REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 DICEMBRE 2004 - N. 54
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 30 novembre 2004.
Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Aiuti al bed & breakfast".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, "Aiuti al bed & breakfast";
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo;
Visto il decreto 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, che norma i requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed & breakfast";
Visto l'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 2001, che modifica ed integra la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto l'art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, che inserisce l'attività di bed & breakfast tra quelle previste dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
Visto l'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, che, nel modificare ed integrare l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha ampliato il numero delle stanze e conseguentemente degli ospiti da accogliere in esercizio di bed & breakfast;
Vista la circolare n. 2 del 15 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2004, che nell'integrare l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha disposto per i B&B a due e ad una stella la presenza di un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato;
Visto il D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 22 aprile 1971, recante modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, nonché il successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali relativamente alle altezze minime ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di civile abitazione, che prevedono:
-  per un posto letto, almeno mq. 8 al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
-  per due posti letto, almeno mq. 14 al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
-  per tre posti letto, almeno mq. 20, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
-  per quattro posti letto, almeno mq. 26, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
-  i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere sovrapponibili;
-  l'altezza minima delle camere deve essere almeno m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m. 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell'immobile, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55);
-  ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione naturale diretta e l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
-  le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all'esterno per il ricambio d'aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o esalazioni, è da assicurare l'aspirazione degli stessi prima che si diffondano;
Considerato che, per l'esercizio dell'attività di bed & breakfast, il fabbricato deve essere già in possesso di regolare certificato di abitabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
Considerato che tutti gli impianti devono rispondere ai requisiti sulla sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il comma 9 dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che stabilisce che alle attività di bed & breakfast si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA;
Ritenuto opportuno distinguere i diversi campi di applicazione della norma relativa all'I.V.A., si determina che qualora l'attività venga svolta in modo continuato, deve essere trattata con l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, quando invece si prevede di esercitare in periodi di tempo discontinui e limitati, non è richiesta l'apertura di partita I.V.A., ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. i), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto attività non continuativa;
Viste le risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che inquadrano esplicitamente l'attività di bed & breakfast la quale, in quanto svolta dal proprietario residente abitante di quella unità abitativa, non presuppone un utilizzo di tipo commerciale e inoltre l'occasionalità dell'utilizzo dell'immobile determina l'esclusione dell'applicazione del regime I.V.A., sottoponendo gli esercenti all'obbligo del rilascio all'ospite di una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la "madre" resterà al proprietario del B & B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite;
Considerato che le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, istituite presso le province regionali, hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di classificazione ai sensi del decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, per i bed & breakfast già avviati;
Ritenuto di dover indicare in maniera chiara e inequivocabile le dotazioni complementari, e le relative quantità, che si possono ammettere a contributo in presenza di bandi di selezione emanati dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive, richiamando il decreto n. 53/S3/TUR dell'8 febbraio 2001, adeguatamente rimodulato dal presente provvedimento tramite l'allegato A;

Decreta:
Art. 1
Servizi igienici

Fermo restando quanto disposto dal decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, in relazione ai requisiti minimi dei bed & breakfast a 3 stelle, si dispone, per i B & B a due e ad una stella, la presenza di un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato.
Art. 2
Requisiti igienico-sanitari

In osservanza al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, nonché al successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975, le altezze minime e i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di civile abitazione destinati all'ospitalità in bed & breakfast sono ordinati come segue:
-  per un posto letto occorrono, almeno, mq 8, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
-  per due posti letto, almeno mq. 14, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
-  per tre posti letto, almeno mq. 20, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
-  per quattro posti letto, almeno mq. 26, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
-  i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere sovrapponibili;
-  l'altezza minima delle camere deve essere almeno m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m. 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell'immobile, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55);
-  ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione naturale diretta e l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
-  le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all'esterno per il ricambio d'aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o esalazioni, è da assicurare l'aspirazione degli stessi prima che si diffondano.
Art. 3
Abitabilità

Il fabbricato dove si intende esercitare il bed & breakfast deve essere in possesso di regolare certificato di abitabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
Nel caso in cui gli uffici competenti al rilascio non fossero in condizione di rilasciarlo, dovrà essere richiesto un certificato di conformità alle norme urbanistiche, nonché alle norme igienico-sanitarie vigenti.
Per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale n. 32/2000 sarà sufficiente una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che attesti l'abitabilità dell'intero immobile e la sussistenza delle norme igienico sanitarie.
Art. 4
Sicurezza degli impianti

Il bed & breakfast deve possedere il certificato di idoneità relativamente all'adeguamento di tutti gli impianti ai requisiti sulla sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, o, in sostituzione, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da un tecnico abilitato che attesti che tutti gli impianti rispondono ai requisiti sulla sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Art. 5
Partita I.V.A.

Per quanto disposto dal comma 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, i titolari di bed & breakfast dovranno essere in possesso di partita I.V.A. qualora l'attività venga svolta in modo continuato, e la stessa deve essere trattata con l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, quando invece si esercita in periodi di tempo limitati non è richiesta la partita I.V.A., ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. i), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto attività non continuativa.
In presenza di partita I.V.A. saranno rilasciate le rituali ricevute fiscali, mentre in assenza di partita I.V.A. gli esercenti dovranno rilasciare all'ospite una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la "madre" resterà al proprietario del B & B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite.
Art. 6
Adempimenti di pubblica sicurezza

Ogni presenza dovrà essere comunicata, anche tramite i mezzi di comunicazione veloce (fax, e-mail, etc.), alla competente questura circondariale, trattenendo copia della stessa.
Art. 7
Verifica presenze

Alla scadenza dell'anno solare dovranno essere comunicate all'A.A.P.I.T. competente per territorio le effettive presenze avute nel periodo, avvalendosi delle ricevute (fiscali e non fiscali) rilasciate e delle comunicazioni inoltrate agli uffici di pubblica sicurezza.
Inadempiendo a tale procedimento, o giustificando meno di 50 presenze per l'anno, potrà essere revocato l'eventuale contributo regionale concesso.
Art. 8
Classificazioni

Le certificazioni già rilasciate dalle A.A.P.I.T. competenti per territorio, alla loro naturale scadenza, verranno rivalutate sulla scorta delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 9
Dotazioni complementari

In presenza di contributi messi a bando dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive, si rimanda al decreto n. 53/S3/TUR dell'8 febbraio 2001, adeguatamente rimodulato dal presente provvedimento che individua, per l'esercizio del bed & breakfast, le dotazioni complementari, e le relative quantità, che si possono ammettere a contributo (allegato A).
Art. 10
Norme di carattere generale

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel testo della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, art. 88 e succ.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, unitamente all'allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del dipartimento turismo, sport e spettacolo: www.regione.sicilia.it/turismo
Palermo, 30 novembre 2004.
  PORRETTO 


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Fermo restando che le migliorie, strutturali e impiantistiche, d'arredo e corredo, da apportare all'unità abitativa, se non riferite strettamente alle camere destinate agli ospiti, restano a carico del proprietario, si specifica che tutte le altre dotazioni non riportate nel decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, le dotazioni integrative (es.: televisori in tutte le camere per i B&B a due stelle) e le apparecchiature tecnologiche utili al miglioramento dell'esercizio dell'attività di bed & breakfast, sono completamente a carico del proprietario dell'immobile dove si intende esercitare il bed & breakfast.
(2004.50.3143)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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