REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 2004 - N. 55
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 20 dicembre 2004, n. 1155.
Circolare esplicativa del decreto n. 4534 del 20 dicembre 2004.

AI DIRETTORI GENERALI AZIENDE SANITARIE
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE
ALL'I.N.P.S.
ALLE OO.SS. CONFEDERALI
ALLE OO.SS. MEDICINA GENERALE
ALLE OO.SS. PEDIATRIA
ALLE OO.SS. MEDICI SPECIALISTI
ALLA FEDERFARMA REGIONALE
ALL'ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI
ALL'ORDINE DEI FARMACISTI
ALL'ASSOFARM REGIONALE
AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
Con decreto n. 4534 del 20 dicembre 2004, in attuazione dell'art. 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, al fine di rendere il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria più coerente con le finalità della stessa legge, si è reso opportuno ridefinire modalità di compartecipazione che tendano contestualmente, da un lato alla tutela delle fasce di popolazione più deboli differenziando il valore soglia dell'indicatore ISEE e dall'altro ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel sistema rimodulando l'importo delle quote ticket.
Considerato che, per quanto attiene alla compartecipazione alla spesa sanitaria relativa alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, nulla è innovato rispetto al decreto n. 3665 del 18 giugno 2004, con la presente circolare si esplicheranno di seguito gli istituti che con il decreto in oggetto generalizzato sono stati modificati.
In atto, solamente per la compartecipazione alla spesa farmaceutica è stato introdotto un secondo limite di ISEE pari ad E 9.000,00.
Di seguito si riassumono per categoria di soggetti e per tipologia di esenzione, sia parziale che totale, i casi che possono verificarsi, al fine di facilitare il compito sia ai cittadini che agli operatori sanitari erogatori.
PRESTAZIONI FARMACEUTICHE
1)  Prestazioni farmaceutiche correlate all'ISEE
a)  Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad E 7.000,00 l'acquisizione dei farmaci concedibili resta a totale carico del servizio sanitario nazionale.
b)  Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad E 7.000,00 ed inferiore o uguale ad E 9.000,00 va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 0,50, ivi incluse le pluriprescrizioni nei casi consentiti dalla normativa vigente.
c)  Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad E 9.000,00 va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 2,00. Per le pluriprescrizioni vedi punto 5, lett. b), della presente circolare.
2)  Prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia
Per i soggetti affetti da patologie individuati da regolamenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) (malattie croniche ed invalidanti) e lett. b) (malattie rare) del decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 0,50 limitatamente alle prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia.
Esclusivamente per i soggetti interessati, la prescrizione di farmaci, correlati alla patologia, è limitata a 3 pezzi massimo per ricetta e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni di terapia.
3)  Categorie di soggetti totalmente esenti dalla quota ticket per le prestazioni farmaceutiche
a)  Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie (*).
b)  Invalidi civili al 100% con o senza indennità di accompagnamento.
c)  Invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza (art. 1, legge n. 289/90).
d)  Grandi invalidi per servizio.
e)  Grandi invalidi per lavoro.
f)  Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni emoderivati (legge n. 210/92, come modificata ed integrata dalla legge n. 238/97).
g)  Soggetti che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di atti di terrorismo e di criminalità organizzata (art. 15, legge n. 302/90); familiari di vittime di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice limitatamente a coniuge e figli ed in mancanza di questi, ai genitori (legge 3 agosto 2004, n. 206, art.9).
4)  Prestazioni farmaceutiche correlate a medicinali a brevetto scaduto
a)  Con il decreto n. 4534 del 20 dicembre 2004, è stabilito che anche per i farmaci, comprese le specialità medicinali il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato della sanità, è dovuta la partecipazione al costo delle prestazioni, nella misura di cui ai punti 1b) e 2.
b)  Qualora il medico prescriva un medicinale a brevetto scaduto con prezzo superiore a quello di riferimento regionale e l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista con un medicinale a prezzo di riferimento regionale, ovvero il medico medesimo dichiari sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale, la differenza tra il prezzo del medicinale prescritto ed il prezzo di riferimento regionale è a carico di tutte le categorie di soggetti di cui alla presente circolare, ad eccezione dei soggetti di cui al punto 3a) (art. 7 della legge n. 405/2001).
c)  Per i medicinali non protetti da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge n. 349/91, soggetti alla disciplina del prezzo di rimborso di riferimento, in commercio con il nome del principio attivo seguito dal nome della ditta titolare, la relativa prescrizione va effettuata indicando solamente il principio attivo.
5)  Pluriprescrizioni
a)  Le pluriprescrizioni, fino ad un massimo di 6 pezzi per ricetta, si riferiscono alle seguenti categorie di medicinali:
 I  -  medicinali a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose;
II  -  medicinali a base di interferone a favore di soggetti affetti da epatite cronica;
III  -  medicinali somministrabili esclusivamente per fleboclisi;
IV  -  medicinali analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore per i quali è consentita la prescrizione fino ad un numero di pezzi sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni.
b)  Per le pluriprescrizioni di cui al punto 5a), la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche per i soggetti con ISEE superiore ad E 9.000,00, è pari ad E 2,00 per ciascuna confezione prescritta; fanno eccezione le pluriprescrizioni riferite ai medicinali somministrabili esclusivamente per fleboclisi di cui al punto III per le quali la partecipazione al costo è pari ad E 1,00 per confezione. Per le restanti categorie di medicinali di cui ai punti I, II, e IV resta confermata, per tali soggetti, la quota ticket di E 2,00 per confezione.
c)  Le pluriprescrizioni riferite alle preparazioni iniettabili a base di morfina cloridrato equivalgono, se ad uno stesso dosaggio, ai fini del pagamento del ticket, ad una sola confezione; se, a diverso dosaggio, il ticket da corrispondere sarà relativo a 2 confezioni.
6)  Doppia esenzione
Come già rappresentato con nota n. 2935 del 21 ottobre 2004, qualora un soggetto risulti avere il diritto a 2 esenzioni, il medico prescrittore dovrà rilevare sulla ricetta una unica esenzione; avrà cura lo stesso di rilevare quella che dà diritto alla tipologia di esenzione più favorevole all'assistito.
Il cittadino che vuole certificare il proprio ISEE deve compilare la dichiarazione sostitutiva unica con la quale fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare, sui redditi ed il patrimonio di tutta la famiglia ai comuni o ai centri di assistenza fiscale (CAF) o alle sedi ed agenzie INPS presenti sul territorio.
Qualora il valore dell'ISEE è uguale o inferiore ad E 7.000,00, le prestazioni sanitarie sia farmaceutiche che specialistiche da fruire per l'intero nucleo familiare sono a totale carico del servizio sanitario nazionale. L'esenzione sarà comprovata dal medico prescrittore che, visto il valore ISEE dell'assistito, dovrà barrare all'interno della ricetta del servizio sanitario nazionale la casella R scrivendo accanto alla stessa, "ISEE 01".
Solamente ed esclusivamente per le prestazioni farmaceutiche, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad E 7.000,00, ed inferiore o uguale ad E 9.000,00, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 0,50, ivi incluse le pluriprescrizioni nei casi consentiti dalla normativa vigente. Tale tipologia di esenzione sarà comprovata dal medico prescrittore che, visto il valore ISEE dell'assistito, dovrà barrare all'interno della ricetta del servizio sanitario nazionale la casella R scrivendo accanto alla stessa, "ISEE 02".
Al fine di agevolare il compito sia dei cittadini che degli enti preposti al rilascio della certificazione ISEE, si ricorda che si possono effettuare delle simulazioni per conoscere il proprio ISEE attraverso il sito dell'INPS: www.inps.it> servizi online >per i caf> isee> simulazione; ciò permetterà di conoscere il proprio valore ISEE e pertanto di determinarsi di conseguenza.
  L'Assessore: PISTORIO 



(*)  Sono, altresì, esenti, ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, dal pagamento dei farmaci di classe C, concedibili nei casi in cui il medico di famiglia ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. Tale beneficio opera limitatamente ai farmaci di classe C, per i quali vi è l'obbligo di ricetta medica. Tale categoria di soggetti è inoltre esente dal pagamento della eventuale differenza di prezzo di cui al punto 4.
(2004.52.3301)
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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