del presente articolo viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito e il risparmio. Detto tasso, nella prima applicazione della presente legge, è fissato nella misura del 5 per cento.
Fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali 6 maggio 1976, n. 45, e 1 agosto 1977, n. 68, sui saldi giornalieri di cassa l'IRFIS è tenuto a contabilizzare e versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ogni esercizio finanziario un interesse al medesimo tasso corrisposto per il servizio generale di cassa regionale.
Gli utili netti della gestione del fondo sono portati ad incremento del fondo stesso.
Le spese e gli oneri accessori relativi alla gestione del fondo, nonché l'ammontare delle eventuali perdite sono addebitate al fondo di rotazione.
Per le attività derivanti dall'attuazione della convenzione, tutte incluse e nessuna esclusa, è attribuito all'IRFIS un compenso annuo da corrispondersi al 31 dicembre di ogni anno in misura percentuale sull'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate. Detto compenso non potrà superare la misura dell'1,75 per cento ed è posto a carico del fondo stesso.
Per la stipulazione della convenzione prevista dal presente articolo si prescinde dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa.
E' fatto obbligo all'IRFIS di comunicare semestralmente all'Assemblea regionale siciliana l'elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente articolo.
Resta salva l'applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Alla gestione del fondo sopraintende il comitato previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, integrato, con diritto di voto, dal direttore regionale preposto alla direzione regionale per i trasporti e le comunicazioni dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e da un funzionario addetto alla direzione medesima.
...
...
La durata dei prestiti resta fissata in cinque anni per l'acquisto degli autobus e in dieci anni per le altre finalità di cui al primo comma del presente articolo.
Le domande per le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere inoltrate all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che provvederà, entro 30 giorni, previo esame di competenza, all'invio presso l'IRFIS per la istruttoria successiva.
La concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa istruttoria di competenza condotta dall'IRFIS ed approvata dal comitato previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, integrato con l'undicesimo comma del presente articolo.
L'IRFIS, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, provvederà alla definizione dell'istruttoria per l'ammissione al finanziamento.
I finanziamenti previsti dal presente articolo sono assistiti:
-  quelli destinati all'acquisto di autobus dall'iscrizione di privilegio presso il pubblico registro automobilistico della provincia di competenza;
-  quelli destinati alle altre finalità da iscrizione di ipoteca presso la competente conservatoria.
I beni acquistati con il finanziamento di cui al presente articolo, per la durata del mutuo, non potranno essere alienati o destinati ad uso diverso da quello per cui il mutuo è stato concesso. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del mutuo.
In ogni caso il finanziamento di cui al presente articolo non potrà superare l'85 per cento della spesa per la quale si richiede il mutuo.".
-  L'art. 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Aiuti all'investimento. - 1. Le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6, relative all'oggetto e all'intensità degli aiuti a finalità regionale, si applicano agli aiuti disposti dall'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:
"7.  L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario.
8.  Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9.  L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
a)  contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
b)  contributi in conto capitale;
c)  contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".
2.  Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono abrogate le parole da "il contributo" fino a "enti creditizi".
3.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.".
-  L'art. 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Sostegno piccole e medie imprese. - 1. L'IRFIS è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria, che operano nei settori dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie plastiche, prestiti a tasso agevolato per far fronte alle spese di avvio dell'attività e di gestione, compresa la formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle imprese che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi avvalendosi dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n. 488, secondo l'ordine cronologico di approvazione delle relative graduatorie o altre fonti di finanziamento pubblico.
2.  Nei limiti fidati dal Regolamento CE n. 69/01 della commissione 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis, il prestito è erogato al tasso dell'1 per cento per un importo non superiore al predetto contributo pubblico ottenuto ai sensi della legge n. 488 del 1992 o altre fonti di finanziamento pubblico. Il prestito ha una durata di trentasei mesi e può essere rinnovato per lo stesso periodo sussistendo le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa.
3.  L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 fermo restando l'importo massimo può essere concessa, su richiesta dell'impresa, in forma mista in parte come prestito a tasso agevolato e per la restante parte come contributo a fondo perduto.
4.  Per le finalità del presente articolo l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare 2.000 migliaia di euro a valere sulla disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
5.  Le residue disponibilità nonché i successivi rientri in conto capitale degli stanziamenti di cui alla lettere b) dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, all'articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
6.  Le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e destinate quanto a 10.000 migliaia di euro alle originarie finalità del fondo e quanto a 24.000 migliaia di euro alle finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  Alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, dopo le parole "integrata la polizza fidejussoria rilasciata da primarie compagnie di assicurazione" sono aggiunte le parole "o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso".
8.  I benefìci di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sono applicati ai settori agevolabili ai sensi del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente le agevolazioni all'industria, individuati con la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive.".

Note all'art. 62, comma 1:
-  Le lett. a) e b) dell'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così, rispettivamente, dispongono:
"a) contributi a fondo perduto in misura non superiore ai massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE pari al 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per la piccola e media impresa per la realizzazione di un nuovo laboratorio, la ristrutturazione o l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica, su una spesa per investimento non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 1 miliardo. Parte della spesa ammessa al finanziamento, per un importo non superiore al 25 per cento, può riguardare costi per investimenti immateriali ed in particolare per la certificazione di qualità, per la tutela ambientale, per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione. I contributi sono erogati per il tramite della CRIAS;
b) in alternativa, il contributo può essere concesso sotto for ma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale;".
-  L'art. 63 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Concessione benefici legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. - 1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 200 migliaia di euro, sono concessi secondo le disposizioni sulla procedura automatica stabilite dall'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Per progetti e programmi di investimento di importo superiore si applicano le disposizioni dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sulla procedura valutativa.".

Nota all'art. 63, comma 1:
L'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Sviluppo di nuova imprenditoria. - 1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, è concessa per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività alle imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'information technology, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
2.  I benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
3.  Per inizio attività si intende quanto previsto per la relativa annotazione nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581 e della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3202/C del 22 gennaio 1990.
4.  L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5.  Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
5.bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma 4, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione della Comunità europea n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.".

Nota all'art. 63, comma 2:
L'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Incentivi alle imprese operanti in Sicilia. - 1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.
2.  L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana.
3.  L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4.  Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
4bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione della Comunità europea n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.".

Nota all'art. 64, comma 1:
Il comma 4 dell'art. 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"4.  Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni.".

Nota all'art. 65, comma 1:
L'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile. - 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
2.  I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.
3.  Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fideiussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
3bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento.
4.  I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
4bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.
5.  Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, "che abbiano completato il progetto nei termini previsti o" che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
a)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva.
b)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate.
c)  contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fideiussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento.
d)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.
5bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, "e successive modifiche ed integrazioni" ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.
5ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse.
5quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5 ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'lRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica.
6.  E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.
7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.
7bis. Per le finalità del comma 4-bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
8.  Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.
9.  Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 marzo 1995, n. 50.".

Nota all'art. 65, comma 2:
L'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Aiuti agli investimenti. - 1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 98/C74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.
2.  I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le seguenti modalità:
a)  contributi in favore delle piccole e medie imprese che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Regione di importo inferiore alla soglia eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
b)  contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale.
3.  La ripartizione delle risorse disponibili tra le due modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di programmazione 2000-2006.
4.  La quota di risorse eventualmente non utilizzata su base territoriale concorre a finanziare, ferma la riserva al territorio provinciale di originaria assegnazione, i successivi bandi regionali.
5.  Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, in particolare servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, servizi di consulenza tecnico-economica.
6.  Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.
7.  La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
a)  rapporto tra numero nuovi occupati ed importo investimento complessivo;
b)  (soppressa);
c)  rapporto tra risorse proprie investite o da investire e contributo complessivo;
d)  parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.
8.  Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti di Stato derivanti da normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relativi alle stesse opere.
9.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziare non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.
10.  Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure amministrative adottate per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.".

Nota all'art. 66, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Programmi costruttivi e promesse di finanziamento. - 1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono usufruire delle stesse per il recupero degli immobili a prevalente destinazione residenziale, ovvero per l'acquisizione, sia dal libero mercato o direttamente dalla partecipazione alle aste indette dalle procedure concorsuali, di immobili costruiti o in corso di costruzione, anche da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione.
2.  Per il recupero degli immobili che insistono nei centri storici, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali per la tutela degli edifici in essi ricadenti.
3.  Le cooperative edilizie incluse utilmente nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, relativi agli anni 1989 e precedenti, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.
4.  Le cooperative edilizie incluse utilmente nel piano degli stanziamenti approvato con decreto assessoriale 17 giugno 1994 che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 11, lettera a), del bando di concorso di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate decadute dai benefici, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.
5.  Sono fatti salvi i diritti delle successive cooperative inserite nella graduatoria di cui al decreto assessoriale 17 giugno 1994.
6.  Per le finalità dei commi 4 e 5 è autorizzato per l'anno finanziario 1997 il limite di impegno venticinquennale di lire 48.500 milioni.".

Nota all'art. 67, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, recante "Norme in materia di cooperative edilizie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95. - 1. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ed il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.
2.  Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.
3.  I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio.
4.  Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie ammesse ai benefici previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1995, n. 3825.".

Nota all'art. 67, comma 2:
L'art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Proroga di termini programmi costruttivi cooperative edilizie. - 1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 a tutte le cooperative edilizie in regola con le revisioni ordinarie.".

Nota all'art. 68, comma 1:
L'art. 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.", così dispone:
"Acquisizione dei terreni. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.
Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.".

Nota all'art. 69, comma 1:
L'art. 17 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotto dall'art. 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo di rotazione per la progettazione definitiva. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.
2.  L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2003, in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
3.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a)  validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa;
b)  ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale.
4.  A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al medesimo.
4bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.
4ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004."

Nota all'art. 70, comma 1:
L'art. 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo di rotazione per la progettazione. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.
2.  L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.
3.  In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei progetti integrati territoriali (PIT) finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 o in altri strumenti di programmazione negoziata.
4.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionale;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro.
5.  A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
5bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è attribuita agli enti locali territoriali per la realizzazione di progettazioni relative ad interventi straordinari ed urgenti. Il fondo di cui al comma 1 viene attribuito in misura proporzionale al numero di abitanti ed all'estensione territoriale.".

Note all'art. 71, comma 1:
I commi 1, 2 e 5 dell'art. 39 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", cosi, rispettivamente, dispongono:
"1.  Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2004, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.".
"2.  I contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni possono essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni, a condizione che sussistano l'interesse all'espletamento della prestazione e la relativa copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci nel periodo di competenza.".
"5.  Gli enti locali (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) possono effettuare assunzioni, anche part-time, di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili dagli stessi utilizzati, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni. Per le predette finalità, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai citati enti un incentivo una tantum pari ad un importo massimo di 30 migliaia di euro per ciascun lavoratore assunto, che viene proporzionalmente ridotto nel caso di assunzioni part-time.".
-  L'art. 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Indennità integrativa attività socialmente utili. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare l'indennità integrativa di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 ai lavoratori utilizzati presso la Regione siciliana.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.".
-  Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998.", così dispone:
"3.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare progetti di lavoro socialmente utili rivolti alle categorie prioritarie individuate dalla Commissione regionale per l'impiego ed ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per crisi di azienda, di area o di settore. E' altresì autorizzato a finanziare l'importo integrativo di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 9, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 per progetti approvati ai sensi del citato decreto legislativo e della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1998.".
-  L'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"Disposizioni in materia di attività socialmente utili. - 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:
a)  esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
b)  contratti quinquennali di diritto privato;
c)  contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d)  assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
e)  assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
2.  La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
3.  Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.
4.  Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5.  Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
6.  Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).".

Nota all'art. 71, comma 3:
Il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"6.  Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.".

Note all'art. 73, comma 1:
-  La legge regionale 1 settembre 1993, n, 25, reca "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 settembre 1993, n. 42.
-  La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, reca "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 dicembre 1995, n. 66.

Nota all'art. 74, comma 2:
Gli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 1 - Enti utilizzatori. - 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.
2.  In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.".
"Art. 5 - Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione. - 1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano:
a)  l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b)  le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'àmbito di quelle indicate nell'articolo 3;
c)  le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
d)  la località e la sede di svolgimento delle attività;
e)  la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;
f)  le modalità organizzative delle attività;
g)  l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
h)  le forme assicurative attivate;
i)  il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
l)  l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
m)  l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2.  La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3.  In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.
4.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.
5.  Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'àmbito di propria competenza.".

Nota all'art. 75, comma 1:
Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"2.  Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva.".

Note all'art. 76, comma 1:
-  L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia.", così dispone:
"Formazione all'autoimpiego. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.
2.  Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
3.  Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727.".
-  L'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, recante "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.", così dispone:
"Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
E' abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.".

Nota all'art. 77, comma 2:
Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, reca "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 ottobre 2001, n. 235.

Note all'art. 79, comma 1:
-  L'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.", così dispone:
"Conservazione. - 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2.  Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3.  Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4.  Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5.  Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6.  Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7.  I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8.  Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9.  L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del corpo docente.
10.  La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11.  Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.".
-  Il comma 4 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"4.  Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.".

Nota all'art. 80, comma 2:
L'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso. - 1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.".

Nota all'art. 81, comma 1:
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, recante "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 1 - Finalità ed àmbito di applicazione. - 1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2.  Le disposizioni del presente decreto, relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici.
3.  Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto legislativo.
4.  Alle finalità di cui al presente decreto le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'àmbito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
5.  Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici.".
"Art. 2 - Interventi realizzati mediante sponsorizzazione. - 1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.
2.  Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.".
"Art. 3 - Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi. - 1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2.  I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente decreto legislativo.
3.  Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4.  Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.".
"Art. 4 - Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario. - 1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo.
2.  E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3.  L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2, e 3, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4.  Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente decreto legislativo.".
"Art. 5 - Qualificazione. - 1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, ad integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
2.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:
a)  la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2;
b)  la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c)  i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;
d)  forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
4.  Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
5.  Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.".
"Art. 6 - Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie. - 1. L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2.  La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3.  Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4.  Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.
5.  Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6.  Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri funzionari.
7.  Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.".
"Art. 9 - Criteri di aggiudicazione. - 1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2.  L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i seguenti criteri:
a)  il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b)  il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3.  L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro può essere disposta secondo il criterio di cui al comma 2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi, il prezzo, nonché l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.
4.  Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5.  Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'ese cuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6.  Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.
7.  Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto degli stessi nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata l'eventuale anomalia.".

Note all'art. 82, comma 4:
-  L'art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, recante "Legge quadro sul settore fieristico.", così dispone:
"Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti. - 1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.
2.  Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in società per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.
3.  Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:
a)  gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati;
b)  la ripartizione del capitale sociale.
4.  L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a).
5.  Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
6.  Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da effettuare nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.
7.  I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro il 30 marzo 2005 nonché agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo.".
-  Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, reca "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.

Nota all'art. 83, comma 1:
Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.", così dispone:
"3.  Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è a carico delle cooperative per un 50 per cento e per il restante 50 per cento a carico della Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca."

Nota all'art. 84, comma 1:
La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 1982, n. 53.

Nota all'art. 84, comma 2:
Il Regolamento CE della Commissione n. 1860 del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 ottobre 2004, n. L 325.

Note all'art. 86, comma 1:
-  L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. - 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.".
-  Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.", così dispone:
"2.  Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.".

Note all'art. 87, comma 1:
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, recante "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.", così dispone:
"Foglio di condizioni. - Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dell'opera, è predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:
a)  per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;
b)  per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di costruzione;
c)  per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalità di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione;
d)  per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sbarramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa;
e)  per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;
f)  per le prestazioni relative al collaudo;
g)  per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la più prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio;
h)  per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera.
Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.".

Note all'art. 88, comma 1:
-  L'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, recante "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.", così dispone:
"Per sopperire alle esigenze delle attività previste dall'articolo precedente è costituito, presso l'Ente, con gestione separata, un fondo di rotazione.
Il fondo è costituito:
1) da un apporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni per un periodo di sei anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62;
2) dalle sopravvivenze attive, dalla creazione della proprietà contadina e dai terreni delle aziende di proprietà dell'Ente;
3) da ulteriori ed eventuali apporti dello Stato e di altri enti.".
-  L'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.", così dispone:
"Imprenditore agricolo professionale. - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2.  Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3.  Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)  nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b)  nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c)  nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4.  Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
5.  L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.".

Note all'art. 89, comma 1:
-  L'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, recante "Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle Province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52.", così dispone:
"1.  (.....)
1bis. Ulteriori contributi possono essere concessi alla Provincia regionale di Enna per l'istituzione del quarto polo universitario siciliano.
1ter. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo.
1quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis e 1-ter sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera H, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
2.  (....).".
-  L'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", così dispone:
"Contributi in favore di associazioni e fondazioni. - 1. Ferme restando le norme che regolano la concessione dei singoli contributi, ove non previsto, i destinatari dei contributi e degli altri trasferimenti di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a:
a)  presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;
b)  presentare, entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo.
2.  La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lettera b) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.
2bis. L'erogazione dei contributi non inferiori a 2 milioni di euro è effettuata sulla base di protocolli d'intesa stipulati con le associazioni e le fondazioni beneficiarie che individuano i parametri finanziari per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel rispetto del patto di stabilità regionale.".

Nota all'art. 90, commi 1, 3 e 5:
Gli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 43 - Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo precedente, i contributi in conto capitale sono concessi nella misura:
a)  del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per costi d'investimento fino a lire 150 milioni;
b)  del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per costi eccedenti lire 150 milioni.
L'ammontare del contributo non può superare complessivamente l'importo di lire 300 milioni.
Non sono ammessi al contributo di cui ai commi precedenti i programmi di spesa che comportino costi d'investimento d'importo inferiore a otto milioni di lire.
Le funzioni di istruttoria tecnica delle istanze di contributo e di collaudo sono demandate alle commissioni provinciali per l'artigianato, che provvedono nei termini e con le modalità previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, come modificato dagli articoli 73 e 75 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
Il provvedimento di concessione del contributo è adottato dal presidente della camera di commercio competente per territorio, che cura tutti gli adempimenti conseguenziali previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 e successive aggiunte e modificazioni.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, l'ulteriore spesa di lire 8.000 milioni da ripartirsi in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno dei suddetti esercizi, e per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 18.000 milioni.".
"Art. 47 - I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Isola sono autorizzati a concedere ai soggetti di cui al presente titolo un contributo in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento della spesa di primo impianto dei laboratori, commisurato al costo sostenuto per l'acquisto e l'adattamento dei locali e/o per l'acquisto di macchinari ed attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività artigiana; il contributo in conto capitale si cumula col finanziamento agevolato nei limiti del 100 per cento della spesa riconosciuta.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1986-88 la complessiva spesa di lire 5.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.".

Nota all'art. 90, commi 2 e 4:
L'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti." così dispone:
"Modalità ed efficacia della cessione. - 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
2.  Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:
a)  agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b)  ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.
3.  Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
4.  Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.".

Nota all'art. 90, comma 7:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".

Note all'art. 96, comma 1:
L'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante "Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Vendite promozionali. - 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi, presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto, con l'ausilio di qualunque mezzo di comunicazione, possono essere effettuate per tutte le merci comprese nell'autorizzazione d'esercizio con un massimo di cinque prodotti per ciascuna tabella merceologica.
2.  La ditta dà comunicazione delle vendite di cui al comma 1 con lettera raccomandata al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio delle vendite.
3.  Le vendite non possono avere durata superiore a ventuno giorni e si possono effettuare nell'ambito del periodo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI.
4.  Ciascuna azienda non può effettuare più di tre vendite promozionali per ogni anno solare.
5.  Per le vendite promozionali di cui al comma 4 lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita ed è esposto al pubblico.
6.  Nelle comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite promozionali sono indicati gli estremi della comunicazione al Comune.
7.  Le vendite promozionali dei generi alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa si possono effettuare in qualunque periodo dell'anno senza la preventiva comunicazione di cui al comma 2 e senza le limitazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.".

Nota all'art. 96, comma 2:
L'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante "Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Vendite di fine stagione o saldi. - 1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Esse sono presentate al pubblico come tali, devono comunque presentare caratteristiche di qualità risultanti dalle etichette di confezione e si possono effettuare soltanto nei seguenti due periodi dell'anno:
a)  le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI.
2.  Per effettuare tali vendite non occorre inoltrare alcuna comunicazione.
3.  Le date di cui al comma 1 possono essere modificate, in virtù dell'andamento del mercato, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria.".

Nota all'art. 100, comma 1:
La legge 8 novembre 1991, n. 381, reca "Disciplina delle cooperative sociali." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 1991, n. 283.

Nota all'art. 102, commi 1 e 2:
La legge 31 luglio 1956, n. 1002, reca "Nuove norme sulla panificazione." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 settembre 1956, n. 228.

Note all'art. 103, comma 1:
-  Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
-  L'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa." così dispone:
"Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione. - 1. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previste dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro.
2.  L'Ufficio di statistica, oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dagli atti di indirizzo che saranno adottati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle rilevazioni di interesse delle Amministrazioni regionali e degli enti sottoposti alla vigilanza della stessa.
3.  L'Ufficio di statistica provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico - economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta qualificazione.
4.  L'Ufficio di statistica è autorizzato a partecipare al CISIS (Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico), associazione tra le Regioni con sede in Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo dell'attività statistica tra le Regioni stesse.
5.  Ai fini dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di intesa Stato-Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro - il coordinamento dei sistemi informativi della Regione.".

Note all'art. 104, comma 1:
-  L'art. 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario." così dispone:
"Passaggio di area o di disciplina del personale del servizio sanitario nazionale. - 1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.".
-  L'art. 19 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, recante "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio." così dispone:
"Inquadramento di dirigenti medici. - 1. Il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, con attestazione formale avente data certa del legale rappresentante dell'azienda, risulti in servizio da almeno due anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, entro quattro mesi, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, per la posizione oggetto del nuovo inquadramento. Le relative domande sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.".

Note all'art. 105, comma 1:
-  Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie." così dispone:
"1.  Fino al 31 dicembre 2000 la gestione dei servizi previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 è attivata prioritariamente mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra questi, con quelli di cui all'articolo 1 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, così come modificato dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1995, n. 490.".
-  Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30." così dispone:
"1.  Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2003.".
-  L'art. 109 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." così dispone:
"Proroga termine per la gestione del sistema di emergenza. - 1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 2004.".

Nota all'art. 108, comma 3:
Per il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 vedi nota all'art. 89, comma 7.

Note all'art. 110, comma 1:
-  La tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari." è la seguente:


-  L'art. 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari." così dispone:
"Garanzie occupazionali.  -  1. I consorzi assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992-1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di assunzione sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
2.  (...)
3.  (...)
4.  Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio nel triennio 1992-1994, per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assicurate per il triennio 1996-1998:
a)  101 giornate a coloro che hanno svolto almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali;
b)  151 giornate a coloro che hanno svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini previdenziali.
5.  Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 si applicano i benefici di cui all'articolo 30 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.
5bis. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato fino al cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio gli operai, i braccianti agricoli, e gli altri soggetti non rientranti nel precedente comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria che tiene conto dell'anzianità suddetta e a parità della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.
5ter. Esaurito l'impinguamento della fascia a tempo indeterminato di cui al precedente comma, si provvede, con gli stessi criteri e modalità, al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia di centocinquantunisti attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti.
6.  I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad emanare, con propria circolare, le istruzioni occorrenti per l'attuazione del comma 4.
7.  (...).".
-  Il comma 1 dell'art. 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." così dispone:
"1.  Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.".

Nota all'art. 110, comma 2:
Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, recante "Norme provvisorie in materia di bonifica." così dispone:
"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nella misura pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione delle retribuzioni ed accessori compresi gli oneri previdenziali e assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, annualmente erogati dai singoli consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza.".

Nota alla rubrica dell'art. 111:
La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 giugno 2000, n. 136.

Note all'art. 111, comma 1:
L'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, recante "Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche. - 1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 procedono, entro il 31 maggio 2005, all'adeguamento delle rispettive piante organiche alle previsioni della legge 7 giugno 2000, n. 150 riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza, fermo restando l'autonomia statutaria e regolamentare dei suddetti enti.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni di cui al predetto comma, fatte salve condizioni più favorevoli.
3.  Le procedure concorsuali per la copertura dei posti negli uffici stampa si svolgono con le modalità previste dalla vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1, integrate ai sensi della presente legge.".

Nota all'art. 111, comma 2:
L'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Informazione e comunicazione. - 1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.
2.  In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
3.  Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
4.  Per l'espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.
5.  E' fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali.
6.  In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.".

Note all'art. 112, comma 1:
-  Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica." così dispone:
"3.  Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3, della presente legge.".
-  Gli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 143 - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2.  Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3.  Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4.  Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5.  Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6.  Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.".
"Art. 144 - Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio. - 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
2.  Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
3.  Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.".

Note all'art. 112, comma 2:
-  Il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." così dispone:
"1.  Nella prima applicazione della presente legge il contingente distrettuale antincendio è formato, prioritariamente dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, con garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate lavorative; al completamento si provvede con i lavoratori della graduatoria unica di cui all'articolo 49. Per la formazione del contingente di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), si può concorrere anche senza specifica qualifica "fatta salva la priorità per i soggetti che abbiano conseguito specifica qualifica all'interno di attività corsuali finanziate con il concorso del Fondo sociale europeo (F.S.E.)"; per la formazione dei contingenti di cui all'articolo 56, comma 5, lettere b) e c), si concorre ordinati per ciascuna qualifica secondo i criteri previsti nell'articolo 59. Tra gli addetti alle squadre di pronto intervento un'aliquota del 5 per cento è riservata ai lavoratori iscritti nei quadri del personale volontario dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
-  La lett. b) del comma 4 dell'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." così dispone:
"b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;".
-  L'art. 60 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." così dispone:
"Formazione ed aggiornamento delle graduatorie. - 1. Le operazioni per la formazione delle graduatorie di ciascun contingente distrettuale sono effettuate dalle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli uffici di collocamento provvederanno ad inoltrare alle suddette commissioni provinciali le singole istanze, presentate ai sensi dell'articolo 57, comma 2, debitamente istruite, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.  Il contingente è aggiornato, a cura delle medesime commissioni provinciali, entro il quindici marzo di ciascun anno. I lavoratori interessati possono presentare istanza di inclusione nella graduatoria unica prevista dall'articolo 59, comma 4, entro il trentuno gennaio.
3.  Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto a rima nere nei contingenti.
4.  Entro il termine di cui al comma 3 i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica dovranno, con apposita istanza, dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria.
5.  Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta la decadenza dei lavoratori dal contingente e dalla graduatoria.".

Nota all'art. 112, comma 3:
Il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." così dispone:
"2.  In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola ed il possesso della relativa qualifica.".

Nota all'art. 119, comma 1:
L'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:
"Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.
2bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
2ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.
2sexies. Le disposizioni di cui al comma 2quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.
2septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3.  La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a)  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b)  entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c)  entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d)  per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.".

Nota all'art. 122, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, recante "Attuazione della programmazione in Sicilia ed istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente :
"1.  La direzione regionale della programmazione, di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 13 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, ferme restando le competenze ivi previste, coadiuva il Presidente della Regione nell'attività di coordinamento dei rapporti relativi con gli organi ed uffici della Regione, dello Stato, della Comunità europea e con gli enti statali, regionali e locali.
2.  Al fine di assicurare alla direzione regionale della programmazione il necessario supporto di analisi ed elaborazione occorrente per la predisposizione del piano nonché dei programmi e progetti di cui alla presente legge, il Presidente della Regione può promuovere la costituzione di gruppi di lavoro a tempo determinato di funzionari regionali e di esperti estranei all'Amministrazione.
3.  Le finalità di cui al comma 2 possono essere perseguite anche mediante la stipula di convenzioni con università o istituti pubblici di ricerca.
4.  (Abrogato).".

Note all'art. 123, comma 1:
-  L'art. 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144.", così dispone:
"Consigliere e consiglieri di parità - 1.  A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente."
"2.  Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.".

Nota all'art. 123, comma 2:
Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144." così dispone:
"1.  Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza sulla base dei requisiti di cui al comma 2 e con le procedure previste dal presente articolo. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità".

Nota all'art. 124, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Comitato regionale per le comunicazioni. - 1. All'articolo 101, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "garanzie nella comunicazione" sono inserite le seguenti "anche mediante la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal segretario generale della Regione siciliana, dal segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio, anche sulla base dei contenuti del protocollo d'intesa sulla piena attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150".
2.  Dopo il comma 3 dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"3bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, per la relativa approvazione, ed all'autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime.
3ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici.
3quater. Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.".
3.  Al comma 5 dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"5bis. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato può avvalersi dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente. Il Comitato, entro i limiti delle risorse assegnate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a valere sulle medesime, per provvedere all'esercizio delle funzioni dalla stessa delegate, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.
4.  (Abrogato).".

Nota all'art. 124, comma 2:
La legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum." è entrata in vigore il 12 novembre 2004.

Nota all'art. 125, comma 1:
L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Aiuti "de minimis" per l'internazionalizzazione delle imprese. - 1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26 concernente l'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le seguenti agevolazioni nell'ambito del "de minimis":
a)  contributi fino all'80 per cento per la partecipazione a manifestazioni promozionali che risultino qualificate a livello nazionale o internazionale;
b)  contributi fino all'80 per cento per l'esecuzione di studi e per consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato.".

Nota all'art. 125, commi 3 e 4:
L'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato.
3.  I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5.  L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4.
6.  Per il funzionamento degli enti di cui al comma 1 viene quantificato annualmente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera h, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche, un contributo ordinario da ripartire in favore dei consorzi di ripopolamento ittico costituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 3.
7. ...".

Nota all'art. 126, commi 1, 2, 3 e 5:
L'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. - 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
2. L'ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3.  L'ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5.  Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
6.  Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.
7.  Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
8.  E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.
9.  Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
b)  un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
c)  un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.
10.  La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.
11.  Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale.
12.  Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9.
14.  All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15.  I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16.  Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.
17.  Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
18.  A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.".

Nota all'art. 126, comma 4:
L'articolo 7bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2.  I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza.
3.  La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4.  Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5.  Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a)  l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;
b)  il responsabile del procedimento;
c)  i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d)  un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6.  Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7.  L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10.  I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.
12.  Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13.  Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi e/o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.
14.  La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.
15.  La Commissione regionale è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato tecnico regionale, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
16.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì il presidente della Commissione tra i dirigenti generali degli ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.
17.  Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la presidenza.
18.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
19.  Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20.  Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
21.  Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23.  All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24.  Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).".

Note all'art. 126, comma 6:
-  L'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Pubblicità. - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2.  Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3.  Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".
4.  Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.
5.  Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6.  E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telematica.
7.  La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8.  La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9.  La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11.  Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.".
-  L'articolo 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Pubblicità. - 1. La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui agli articoli 31 e 32, fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23.".

Nota all'art. 126, comma 7:
L'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Inserimento di articoli in materia di finanza di progetto. - 1. Dopo l'articolo 37 nonies della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 37 decies. - Finanza di progetto - 1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto del principio della concorrenza e delle previsioni della presente legge.
2.  In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di cui agli articoli 37bis, 37ter e 37quater per l'attuazione, promozione ed incentivazione della finanza di progetto, si applica altresì la procedura negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.
Art. 37 undecies. - Nucleo tecnico per la finanza di progetto - 1. E' istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del P.O.R. Sicilia e degli accordi di programma quadro.
2.  Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.
3.  Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecni ci dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazione dell'As sessore regionale per i lavori pubblici.
4.  Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità tecnica finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
6.  All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
7.  Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).
1bis. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "eventualmente modificato" sono inserite le parole "con l'approvazione di quest'ultimo".".

Nota all'art. 126, comma 8:
L'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Appalti di servizi. - 1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, con le procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.
3bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.".

Nota all'art. 127, comma 1:
L'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, recante "Istituzione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Allo scopo di promuovere, incrementare, potenziare la cooperazione in Sicilia e favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area Euromediterranea ed, in particolar modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo è istituito in Palermo l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio del credito a favore delle società cooperative e loro consorzi.
Usufruiscono dei benefici della presente legge le società cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, aventi sede nel territorio della Regione siciliana.
L'istituto è persona giuridica pubblica; ha durata illimitata ed è sottoposto alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e per l'ese cuzione della propria attività utilizzare contributi ad altri proventi finan ziari anche comunitari.".

Nota all'art. 127, comma 2:
L'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, recante "Nuova disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche regionali.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Le variazioni di cui all'articolo precedente sono determinate bimestralmente dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici sentita una commissione composta da:
a)  l'Assessore regionale per i lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;
b)  il direttore regionale dei lavori pubblici;
c)  l'ispettore tecnico dei lavori pubblici;
d)  l'ispettore regionale tecnico;
e)  tre dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici;
f)  un dirigente amministrativo in servizio presso lo stesso Assessorato;
g)  due rappresentanti delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
h)  tre rappresentanti delle associazioni delle società cooperative;
i)  tre rappresentanti, in ragione di uno per ciascuna, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
l)  un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili e dei periti industriali.
La commissione è costituita con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e dura in carica quattro anni.
Le variazioni sono determinate nel modo seguente:
-  per la mano d'opera, in base ai dati rilevati presso l'ufficio regionale del lavoro, o presso gli uffici provinciali del lavoro;
-  per i materiali, i trasporti ed i noli, in base ai rilevamenti da eseguirsi presso pubbliche amministrazioni, presso enti e commissioni preposti all'accertamento dei prezzi elementari o in base a dati direttamente accertati o acquisiti.
Le tabelle contenenti le variazioni di cui sopra sono approvate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e quindi pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.".

Nota all'art. 127, comma 3:
L'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, recante "Provvidenze per l'artigianato.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni a decorrere dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme liquidate.".

Nota all'art. 127, comma 4:
L'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, recante "Interventi per la valorizzazione dell'arte drammatica con particolare riguardo al repertorio siciliano.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Nelle more di una legge organica sul teatro, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi da destinarsi, per almeno il 50 per cento, a teatri con sede sociale nei comuni di cui all'articolo 156, lettera n), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per il restante 50 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani per iniziative artistico-culturali, dirette alla diffusione e alla conoscenza del dramma antico e del teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione.".

Nota all'art. 127, comma 5:
L'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:
-  elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;
-  fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni internazionali in materia di catalogazione;
-  fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale;
-  fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;
-  fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;
-  formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonchè delle Soprintendenze;
-  esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.
Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:
1)  concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
2)  partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;
3) ...
4)  ...
5)  concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.
Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.
...".

Nota all'art. 127, comma 6:
L'articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"L'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, anche su richiesta degli enti locali interessati, procedere all'acquisto di cose mobili e immobili, soggette alle leggi vigenti di tutela, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente ufficio tecnico erariale ed eventualmente all'esproprio per ragione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive aggiunte e modificazioni.
L'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può procedere, altresì, all'acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri al fine di incrementare il patrimonio regionale di arte contemporanea.
Gli enti locali nel cui territorio ricade l'edificio o il bene culturale sono autorizzati, previa deliberazione del consiglio, adottata con maggioranza assoluta dei consiglieri, a procedere all'acquisto ed al restauro degli stessi beni sulla base della valutazione del competente ufficio tecnico erariale.
La valutazione dell'ufficio tecnico erariale può essere aumentata fino al 30 per cento in rapporto alla sussistenza di elementi storico-artistici e ambientali non rientranti fra quelli presi in considerazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ai fini della determinazione dell'ammontare. La maggiorazione è effettuata dalla soprintendenza competente per territorio ed approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il competente gruppo di lavoro del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.
Per le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi pari al 95 per cento della spesa.".

Nota all'art. 127, comma 7:
L'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del comitato di cui all'art. 5, stabilisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive.
Le richieste debbono essere corredate dal parere delle federazioni sportive o degli enti di promozione o del Club Alpino Italiano.
Il piano di riparto dei contributi è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.".

Nota all'art. 127, comma 8:
L'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:
a)  l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico-sportiva;
b)  il volume di attività svolta e documentata, nonché l'iniziativa promozionale di base;
c)  l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;
d)  l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.
Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del:
a)  15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
b)  20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
c)  7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
d)  7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.
Dopo l'approvazione del piano di riparto l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione fino alla concorrenza dell'80 per cento del contributo assegnato.
Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.".

Nota all'art. 127, comma 9:
L'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, recante "Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi:
a)  fino a lire 120 migliaia di euro in favore di comuni, enti ed organizzazioni siciliani per la diffusione e conoscenza, anche al di fuori del territorio della Regione, del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi;
b)  ...
c)  ...
La lett. f dell'art. 1 e l'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono abrogati.".

Nota all'art. 127, comma 10:
L'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè per la cooperazione e la pesca.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Finanziamenti ai comuni. - Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per l'acquisizione delle relative aree previste dai piani redatti e approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni, che ne facciano richiesta, un finanziamento pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo deliberato dal consiglio comunale.
I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i cui strumenti urbanistici non prevedano aree per insediamenti produttivi, possono localizzarle, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 18 della legge regionale n. 71 del 1978, con la procedura dell'art. 16 della predetta legge n. 71, relativa alle aree per l'edilizia economica e popolare.
Le aree attrezzate sono destinate all'esigenza di insediamenti di attività artigiane non compatibili con il tessuto urbanistico e sono localizzate in modo da ridurre i fenomeni di pendolarismo.
Il contributo è accordato anche per:
a)  la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali, da cedere in locazione ad imprese singole o associate;
b)  la costruzione di depuratori per rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento;
c)  la costituzione di centri di servizi integrati e di reti di servizio informatiche.
Nelle aree artigiane possono localizzarsi piccole e medie imprese industriali per un massimo del 20 per cento delle aree.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni, che va ripartita in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.
Le opere comunque realizzate all'interno delle aree artigianali attrezzate, indipendentemente dal tipo di finanziamento pubblico utilizzato, restano di proprietà del comune dove insistono le aree.".

Nota all'art. 127, comma 11:
L'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, recante "Provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"L'art. 57 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è abrogato.
...".

Nota all'art. 127, comma 12:
L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione. - E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in seguito indicato con l'espressione "Consiglio regionale", presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto:
a)  dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente, e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica delI'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, o suo delegato;
b)  da sette docenti universitari nelle seguenti discipline o facoltà: botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalità dalle università dell'Isola;
c)  da sette esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife found (W.W.F. - Fondo mondiale per la natura), dal Club alpino italiano (C.A.I.), dalla Lega per l'ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e dai Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.) e dagli amici della terra;
d)  da due esperti: un urbanista e un vulcanologo, scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Istituto internazionale di vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);
e)  da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni;
f)  da un esperto designato dall'Unione delle province di Italia (U.P.I.).
I componenti di cui alle lettere b, c, d, e ed f sono scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della salvaguardia della natura e dell'ambiente.
Le designazioni di cui alle lettere b, c e d devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Il Consiglio regionale può essere costituito con i membri designati, purchè in numero non inferiore a otto.
I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.
L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La segreteria è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il Consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio medesimo.
Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno.
Ai componenti il Consiglio regionale spetta, per ogni seduta del Consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".

Nota all'art. 127, comma 13:
L'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 57, recante "Contributo alla fondazione G. Whitaker, con sede in Palermo, per l'istituzione di un premio e di una borsa di studio sulle ustioni e sulla chirurgia plastica e terapia delle ustioni.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Il Presidente della Regione siciliana è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio in corso, alla fondazione "G. Whitaker", con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 30 milioni per l'istituzione e le relative spese di organizzazione e gestione di un premio biennale internazionale denominato "Premio internazionale sulle ustioni G. Whitaker - Palermo", finalizzato al riconoscimento dell'attività dei più qualificati cultori di ogni paese nel settore della patologia e terapia delle ustioni, e di lire 20 milioni per l'istituzione e le relative spese di organizzazione e gestione di una "Borsa di studio biennale di perfezionamento in chirurgia plastica e terapia delle ustioni G. Whitaker - Palermo" da assegnare ad un giovane medico italiano, specialista nel settore, e da usufruire presso un centro qualificato della disciplina, in Italia o all'estero.".

Nota all'art. 127, comma 14:
L'articolo 72 della legge regionale 28 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Trattamento economico del personale dell'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione. - L'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione è composto di 8 giornalisti iscritti all'ordine cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Il Presidente della Regione attribuisce di volta in volta la funzione di coordinarne l'attività ad uno dei giornalisti.
Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i componenti dell'ufficio siano chiamati a prestare la propria opera nei giorni festivi - comprese le domeniche - agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dal contratto suindicato, nonchè, ove ne ricorrano i presupposti, i compensi retributivi per festività soppresse.
I componenti dell'ufficio stampa e documentazione sono tenuti a prestare lavoro straordinario - ove lo richiedano esigenze di servizio - fino alla misura prevista per i dirigenti superiori preposti a settori o uffici equiparati.".

Nota all'art. 127, comma 15:
L'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, recante "Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni regionali e norme per il settore dei giacimenti minerari da cava.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Il personale dipendente dalle società costituite dall'EMS e dall'AZASI in attuazione, rispettivamente, dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, e dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1979, n. 246, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società costituita dall'ESPI ai sensi del richiamato art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, con il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro vigente presso la società medesima.
L'EMS e l'AZASI adottano immediatamente i provvedimenti necessari per porre in liquidazione, secondo le procedure previste dal codice civile, le società indicate nel comma precedente.
...
Tutto il personale dipendente dalla predetta società collegata resterà in carico alla società stessa fino al raggiungimento dell'età minima pensionabile prevista dalla legislazione nazionale.
Qualora intervengano provvedimenti nazionali, concernenti il personale dipendente da aziende in crisi, che anticipino anche in via facoltativa l'età pensionabile o che, anche attraverso un concorso integrativo dell'azienda, comunque assicurino un trattamento sostitutivo o incentivante, il relativo rapporto di lavoro verrà a cessare.
...
Durante il periodo di permanenza presso la società di cui al primo comma, il personale è utilizzato, anche mediante convenzione, da enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di funzioni regionali decentrate nonché per lo svolgimento di servizi socialmente utili o per la frequenza di corsi di qualificazione predisposti per il disimpegno di detti servizi ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute nell'ambito nazionale e della Regione. Durante il predetto utilizzo, resta fermo il rapporto di lavoro con la società di cui al primo comma, a carico della quale resta il relativo onere retributivo. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di fare ricorso ai benefici della cassa integrazione guadagni o altri istituti sostitutivi. Il rifiuto del dipendente a svolgere l'attività di lavoro di cui al presente comma, comporta la decadenza dai benefici previsti nel presente articolo, nonché la interruzione del rapporto di lavoro con la società.
Per le finalità del presente articolo il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato di lire 170.000 milioni per l'anno finanziario 1986 e di lire 110.000 milioni per l'anno finanziario 1987. Con il fondo medesimo si provvederà altresì alle eventuali esigenze di società collegate per la corresponsione del trattamento di fine rapporto di lavoro ai dipendenti che ne facciano richiesta ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 155.
E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.
In deroga ai termini indicati dal terzo e quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il Governo della Regione è autorizzato a prorogare l'attuale gestione commissariale degli enti indicati nel medesimo articolo sino al 31 maggio 1986.".

Nota all'art. 127, comma 18:
L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, recante "Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"1. Sono istituiti musei regionali interdisciplinari nelle città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa.
2.  Assumono carattere di museo regionale le seguenti istituzioni:
  a) Antiquarium di Aidone; 
  b) Antiquarium di Gela; 
  c) Antiquarium di Tindari - Patti; 
  d) Antiquarium di Tusa; 
  e) Antiquarium di Giardini Naxos; 
  f) Antiquarium di Himera; 
  g) Antiquarium di Marianopoli; 
  h) Antiquarium di Favignana; 
  i) Antiquarium di Lampedusa; 
  l) ... 
  m) Museo di Sciacca; 
  n) Museo naturalistico "Cave di Cusa"; 
  o) Museo archeologico - Lilibeo Marsala; 
  p) Casa-Museo Verga di Catania; 
  q) Casa-Museo di Palazzolo Acreide; 
  r) Museo di Adrano; 
  s) Museo Palazzo Mirto di Palermo; 
  t) Museo Osservatorio Paleontologico di Palermo; 
  u) Museo della Pomice di Lipari; 
  v) Villa imperiale di Piazza Armerina; 
  z) Museo del sale di Trapani; 
  - Museo geologico G.G. Gemmellaro con sede in Palermo. 

3.  Sono, altresì, istituiti il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia-Tallarita di Riesi, il museo regionale delle miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera-museo di Cozzo Disi, il museo regionale naturale di Pantalica, il museo regionale del territorio di Messina, il museo regionale del Barocco in Noto e il museo delle tradizioni silvo-pastorali in Mistretta, nonché il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo del carrubo, delle arti e degli strumenti del lavoro rurale di Vittoria ed il Museo archeologico regionale di Centuripe, tramite apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la gestione dello stesso.
4.  Nelle more del verificarsi delle condizioni per la gestione da parte della Regione dei sopradetti musei, la gestione degli stessi può essere affidata ai comuni interessati e l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è autorizzato ad erogare ai comuni medesimi i contributi di cui all'articolo 11.
5.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per la celebrazione di Salvatore Quasimodo nella ricorrenza del novantesimo anniversario della nascita del poeta, è autorizzato a istituire a Modica anche attraverso l'acquisizione della casa natale del poeta una biblioteca-museo regionale.
6.  La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS.".

Nota all'art. 127, comma 19:
L'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante "Interventi a favore dell'occupazione.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del "Premio Giovanni Bonsignore". - 1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare le professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.), un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di lire 2.300 milioni, da destinare:
a)  quanto a lire 500 milioni, all'istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;
b)  quanto a lire 1.000 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi, ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.). Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario;
c)  quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del Centro, ivi comprese le somme destinate ai dipendenti, con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione, fatta eccezione per la prima annualità, è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente;
d)  quanto a 150 migliaia di euro per la formazione linguistica dei borsisti nell'ambito del progetto euromediterraneo.
3.  Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a) del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del management pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.
4.  Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto centro, per lo svolgimento di attività di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.
5.  Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività.
5bis. L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo.".

Nota all'art. 127, comma 20:
L'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, recante "Interventi concernenti la stamperia 'Braille' dell'Unione italiana ciechi, operante in Sicilia, l'Istituto dei ciechi 'Opere riunite I. Florio ed F. ed A. Salamone' e i centri di servizio culturale per non vedenti. Norme concernenti istituti scolastici, l'ISMIG, i soggetti portatori di handicap e provvidenze per i familiari delle vittime del traghetto 'Moby Prince' e per marittimi sequestrati.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"1.  ...
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ed alla scadenza dei consigli di amministrazione di istituti e di comitati di gestione, richiede alle istituzioni designatarie i propri rappresentanti.
3.  Qualora le istituzioni competenti non provvedano nel termine di trenta giorni dalla richiesta, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione procede alla designazione dei componenti dei suddetti organi mediante commissario ad acta.".

Nota all'art. 127, comma 21:
L'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"1. Tutte le deliberazioni provinciali e comunali sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, istituito presso la relativa sede, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.  Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti di concessione, ivi comprese le concessioni edilizie comunali.
3. Il segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione.".

Nota all'art. 127, comma 22:
L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Relazione sullo stato di attuazione del programma. - 1. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonchè su fatti particolarmente rilevanti.
2.  Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.".

Nota all'art. 127, comma 23:
L'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione. - 1. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previste dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro.
2.  L'Ufficio di statistica, oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dagli atti di indirizzo che saranno adottati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle rilevazioni di interesse delle Amministrazioni regionali e degli enti sottoposti alla vigilanza della stessa.
3.  L'Ufficio di statistica provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico - economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta qualificazione.
4.  L'Ufficio di statistica è autorizzato a partecipare al CISIS (Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico), associazione tra le Regioni con sede in Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo dell'attività statistica tra le Regioni stesse.
5.  Ai fini dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di intesa Stato - Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro - il coordinamento dei sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica della Regione.".

Nota all'art. 127, comma 25:
L'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, recante "Interventi nel settore dell'imprenditoria e della cooperazione giovanile. Provvidenze per la meccanizzazione agricola (ESA). Modifiche di norme. Proroga di termini.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11. - 1. Il comma 5bis dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, si interpreta nel senso che l'intero piano finanziario di ammortamento dei mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento, nonché di quei finanziamenti per cui risultano scadute e impagate rate di preammortamento e/o ammortamento, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale.
2.  In conseguenza di quanto previsto dal primo comma la somma mutuata dovrà essere restituita mediante pagamento di una rata di preammortamento con scadenza a trentasei mesi dalla data del decreto di approvazione del collaudo finale e di ventiquattro rate semestrali con decorrenza dal quarantaduesimo mese successivo alla data suddetta.
3.  Gli interessi di utilizzo, che maturano dalle singole erogazioni delle somme mutuate alla data del decreto di approvazione del collaudo, saranno restituiti negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la restituzione della somma mutuata e calcolati al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo.
3bis. L'importo da restituire per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall'ipoteca di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriore garanzie delle società beneficiarie.".

Nota all'art. 127, comma 26:
L'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, recante "Interventi a favore degli orti botanici universitari. Acquisizione dell'archivio Salvatore Quasimodo. Contributi straordinari per l'attività musicale. Finanziamenti ad enti, associazioni e fondazioni culturali, al Centro mediterraneo per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia mediterranea per il turismo. Contributi alle scuole di servizio sociale. Interventi per il 50° anniversario dell'Unicef. Provvedimenti per la custodia dei beni culturali e per le Opere universitarie.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Contributo museo "Nello Cassata" di Barcellona. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente all'Associazione OIKOS di Barcellona un contributo di lire 250 milioni per il funzionamento del Museo etnoantropologico "Nello Cassata" e all'Associazione Museo delle fortificazioni costiere della Sicilia del comune di Brolo, alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo, all'Associazione per l'Arte di Alcamo e all'Associazione Culturale No Limits di Alcamo.".

Nota all'art. 127, comma 29:
L'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Centri di recupero. - 1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
4.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica. L'Azienda delle foreste demaniali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i Centri provinciali di recupero della fauna selvatica che intende istituire, anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dandone comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
4bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste istituisce un centro regionale di recupero per la fauna selvatica specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine. Per tale centro regionale si applica il disposto di cui al comma 6. Per le finalità di cui al presente comma si farà fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.3, capitolo 143705.
5.  I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro di recupero della fauna selvatica più vicino purché riconosciuto ai sensi della presente legge, salvo diversa disposizione del responsabile di tale centro nei casi meno gravi.
5bis. Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3.
6. Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua. Il gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.".

Nota all'art. 127, comma 30:
L'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Federazione siciliana della caccia. - 1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia, l'Associazione CPAS (Caccia pesca ambiente e sport), l'Associazione siciliana caccia e natura e Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa. E' riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS. E', altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale l'Italcaccia.".

Nota all'art. 127, comma 31:
L'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Vigilanza venatoria ed ambientalista. - 1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.
2.  La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.
3.  Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.
4.  Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.
5.  I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria.
5bis. L'applicazione del presente articolo è competenza delle province regionali che, con apposito atto amministrativo del Presidente, determinano l'utilizzo delle risorse previste dalla legge dandone comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.".

Nota all'art. 127, comma 32:
L'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso. - 1. Sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.".

Nota all'art. 127, comma 33:
L'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali. - 1. Entro il 31 dicembre 2005 dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.
2bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
2ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.
2sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.
2septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3.  La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a)  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b)  entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c)  entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d)  per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.".

Note all'art. 127, comma 35:
-  L'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione. - 1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:
a)  formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza;
b)  curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;
c)  attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;
d)  adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
e)  adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi;
f)  esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;
g)  dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 10;
h)  promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
i)  richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e rispondono agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo le richieste di cui alla lettera f) del comma 1, dell'articolo 2;
l)  svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata;
m)  decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
n)  curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2.  I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono correntemente al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali sull'attività da essi svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.
3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici dirigenziali di cui al presente articolo sono definitivi.
4.  Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale o ragioniere generale.".
-  La tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta la seguente:
"DIPARTIMENTI REGIONALI UFFICI EQUIPARATI
Presidenza della Regione siciliana

-  Segreteria generale;
-  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza previdenza ed assistenza del personale;
-  Dipartimento regionale della programmazione;
-  Dipartimento regionale della protezione civile;
-  Ufficio legislativo e legale.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

-  Dipartimento regionale interventi strutturali;
-  Dipartimento regionale interventi infrastrutturali;
-  Dipartimento regionale foreste;
-  Azienda regionale foreste demaniali.

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

-  Dipartimento regionale pubblica istruzione;
-  Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

-  Dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione;
-  Dipartimento regionale finanze e credito.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

-  Dipartimento regionale cooperazione, commercio e arti gianato;
-  Dipartimento regionale della pesca.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

-  Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

Assessorato regionale dell'industria

-  Dipartimento regionale industria;
-  Corpo regionale delle miniere.

Assessorato regionale del lavoro

-  Dipartimento regionale lavoro;
-  Dipartimento regionale formazione professionale.
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione profes sionale;

Assessorato regionale dei lavori pubblici

-  Dipartimento regionale lavori pubblici;
-  Ispettorato tecnico;
-  Ispettorato tecnico regionale.

Assessorato regionale della sanità

-  Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica;
-  Ispettorato veterinario;
-  Ispettorato sanitario;
-  Osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

-  Dipartimento regionale territorio e ambiente;
-  Dipartimento regionale urbanistica.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

-  Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo;
-  Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni".

Nota all'art. 127, comma 37:
L'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia...", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Compiti del Consiglio del Parco. - 1. Il Consiglio del Parco per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1:
a)  adotta il piano di cui all'articolo 14;
b)  approva il piano triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro:
1) interventi di ricerca archeologica;
2) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;
3) il recupero ed il restauro dell'ambiente e del paesaggio;
4) il recupero, anche tramite espropriazione, a funzioni culturali e sociali e di supporto ai servizi del Parco di fabbricati ed immobili legalmente esistenti entro il perimetro del Parco;
5)  il recupero della viabilità interna esistente nel rispetto delle norme di tutela e salvaguardia del territorio;
6)  la realizzazione delle viabilità interne e dei sistemi di raccordo e di comunicazione tra il Parco e la città di Agrigento e gli insediamenti turistici siti nelle zone esterne al perimetro del Parco, secondo le prescrizioni del piano;
c)  approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri di economicità e di risultato;
d)  ...
e)  delibera il regolamento che disciplina i divieti e le attività ammesse all'interno del Parco;
f)  delibera il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa del Parco;
g)  delibera la nomina di commissioni di esperti per l'approfondimento o la risoluzione di particolari e rilevanti questioni.".

Nota all'art. 127, comma 39:
L'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. - 1. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, assume le ulteriori competenze di cui alla presente legge e la seguente denominazione: "Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali".
2.  La Commissione conserva la composizione prevista dall'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, tranne per quanto riguarda la presidenza.
3.  Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, a scrutinio segreto, fra i docenti universitari di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
4.  La Commissione valuta le informazioni ed i dati da chiunque trasmessi, purché in forma non anonima ovvero apocrifa, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei pubblici funzionari.
5.  La Commissione, nel caso in cui valuti che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, ne dà immediata comunicazione alla competente auto rità giudiziaria. La Commissione informa altresì l'autorità competente qualora ravvisi ipotesi di danno erariale.
6.  Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione possono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
7.  Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione, e secondo le modalità determinate dalla medesima, relazione dalla quale risultino i procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonché tutte le notizie ed i dati inerenti i compiti istituzionali che la Commissione ritenga utile acquisire.
8.  Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione sui risultati della propria attività. La Commissione può segnalare all'Assemblea regionale siciliana ed alla giunta regionale l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione ed a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino.
9.  Si applicano ai deputati regionali, ai membri della Giunta regionale, agli amministratori degli enti, aziende ed istituti di cui all'articolo 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché ai dirigenti della Regione e dei predetti enti le norme statali in materia di situazione patrimoniale, ivi compresa l'anagrafe patrimoniale previa, per questi ultimi, l'emanazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità di accesso.
10.  Allorché nei confronti di dipendente dell'Amministrazione regionale e di ente, istituto ed azienda di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, venga adottato decreto di rinvio a giudizio per reato associativo di tipo mafioso o delitto contro la pubblica amministrazione, l'organo competente provvede al suo trasferimento ad altro assessorato se trattasi di dipendente regionale. Il dipendente di amministrazione differente da quella regionale è trasferito ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansione, a quelle svolte in precedenza.
11.  La sentenza definitiva di condanna pronunciata nei confronti di dipendenti di ente, istituto ed azienda di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per delitti contro la pubblica amministrazione, previsti nel titolo I del capo 2 del libro II del codice penale, è comunicata al Procuratore regionale dalla Corte dei conti.".

Nota all'art. 127, comma 40:
L'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Blocco dei pensionamenti anticipati. - 1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali.
1bis. Per i dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continua ad applicarsi la normativa di cui al comma 1.
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati.
8. ...
9.  Le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.".

Nota all'art. 127, comma 41:
L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", fissava al 31 dicembre 2002, il termine, poi differito al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, per l'applicazione, nell'ambito della Regione delle disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.

Nota all'art. 127, comma 42:
L'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Rinnovi contrattuali. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 il fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni è destinato alla contrattazione economica biennale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato escluso quello con qualifica dirigenziale.
2.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nel bilancio della Regione è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale, prevista dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
2 bis.  Le somme iscritte nei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi a destinazione vincolata a decorrere dall'esercizio 2004.
3.  Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni le parole "contrattazione triennale" sono sostituite con le parole "contrattazione economica biennale", e le parole "legge di bilancio" sono sostituite con le parole "legge finanziaria".
4.   Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni le parole "accordo triennale" sono sostituite con le parole "accordo economico biennale".
5.  Al fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi da 2 a 6, della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 43.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 8.900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
7.  Il fondo di cui al comma 2 è determinato in lire 11.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
7bis. Al rendiconto generale della Regione è allegata una tabella nella quale sono individuati gli interventi regionali con vincolo di specifica destinazione.".

Nota all'art. 127, comma 43:
L'articolo 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Archivio dell'Autonomia siciliana. - 1. Al fine di diffondere le conoscenze relative all'attività istituzionale ed alla storia, anche parlamentare, della Regione, è istituito l'archivio audiovisivo e multimediale dell'Autonomia siciliana.
2.  L'Assemblea regionale siciliana acquisisce il materiale ed i relativi diritti, riguardanti le riprese video delle sedute dell'Assemblea.
2bis. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a richiedere la reiscrizione delle somme impegnate per le finalità del presente articolo ed a trasferirle al soggetto di cui al comma 2.
3.  Il materiale, opportunamente digitalizzato, viene conservato presso le strutture dell'Assemblea regionale siciliana che può renderlo disponibile anche tramite il proprio sistema informativo automatizzato.
4.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 2001.".

Nota all'art. 127, comma 44:
L'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Svolgimento attività informatiche. - 1. Per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria anche in forma di gruppo societario, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria è posseduta prevalentemente dalla Regione. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto organismo societario, definito nel QRS in materia di SI, è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la costituzione della predetta struttura societaria è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.".

Nota all'art. 127, comma 45:
L'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Ordinamento della Presidenza. - 1. Il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, che ne individua compiti, funzioni e dotazioni, l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali con esclusione di quelli ricadenti nel Palazzo dei Normanni.
1bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
2. L'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles si aggiungono agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.".

Nota all'art. 127, comma 46:
L'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Manifestazioni turistiche. - 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, che si realizzano nel territorio regionale di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.
2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1.
3.  L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento."

Nota all'art. 127, comma 47:
L'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.
2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3. ...
4.  Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
5.  Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6.  A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7.  Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8.  Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9.  Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10.  A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.".

Nota all'art. 127, comma 48:
L'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
2.  Con decreto dell'Assessore per il bilancio, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.
3.  E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
a)  partecipazione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società;
b)  stipula di convenzioni o accordi;
c)  stipula di convenzioni per studi e ricerche;
d)  costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
4.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
5.  Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.".

Nota all'art. 127, comma 49:
L'articolo 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali. - 1. E' istituito l'ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.
2.  L'ufficio si aggiunge a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione che con proprio decreto ne individua compiti, funzioni, dotazioni e ubicazione.
3.  Al personale non dirigente dell'ufficio si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
4.  Per l'individuazione degli addetti, costituisce titolo preferenziale la conoscenza di almeno una lingua ufficiale della Comunità europea, oltre l'italiano.
5.  Limitatamente al personale dirigente, il titolo di cui al comma 4 costituisce requisito necessario.
6.  L'ufficio può anche essere posto alle dipendenze funzionali di una unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.
7.  Per le finalità del presente articolo, ivi compresa l'eventuale indennità dell'unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, e le spese per gli scambi culturali e commerciali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.250 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 800 migliaia di euro.".

Nota all'art. 127, comma 50:
L'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orleans. - 1. L'ufficio di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 può affidare lavori a trattativa privata entro il limite di 200 migliaia di euro nonché forniture di beni e di servizi a trattativa privata entro il limite di 200 migliaia di euro, previa approvazione del Comitato intersettoriale.
2.  Con decreto del Presidente della Regione vengono definiti gli ambiti di competenza e le funzioni dell'ufficio, la composizione del Comitato intersettoriale nonché le modalità di gestione delle spese connesse alle funzioni.
3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaia di euro; per gli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 150 migliaia di euro annui.".

Nota all'art. 127, comma 51:
L'articolo 126 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Donazione beni aziende sanitarie. - 1. I beni mobili e le attrezzature delle aziende sanitarie e ospedaliere da dismettere per obsolescenza, purché ancora idonei all'uso originario, possono essere donati alle Caritas diocesane regionali nonché all'associazione internazionale Emergency, all'Associazione internazionale per la medicina umanitaria ed all'Associazione per la cura del bambino cardiopatico Onlus di Palermo in base ad appositi accordi in tal senso con le predette aziende per la riutilizzazione di beni ed attrezzature nell'ambito dei paesi in via di sviluppo.
2.  Le aziende sanitarie e ospedaliere corrispondono alle predette organizzazioni siciliane un contributo, che grava sul fondo sanitario regionale, pari al 95 per cento delle spese effettivamente sostenute per il trasporto dei beni e delle attrezzature presso i luoghi di destinazione, ferma restando l'esclusiva finalità umanitaria della ricollocazione.".

Nota all'art. 127, commi 52 e 54:
L'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, recante "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie.", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Interventi per il diritto allo studio. - 1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli enti locali, con le autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
2.  Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti urbani; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione di disagio economico.
3.  Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
4.  L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali, regionali, provinciali e comunali di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto.
4bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal presente articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni.".

Nota all'art. 127, comma 53:
L'articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, recante "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Buono scuola. - 1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato "buono scuola" destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali, regionali, provinciali e comunali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico.
2.  Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:
a)  il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;
b)  la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);
c)  le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia da applicare;
d)  le procedure e i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
e)  le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
f)  i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.".

Nota all'art. 127, comma 55:
L'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Oneri per il personale. - 1. Per far fronte agli oneri relativi a spese obbligatorie derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale dell'Amministrazione regionale per la rideterminazione economica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, nonché per gli oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio del personale, è istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento bilancio e tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione di 1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716.
2.  Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro è auto rizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa.
3.  Per i dirigenti e i funzionari direttivi del ruolo professionale per i quali è necessario assicurare la continuità della iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio.".

Nota all'art. 127, comma 56:
L'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Patto di stabilità regionale. - 1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale).
2.  A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di enti.
3.  Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le comunicazioni previste dai commi 13 e 17 dell'articolo 29 della citata legge n. 289 del 2002 sono trasmesse anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro.
4.  Il comma 3 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.
4bis. I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, non sono considerati fra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità.
4ter. Non sono, altresì, computate nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto, le spese finanziate da entrate ad obbligatoria, specifica destinazione.".

Nota all'art. 127, commi 57 e 74:
L'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Enti vigilati. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"2bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.
2ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
2quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
2quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.
2sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.".
2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.
3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2".
6. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'ero gazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.".
7. In deroga agli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.
8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.
10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363.
12. Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale nel numero massimo di quindici unità appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo e vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro. Gli oneri per il trattamento principale, restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza. A detto personale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.".

Nota all'art. 127, comma 58:
L'articolo 47 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Immobili da destinare a sedi istituzionali. - 1. Nell'ambito delle dotazioni di bilancio destinate al pagamento di fitti per gli immobili ad uso dell'Amministrazione regionale, per l'acquisto o la realizzazione di immobili da destinare a sedi istituzionali dell'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a contrarre con gli istituti di credito mutui di durata massima ventennale.
2. Per l'attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Su disposizione del Presidente della Regione gli immobili ubicati nella città di Catania o negli altri capoluoghi di provincia che sono o saranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, possono essere adibiti a sede di strutture operative e di rappresentanza della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali o ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana e di organi ed organismi di rilievo istituzionale.
3bis. In sede di prima utilizzazione nei locali ubicati nella città di Catania nella disponibilità dell'amministrazione regionale, è allocata una unità operativa dell'Ufficio stampa alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale è preposto uno dei giornalisti in servizio presso lo stesso ufficio.".

Nota all'art. 127, comma 59:
L'articolo 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni per il settore agricolo. - 1. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta in attuazione del comma 4octies, dell'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è auto rizzato, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito, nonché del connesso cofinanziamento regionale. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma è vincolata al finanziamento degli interventi previsti dai commi 4 bis e 4 ter del medesimo articolo 13, nonché dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. ...
3. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "prorogano al 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "possono prorogare, con durata concordata tra le parti".
4. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 13, commi 4 bis e 4 ter del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni.".

Nota all'art. 127, comma 60:
L'articolo 76 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Uffici dei Project managers. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione siciliana, rubrica sanità, Fondo sanitario regionale, per l'anno 2003 un Fondo con la dotazione finanziaria di 1.500 migliaia di euro.
2. Il Fondo è destinato alle spese per l'anno 2003 relative all'avvio ed al funzionamento degli Uffici dei Project managers finalizzati all'istituzione delle Fondazioni e definizione dei Progetti gestionali dei Centri di Eccellenza di Catania, Messina e Palermo, nonché alla copertura degli oneri relativi ai contratti con i soggetti incaricati. Relativamente al rapporto contrattuale si fa riferimento alla tipologia contrattuale prevista per i direttori generali di Aziende sanitarie con quantificazione del compenso parametrato a quello previsto per i direttori di Aziende sanitarie di fascia B.
3. Il rapporto di lavoro del Project manager è regolato da contratto di diritto privato, stipulato dall'Assessore regionale per la sanità e disciplinato ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Il Project Manager per le finalità di cui al presente comma si avvale della collaborazione di consulenti esterni, nonché di personale e di mezzi messi a disposizione dai membri pubblici o privati della Fondazione.
4. L'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, incaricate di realizzare le strutture dei Centri di Eccellenza, mettono a disposizione dell'ufficio dei Project managers idonei locali, mezzi tecnologici, personale qualificato e quanto altro necessario per il suo funzionamento.
5. All'onere di cui al presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del Fondo sanitario regionale.
6. Dalla data di scadenza dei contratti di cui al comma 2, gli eventuali onero gravano sul bilancio delle relative fondazioni. I beni mobili ed immobili, le relative pertinenze e le attrezzature destinate al funzionamento dei centri di eccellenza (ortopedico di Catania, oncologico di Messina e materno infantile di Palermo), sono trasferiti nella piena disponibilità delle fondazioni istituite allo scopo, dopo il collaudo dei lavori di realizzazione, mantenendo il vincolo assoluto di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della fondazione, per qualsiasi causa, gli stessi rientrano nella piena disponibilità patrimoniale degli enti che li hanno conferiti.".

Nota all'art. 127, comma 61:
L'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia". - 1. Al fine di promuovere e sostenere le attività informative sui programmi per la cooperazione, lo sviluppo rurale e le risorse umane, la Regione eroga contributi al centro di informazione comunitaria Euro med "Carrefour Sicilia" con sede in Palermo e con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 per iniziative volte a favorire la diffusione delle conoscenze relative alla partecipazione di enti territoriali regionali, associazioni, scuole, singoli cittadini, ai programmi comunitari banditi nell'ambito del l'Unio ne, al fine di individuare nuove forme di attività che favoriscano lo sviluppo socio-economico regionale.".

Nota all'art. 127, comma 62:
L'articolo 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Organi collegiali CIAPI. - 1. Per i centri interaziendali di addestramento professionale integrato della Sicilia, enti rientranti tra quelli ai quali si applica il dettato dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la stessa norma trova applicazione anche per i componenti degli organi collegiali.
2. L'onere conseguente all'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.".

Nota all'art. 127, comma 65:
L'articolo 20 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, recante "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Raccolta dati sulle patologie oncologiche. - 1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo a favore del dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo per l'istituzione e la gestione del Registro tumori della provincia di Palermo.
2. L'Assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo, non inferiore a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, all'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di secondo livello Ospedale civile - OMPA di Ragusa - per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del Registro tumori della provincia di Ragusa.
3. L'Assessore regionale per la sanità è, inoltre, autorizzato a concedere al dipartimento di oncologia dell'ARNAS "Ospedale civico e Benfratelli" di Palermo ed al dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo, un contributo annuo per la concessione di n. 8 borse di studio annuali per il personale addetto alle rilevazioni e raccolta dati di cui al comma 1, al fine di realizzare un incisivo impegno nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione delle gravi patologie oncologiche.
4. E' istituito presso l'istituto di igiene dell'Università di Catania, in collaborazione con l'Ordine dei medici e chirurghi della provincia di Catania e presso l'Ospedale Papardo di Messina e l'AUSL n. 8 di Siracusa, il Registro tumori integrato per il monitoraggio della patologia oncologica nel territorio delle province di Catania e Messina e della provincia di Siracusa, per fornire dati alle istituzioni sanitarie al fine di una più appropriata programmazione degli interventi di prevenzione e cura e per lo studio dei fenomeni connessi alle cause. Il Registro tumori integrato di Catania e di Messina e di Siracusa si configura come registro di popolazione e di sorveglianza della malattia oncologica. Il Registro tumori integrato è funzionalmente ed amministrativamente diretto da un comitato tecnico scientifico composto da medici esperti in oncologia. Per la realizzazione del Registro tumori integrato l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo.
5. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono poste a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con le modalità di riparto del fondo medesimo.
6. Entro il 28 febbraio di ogni anno i soggetti di cui al presente articolo inviano all'Assessorato regionale della sanità un dettagliato rendiconto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente attraverso il contributo del medesimo Assessorato regionale della sanità.
7. L'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.".

Nota all'art. 127, comma 66:
L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Destinazione dell'avanzo finanziario. - 1. A decorrere dall'eser cizio 2004 l'avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione, determinato con il rendiconto generale della Regione Siciliana dell'esercizio precedente al netto di una quota da utilizzarsi per la riproduzione di economie e la assegnazione di residui passivi eliminati per perenzione amministrativa, relativi ad interventi regionali con vincolo di specifica destinazione o connessi a quote di cofinanziamento regionale, è destinato ad incrementare il fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15.
2. A valere su tale fondo viene effettuata annualmente la regolazione contabile delle somme impegnate quali quote di cofinanziamento regionale o interventi regionali a destinazione vincolata, con le modalità di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.".

Nota all'art. 127, comma 67:
L'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Riproduzione di somme eliminate per perenzione. - 1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa ed impegnate per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ed agli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, sono riprodotte in bilancio d'ufficio dalla competente ragioneria centrale, all'atto dell'emissione dei relativi titoli di spesa.".

Nota all'art. 127, comma 68:
L'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006. - 1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2. All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".
3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Nell'ambito delle assegnazioni annuali ai comuni ed alle province, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno di riferimento, con decreto a firma congiunta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i relativi tetti di spesa.
5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.
8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
8bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaio di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte della disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2.".

Nota all'art. 127, comma 69:
L'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto. - 1. Gli stanziamenti previsti nelle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa dei dipartimenti regionali competenti, con particolare riferimento ai fondi ex articolo 38 dello Statuto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, devono essere prioritariamente destinati ad interventi di messa in sicurezza, ivi compresi i connessi accertamenti di stabilità e verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, degli edifici scolastici appartenenti al patrimonio comunale e provinciale e degli edifici di culto aperti al pubblico."

Nota all'art. 127, comma 70:
L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 recante "Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Definizione dell'attività di guida ambientale-escursionistica. - 1. E' guida ambientale-escursionistica chi svolge le seguenti attività:
a)  conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le caratteristiche ambientali;
b)  affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale;
c)  individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili.
2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di quota deve essere svolta unitamente ad una guida alpina o vulcanologica o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Stromboli l'attività di guida ambientale-escursionistica deve essere svolta sempre con la presenza di guide vulcanologiche. Nelle citate isole il limite altimetrico di cui al presente articolo è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e i trasporti, sentito il collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche.
3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 2.000 metri di quota venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di trasporto sull'Etna, su itinerari escursionistici e/o tracciati predeterminati, preventivamente autorizzati.".

Nota all'art. 127, comma 71:
L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani. - 1. A seguito della costituzione della società mista "Sicilacque S.p.A.", in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004 l'Ente acquedotti siciliani (EAS) è posto in liquidazione.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.
3. Con l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004, le partecipazioni dell'Ente acquedotti siciliani detenute in società per azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su delega del Presidente della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
4. Nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del passaggio delle gestioni di reti idriche alla società "Sicilacque S.p.A" e/o agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle società di gestione del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle procedure di liquidazione dell'ente, è consentito, previa concertazione sindacale, il comando di personale dello stesso ente presso l'Amministrazione regionale, con oneri a carico dell'EAS, con priorità per le esigenze connesse alle attività proprie dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione.
5. Le società di cui al comma 2-quater dell'articolo 23, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posizione di comando, il personale dell'Ente acquedotti siciliani (EAS); in tal caso l'Ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamento goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria applicato dalle medesime società.
5bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ad all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione. Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione.".

Nota all'art. 127, comma 72:
L'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili - Modifica termini. - 1. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2006".
2. Sono fatte salve le istanze già presentate anche dopo il 30 giugno 2003.
2bis. Qualora all'istanza dei soggetti aventi diritto di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non è seguita opposizione o istanza di acquisizione da parte degli enti pubblici o degli enti gestori della sede viaria in stato di dismissione alla viabilità, i frontisti hanno diritto prioritario alla concessione od acquisizione.".

Nota all'art. 127, commi 73, 74 e 75:
L'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. - 1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.
2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.
3. Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.
5. Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
6. E' fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.
7. ...
8. Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosys Related Group) ad elevato rischio di inappropriatezza, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.
9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).
10. Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera-igiene pubblica può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di cinque unità da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica. Gli oneri per il trattamento principale, restano a carico degli enti di provenienza.".

Nota all'art. 127, comma 76:
L'articolo 26 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Programmi annuali opere pubbliche. - 1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dell'UPB 6.2.2.6.3, capitolo 672003, le somme relative all'esecuzione delle opere ricomprese nei programmi annuali di spesa dell'esercizio 2002, per le quali sia stato adottato dall'organo competente, entro il 31 dicembre 2002, il provvedimento di aggiudicazione a seguito del l'esple tamento delle procedure di gara.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Nota all'art. 127, comma 78:
L'articolo 45 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Proroga dei termini dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e riserva nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. - 1. I termini di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006, ferma restando l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di concorsi pubblici.
2. ...".

Nota all'art. 127, comma 79:
L'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Servizi aggiuntivi per il complesso monumentale Palazzo dei Normanni. - 1. I servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso monumentale del Palazzo dei Normanni sono gestiti in forma indiretta mediante la Fondazione Federico II istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.".

Nota all'art. 127, commi 80 e 81:
L'articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Abrogazioni e modifiche di norme. - 1. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole "1° gennaio 2005" sono sostituite con le parole "1° gennaio 2006".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "possono" fino a "acquisti di terreni" sono cassate.
3. Al comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo le parole "15 maggio di ogni biennio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in altra data stabilita dal Presidente dell'Assemblea qualora ricorrano particolari esigenze".
4. ...
5. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81.
6. All'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, dopo la parola "Messina" aggiungere le parole "nonché al Centro di riferimento regionale per il controllo e la cura della sindrome di Down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche presso l'A.U.P.P".
7. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono soppresse le parole "per una sola volta.".
8. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22.
9. ...
10. ...
11. Sono abrogate le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
12. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
13. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.
14. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è sostituito dal seguente:
"4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.".
15. E' abrogata la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 27.
16. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 le parole "L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad acquisire" sono sostituite dalle parole "L'Assemblea regionale siciliana acquisisce".
17. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "gestione delle relative spese" sono aggiunte le seguenti "Sono, altresì, effettuate con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili, le variazioni compensative fra capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione.".
18. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "fino all'esercizio successivo" sono sostituite dalle parole "per i tre anni successivi".
19. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono soppresse le parole "e comunque nel limite del 30 per cento".
20. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come modificato dal comma 42 dell'articolo 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo la parola "2005" aggiungere le parole ", 2006 e 2007".
21. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 le parole "entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2005'.
22. All'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"12. Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia. Gli oneri per il trattamento principale ed accessorio, fisso e variabile, restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza. A detto personale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.".
23. Al comma 10 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sostituire le parole "31 dicembre 2003" con le parole "31 dicembre 2005'.
24. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "n. 412" aggiungere le parole "e ogni attività post contatore".
25. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sostituire le parole "su almeno il 20 per cento" con le parole "sino al 25 per cento".
26. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo la parola "(LIDU)" sono soppresse le parole "aderente alla Federation internazionale des droits de l'homme".
27. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "di Palermo", aggiungere le parole ", della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana', e dopo le parole "rispettivamente a 3.000 migliaia di euro', aggiungere le parole ", a 2.000 migliaia di euro".
28. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "entro il 30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2004" ed al successivo comma 4 le parole "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "entro la data di entrata in vigore della presente legge".
29. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunta la lettera: "g) Comitato Taormina arte".
30. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, dopo le parole "uffici regionali" aggiungere le seguenti parole "nonché per ulteriori oneri autorizzati con delibera della Giunta regionale".".

Nota all'art. 128, comma 1:
L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"Fondi globali. - 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finan ze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.
4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.
5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio.".

Nota all'art. 128, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:
L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 924
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dellAssessore per il bilancio e le finanze (Cintola) l'1 ottobre 2004.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 3 novembre 2004.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 175 del 10 novembre, n. 176 del 18 novembre, n. 177 del 23 novembre, n. 178 e n. 179 del 24 novembre, n. 180 del 30 novembre e n. 181 dell'1 dicembre 2004.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 181 dell'1 dicembre 2004.
Relatore di maggioranza: Riccardo Savona.
Relatore di minoranza: Angelo Capodicasa.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 249 del 9 dicembre, n. 250 del 13 dicembre, n. 251 del 14 dicembre, n. 252 del 15 dicem bre, n. 253 del 16 e 17 dicembre 2004.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 253 del 16 e 17 dicem bre 2004.
(2004.52.3320)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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