REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 2004 - N. 55
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 7 dicembre 2004.
Disposizioni per l'istruttoria delle istanze per l'ottenimento del beneficio "una tantum" relativamente all'anno scolastico 2002/2003.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Visto il D.P.Reg. 21 maggio 2003, con il quale sono stati fissati, tra l'altro, i criteri per l'erogazione dell'intervento "una tantum", previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 che detta criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Visto il D.P.Reg. 18 giugno 2003, che modifica i criteri per l'erogazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/2002;
Visto il D.P.Reg. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il D.P.C.M. 18 maggio 2001;
Vista la delibera della Giunta di Governo n. 100 del 18 marzo 2003, che dispone l'istituzione, per un biennio, di un ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola con compiti di vigilanza ed ispettivi di cui alle leggi regionali 3 ottobre 2002, n. 14 e 25 novembre 2002, n. 100;
Vista la delibera della Giunta di Governo n. 12 del 15 gennaio 2004, che aggiunge alle competenze già assegnate all'ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola anche quelle concernenti l'erogazione del beneficio "una tantum", previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Considerato che è necessario fornire alle istituzioni scolastiche statali operanti nell'ambito della Regione siciliana disposizioni circa l'istruttoria delle istanze per l'assegnazione dell'assegno "una tantum", in favore delle famiglie degli studenti e degli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per i figli a carico, residenti nell'ambito della Regione siciliana, che abbiano frequentato le scuole statali dell'infanzia, di base e secondarie presenti nel medesimo territorio nell'anno scolastico 2002/2003;

Decreta:
Art. 1
Istruttoria delle istanze

L'istruttoria delle istanze per l'ottenimento del beneficio "una tantum", relativamente all'anno scolastico 2002/2003, trasmesse alle istituzioni scolastiche statali dal dipartimento regionale pubblica istruzione, deve seguire i criteri già fissati dal D.P. Reg. 21 maggio 2003, art. 7, modificato dal D.P. Reg. 18 giugno 2003 (articolo unico).
Art. 2
Soggetti beneficiari

Al beneficio dell'assegno "una tantum" possono accedere i soggetti che, esercitando la potestà parentale, inoltrino istanza per i figli a carico che frequentino le scuole dell'infanzia, di base e secondaria statali presenti nel territorio della Regione siciliana.
L'istanza potrà essere inoltrata anche dallo studente, se maggiorenne, semprecché non sia a carico dei genitori o dell'esercente della patria potestà e con essi non conviva.
Accedono all'intervento previsto dalla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o rifugiato politico o il permesso di soggiorno secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
Al beneficio dell'assegno "una tantum" possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a E 10.632,94.
Tale "attestazione", previa compilazione della "dichiarazione sostitutiva unica", potrà essere rilasciata dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti.
La situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).
Art. 3
Presentazione delle istanze

La domanda di assegno "una tantum" deve essere redatta sul modello allegato al D.P.Reg. 18 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 26 luglio 2003 e deve essere compilato dal richiedente il beneficio in ogni sua parte e firmato in calce.
Art. 4
Documenti da allegare all'istanza

All'istanza devono essere allegati, in carta libera:
a) fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
b) attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001). Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, tale "attestazione", previa compilazione della "dichiarazione sostitutiva unica", può essere rilasciata, a titolo gratuito, dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti. Tale "attestazione"deve essere riferita all'anno solare 2002 e deve essere formalmente sottoscritta dall'ente che la rilascia.
Art. 5
Motivi di esclusione

A pena di esclusione le istanze devono essere presentate per ciascun alunno da uno soltanto dei genitori o dall'esercente la potestà parentale o dal rappresentante legale.
Le istituzioni scolastiche vigileranno affinché per il medesimo alunno non vengano presentate più istanze di concessione del beneficio.
Sono, altresì, da considerarsi inammissibili le istanze che risultino:
1) non redatte su formulario predisposto dall'Amministrazione regionale;
2) non completamente compilate.
L'istanza deve contenere i dati richiesti dall'art. 7 del D.P.Reg. 18 giugno 2003 e cioè:
-  dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.);
-  dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si avanza l'istanza;
-  dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico 2002/2003, con l'indicazione della classe;
3) prive della firma del richiedente;
4) prive della documentazione prevista nel precedente art. 4);
5) pervenute all'istituzione scolastica oltre il termine del 31 luglio 2003;
6) dati discordanti tra l'autocertificazione concernente il nucleo familiare ed il modello I.S.E.E..
Art. 6
Caricamento dati

L'istituzione scolastica statale, accertata la regolarità della documentazione allegata all'istanza pervenuta entro i termini ed il possesso dei requisiti previsti nel presente decreto, dovrà:
a) collegarsi al sito internet www.buonoscuolasicilia.it;
b) con gli stessi identificativi (codice meccanografico e password) utilizzati per la trasmissione delle istanze 2003/2004, accedere alla procedura di trasmissione mediante identificazione;
c) inserire correttamente nell'apposito record i dati delle istanze presentate;
d) stampare il record per ogni richiedente e la pagina di acquisizione della domanda da allegare a ciascuna istanza;
e) confermare ed inviare i dati;
f) stampare l'elenco idonei.
Per le istanze da considerarsi inammissibili è necessario seguire la medesima procedura avendo cura di inserire correttamente nell'apposito record i dati delle istanze presentate e ritenute inammissibili ed in particolare il motivo dell'esclusione.
Ultimata la procedura, stampare l'elenco inammissibili.
Art. 7
Invio elenchi

Ultimate le procedure di cui al superiore art. 6, gli elenchi delle istanze ammesse e gli elenchi delle istanze inammissibili dovranno essere inviati, a cura delle istituzioni scolastiche, all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'assegno "una tantum", via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, entro e non oltre il 15 gennaio 2005.
Art. 8
Controlli

L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il tramite dell'ufficio speciale buono scuola o delle istituzioni scolastiche competenti all'istruttoria delle istanze, si riserva di "effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47";
Art. 9
Liquidazione dell'assegno "una tantum"

L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sulla base del numero delle istanze regolari pervenute da parte delle istituzioni scolastiche e delle disponibilità di bilancio, predisporrà apposita graduatoria, riservandosi di determinare l'importo individuale da assegnare a ciascun beneficiario.
All'erogazione del beneficio "una tantum" provvederà l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'assegno "una tantum", mediante mandati diretti intestati alle Casse provinciali del Banco di Sicilia che provvederanno al pagamento in favore dei beneficiari dell'importo spettante mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili.
La richiesta di partecipazione comporta l'accettazione delle sopradescritte modalità di erogazione.
Art. 10
Pubblicazione

Le graduatorie degli aventi diritto e l'elenco degli esclusi verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Avverso le graduatorie degli aventi diritto e l'elenco degli esclusi è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione in materia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 dicembre 2004.
  PAGANO 

(2004.51.3214)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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