REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 DICEMBRE 2004 - N. 53
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA



Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso.

Con ordinanza n.1389 del 26 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n.452 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Tavolacci Rosa è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Motta Sant'Anastasia (CT), contrada Sieli Ulmo, s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 452 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.47.3045)
119

Con ordinanza n.1394 del 27 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n.460 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta M.G.R. di Riolo Maria Grazia è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di autodemolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Catania, via San Giuseppe La Rena n. 183, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 460 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.47.3043)
119

Con ordinanza n.1396 del 28 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n.463 del 30 aprile 2004 - modificata nell'art. 1 dall'ordinanza commissariale n. 578 del 18 maggio 2004 - con la quale la ditta Calì Calogero è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di autodemolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Belpasso (CT), contrada Palazzolo Nord s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 463 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.47.3044)
119

Con ordinanza n.1398 del 5 novembre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n.911 dell'8 luglio 2004, con la quale la ditta Gulisano Fiorello è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Mascali (CT), via Archi Vallonazzo n. 10, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 911 dell'8 luglio 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.47.3046)
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Con ordinanza n.1422 del 9 novembre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n.466 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Zappalà Francesco è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Aci Sant'Antonio (CT), via Luigi Sturzo n. 64, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 466 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.47.3047)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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