REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 DICEMBRE 2004 - N. 54
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 ottobre 2004.  
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Ficarazzi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale del 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 2811 del 10 marzo 2004, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 17008 del 22 marzo 2004, con il quale il comune di Ficarazzi ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale ed al piano di recupero del centro storico urbano, zone A1, A2 ed A3, finalizzata alla realizzazione del progetto di demolizione degli immobili di via L. Sturzo con sistemazione dell'area circostante;
Viste le deliberazioni n. 105 del 23 dicembre 2002 e n. 81 del 9 ottobre 2003, con le quali il consiglio comunale di Ficarazzi ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, il progetto di demolizione degli immobili di via L. Sturzo con sistemazione dell'area circostante, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'approvazione del progetto in argomento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista la certificazione, prot. n. 120 del 9 marzo 2004, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di legge;
Visto il parere n. 48 del 29 giugno 2004, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dal servizio III della D.R.U., che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
La variante riguarda l'allargamento di una strada comunale con l'abbattimento di alcune unità immobiliari individuate ai nn. 19, 20 e 21 del piano particolareggiato del centro storico urbano, approvato contestualmente al piano regolatore generale con decreto n. 158 del 10 aprile 2002.
La strada in oggetto è la via L. Sturzo, la cui larghezza attualmente è ridotta a circa 3 ml. L'intervento consentirebbe l'allargamento a circa 10 ml. Nel piano era già previsto un minimo allargamento con la demolizione di parte delle unità immobiliari 17 e 18, che è già stato effettuato.
Le unità immobiliari 19, 20 e 21 sono in cattive condizioni e si prevede di destinare l'area di sedime ricavata dalla demolizione, in parte a sede stradale. Dalle schede allegate al P.P. risulta che le unità immobiliari 19, 20 e 21 sono ad un piano fuori terra, in cattive condizioni statiche e manutentive; in particolare l'unità 19 oggi è in disuso, mentre la 20 e la 21 sono utilizzate come garages o magazzini.
Sulle unità immobiliari in questione, il P.P. prevede opere di ristrutturazione edilizia che, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. d), consistono in interventi "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".
Ai fini geologici la variante non altera geomorfologicamente il territorio in quanto consiste nel consentire la demolizione delle unità immobiliari 19, 20 e 21 e pertanto, non prevedendo aumento di carico urbanistico, non necessita del preventivo parere dell'ufficio del Genio civile.
Per tutto quanto premesso, rilevata l'assenza di particolari elementi di pregio architettonico nelle unità immobiliari per le quali è prevista la demolizione; rilevato il carattere di necessità pubblica legata alla sicurezza stradale della variante in esame; rilevato che altresì che ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 7/03 e del D.P.R. n. 327/01, le procedure della variante in oggetto sono fatte salve, questo servizio III ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico, la variante al P.P. approvato con decreto n. 158 del 10 aprile 2002 così come proposta.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 48 del 29 giugno 2004 reso dal servizio III della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978 ed in virtù di quanto previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 327/01, in conformità al parere n. 48 del 29 giugno 2004 reso dal servizio III/D.R.U., è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Ficarazzi, adottata con delibera consiliare n. 105 del 23 dicembre 2002, riguardante il progetto di demolizione degli immobili di via L. Sturzo con sistemazione dell'area circostante.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 48 del 29 giugno 2004 reso dal servizio III/D.R.U.;
 2)  delibera di consiglio comunale n. 105 del 23 dicembre 2002;
 3)  delibera di consiglio comunale n. 81 del 9 ottobre 2003.
Progetto della variante
 4)  tav.  P/1/1  - destinazione d'uso "situazione dello sta to", scala 1:500; 
 5)  tav.  P/2/1  - interventi previsti "situazione allo stato", scala 1:500; 
 6)  tav.  P/3/1  - viabilità e servizi "situazione allo stato", scala 1:500; 
 7)  tav.  P/5/1  - piano particellare di esproprio "situazione allo stato'', scala 1:1.000; 
 8)  tav.  P1/1-V  - destinazione d'uso scala 1:500; 
 9)  tav.  P2/1-V  - interventi previsti scala 1:500; 
10)  tav.  P3/1-V  - viabilità e servizi scala 1:500; 
11)  tav.  P5/1-V  - piano particellare di esproprio scala 1:1.000; 

12)  relazione tecnica.

Art. 3

Il comune di Ficarazzi dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Ficarazzi resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2004.
  LIBASSI 

(2004.47.2995)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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