REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 DICEMBRE 2004 - N. 52
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 14 ottobre 2004.
Modalità e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di noleggio di autobus con conducente ed istituzione del registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
Visto l'art. 71 delle legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Recepimento di norme in materia di trasporto";
Visto il verbale della riunione del 12 maggio 2004 del tavolo tecnico, appositamente costituito dal dirigente generale del dipartimento trasporti per la concreta attuazione dell'art. 71 della legge regionale n. 20/2003 prima citata;
Sentita l'U.R.P.S. - Unione regionale delle province siciliane, invitata a partecipare ai lavori della seduta del 12 maggio 2004 quale associazione degli enti locali e l'A.N.A.V. - Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, anch'essa convocata alla riunione del 12 maggio 2004 quale organizzazione professionale maggiormente rappresentativa della categoria delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente;
Sentita l'A.N.C.I. Sicilia - Associazione nazionale comuni italiani - convocata nella seduta del 17 maggio 2004, nel corso della quale la suddetta associazione ha chiesto un lasso di tempo per esprimere il proprio avviso;
Vista la nota assessoriale n. 3055 del 19 maggio 2004, con la quale l'A.N.C.I. veniva invitata a rendere il relativo parere entro il 24 maggio 2004;
Visto il parere espresso dall'A.N.C.I, con la nota protocollo n. 422 del 24 maggio 2004;
Visto l'avviso, espresso dal dipartimento trasporti con la nota n. 115 del 3 giugno 2004;
Sentito il parere della Giunta di Governo reso nella seduta del 10 agosto 2004;

Decreta:
Art. 1
Finalità

Il presente decreto stabilisce:
a)  le modalità ed i requisiti per il rilascio delle auto rizzazioni per l'attività di noleggio di autobus con conducente, con particolare riferimento alla capacità tecni co-economica delle aziende anche in funzione della sicu rezza dei viaggiatori;
b)  le modalità per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti;
c)  l'importo da corrispondere alla Regione per l'iscri zione al registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, nonché il contributo annuale per il mantenimento della stessa iscrizione;
d)  gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Il presente decreto istituisce altresì il registro regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente, d'ora in avanti definito "Registro".
Art. 2
Competenze del dipartimento regionale trasporti

Il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni provvede a:
a)  autorizzare le imprese, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto, a svolgere il servizio di noleggio autobus con conducente;
b)  rilasciare il nulla osta alla immatricolazione degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, nel numero massimo previsto dai requisiti di cui al presente decreto;
c)  iscrivere nel registro le imprese autorizzate ed i relativi autobus immatricolati;
d)  inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese autorizzate, con la specifica del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
e)  accertare periodicamente la permanenza dei requisiti in capo alle imprese autorizzate all'attività di noleggio autobus con conducente.
Art. 3
Modalità e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Per l'autorizzazione all'attività di noleggio di autobus con conducente le imprese interessate presentano al dipartimento regionale trasporti e comunicazioni apposita istanza, secondo il modello allegato, corredata della seguente documentazione, in originale o copia autentica, che dovrà essere resa anche in formato elettronico (formato pdf):
a)  certificato di iscrizione al registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio l'impresa richiedente ha la sede legale, comprovante lo svolgimento esclusivo dell'attività di trasporto viaggiatori su strada di autobus/autovetture, corredato dal nulla osta rilasciato ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
b)  attestato di idoneità professionale del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 e successive modificazioni;
c)  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il preposto afferma di dirigere in maniera continuativa ed effettiva, ed in via esclusiva, l'attività di trasporto per l'impresa richiedente l'iscrizione;
d)  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, in capo ai soggetti ivi previsti;
e)  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, comprovante il possesso, in capo all'impresa richiedente l'iscrizione, del requisito della capacità finanziaria di cui all'art. 6 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni.
In relazione al soddisfacimento di tale requisito, a corredo dell'istanza, deve essere pertanto allegata un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore ad E 2.582.284,50, per un importo pari ad E 50.000,00 che dovrà essere aumentato di E 5.000,00 per ciascun veicolo da adibire al servizio di noleggio;
f)  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la disponibilità degli auto bus da immatricolare come risulta definita dall'art. 2, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 218;
g)  documentazione comprovante la classe europea di appartenenza degli autobus dal punto di vista ambientale. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 9 del presente decreto, potranno essere immatri colati ad uso noleggio soltanto gli autobus che corrispon dono ai requisiti ambientali massimi vigenti al momento della presentazione della istanza. Le imprese già autorizzate ed iscritte nel registro potranno richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione degli autobus già immatricolati con altri, purché con requisiti ambientali di classe europea superiore a quella del l'auto bus da sostituire;
h)  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, che gli autobus da utilizzare nell'attività di noleggio con conducente non sono stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;
i)  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la esistenza della sede legale o della principale organizzazione aziendale della impresa nel territorio della Regione siciliana con l'indicazione degli esatti recapiti;
l)  dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso da parte della impresa della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, ovvero l'adozione di un piano per la qualità. In quest'ultimo caso l'impresa dovrà comunque produrre detta certificazione entro e non oltre due anni dalla avvenuta iscrizione nel registro, pena la decadenza dell'autorizzazione.
Art. 4
Rilascio dell'autorizzazione

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione ovvero, nel caso di richiesta di documentazione integrativa, entro 60 giorni dal ricevimento di tale ulteriore documentazione, il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, dopo avere accertato la sussisten za dei requisiti rilascia l'autorizzazione all'esercizio del l'at tività di noleggio di autobus con conducente, nonché il nulla osta per l'immatricolazione degli autobus che risultano nella disponibilità della stessa impresa.
Entro 15 giorni dalla immatricolazione degli autobus ad uso noleggio, l'impresa produce al dipartimento regio nale trasporti e comunicazioni copia autentica della carta di circolazione e copia della stessa in formato informatizzato (formato pdf).
Per ogni autobus autorizzato il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni provvede al rilascio di un contrassegno originale contenente la dicitura "noleggio con conducente", il logo della Regione siciliana ed il numero progressivo dell'autorizzazione corrispondente alla posizione nel registro, da apporsi nella parte posteriore dell'autobus.
Art. 5
Istituzione del registro - Importo dovuto per l'iscrizione e contributo annuale

Presso il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni è istituito il registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di auto bus con conducente.
Il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni provvede ad iscrivere nel registro le imprese autorizzate, ai sensi del presente decreto e ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese autorizzate, con la specifica del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
Per la iscrizione al registro sono dovuti alla Regione siciliana - dipartimento regionale trasporti e comunicazioni:
a)  un importo forfettario di E 1.500,00 per azienda;
b)  un importo per ogni autobus da iscrivere, da calcolare a scaglioni, secondo la seguente tabella:

Autobus da iscrivere          Importo in euro per autobus 
Da 1 a 5          250,00 
Da 6 a 10          220,00 
Da 11 a 20          200,00 
Oltre 20          190,00 

Gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono versati da ogni singola azienda all'atto del ritiro dell'auto rizzazione e del nulla osta all'immatricolazione.
Per il mantenimento dell'iscrizione al registro è dovuto alla Regione siciliana - Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni - un contributo annuale di E 500,00 per azienda, da corrispondere all'atto della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo seguente e comunque entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
Tutti gli importi di cui al presente articolo dovranno essere pagati con le modalità che saranno stabilite con apposita circolare emanata dal dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.
Art. 6
Accertamento periodico della permanenza dei requisiti

Le imprese autorizzate hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al dipartimento regionale trasporti e comunicazioni l'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziarie e di idoneità professionale ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni.
Le stesse imprese hanno comunque l'obbligo di inviare al dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risulti il mantenimento di tutti i requisiti posti alla base del rilascio dell'autorizzazione ed elencati al precedente art. 3
E' fatta salva la facoltà del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni di richiedere ogni integrazione e documentazione al fine della verifica della permanenza dei superiori requisiti.
Art. 7
Sanzioni amministrative pecuniarie

Nel rispetto dei parametri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto dell'11 marzo 2004, sono determinate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dal dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e stabilite in base alle seguenti tipologie di infrazioni:
a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Tali infrazioni si sostanziano con l'effettuazione, da parte di una azienda in possesso di auto rizzazione rilasciata dalla Regione siciliana, dell'attività di noleggio di autobus con conducente con mezzi non autorizzati dal dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e/o non revisionati, o con revisione scaduta, e/o non dotati di cronotachigrafo funzionante e/o non muniti dei sistemi antincendio e di sicurezza.
Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di E 500,00 ad un massimo di E 3.000,00;
b)  infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nel l'auto rizzazione rilasciata per l'attività di noleggio di auto bus con conducente, che si concretizza con l'effettuazione di servizi di noleggio con autobus non dichiarati alla Regione siciliana e pertanto non inseriti nel Registro.
Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di E 500,00 ad un massimo di E 2.000,00;
c)  infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si concretizza nel non detenere, a bordo dell'autobus in servizio di noleggio con conducente, copia autentica dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 4, ovvero dell'ori ginale della carta di circolazione, della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) del conducente, o dei conducenti, del mezzo, e del documento comprovante il rapporto contrattuale stipulato con il beneficiario del servizio.
Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di E 200,00 ad un massimo di E 1.500,00;
d)  infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, que st'ultima coincidente con il complesso delle norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto, forniti al l'uten za, rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati.
Le infrazioni del presente punto si concretizzano con la mancata certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 da parte dell'azienda e sono sanzionate da un minimo di E 100,00 ad un massimo di E 1.000,00.
Art. 8
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Nel rispetto dei parametri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto dell'11 marzo 2004, sono stabiliti i seguenti casi in cui la Regione siciliana procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente.
La Regione siciliana procede alla sospensione dell'autorizzazione, quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui al l'art. 7, lettere a) e b) del presente decreto e le infrazioni previste agli artt. 6 e 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, in base ai seguenti parametri:
a)  il numero di infrazioni sanzionate, che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione, è di quattro per le aziende che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che determina la sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può comun que superare il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 40 giorni;
b)  la sospensione varia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
La Regione siciliana procede inoltre alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 7, lettera c) del presente decreto, in base ai seguenti parametri:
a)  il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le aziende che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che determina la sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può comunque superare il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 30 giorni;
b)  la sospensione varia da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 45 giorni, nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
E' da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.
La Regione siciliana procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'auto rizzazione sospesa o incorre, nell'arco di 5 anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.
L'azienda che è incorsa nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione può richiedere una nuova autorizzazione al trascorrere di un anno dall'intervenuto provvedimento di revoca.
Art. 9
Norma transitoria

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano in possesso della licenza comunale di esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente devono provvedere a presentare la documentazione di cui al precedente art. 3 e, insieme:
a)  copia autentica della licenza comunale rilasciata da un comune siciliano;
b)  elenco degli autobus già immatricolati, nella Regione siciliana, ad uso noleggio con conducente indicando, per ogni autobus, il numero di targa e di telaio, la marca ed il tipo, la lunghezza e la data di prima immatricolazione ed allegando, per ogni autobus, copia autenticata della carta di circolazione e del certificato di proprietà o di altro titolo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Gli autobus già immatricolati e riportati nella licenza comunale saranno autorizzati anche se con requisiti ambientali inferiori alle norme Europee massime in vigore.
Le licenze comunali di noleggio di autobus con conducente conservano la loro efficacia per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale termine le imprese, già titolari di licenza comunale, per continuare a svolgere l'attività devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto.
Art. 10
Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana ed entrerà in vigore decorsi 90 giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Palermo, 14 ottobre 2004.
  GRANATA 

(2004.46.2925)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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