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Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca -
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto esecutivo di lavori stradali nel comune di Trapani.
Con decreto n. 1185 del 19 novembre 2004 il dirigente responsabile del servizio 2 - V.A.S. - V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, in merito alla compatibilità ambientale del progetto esecutivo dei lavori per la manutenzione e sistemazione del viale Mothia e della via V.13 a Marausa Lido e la riqualificazione ambientale della zona, redatto dall'ing. Antonino Vittorio Corso, per conto del comune di Trapani, alle condizioni e con le prescrizioni appresso riportate:
1) è vietata la realizzazione dei 2 scali di alaggio previsti;
2) è fatto divieto di effettuare operazioni di dragaggio o di ripascimento artificiale lungo la costa;
3) il recupero del molo Salina San Francesco dovrà avvenire ripristinando la struttura preesistente, senza apportare mo di fiche;
4) è obbligatorio siano rimossi e conferiti a discarica autorizzata tutti i rifiuti ed i materiali indesiderati accumulatisi sul litorale, per l'intera lunghezza del tracciato stradale. Lo stesso dicasi per i rifiuti ed i materiali di risulta prodotti in conseguenza dell'esecuzione dei lavori;
5) le strade interessate dagli interventi in progetto dovran no possedere tutti i requisiti di regolarità discendenti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia e dalle norme sul demanio marittimo;
6) non è consentito intervenire in alcun modo sull'ambiente litoraneo prospiciente l'asse viario, tranne che per la misura strettamente necessaria all'allargamento della sede stradale;
7) l'ampliamento della strada non dovrà in ogni caso essere localizzato al di sopra od a contatto di praterie a Posidonia oceanica, né di altre biocenosi di interesse naturalistico;
8) è vietata l'apertura di nuove cave di prestito per l'approvvigionamento dei materiali occorrenti alla realizzazione dei lavori. Potranno essere sfruttate solamente cave autorizzate già in esercizio, opportunamente dislocate e per quantitativi di inerti non eccedenti quelli prefigurati nel computo metrico progettuale.
(2004.48.3064)
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