REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 DICEMBRE 2004 - N. 53
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 2 dicembre 2004, n. 6.
Applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15. Oneri concessori relativi al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
Da parte di più comuni sono stati chiesti a questo Assessorato chiarimenti riguardo all'applicazione dell'art. 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, relativo al pagamento degli oneri concessori da corrispondere ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio in sanatoria previsto dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.
Riguardo al contenuto dell'art. 24 in argomento, occorre evidenziare innanzitutto come il legislatore regionale abbia voluto affermare (vedasi il comma 2) un principio cardine sul tema degli oneri concessori dovuti dal richiedente la sanatoria edilizia, e cioè l'assoluta equiparazione tra gli oneri concessori ordinariamente dovuti da chi oggi si appresta a richiedere il titolo concessorio per realizzare o ristrutturare un manufatto edilizio e gli oneri dovuti invece al fine di ottenere un titolo edilizio in sanatoria, che attiene invece ad un istituto del tutto eccezionale nel nostro ordinamento.
Ciò, nella considerazione che in ambedue i casi le somme da corrispondere ai comuni sono finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione che gli enti locali devono approntare in ragione del carico urbanistico che si determina in proporzione all'incremento edilizio, sia esso determinato a seguito di titolo edilizio preventivo o in sanatoria.
Restano salve ovviamente le fattispecie particolari previste in materia di oneri concessori dal comma 34, terzo periodo, dell'art. 32, del citato decreto legge n. 269/2003 e dall'art. 35, comma 7, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Quanto premesso serve a chiarire e a ribadire che, indipendentemente dalle modalità di pagamento che saranno utilizzate, l'importo definitivo degli oneri concessori dovuti è pari a quello vigente in ciascun comune alla data di entrata in vigore della citata legge n. 15/2004.
Tale importo, qualora non si proceda al pagamento in un'unica soluzione (ovviamente entro la data del 10 dicembre 2004), sarà nell'ipotesi di rateizzazione maggiorato dagli interessi legali, da computarsi dalla data di presentazione dell'istanza di sanatoria (vedasi comma 4).
Considerato inoltre, che poiché l'allegato 1 al decreto legge n. 269/2003 pone come condizione l'obbligo di allegare all'istanza di sanatoria l'attestazione del versamento relativo al 30% dell'anticipazione degli oneri concessori (oltre a quello relativo al 30% dell'oblazione) quale 1° rata, nella Regione siciliana le restanti rate semestrali avranno invece decorrenza dal 10 giugno 2005 (anche per coloro che hanno già presentato l'istanza di sanatoria e hanno versato la 1ª rata prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004), a distanza cioè di 6 mesi dalla data ultima utile per la presentazione dell'istanza. Ciò analogamente a quanto previsto originariamente dal decreto legge n. 269/03, che prevedeva il pagamento a mezzo di rate trimestrali (30 giugno 2004 - 30 settembre 2004) decorrenti dai 3 mesi successivi alla data ultima originaria di presentazione dell'istanza di sanatoria (31 marzo 2004).
Pertanto, in applicazione del comma 4 dell'art. 24 in argomento, le successive rate dovranno essere così calcolate:
a)  in base ai valori previsti dalla tabella "D"( i cui importi a metro quadro devono ridursi nella misura del 50% in virtù di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24);
b)  in base ai valori degli oneri concessori vigenti nei comuni alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004.
La modalità di rateizzazione dei pagamenti (fino ad un massimo di 9 rate) avrà pertanto le seguenti date entro cui effettuare i versamenti:
-  1ª  rata:  da corrispondere contestualmente alla presentazione dell'istanza (0,30x0,50 x valore riportato in tab. D);
-  2ª  rata:  entro il 10 giugno 2005;
-  3ª  rata:  entro il 10 dicembre 2005;
-  4ª  rata:  entro il 10 giugno 2006;
-  5ª  rata:  entro il 10 dicembre 2006;
-  6ª  rata:  entro il 10 giugno 2007;
-  7ª  rata:  entro il 10 dicembre 2007;
-  8ª  rata:  entro il 10 giugno 2008;
-  9ª  rata:  entro il 30 dicembre 2008;
L'ultima rata (qualora si scelga di pagare in 9 rate) non avrà cadenza semestrale, tuttavia deve comunque essere prevista entro il 30 dicembre 2008, in considerazione della espressa previsione posta dal comma 4 dell'art. 24 in esame.
In ambedue i casi, e fatta eccezione del pagamento in un'unica soluzione prevista dal comma 5 (ipotesi prevista dall'art. 39, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile in virtù di quanto previsto dal comma 25 dell'art. 32 del decreto legge n. 269/2003), dovranno comunque corrispondersi gli interessi legali nella misura del saggio periodicamente fissato dal Ministero del tesoro.
In ogni caso, l'importo definitivo degli oneri concessori dovuti, come calcolati dai comuni nell'ambito del procedimento amministrativo di ogni singola istanza di sanatoria, comporterà alla fine il conteggio dell'eventuale conguaglio delle somme dovute in applicazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 9, 4° periodo, della legge n. 724/94.
  L'Assessore: CASCIO 

(2004.49.3134)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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