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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 21 luglio 2004. Determinazione della misura della retta da corrispondere alle comunità terapeutiche assistite per prestazioni sanitarie a decorrere dall'1 gennaio 2004.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto n. 34480 del 19 aprile 2001;
Vista il decreto n. 2058 del 4 novembre 2002;
Ritenuto di dovere applicare, per il calcolo delle rette, gli stessi criteri e la stessa metodologia che il Ministero della sanità, con circolare n. 500.6/AG.1105/1171 del 7 giugno 1984, ha adottato per determinare le rette dei centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 della legge n. 833/78, a far data dal 1° gennaio 2004, dell'incremento di spesa generale tenuto conto del tasso inflattivo ISTAT per gli anni 2002 e 2003 applicato solo sulle spese generali;
Ritenuto, pertanto, di determinare la retta che le aziende unità sanitarie locali corrisponderanno alle comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), per le prestazioni sanitarie che saranno erogate e nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni, come segue:
- modulo da 40 posti letto E 144,00;
- modulo da 20 posti letto E 186,00;
Ritenuto che la misura della retta come sopra determinata è comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo soggetto;
Decreta:
Art. 1
La misura della retta che le aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, a far data dal 1° gennaio 2004, alle comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), per le prestazioni sanitarie che saranno erogate e nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni, è la seguente:
- modulo da 40 posti letto E 144,00;
- modulo da 20 posti letto E 186,00.
Art. 2
La misura della retta di cui all'art. 1 è comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo soggetto.
Art. 3
Il presente decreto avrà efficacia dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 luglio 2004.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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