REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 2004 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 dicembre 2004.
Modifica del decreto 18 giugno 2004, relativo all'attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, concernente la regolamentazione dei ticket sanitari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e successivi decreti di attuazione;
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 "Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Vista la legge n. 405/01 e, specificatamente, l'art. 4, con il quale si prevede la facoltà, per le regioni, di adottare specifiche misure per il contenimento della spesa sanitaria, ivi compresa l'introduzione di forme di compartecipazione;
Vista la legge n. 405/01 e, specificatamente, l'art. 7, recante "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione";
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed, in particolare, l'art. 9, come parzialmente modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 "Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie";
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto n. 1064 del 27 giugno 2002, con il quale è previsto che la prescrizione dei farmaci "generici" venga effettuata indicando solamente il principio attivo;
Visto l'art. 1 del decreto n. 2258 del 4 dicembre 2003, con il quale è previsto che la prescrizione dei medicinali "a brevetto scaduto" venga effettuata indicando, oltre il principio attivo, anche il nome dell'industria farmaceutica produttrice;
Ritenuto di dover ripristinare quanto previsto all'art. 1 del già citato decreto n. 1064 del 27 giugno 2002;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed, in particolare , l'art. 48 "Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica";
Visto il decreto legge 24 giugno 2004, n. 156, come convertito con la legge 2 agosto 2004, n. 202, ed, in particolare, l'art. 1 "Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica";
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 ed, in particolare, l'art. 29 che, in sostituzione del già citato art. 7 della legge regionale n. 21/2003, introduce nel sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (farmaceutiche e specialistiche), l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE;
Visto il decreto 18 giugno 2004, n. 3665, con il quale si è data attuazione all'art. 29 della citata legge regionale n. 9/2004 determinando il valore ISEE nonché fissando l'importo del ticket;
Ritenuto opportuno, avuto riguardo alle risultanze del primo periodo di applicazione del predetto decreto, definire modalità di compartecipazione che tendano contestualmente, da un lato alla tutela delle fasce di popolazione più deboli differenziando il valore soglia dell'indicatore ISEE e dall'altro ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel sistema rimodulando l'importo delle quote ticket;
Ritenuto urgente, nelle more di un approfondito studio del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria relativa alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di modificare il precitato decreto n. 3665/2004 nella parte riferita alle prestazioni farmaceutiche;

Decreta:


Art. 1

Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore al valore determinato in E 7.000, l'acquisizione dei farmaci concedibili resta a totale carico del servizio sanitario nazionale.

Art. 2

Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore di E 7.000 e non superiore al valore ISEE di E 9.000, per l'acquisizione dei farmaci concedibili va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 0,50, ivi incluse le pluriprescrizioni consentite dalla normativa vigente.

Art. 3

Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore di E 9.000, per l'acquisizione dei farmaci concedibili va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 2,00.

Art. 4

Per le pluriprescrizioni consentite dalla normativa vigente, la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche per i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, è pari ad E 2,00 per ciascuna confezione prescritta, fatta eccezione per le pluriprescrizioni riferite ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi per le quali la partecipazione al costo è pari ad E 1,00 per confezione.

Art. 5

Per i soggetti affetti da patologie individuate da regolamenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) (malattie croniche ed invalidanti) e lett. b) (malattie rare) del decreto legislativo n. 124/98, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 0,50. Per i soggetti di cui al presente articolo, la prescrizione di farmaci è limitata a 3 pezzi massimo per ricetta e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni di terapia.

Art. 6

Per i medicinali "a brevetto scaduto", la relativa prescrizione va effettuata indicando solamente il principio attivo senza alcuna specificazione della ditta produttrice.

Art. 7

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Palermo, 20 dicembre 2004.
  PISTORIO 

(2004.52.3301)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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