REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 DICEMBRE 2004 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE



CIRCOLARE 2 dicembre 2004, n. 49.
Attività socialmente utili - Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24 e successive modifiche ed integrazioni - Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2005 - Progetti di utilità collettiva: prosecuzione - Art. 42 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI E DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO EX ARTT. 11 E 12 LEGGE REGIONALE N. 85/95
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
ALL'ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
e, p.c.,  alla v commissione legislativa del l'assemblea regionale siciliana 

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL'I.N.P.S.
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, del 15 novembre 2004, n. 47, dispone che, al fine di consentire nel corso dell'anno 2005 lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.
Il comma 2 dispone che per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 e dei costi accessori previsti dalle convenzioni stipulate con l'I.N.P.S. e finalizzate al pagamento degli assegni, nonché dei contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo onere, valutato in 187.000 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 accantonamento 1004.
1.  Prosecuzione delle attività socialmente utili
Al riguardo si ribadisce il contenuto della circolare 9 dicembre 2003, n. 36, relativamente alle tipologie dei lavoratori interessati alla prosecuzione che sono le seguenti:
1)  lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96;
2)  lavoratori di cui alla circolare assessoriale n. 331/99;
3)  lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
4)  lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale.
Le attività dei lavoratori predetti, in scadenza alla data del 31 dicembre 2004, possono proseguire sino al 31 dicembre 2005, fermo restando che la prosecuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione.
A tal fine gli enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) adottate in ottemperanza alla circolare assessoriale 9 dicembre 2003, n. 36, nella parte in cui si prevedeva il termine di utilizzazione al 31 dicembre 2004, al nuovo termine del 31 dicembre 2005, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri assicurativi.
Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovrà contenere l'elenco (in formato excel) dei lavoratori utilizzati con l'indicazione dei dati anagrafici, l'indirizzo in cui il lavoratore risiede, nonché la qualifica o il titolo di studio di utilizzazione e dovrà essere inviata:
-  alla unità operativa S.C.I.C.A. sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura competente per territorio;
-  alla sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente;
-  all'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V - L.S.U. e Workfare - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo.
L'elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica crpallsu@regione.sicilia.it.
Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono invitati a darne cenno.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, verificata la regolarità delle procedure, nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione e a trasmettere all'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V - L.S.U. e Workfare - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, l'elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare in calce all'elenco che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati e si fa presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V - L.S.U. e Workfare - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, comporterà l'impossibilità di comunicare all'I.N.P.S. i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non verrà corrisposto da parte della competente sede I.N.P.S. il relativo assegno di utilizzo.
2.  Progetti di utilità collettiva
Come sopra richiamato, l'articolo 42, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dispone che per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 e dei costi accessori previsti dalle convenzioni stipulate con l'I.N.P.S. e finalizzate al pagamento degli assegni nonché dei contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo onere, valutato in 187.000 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1004.
Pertanto, gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 che volessero proseguire i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell'anno 2005 dovranno deliberare:
a)  per i lavoratori che completano il terzo anno di attività la conferma dei contratti già stipulati per un ulteriore periodo di tre anni (cfr. circolare assessoriale 9 dicembre 2003, n. 36/2003/AG, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 56 del 24 dicembre 2003);
b)  per i lavoratori che completano il primo o il secondo anno di attività la modifica della deliberazione adottata relativa all'approvazione dei progetti in parola nella parte in cui era stata prevista la durata di dodici mesi alla nuova durata di 24 o 36 mesi (cfr. circolare assessoriale 13 maggio 2002, n. 16/2002/AG, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 31 maggio 2002).
In entrambi i casi gli enti dovranno assumere a proprio carico, oltre alla quota di cui all'articolo 12, com ma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, anche i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti medesimi, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.
Gli enti che hanno già effettuato la conferma per un ulteriore triennio ai sensi della circolare n. 36/20/2003 adottando apposito atto deliberativo per l'intero periodo si limiteranno a deliberare l'impegno di spesa per l'esercizio 2005, ove non assunto con la medesima deliberazione di conferma.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, gli enti promotori potranno deliberare ulteriori elevazioni dell'impegno orario settimanale, nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali e con oneri a proprio carico.
Gli enti interessati alla prosecuzione di tutti i contratti in scadenza nel corso dell'anno 2005 (a prescindere dal l'annualità) dovranno fare pervenire a questo Assessorato - agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V - via Imperatore Federico, n. 52 - Palermo:
1)  richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie fino al 31 dicembre 2005 per tutti i lavoratori cui va a scadere il contratto nel corso dell'anno 2005. Tale richiesta va effettuata limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova annualità ed il 31 dicembre 2005, ancorché l'annualità andrà a scadere nell'anno 2006, e dovrà essere unica: comprensiva dell'importo necessario per la prosecuzione di tutti i contratti in scadenza a prescindere dall'annualità di servizio dei lavoratori;
2)  atto deliberativo come sopra indicato;
3)  elenco nominativo completo di tutti i soggetti cui va a scadere il contratto (1ª, 2ª, 3ª e 4ª annualità) e per i quali si richiede il finanziamento come da prospetto allegato;
4)  prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'allegato B al decreto 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 13 giugno 1998, con l'indicazione del contratto applicato e del periodo di validità per tutti i lavoratori distinti soltanto per titolo di studio di avviamento.
Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure.
Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 45 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, inerente "Proroga dei termini dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e riserva nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi", che dispone che "I termini di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006".
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato word, sul sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: SCOMA 




(2004.50.3160)
Torna al Sommariohome


091*



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 79 -  81 -  88 -  65 -  24 -  49 -