REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 DICEMBRE 2004 - N. 53
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 novembre 2004.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune diCasteldaccia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 292 del 7 marzo 2003, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Casteldaccia;
Visti i fogli n. 10324 del 5 agosto 2004 e n. 12764 del 22 settembre 2004, con i quali il comune di Casteldaccia ha trasmesso la documentazione inerente la variante al vigente strumento urbanistico adottata al fine di individuare un'area da destinare ad attrezzature "F6" - Parrocchie ed attrezzature con analoghe finalità religiose e sociali;
Visto il foglio prot. n. 14932 del 3 novembre 2004, pervenuto in data 5 novembre 2004 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 71309 del 5 novembre 2004, con cui è stata trasmessa la certificazione del segretario comunale del comune di Casteldaccia relativa alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Vista la delibera consiliare n. 6 del 24 febbraio 2004, con la quale è stata adottata la variante allo strumento urbanistico generale vigente nel comune di Casteldaccia diretta a destinare a zona "F6" - Parrocchie ed attrezzature con analoghe finalità religiose e sociali - un'area pari a mq. 7.226 ricadente in catasto al fg. 5, particelle 2, 8, 1702, 1704 e 1706;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del segretario comunale, resa in calce all'avviso di deposito, con la quale si attesta la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso la variante adottata;
Visto il parere reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota prot. n. 3003 del 30 settembre 2003, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista l'attestazione del responsabile comunale dell'area V, trasmessa con nota prot. n. 12764 del 22 settembre 2004, dalla quale risulta che per la realizzazione dell'attrezzatura oggetto di variante non sarà effettuata alcuna procedura espropriativa;
Visto il parere n. 74 del 27 ottobre 2004 del serv. 3/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato
-  che l'area individuata per la realizzazione di una chiesa e servizi connessi ricade nel vigente piano regolatore generale in area stralciata soggetta a ristudio;
-  che l'area oggetto della variante in argomento non risulta vincolata ex legge 1 giugno 1939, n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n. 1497 e, pertanto, non risulta soggetta al preventivo parere previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
-  che il progetto ha ottenuto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, e sotto il profilo delle legittimità da parte del segretario comunale, allegati alla delibera C.C. n. 6 del 24 febbraio 2004;
Considerato
-  che la variante proposta dal parroco pro tempore della parrocchia Maria S.S. del Rosario è motivata dal fatto che il comune di Casteldaccia è attualmente dotato di una sola chiesa, pertanto la nuova struttura dovrebbe servire i nuovi quartieri residenziali;
-  che l'area proposta, benché ricada in ambito sottoposto a ristudio, risulta servito da idonea viabilità esistente (via Ugo La Malfa) ed è posta in un sito che non sembra possa pregiudicare il futuro assetto urbanistico;
-  che la variante adottata dal C.C. è finalizzata alla realizzazione di un'opera d'interesse collettivo;
-  che l'area in argomento risulta idonea all'edificazione come si rileva negli studi geologici redatti;
-  che l'opera in argomento non interessa aree assoggettabili a quanto disposto dal comma 5° dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, e successive modifiche, in base a quanto attestato dall'U.T.C., e quindi appare compatibile con l'assetto del territorio;
-  che sull'area non sussistono vincoli tranne quello sismico;
-  che l'area è ben servita sotto il profilo della viabilità e dei servizi a rete;
-  che la realizzazione della chiesa avverrà secondo i parametri di zona F6 del piano regolatore generale vigente in base a quanto richiamato nella relazione illustrativa e fatto proprio nella deliberazione di C.C. n. 6 del 24 febbraio 2004;
alla luce di quanto sopra, questo servizio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla variante in esame.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 74 del 27 ottobre 2004 espresso dal servizio 3/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere espresso dal servizio 3/D.R.U. in premessa riportato nonché alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo in premessa citato, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Casteldaccia, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 6 del 24 febbraio 2004, diretta a destinare a zona F6 - Parrocchie ed attrezzature con analoghe finalità religiose e sociali - un'area di mq. 7.226 ricadente in catasto al fg. 5, partt. 2, 8, 1702, 1704 e 1706.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 74 del 27 ottobre 2004 del servizio 3°/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 6 del 24 febbraio 2004;
3)  all. 1  - relazione tecnica; 
4)  tav. 1/2  - stralcio aerofotogrammetrico, catastale, piano regolatore generale; 

5)  relazione geologica.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Casteldaccia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 novembre 2004.
  LIBASSI 

(2004.47.3020)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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