REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 17 DICEMBRE 2004 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Cerda


Lo statuto del Comune di Cerda è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 18 novembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 15 settembre 2004 e divenuto esecutivo in data 8 novembre 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art.  1
Ente di autogoverno

1.  Il Comune di Cerda è l'ente di autogoverno della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Art.  2
Territorio del Comune

1.  Il territorio comunale comprende una superficie complessiva di Ha. 4.382 e confina con i comuni di: Sciara, Termini Imerese, Collesano, Scillato, Sclafani Bagni, Aliminusa.
Art.  3
Sede del Comune

1.  La sede comunale è ubicata nel palazzo civico in piazza La Mantia, dove siede il sindaco e dove si riunisce la giunta. Il consiglio comunale attualmente si riunisce presso la sala polivalente dell'edificio scuola elementare di via De Gasperi.
Art.  4
Stemma e gonfalone in attesa di testo definitivo

Lo stemma del Comune evidenzia la presenza sveva e normanna e soprattutto simboli dei marchesi Santostefano della Cerda.
Lo stemma è sormontato da una corona principesca, mentre nel primo quarto a sinistra troviamo un albero con alla base un lupo; nel secondo quarto a destra un leone rampante (dallo stemma del marchese della Cerda); nel terzo quarto a sinistra un'aquila nera coronata (stemma Svevo di Sicilia), e nell'ultimo quarto a destra una fascia trasversale che va dall'angolo sinistro all'angolo basso di destra (stemma normanno di Sicilia).
Si omette di descrivere gli altri simboli in quanto indecifrabili.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata da sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani del Comune. E' vietato, come previsto dall'apposito regolamento, l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali.
Art.  5
Autonomia statutaria

1.  Il Comune adotta il proprio statuto nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa fissati.
2.  Lo statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta europea dell'autonomia locale.
3.  La legge disciplina modalità e quorum di deliberazione e di revisione dello statuto. Determina altresì la sua efficacia normativa.
Art.  6
Autonomia finanziaria

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.
Art.  7
Potestà regolamentare

1.  Il Comune ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei principi previsti dalla legge e dallo statuto.
2.  L'esercizio della potestà regolamentare è subordinato all'acquisizione dei pareri ed alle forme di consultazione popolare secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale e da quello degli istituti di partecipazione.
Art.  8
Potestà sanzionatoria

1.  Il Comune può, con propri regolamenti, prevedere sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del sindaco e delle/dei dirigenti.
Art.  9
Funzioni-sussidiarietà

1.  Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2.  Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art.  10
Compiti per servizi di competenza statale

1.  Il Comune gestisce nei modi previsti dalla legge i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile alternativo, nonché le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli sono affidate dalla legge, previa assicurazione delle necessarie risorse finanziarie.
Art.  11
Funzioni proprie

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali, scolastici, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.
2.  Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948, persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Sicilia, con la provincia ed i comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.
3.  In particolare opera per:
a)  salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia anche sociale, democrazia e solidarietà, patrimonio del Comune di Cerda ed operare contro ogni forma di totalitarismo;
b)  promuovere la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione;
c)  promuovere la tutela dei diritti umani in ogni parte del mondo, con particolare attenzione ai paesi con cui si intrattengono rapporti di gemellaggio o di amicizia, anche mediante azioni di sensibilizzazione e informazione;
d)  promuovere la tutela della vita umana della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione delle figlie e dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi;
e)  superare gli squilibri economici, sociali e culturali promuovendo la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate per sostenere la realizzazione della personalità umana in tutte le sue componenti materiali e morali;
f)  riconoscere, garantire ed adottare un linguaggio non discriminante, identificando sia il soggetto femminile che il maschile;
g)  ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
h)  promuovere ed incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del Comune in sintonia con le vocazioni del territorio, in particolare indirizzando la propria azione alla promozione della funzione sociale e mutualistica dell'iniziativa economica, compatibilmente con il rispetto delle risorse ambientali, la valorizzazione degli ecosistemi, del paesaggio e del patrimonio storico artistico;
i)  incentivare la piena occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali e favorire l'autonoma partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle scelte di sviluppo e di innovazione del sistema produttivo locale;
j)  assicurare pari opportunità tra uomini e donne promuovendo azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità; favorire una organizzazione della vita urbana che meglio risponda alle esigenze delle cittadine e dei cittadini e delle famiglie, armonizzando gli orari dei servizi ed assicurando il diritto di tutti alla fruizione della città con particolare riguardo alle cittadine e cittadini diversamente abili;
k)  sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute in collaborazione con i privati, con la cooperazione e le associazioni di volontariato;
l)  realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura in ogni ordine e grado difendendo ed affermando il ruolo basilare della scuola pubblica statale, nel rispetto di ogni forma di pluralismo, favorendo strumenti di educazione permanente;
m)  favorire libere forme di aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. Riconoscere e valorizzare la funzione del volontariato e dell'associazionismo come pratiche consolidate per aiutare la coesione sociale come espressione di solidarietà e pluralismo sia dei singoli cittadini che in forma aggregata;
n)  valorizzare, incrementare e tutelare il patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari della città;
o)  consolidare il principio della collaborazione con gli enti locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri comuni;
p)  promuovere e sviluppare gemellaggi e rapporti di amicizia a livello internazionale e cooperare nel campo della solidarietà internazionale o nell'ambito di organizzazioni internazionali;
q)  garantire e tutelare i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana;
r)  contribuire a riconoscere nei minori e nelle generazioni future un soggetto titolare di diritti, tutelato da ogni forma di violenza fisica e/o psicologica e garantito nella possibilità di disporre di un territorio e di un ambiente ricchi di risorse, non compromessi nel loro ciclo vitale, rispettosi di ogni specie;
s)  sviluppare e promuovere l'integrazione aiutando il processo di tessitura di nuove relazioni comunitarie ed interpersonali, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume, promuovendone il radicamento e favorendo la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa della città di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che risiedono stabilmente sul nostro territorio, nel segno di una società multietnica e multirazziale;
t)  far partecipare le bambine ed i bambini e le/gli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come propri cittadine e cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza;
u)  promuovere, anche d'intesa con gli enti competenti, la soluzione del problema abitativo;
v)  assicurare, di concerto con le competenti strutture regionali e statali, condizioni di sicurezza di vita e di tutela dalle calamità attraverso il servizio comunale di protezione civile;
w)  considerare le persone "diversamente abili" come una sfida creativa all'organizzazione ed alla scala di valori della nostra comunità; creare condizioni culturali, normative, urbanistiche, di servizi, di inserimenti sociali e lavorativi che, riconoscendone concretamente la dignità, rendano possibile la loro partecipazione al miglioramento qualitativo della convivenza;
x)  tutelare le consumatrici e i consumatori e le/gli utenti dei servizi, promuovendo iniziative che favoriscano lo sviluppo delle loro associazioni, garantendo la partecipazione delle stesse ai procedimenti amministrativi in materia di controllo della qualità, di prezzi e tariffe.
Art.  12
Finalità programmatiche

1.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie; valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Art.  13
Organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.
Capo I
Il consiglio comunale
Art.  14
Elezione del consiglio comunale

1.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.  Le consigliere e i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Art.  15
Prima seduta del consiglio comunale

1.  La prima seduta è convocata dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima stabilito per l'adunanza.
2.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spettano, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
3.  Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
4.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno del suo presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
Il consiglio comunale nella stessa seduta elegge, in un'unica votazione e, con il voto limitato ad uno, due vicepresidenti, di cui uno appartenente alle minoranze. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato la maggioranza di voti.
Art.  16
Presidente del consiglio comunale

1.  La presidenza del consiglio comunale è assunta dal presidente eletto nel corso della prima seduta.
2.  Spetta al presidente:
a)  la convocazione del consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco;
b)  la fissazione dell'ordine del giorno del consiglio;
c)  la spedizione degli avvisi di convocazione;
d)  la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo;
e)  la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al consiglio.
3.  Il presidente tutela le prerogative delle consigliere e dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
4.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di questi, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art.  17
Competenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2.  Il consiglio comunale ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo le modalità determinate dalla legge.
3.  La legge determina i casi in cui, in via d'urgenza, altri organi del Comune possano adottare deliberazioni sugli argomenti di competenza del consiglio comunale.
4.  Il consiglio comunale elegge il presidente, i due vicepresidenti ed il collegio dei revisori dei conti.
5.  Il consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca delle e/o dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6.  La composizione dei vari organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni è realizzata con riferimento a criteri e modalità finalizzate a favorire la presenza al loro interno di entrambi i sessi.
7.  Il consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente stabiliti dal presente statuto, di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
Art.  18
Convocazione e funzionamento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del presidente. Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale come previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 30/2000.
Il regolamento deve prevedere che l'avviso scritto deve esse consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza al domicilio eletto da ciascun consigliere. Tuttavia in caso di urgenza basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; in tal caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
2.  Il consiglio comunale si riunisce almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione.
3.  Il presidente procede alla convocazione del consiglio comunale entro un termine di 20 giorni quando lo richiedono due quinti dei consiglieri comunali assegnati o il sindaco, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.
4.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
5.  Il regolamento determina i presupposti di validità delle sedute del consiglio, prevedendo che, in ogni caso, sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Il consiglio in comunale delibera con almeno la presenza in aula della metà più uno dei consiglieri assegnati. Salva diversa disposizione di legge e dello statuto nessuna deliberazione del consiglio comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
6.  Il consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analogamente provvede per la sua revisione.
7.  Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio comunale, alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari, ai singoli consiglieri comunali, nonché ai cittadini, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, del presente statuto.
Art.  19
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
2.  I gruppi esprimono un capogruppo che esercita i poteri previsti dalla legge e dallo statuto. Il regolamento del consiglio comunale disciplina la conferenza dei capigruppo.
3.  I consiglieri comunali, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature, mezzi finanziari e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio comunale.
4.  Il regolamento determina i presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, prevedendo che al capogruppo della lista collegata al sindaco venga corrisposta una indennità di carica pari a quella corrisposta ai vicepresidenti. Al capogruppo della lista alternativa a quella del sindaco è corrisposta una indennità di carica pari quella corrisposta ai vicepresidenti. Nel caso in cui la lista alternativa a quella del sindaco dia vita ad un ulteriore gruppo, formato da almeno due consiglieri, al capogruppo compete l'indennità di cui sopra.
I gruppi consiliari, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui sopra, non devono superare il numero di tre. In caso contrario l'indennità viene corrisposta al capo gruppo della lista collegata al sindaco, mentre per la scelta degli altri due capigruppo si seguiranno le indicazioni della conferenza dei capigruppo.
Art.  20
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti e speciali da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari.
2.  Il regolamento del consiglio comunale disciplina il numero delle commissioni, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
3.  Il regolamento del consiglio comunale prevede altresì i casi in cui il parere della commissione è obbligatorio.
4.  Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
Art.  21
Commissioni di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo precedente.
Art.  22
Commissioni di controllo e di garanzia

1.  Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati, commissioni consiliari, aventi finalità di controllo e di garanzia, specificandone le finalità e le funzioni.
2.  La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di controllo e garanzia sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
3.  La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia è attribuita ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi di opposizione.
Art.  23
Prerogative dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
2.  I consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale hanno diritto:
a)  di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio comunale, e in genere su ogni questione di rilevanza amministrativa;
b)  di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3.  Le indennità dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.
4.  Con il regolamento si potrà prevedere, in sostituzione dell'indennità di missione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
5.  I consiglieri comunali rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge.
Art.  24
Diritto di informazione dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio.
2.  Il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
Art.  25
Cessazione e scioglimento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale dura in carica sino ad elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2.  Il consiglio comunale viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
3.  I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Capo II
La giunta
Art.  26
Nomina e composizione della giunta

1.  La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori stabiliti dalla legge. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2.  Gli assessori sono nominati al di fuori dei componenti del consiglio comunale fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di consigliere comunale e, nel rispetto dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, il sindaco opera per ottenere la presenza paritaria dei due sessi nella compagine di giunta.
3.  Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
4.  Non possono far parte della giunta il coniuge, le/gli ascendenti, le/i discendenti, le/i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5.  Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 23, quarto comma del presente statuto. Percepiscono una indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge.
Art.  27
Linee programmatiche di mandato

1.  Entro quarantacinque giorni dalla data del suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2.  Con cadenza semestrale e secondo le modalità definite dal relativo regolamento, il consiglio comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta.
3.  Nel corso del mandato è facoltà del sindaco, sentita la giunta, proporre modifiche al documento relativo alle linee programmatiche. Le modifiche devono essere approvate dal consiglio comunale.
Art.  28
Il vicesindaco

1.  Il vicesindaco, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è organo vicario del sindaco a norma dell'art. 32.8 del presente statuto.
2.  In caso di assenza o impedimento temporaneo del vicesindaco, lo stesso viene sostituito dall'assessore anziano identificato secondo l'età.
Art.  29
Competenze della giunta

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.
2.  La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3.  Compete, in particolare, alla giunta:
a)  predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
b)  predisporre i programmi e i piani da sottoporre all'approvazione del consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione;
c)  approvare il piano esecutivo di gestione;
d)  provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge;
e)  deliberare le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori o dipendenti o a terzi;
f)  attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestorio riservate ai dirigenti;
g)  deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni, eccetto i casi di cui all'art. 56, comma 4;
h)  delibera in materia di accettazione delle donazioni di beni mobili o di universalità di beni mobili, di valore superiore ad E 50.000.
4.  La legge determina i casi in cui le delibere della giunta sono comunicate alle/ai capigruppo consiliari. I consiglieri comunali ne possono prendere visione o chiedere copia inoltrando richiesta scritta.
Art.  30
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata dal sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli assessori.
2.  Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
3.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del sindaco.
4.  Alle sedute della giunta partecipa il segretario ovvero la/il vice-segretario in caso di suo impedimento o assenza. E' compito del segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del sindaco o della giunta e curare la redazione del processo verbale delle sedute. Alle sedute di giunta può partecipare il presidente del consiglio o il vicepresidente senza diritto di voto.
Art.  31
Decadenza e sostituzione della giunta e del suoi membri

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta non ne comporta le dimissioni.
2.  Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
3.  Il sindaco a seguito della revoca provvede contestualmente alla nomina dei sostituti e a darne comunicazione al consiglio comunale
4.  La giunta decade:
a)  in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
b)  in caso di scioglimento del consiglio comunale;
c)  in caso di mozione di sfiducia votata con le modalità previste dalla legge.
5.  La legge disciplina il regime degli organi nelle fattispecie di cui al comma 4.
Capo III
Il sindaco
Art.  32
Il sindaco

1.  Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'indirizzo politico della giunta di cui promuove e coordina l'attività.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3.  Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4.  Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, il sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca delle/dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5.  Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6.  Il sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Di tale provvedimento viene data immediata comunicazione alle/ai capigruppo consiliari. I consiglieri comunali ne possono chiedere copia.
7.  Il sindaco può concedere agli assessori delegazioni per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei.
8.  In caso di assenza o impedimento le funzioni del sindaco sono esercitate dal vice sindaco ed in mancanza dall'assessore anziano.
9.  Il sindaco inoltre:
a)  ha potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
b)  rappresenta il Comune in giudizio con esclusione dei giudizi in materia di tributi locali e delle controversie in materia di lavoro dinanzi all'arbitro unico e dinanzi al collegio di conciliazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per le quali si applica la disposizione dell'art. 56, comma 4;
c)  sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
d)  provvede, al fine della trasformazione qualitativa dei servizi e delle opportunità di vita e della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, a coordinare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici;
e)  indice il referendum consultivo e l'istruttoria pubblica;
f)  presiede direttamente, o a mezzo di suo delegato, la commissione di disciplina dei dipendenti del Comune prevista dalla legge.
Art.  33
Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco

1.  La legge disciplina le fattispecie di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.
Art.  34
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1.  Il sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge.
Art.  35
Divieto di incarichi e consulenze

1.  Al sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Titolo III
I SERVIZI
Capo I
Servizi pubblici locali
Art.  36
Oggetto dei servizi pubblici

1.  I servizi pubblici hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale.
2.  I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono indicati dalla legge.
Art.  37
Gestione dei pubblici servizi

1.  Il Comune provvede alla gestione dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge, orientando la propria scelta verso la soluzione idonea a garantire nel rispetto del rispetto del principio dell'economicità, del controllo degli sprechi energetici e della tutela dell'ambiente, la qualità del servizio, la massima aderenza ai bisogni della comunità e la più ampia collaborazione tra chi eroga il servizio e le/gli utenti.
2.  Nella gestione dei servizi il Comune assicura il principio della concertazione e l'esercizio dell'istituto del confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.
3.  Il Comune assicura un'azione di monitoraggio e controllo per i servizi affidati ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale.
4.  La deliberazione consiliare di assunzione dei servizi specifica:
a)  oggetto, dimensioni e caratteristiche organizzative del servizio;
b)  finalità sociali ed obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c)  coordinamento con gli altri servizi e gli apparati del Comune per un organico sistema di erogazione;
d)  ragioni di rilievo sociale, economico o di opportunità ispiratrici della scelta della forma di gestione;
e)  criteri di trasparenza finanziaria della partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
f)  termine e modalità di relazione, da parte dell'organismo responsabile, sul livello di efficacia ed economicità del servizio.
Art.  38
Azienda speciale

1.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune per la gestione di servizi di rilevanza economica-imprenditoriale. E' dotata di proprio statuto approvato dal consiglio comunale che prevede apposito organo di revisione dei conti nonché forme autonome di verifica della gestione.
Art.  39
Istituzione

1.  L'istituzione è l'organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2.  L'ordinamento ed il funzionamento della istituzione è disciplinato dallo statuto previsto dal primo comma.
3.  Alle istituzioni è assegnato personale comunale.
Art.  40
Criteri di gestione dell'azienda e dell'istituzione

1.  L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.
2.  Il Comune, secondo le modalità stabilite dallo statuto, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3.  Lo statuto determina altresì i termini entro cui i consigli di amministrazione di aziende e istituzioni inviano relazioni sulla loro attività al consiglio comunale.
Art.  41
Organi dell'azienda speciale e dell'istituzione

1.  Gli organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono:
a)  il consiglio di amministrazione;
b)  il presidente;
c)  il direttore.
Art.  42
Composizione, requisiti, nomina, durata in carica degli organi dell'azienda speciale e dell'istituzione

1.  Il consiglio di amministrazione dell'azienda e dell'istituzione è composto dal presidente e da un numero pari di membri fissato dallo statuto dell'azienda speciale o dal regolamento dell'istituzione.
2.  Può essere amministratore chi sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere del Comune ed abbia esperienza e qualificazione professionale ed amministrativa, nell'ambito dell'attività operativa dell'azienda o dell'istituzione.
3.  Il sindaco nomina, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del presente statuto, il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione entro 45 giorni dal suo insediamento; nello stesso modo provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per i motivi previsti dalle lett. a), b), c) del nuovo successivo art. 43 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione prevista dal comma quinto.
4.  Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di informazione al pubblico sulle caratteristiche dell'incarico e sulla qualificazione professionale richiesta, le forme ed i tempi di presentazione di eventuali candidature ed i criteri di verifica dei requisiti.
5.  Il presidente e il consiglio di amministrazione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del consiglio comunale, restano in carica sino alla nomina dei successori con le limitazioni di potere prescritte dalla legge che disciplina la proroga degli organi amministrativi e comunque non oltre i termini fissati dalla stessa, sono rieleggibili una sola volta e sono tenuti alle dichiarazioni di cui all'art. 23.5.
6.  Il direttore è titolare della responsabilità gestionale.
7.  La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'azienda speciale sono regolati dallo statuto previsto dall'art. 39.
8.  La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'istituzione sono disciplinati dallo statuto previsto dall'art. 39, secondo comma.
Art.  43
Cessazione dalla carica degli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione

1.  Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:
a)  revoca da parte del sindaco, ai sensi del comma 40 dell'art. 32;
b)  dimissione;
c)  perdita dei requisiti;
d)  scioglimento del consiglio comunale.
Art.  44
Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società

1.  La nomina e la cessazione degli amministratori di società a partecipazione comunale sono regolate secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 42, in quanto applicabili.
2.  I rappresentanti del Comune, eletti, nominati o designati dal sindaco o dal consiglio comunale a rappresentare il Comune in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano al sindaco una relazione annuale sull'andamento degli enti e delle società stesse.
Capo II
Forme associative e di cooperazione
Art.  45
Forme associative di cooperazione

1.  Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2.  A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art.  46
Consorzi

1.  Il Comune può costituire consorzi con la Provincia o con altri comuni per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni.
2.  Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
3.  A tal fine il consiglio comunale per quanto di sua competenza, approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio. I contenuti obbligatori della convenzione e dello statuto sono disciplinati dalla legge.
4.  La costituzione del consorzio è regolata dalle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
5.  Gli atti fondamentali e gli organi del consorzio sono disciplinati dallo statuto nei limiti fissati dalla legge.
Art.  47
Accordi di programma

1.  Al fine di una migliore utilizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane, il Comune può partecipare ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, secondo le modalità previste dalla legge.
Art.  48
Unioni di comuni

1.  Il Comune di Cerda ha già aderito all'Unione dei comuni "Bassa Valle del Torto" con i comuni di Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Sciara, ai sensi dell'art. 32 del testo unico n. 267/2000.
Titolo IV
UFFICI E PERSONALE
Art.  49
Principi organizzativi

1.  La struttura organizzativa del Comune si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione e di garanzia di una effettiva promozione e sviluppo della parità e delle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale.
2.  E' istituito il comitato di pari opportunità, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 333/90, il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento con funzioni di controllo sulla realizzazione dei principi di cui al comma precedente.
3.  Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale, risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale. Promuove la partecipazione individuale, collettiva e rappresentativa delle lavoratrici e dei lavoratori alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione, quale strumento di potenziamento della stessa.
4.  Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione e il libero sviluppo. Riconosce nel confronto con le organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori strumento fondamentale di valutazione della situazione organizzativa e dei metodi di lavoro, di verifica dei risultati raggiunti e di elaborazione previsionale e programmatica.
5. Il Comune riconosce l'autonomia professionale e decisionale delle/dei dirigenti. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti, con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi e in rapporto alle risorse e ai mezzi assegnati.
6.  Il Comune adegua il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi previsto dall'art. 51 agli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge.
7.  Il Comune promuove la convocazione della conferenza dei responsabili delle aree e dei servizi, nonché della conferenza del personale, per formulare e discutere proposte sull'assetto organizzativo del lavoro.
Art.  50
Struttura organizzativa

1.  La struttura organizzativa dell'ente, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali e nel rispetto dei criteri di organizzazione, di cui all'art. 6 del testo unico n. 165/2001, si può articolare in base alle vigenti disposizioni, come segue:
-  aree di attività;
-  servizi;
-  unità operative;
-  uffici.
Eventuali modifiche, a seguito di disposizioni di legge, potranno essere apportate come previsto al comma 2°.
2.  L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  Per obiettivi determinati e con convenzione a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nonché il conferimento di incarichi di direzione di aree funzionali, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51.6 della legge n. 192/90, come introdotta dalla legge regionale n. 48/91 e successive modificazioni.
La relazione prevista dall'art. 27 tiene conto dei problemi concernenti l'organizzazione e la pianta organica del personale.
Art.  51
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1.  Con apposito regolamento, secondo quanto previsto dalla legge, viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2.  I contenuti obbligatori del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono disciplinati dalla legge.
3.  In particolare il regolamento stabilisce i rapporti tra il segretario, il vicesegretario, il direttore generale e i responsabili delle aree con funzioni dirigenziali.
4.  Il regolamento disciplina, altresì, lo stato giuridico ed economico del personale, l'azione disciplinare e le modalità del suo esercizio.
Art.  52
Segretario

1.  Le funzioni di segretario del Comune sono determinate dalla legge. In particolare la/il segretario:
a)  collabora ed assiste, per gli aspetti giuridico-amministrativi, gli organi dell'ente, relativamente alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b)  partecipa, con funzioni consultive, referenti e d'assistenza, alle riunioni della giunta e del consiglio e ne cura la verbalizzazione;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
2.  La/il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. La/il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato la/il direttore generale.
3.  La/il segretario del Comune dipende funzionalmente dal sindaco alle cui direttive ispira il suo operato.
4.  Nel caso in cui non sia nominato il direttore generale, il sindaco può conferire le relative funzioni al segretario.
Art.  53
Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un vicesegretario comunale, per coadiuvare la/il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art.  54
Direttore generale

1.  Il sindaco, con le modalità previste dalla legge, e secondo i criteri previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può nominare un direttore generale. Tale atto di nomina è immediatamente comunicato ai capigruppo consiliari.
2.  Le modalità di revoca e la durata del mandato del direttore generale sono disciplinati dalla legge.
3.  Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
4.  Oltre ai compiti espressamente individuati dalla legge, il sindaco può assegnare al direttore generale specifiche ulteriori funzioni.
5.  Qualora non sia nominato il direttore generale, il sindaco può attribuire le relative funzioni al segretario generale.
Art.  55
Responsabili delle aree F.F. dirigenziali

1.  Poiché nella struttura organizzativa dell'ente non è prevista la qualifica dirigenziale, le funzioni di cui l'art. 107, commi 2° e 3°, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, 4° comma, lett. d) del testo unico n. 267/2000, possono essere attribuite con provvedimento motivato dal sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga di diversa disposizione, d'ora in poi chiamati F.F. dirigenziali.
2.  Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del testo unico, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criterio di competenza, professionalità, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati, anche nel P.E.G. previsto dall'art. 169 del testo unico n. 267/2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
3.  Con l'incarico di cui sopra viene assunta anche la direzione e la gestione amministrativa delle strutture organizzative cui sono preposti chiamate aree.
4.  Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina la ripartizione delle competenze tra i F.F. dirigenziali, in relazione alle funzioni assegnate.
5.  L'incaricato delle F.F. dirigenziali del settore o servizio competente rappresenta l'amministrazione nella stipulazione dei contratti.
6.  Il F.F. dirigenziali del servizio tributario rappresenta il Comune nei giudizi in materia di tributi locali della cui gestione è responsabile; il F.F. dirigenziali del servizio personale e dell'organizzazione rappresenta il Comune nelle controversie in materia di lavoro dinanzi all'arbitro unico e dinanzi al collegio di conciliazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Nelle materie di cui al presente comma il F.F. dirigenziali promuove e resiste alle liti con ampi poteri di transigere, conciliare e rinunciare agli atti, anche avvalendosi di un professionista esterno all'ente.
7.  Il F.F. dirigenziali, ha potere di: rilasciare certificazioni, attestazioni, autorizzazioni, concessioni e pareri tecnici, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e dei compiti assegnati al settore o al servizio di appartenenza, richiesti da enti pubblici o da privati; hanno inoltre la responsabilità del procedimento amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge.
8.  Il F.F. dirigenziali ha potere di emanare ordinanze normali od ordinarie ivi comprese quelle necessarie per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali.
9.  Il F.F. dirigenziali rappresenta il Comune nelle commissioni tecniche e in tutte le altri sedi in cui gli organi comunali le designino in rappresentanza dell'ente.
Art.  56
Responsabilità dei F.F. dirigenziali

1.  Il F.F. dirigenziali è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
2.  I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della gestione del F.F. dirigenziali sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3.  Il sindaco contesta, in contraddittorio il F.F. dirigenziali, l'eventuale risultato negativo della gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Titolo V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DECENTRAMENTO
Capo I
Partecipazione popolare
Art.  57
Libere forme associative e organismi di partecipazione

1.  La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure in forma associata.
2.  La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta alle cittadine e ai cittadini, alle straniere ed agli stranieri, ed alle/agli apolidi residenti nel Comune nonché ai non residenti che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio.
3.  Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.
4.  Favorisce in particolare, secondo le modalità fissate dal regolamento, la costituzione di consulte quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico ed ambientale.
5.  Il regolamento di partecipazione popolare disciplina l'istituzione di un elenco dove vengono iscritti senza formalità le associazioni e gli organismi previsti al primo comma e determina, altresì, i requisiti per l'iscrizione.
6.  Alle associazioni, ai comitati e agli organismi iscritti compete, tenuto conto della rappresentatività e secondo le modalità fissate dal regolamento di partecipazione popolare:
a)  diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
b)  possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari;
c)  accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dal regolamento di accesso ai contributi economici;
d)  possibilità di concessione in uso di locali e terreni del Comune, previa apposita convenzione;
e)  motivazione, da parte dell'amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti formulati all'esito delle consultazioni.
Art.  58
Consultazioni popolari

1.  Il Comune, a mezzo di deliberazione del consiglio, promuove forme di consultazione popolare al fine di conseguire migliore conoscenza dei problemi sociali, civili ed economici della comunità.
2.  Il regolamento di partecipazione popolare stabilisce le forme ed i tempi entro cui gli organi competenti dovranno attivare la discussione e, se del caso, deliberare sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti.
Art.  59
Partecipazione al procedimento amministrativo

1.  I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenirvi hanno diritto di essere informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dalla legge.
2.  Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
3.  Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e organismi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante indicazione del titolo di legittimazione.
4.  I soggetti di cui al primo e al secondo comma e quelli intervenuti a norma del terzo comma hanno diritto:
a)  di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge;
b)  di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'amministrazione ha l'obbligo di valutare;
c)  di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di partecipazione popolare;
d)  di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento, dell'avvenuta consultazione e delle ragioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.
5.  La legge determina limiti, forme ed efficacia dell'accordo tra l'amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, ove consentito, in sostituzione di questo.
6. La figura del responsabile del procedimento è determinata dalla legge e dal regolamento.
Art.  60
Istruttoria pubblica

1.  L'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2.  L'istruttoria pubblica è indetta dal consiglio comunale. Il potere di proposta, previsto dall'art. 61, è esercitato da almeno 500 elettrici e/o elettori.
3.  L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio cui hanno diritto di partecipare, oltre alla giunta ed ai gruppi consiliari, gli organismi associativi e di partecipazione di cui all'art. 59. Partecipa all'istruttoria il responsabile del procedimento.
4.  La motivazione del provvedimento amministrativo, nei casi previsti dalla legge, tiene conto delle risultanze dell'istruttoria.
5.  Il regolamento di partecipazione popolare disciplina le forme di pubblicità, le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento dell'istruttoria nonché il termine di conclusione della stessa.
Art.  61
Istanze, petizioni, proposte

1.  I soggetti previsti dall'art. 59 possono presentare agli organi del Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2.  Alle cittadine ed ai cittadini in numero non inferiore a 300 è riconosciuto potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della giunta e del consiglio comunale secondo le rispettive competenze.
3.  Le istanze, le petizioni e le proposte vanno presentate all'ufficio indicato dal regolamento di partecipazione popolare che determina altresì le relative modalità.
4.  L'organo interessato prende in esame le richieste entro 30 giorni dalla presentazione. Nei 30 giorni successivi comunica le ragioni dell'eventuale rigetto secondo le modalità fissate dal regolamento di partecipazione popolare.
Capo II
Referendum
Art.  62
Potere di iniziativa

1.  E' indetto referendum consultivo o propositivo su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale quando lo richiedano almeno il 35% delle elettrici e degli elettori o due terzi del consiglio comunale.
Art.  63
Oggetto del referendum

1.  Non è ammesso referendum in materia di:
a)  statuto e regolamento del consiglio comunale;
b)  elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
c)  tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
d)  ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
e)  tutela delle minoranze etniche o religiose;
f)  polizia locale;
g)  igiene per la parte disciplinata da normativa statale e regionale;
h)  proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
i)  oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.
Art.  64
Procedimento

1.  La commissione di garanzia, nei termini previsti dal regolamento di disciplina del referendum popolare, giudica sulla ammissibilità del referendum nonché sulla correttezza della formulazione del quesito referendario e sulla regolarità della presentazione delle firme.
2.  Il regolamento di disciplina del referendum popolare determina la composizione ed i poteri della commissione di garanzia.
3.  Il sindaco indice il referendum entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità.
Art.  65
Svolgimento del referendum

1.  Il referendum è indetto in primavera o autunno di ogni anno e non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali. Non è consentito lo svolgimento di più di una consultazione elettorale in un anno, mentre sono ammesse più consultazioni referendarie da svolgersi nella stessa giornata.
2.  In conformità alla disciplina fissata dal regolamento hanno diritto di partecipare al referendum le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e gli ultradiciottenni non cittadini e cittadine dell'Unione europea con residenza ininterrotta da almeno cinque anni.
3.  La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art.  66
Proclamazione del risultato

1.  La commissione dei garanti verifica la validità del referendum e ne proclama il risultato.
Art.  67
Determinazione degli organi comunali

1.  Il risultato del referendum è iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale entro 30 giorni dallo svolgimento. Gli organi di governo sono tenuti a motivare analiticamente il mancato accoglimento della volontà popolare qualora adottino provvedimenti in contrasto con l'esito del referendum.
Art.  68
Sospensione e revoca del referendum

1.  Il sindaco, sentita la commissione di garanzia e il comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
a)  sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
b)  sia intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
c)  sia stata accolta dall'amministrazione comunale la proposta referendaria.
Art.  69
Comitato promotore

1.  Il comitato promotore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina del referendum popolare, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria.
2.  Ha diritto di essere sentito dalla commissione dei garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum. Viene sentito dal sindaco nell'ipotesi prevista all'art. 68.
3.  Al comitato promotore si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.
Art.  70
Regolamento degli istituti di partecipazione

1.  Il regolamento dei diritti e degli istituti di partecipazione è approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta delle consigliere e dei consiglieri assegnati.
Capo III
Azione popolare e diritti di accesso e d'informazione
Art.  71
Diritti di informazione e di accesso

1.  Il Comune tutela il più ampio pluralismo dei mezzi d'informazione, come presupposto dell'esercizio della democrazia.
2.  Il Comune garantisce la trasparenza dell'esercizio di ogni forma dell'amministrazione pubblica e l'accesso di ogni cittadina e cittadino a conoscenze e servizi fondamentali.
3.  Il Comune riconosce e garantisce nel suo territorio il diritto ad essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente, sui rischi sanitari e sui rischi derivanti dall'esercizio delle attività produttive o dall'esecuzione di opere pubbliche.
4.  Tutti gli atti dell'amministrazione, compresi quelli delle aziende speciali, sono pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco emessa nei casi previsti dalla legge.
5.  I soggetti previsti all'art. 59 hanno diritto di accesso agli atti amministrativi nonché di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande e progetti, e altresì, in generale, alle informazioni in possesso dell'amministrazione. Hanno inoltre diritto al rilascio di copie degli atti contro pagamento del solo costo.
6.  Agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è assicurato l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune.
7.  L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti di pubblicità previsti dalla legge e dal regolamento di accesso agli atti amministrativi.
8.  Le modalità, i limiti e il differimento dell'accesso agli atti ed ai documenti sono determinati dalla legge.
9.  Il regolamento di accesso agli atti amministrativi detta le norme per l'esercizio dei diritti di cui al secondo e al terzo comma, prevede altresì la costituzione e il funzionamento di un ufficio informazione.
Art.  72
Azione popolare

1.  Ciascuna elettrice e elettore può fare valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.  Il Comune è litisconsorte se necessario. La legge determina il regolamento delle spese in caso di soccombenza.
Capo IV
Il difensore civico
Art.  73
Ufficio del difensore civico

1.  E' istituito il difensore civico comunale. L'ufficio sarà oggetto di esercizio congiunto presso l'Unione Bassa Valle del Torto, alla quale il Comune partecipa.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art.  74
Finanza locale

1.  Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2.  Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
3.  L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.
Art.  75
Bilancio di previsione

1.  L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2.  Lo schema del bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, predisposti dalla giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati ai capigruppo consiliari e depositati presso la segreteria generale e presentati al consiglio comunale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'approvazione.
Nel caso in cui la giunta non dovesse provvedere entro i termini previsti dalla legge, il consiglio comunale può nominare un commissario scelto tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a revisore dei conti, stabilendo il relativo compenso.
3.  Il consiglio comunale, nei termini previsti dalla legge, delibera il bilancio con la presenza di almeno la metà dei membri, anche in seconda convocazione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
Nel caso in cui il consiglio non dovesse provvedere entro i termini previsti dalla legge, il sindaco può nominare un commissario scelto tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a revisore dei conti, stabilendo il relativo compenso.
4.  Le aziende speciali e le istituzioni deliberano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.
Art.  76
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
Art.  77
Gestione del bilancio

1.  Il bilancio di previsione è approvato dal consiglio comunale, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2.  La giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, può approvare, nei termini fissati dalla legge, il piano esecutivo di gestione, determinando i progetti, i programmi e gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai F.F. dirigenziali. Copia del piano esecutivo di gestione viene immediatamente inviato ai capigruppo consiliari.
3.  Sulla base dei progetti, dei programmi e degli obiettivi assegnati, contenuti nel piano esecutivo di gestione, i F.F. dirigenziali adottano gli atti di gestione conseguenti, finalizzati alla loro realizzazione.
4.  Gli atti di gestione assumono la forma di determinazioni dirigenziali.
5.  Lo stato d'attuazione dei progetti e dei programmi, nonché lo stato d'attuazione degli obiettivi sono comunicati dalla giunta al consiglio comunale attraverso la relazione semestrale.
Art.  78
Controllo economico interno

1.  Il regolamento comunale di contabilità prevede precisi sistemi di rilevazione e stabilisce le modalità, le tecniche ed i tempi di effettuazione del controllo stesso, individuando: centri di costo, di ricavo, di responsabilità e di singole aree di attività, nonché i servizi per i quali deve essere adottata la contabilità analitica o economica.
Art.  79
Contributi, sovvenzioni

1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi è disciplinata dal regolamento di accesso ai contributi economici formato in ossequio ai principi stabiliti dalla legge.
Art.  80
Conto consuntivo

1.  I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.
2.  Il conto consuntivo è messo a disposizione dei consiglieri comunali almeno 10 giorni prima dalla data stabilita per essere deliberato.
3.  Il consiglio, valutata la relazione della giunta nonché la relazione dei revisori dei conti, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della giunta e degli uffici.
Art.  81
Contratti

1.  Il Comune stipula contratti a mezzo dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti. Le procedure, le forme ed i tipi di contrattazione sono previsti dalla legge e dal regolamento di disciplina dei contratti.
2.  L'attività contrattuale del Comune avviene sulla base della programmazione e dei progetti risultanti dal bilancio preventivo ed è ispirata a criteri di economicità, trasparenza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse anche attraverso forme adeguate di unificazione delle procedure relative. Il Comune promuove iniziative e progetti per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri enti e soggetti pubblici.
Art.  82
Collegio dei revisori dei conti

1.  Il collegio dei revisori adempie alle funzioni previste dalla legge, collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del consiglio comunale con le modalità stabilite dal regolamento comunale di contabilità, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.
2.  I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.
3.  Il collegio dei revisori è eletto nei modi, per la durata e coi criteri previsti dalla legge.
4.  La scelta dei candidati è fatta tra gli iscritti nel ruolo e negli albi, previsti dalla legge, che risultino risiedere o esercitare la professione nella provincia di Palermo.
5.  Il regolamento comunale di contabilità specifica:
-  il periodo massimo d'impossibilità a svolgere l'incarico, che determina la cessazione dello stesso;
-  il numero complessivo di incarichi assumibile da ciascun revisore.
6.  Il regolamento del consiglio comunale disciplina la partecipazione dei revisori alle sedute del consiglio comunale.
Art.  83
Tutela del contribuente

1.  Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.
Titolo VII
CONTROLLO SUGLI ATTI
Art.  84
Controllo preventivo di legittimità

1.  La legge determina sistema, modalità e organi di controllo preventivo di legittimità degli atti dell'amministrazione.
Art.  85
Legittimazione sostitutiva

1.  La legge determina competenze, procedimento e termini per l'esercizio della potestà surrogatoria in caso di omissione o ritardo da parte degli amministratori nel compimento di atti obbligatori.
Art.  86
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1.  Il regime di pubblicità e di esecutività delle deliberazioni degli organi comunali è determinato dalla legge.
Art.  87
Pareri obbligatori

1.  Il termine di formulazione dei pareri è previsto dalla legge, che determina, altresì, gli effetti dell'ipotesi di intempestività degli stessi.
Art.  88
Controlli interni

1.  I controlli interni previsti dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del testo unico n. 267/2000 saranno oggetto di esercizio congiunto dell'Unione Bassa Valle del Torto alla quale il Comune di Cerda aderisce.
Titolo VIII
REVISIONE DELLO STATUTO
Art.  89
Forme di consultazione

1.  La revisione dello statuto è effettuata secondo la di cui all'art. 4 della legge n. 142/90, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91 ed è preceduta dalle forme di consultazione previste dallo statuto o deliberate dal consiglio comunale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE
Art.  90
Pubblicità delle spese elettorali

1.  All'atto del deposito delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco, deve presentarsi un bilancio preventivo di spesa cui le liste e le candidate e i candidati intendono vincolarsi.
2.  Il bilancio preventivo di cui al comma precedente deve essere pubblicato attraverso affissione all'albo pretorio del Comune.
3.  I candidati e le liste devono presentare un rendiconto delle spese sostenute.
4.  Il rendiconto di cui al comma precedente deve essere pubblicato all'albo pretorio entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.
5.  La precisazione di ulteriori termini di scadenza, in relazione agli adempimenti prescritti dalla legge, viene rinviata alla fonte regolamentare come la definizione della restante disciplina affidata, di competenza della medesima fonte normativa.
Titolo  X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.  91
Termine per l'adozione dei regolamenti

1.  Il regolamento comunale dei lavori del consiglio, di contabilità e il regolamento di disciplina dei contratti sono deliberati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2.  Il consiglio delibera i regolamenti previsti dallo statuto nel termine di mesi 18 dall'approvazione dello stesso.
3.  Fino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi, limitatamente alle materie dagli stessi disciplinate, in quanto compatibili, le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore dello statuto.
Art.  92
Deposito di istanze, petizioni e proposte

1.  Fino ad approvazione del regolamento di partecipazione popolare, le istanze, le petizioni e le proposte previste all'art. 61, terzo comma, sono presentate alla segreteria.
Art.  93
Entrata in vigore dello statuto

1.  Lo statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2004.47.3004)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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