REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 DICEMBRE 2004 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 novembre 2004.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico generale vigente nel comune di Alì Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n; 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 5715/1094-C del 29 settembre 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 63735 del 4 ottobre 2004, con il quale il comune di Alì Terme ha trasmesso, unitamente alla delibera consiliare di adozione n. 12 del 24 maggio 2004, gli atti e gli elaborati riguardanti la variante al piano commerciale con annesso adeguamento dello strumento urbanistico;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 12 del 24 maggio 2004, divenuta esecutiva giusta attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, con la quale è stata adottata la variante al piano commerciale con annesso adeguamento dello strumento urbanistico;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 29 settembre 2004, a firma del responsabile dell'area tecnica in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista l'attestazione, datata 29 settembre 2004, del segretario comunale in ordine alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Visto il parere n. 48 del 15 ottobre 2004, reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  In atto il comune di Alì Terme è dotato di un piano regolatore generale, adottato con delibera consiliare n. 101 del 23 dicembre 1993, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini a far data dal 29 novembre 1995.
-  Con decreto n. 118/D.R.U. del 5 marzo 1998, il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è stato annullato parzialmente.
-  Ai fini di adeguare lo strumento urbanistico vigente in attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 28/99 (programmazione commerciale) il comune di Alì Terme, con delibera n. 12 del 24 maggio 2004, ha adottato la variante indicata in oggetto.
La suddetta variante consiste nella previsione:
-  degli esercizi di vicinato nelle zone B e C;
-  delle medie strutture di vendita da ubicare nelle zone D2, in una delle aree indicate nell'allegato grafico stralciato del piano regolatore generale vigente rappresentato nella tavola 6 della presente variante.
Iparcheggi pertinenziali per le medie strutture di vendita sono normati dall'art. 16 del D.P.R.S. 11 luglio 2000, comma 4, lettere b) e c);
-  nelle zone E1 agricole normali, sono previsti alla lettera g) pubblici esercizi di ristorazione.
-  La dotazione minima dei parcheggi pertinenziali per gli esercizi di vicinato viene stabilita in mq. 10 per ogni mq. 60 di superficie lorda.
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
-  la variante rispetta le finalità e le disposizioni della legge n. 28/99;
-  non si ritiene condivisibile nelle zone E1, consentire in maniera indifferenziata la realizzazione di ristoranti in ambiti territoriali destinati prevalentemente ad usi agricoli, atteso che l'attività edilizia nel verde agricolo rimane disciplinata dall. 2, comma 5, e dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.;
-  in ordine ai parcheggi pertinenziali per gli esercizi di vicinato, alla fine dell'art. 62 aggiungere la seguente frase: si richiama quanto prescritto dall'art. 16, comma 4, lett. a), del D.P.R. 11 luglio 2000;
-  nella relazione tecnica dei progettisti, allegata alla delibera di adozione della variante di che trattasi, gli stessi ritengono che gli esercizi di vicinato non compatibili con la zona omogenea A storico-culturale-ambientale; si ritiene, alla luce degli indirizzi di programmazione commerciale, così come contenuto al titolo III, art. 12, punto 2, delle direttive emanate con D.P.R. 11 luglio 2000, che l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione consenta quali destinazioni d'uso ammesse anche gli esercizi di vicinato.
Per quanto sopra visto, premesso e considerato questa U.O. è del parere che la variante al piano commerciale con annesso adeguamento allo strumento urbanistico proposta dal comune di Alì Terme, adottata con delibera consiliare n. 12 del 24 maggio 2004, con i relativi allegati riferiti anche alle modifiche alle norme di attuazione, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni contenute nelle considerazioni del presente parere.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 48 del 15 ottobre 2004 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, in conformità al parere n. 48 del 15 ottobre 2004, reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U., è approvata la variante adottata dal consiglio del comune di Alì Terme, con delibera consiliare n. 12 del 24 maggio 2004, finalizzata all'adeguamento dello strumento urbanistico generale vigente al piano commerciale redatto in attuazione della stessa legge regionale n. 28/99 sulla programmazione commerciale.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'U.O. 4.1/D.R.U. n. 48 del 15 ottobre 2004;
2)  delibera consiliare n. 12 del 24 maggio 2004 con relativi allegati.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Alì Terme resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 2004.
  LIBASSI 

(2004.47.3035)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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