REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 DICEMBRE 2004 - N. 54
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 26 novembre 2004, n. 4.
Conferenza di servizi ex art. 122 della legge regionale n. 6/2001 - Circolare applicativa per le riserve naturali.

AGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI
AGLI ENTI PARCO REGIONALI
AI COMUNI DELLA SICILIA
AGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALLE PROVINCIE REGIONALI
L'art. 122 della legge regionale n. 6/2001 prevede che "1- Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti previsti dai Progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000/2006 è effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali. 2- Sulle determinazioni della Conferenza il consiglio del Parco si pronuncia definitivamente previo parere del comitato tecnico-scientifico".
Con l'art. 139, comma 63, della legge regionale n. 4/2003 è stato eliminato il riferimento agli interventi "previsti dai progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000/2006", estendendo la possibilità di effettuare opere in assenza degli strumenti di pianificazione a tutte le categorie di opere mediante la procedura di approvazione, in conferenza di servizi, indetta per le riserve naturali dall'Assessore per il territorio e l'ambiente.
E' proprio a fronte della mancanza di strumenti di pianificazione e del fatto che i regolamenti delle aree protette per alcune tipologie di opere, rimandano all'approvazione dei piani, che il legislatore regionale ha previsto per le opere ricomprese all'interno della strategia regionale del P.O.R. (Piani integrati territoriali: P.I.T.) la possibilità di essere approvate con le procedure di cui al citato art. 122.
L'eliminazione dal corpo dell'art. 122 in questione del riferimento ad opere previste dai P.I.T. del P.O.R., (la cui applicazione nel primo intento del legislatore appariva essere riservata solamente ai beneficiari finali previsti dalle singole misure del C.d.P.) ha fatto sì che lo strumento della conferenza di servizi consenta l'approvazione di opere che ai sensi dei regolamenti vengono invece subordinate all'approvazione dei piani delle aree protette.
Pertanto, in assenza dell'approvazione degli strumenti di pianificazione ove si presenti la necessità o l'esigenza manifestata da soggetti a ciò legittimati di realizzare interventi che ancorché compatibili con le finalità delle aree protette dovrebbero tuttavia discendere dalle previsioni dei suddetti strumenti, sarà la conferenza dei servizi indetta con i prescritti procedimenti a valutarne l'ammissibilità e l'eventuale approvazione.
Appare chiaro come l'applicazione del disposto di cui all'art. 122 e successive modifiche ed integrazioni sia limitata a quelle opere, consentite dal regolamento di ciascuna riserva solo successivamente all'approvazione degli strumenti di pianificazione come di seguito elencate a titolo esemplificativo, fermo restante quanto previsto nel singolo regolamento di ciascuna riserva.
Opere consentite in zona di riserva (zona A) solo se previste nel piano di sistemazione:
-  nuovi sentieri unicamente finalizzati alla fruizione.
Opere consentite in zona di preriserva (zona B) solo se previste nel piano di utilizzazione:
-  demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
-  realizzazione di nuove costruzioni rurali con finalità abitativa.
Diversamente le opere già previste dal regolamento verranno autorizzate secondo la normale prassi prevista dai regolamenti delle riserve, nonché dal decreto 7 settembre 2001 (Decentramento delle competenze relative al rilascio di nulla osta per la realizzazione di opere all'interno delle riserve naturali).
Opere consentite in zona di riserva (zona A), sottoposte alla normale prassi autorizzativa con NO dell'ente gestore:
-  interventi di cui alle lettere a, b, c, d, art. 20, legge regionale n. 71/78;
-  restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
-  mutamenti di destinazione d'uso degli immobili solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione;
-  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere, sentieri esistenti;
-  realizzazione di impianti di distribuzione a rete;
-  realizzazione di recinzioni.
Opere consentite in zona di preriserva (zona B), sottoposte alla normale prassi autorizzativa con NO dell'ente gestore:
-  opere di miglioramento fondiario di tipo strutturale;
- interventi di cui alle lettere a, b c, d, art. 20, legge regionale n. 71/78;
- mutamenti destinazione d'uso degli immobili esistenti;
-  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti;
- realizzazione di impianti di distribuzione a rete;
- realizzazione di recinzioni.
Le opere espressamente vietate dai regolamenti e non compatibili con il vincolo di tutela restano tali e non autorizzabili, e dunque non rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 122.
La richiesta di convocazione della conferenza per gli enti pubblici dovrà essere avanzata dal responsabile unico del procedimento e per i privati dalla ditta istante che dovranno indicare gli uffici interessati.
I comuni interessati dalle opere provvederanno a rendere nota la convocazione della conferenza mediante affissione al proprio albo pretorio per giorni 15.
L'ARTA provvederà altresì a rendere pubblica la convocazione della conferenza mediante pubblicazione sul sito www.artasicilia.it.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente: MARINESE 

(2004.50.3177)
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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