REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 DICEMBRE 2004 - N. 52
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 24 novembre 2004.
Nuovo schema di convenzione per l'attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia, il cui articolo 3 prevede la concessione di contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro;
Visto il D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004, con il quale sono stati fissati i criteri di accesso, i limiti e le fasce di reddito, nonché le modalità di attuazione dell'intervento di che trattasi;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dello sche ma di convenzione allegato al citato D.P.R.S. n. 150;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:


Art. 1

Il presente decreto approva il nuovo schema di convenzione per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2003, recante le modifiche ritenute più operative, in sostituzione dello schema approvato con il proprio decreto n. 150 del 25 maggio 2004.

Art. 2

Possono, altresì, convenzionarsi, attese le loro peculiarità statutarie, in quanto cooperative di credito, le banche di credito cooperativo della Regione, purché complessivamente abbiano una rete di sportelli nelle nove province e la convenzione sia stipulata, in nome e per conto delle predette banche di credito cooperativo, dalla Federazione siciliana delle banche di credito cooperativo, con sede in Palermo.

Art. 3

E' riaperto il termine di ulteriori dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i soggetti individuati nell'allegato al D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004 - paragrafo Disposizioni sulla convenzione -, qualora, essendo in possesso dei requisiti richiesti, intendano aderire allo schema di convenzione così come modificato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 2004.
  CUFFARO 
  STANCANELLI 

Allegato Convenzione tra la Regione Sicilia e la Banca ........................................... riguardante procedure e modalità relative alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4.
L'anno .................. in questo giorno ......................... in Palermo, presso gli uffici dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria n. 34/36, tra la Regione Sicilia (codice fiscale 80012000826) (in seguito indicato come "Regione"), rappresentato, in forza del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, dal dirigente generale pro tempore del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dott. ....................................................................................... e la Banca ........................................................................................................ (partita IVA n. ..................................................................) (in seguito indicata come "Banca"), rappresentata dal sig. ......................................................................... in forza della deliberazione ........................................... si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La Banca, ricorrendone tutti i presupposti di natura istruttoria e sul merito di credito, si impegna a concedere i prestiti quinquennali previsti dalla legge 31 luglio 2003, n. 10, art. 3, ai soggetti indicati dalla Regione, sulla base della normativa vigente in materia e secondo i criteri indicati nel D.P.R.S. n.150 del 25 maggio 2004.
La Regione corrisponderà un contributo per un periodo di cinque anni, commisurato ad un importo di prestito non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 25.000,00 euro, finalizzato alla copertura totale o parziale degli interessi.
Il tasso di interesse che verrà applicato dovrà essere fisso e non potrà essere maggiore dell'indice I.R.S. (Interest Rate Swap) lettera di durata pari a quella del mutuo, rilevato con valuta terz'ultimo giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato di 1,90 punti.

Art. 2

Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena l'esclusione, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno presso la Banca.
La Banca curerà l'istruttoria necessaria per l'affidamento, in conformità delle proprie norme statutarie e regolamentari, e potrà richiedere ai soggetti interessati ogni ulteriore documentazione o notizia ritenuta necessaria. La Banca, inoltre, sulla base di dichia razioni rese dai richiedenti e della relativa documentazione allegata, istruirà le istanze applicando i criteri stabiliti con il D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004; indi, stabilita l'ammissibilità della richiesta, l'importo del prestito e le modalità di erogazione e di restituzione, la stessa dovrà, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle condizioni previste; la predetta procedura dovrà essere conclusa entro il 30 aprile di ogni anno.
Entro il 31 maggio dovrà pervenire alla Regione la comunicazione della Banca circa i prestiti concedibili, il loro ammontare e l'entità degli interessi a carico della Regione nel quinquennio, mediante invio di elenchi distinti per tipologie di nuclei familiari; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia delle istanze ammissibili corredate della relativa documentazione. Inoltre, verrà trasmesso da parte della Banca l'elenco dei soggetti privi dei requisiti di ammissibilità richiesti dal D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.
La Regione, sulla base delle comunicazioni delle varie Banche convenzionate e delle priorità fissate nel D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004, stilerà la graduatoria degli aventi diritto al prestito agevolato per l'esercizio finanziario in relazione alle disponibilità economiche. La graduatoria dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro il 31 ottobre di ogni anno contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo con indicazione degli aventi titolo riferiti ad ogni singola Banca convenzionata, cui gli stessi fanno capo.
Sulla base della predetta graduatoria la Banca, ricorrendone ancora tutti i presupposti sul merito di credito, dovrà acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle condizioni stabilite e avrà tempo fino al 31 dicembre di ogni anno per stipulare il contratto di prestito, nel quale dovrà farsi espresso richiamo al D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004, al D.P.R.S. n. ................ del .............................................. ed alla presente convenzione, ed avviare la procedura di erogazione.
La Banca trasmetterà immediatamente alla Regione copia del contratto definitivo e dell'atto di erogazione, unitamente al piano di ammortamento.
Per le coppie che dichiarino di volere contrarre matrimonio entro un anno dalla presentazione della richiesta, l'erogazione delle somme afferenti l'intervento regionale è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.

Art. 3

La Banca, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento per sopravvenuta mancanza dei requisiti di merito creditizio, ne darà immediata comunicazione alla Regione. In tal caso si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del contributo con conseguente scorrimento della graduatoria nei limiti del contributo impegnato.

Art. 4

I prestiti saranno erogati in unica soluzione, secondo la contrattualistica in uso presso ogni Banca convenzionata. Con l'erogazione del finanziamento resta definitivamente stabilito il tasso applicato ad ogni singolo prestatario, restando a carico dello stesso il rimborso del capitale ovvero il rimborso del capitale e del cinquanta percento degli interessi contrattuali di competenza, in base alle disposizioni richiamate dal D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.
L'ammortamento del prestito procederà a rate mensili o trime strali o semestrali.
La Regione disporrà il pagamento del contributo tramite il proprio tesoriere, con rate semestrali, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, con valuta e secondo le modalità indicate dall'art. 37 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

Art. 5

La Regione non offre garanzie sostitutive o integrative di quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all'agevolazione.

Art. 6

La Banca darà immediata comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali dei prestiti senza alcun onere a carico dei prestatari. La Regione dispone, per i prestiti estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dalla estinzione medesima, mentre per i prestiti estinti parzialmente il contributo è ridotto in proporzione al capitale rimborsato, previa determinazione dell'ammontare da parte della Banca.

Art. 7

In caso di mancato pagamento di almeno due rate di ammortamento, la Banca si riserva di intraprendere le azioni legali a tutela del credito nei confronti del beneficiario del prestito, dandone contestuale informativa alla Regione per l'interruzione del pagamento del contributo regionale.
La Regione corrisponderà il contributo fino alla prima rata non pagata.
La Regione non risponde in alcun modo degli eventuali interessi di preammortamento e di mora a carico del beneficiario del prestito.

Art. 8

La Banca dichiara di accettare, a ristoro degli oneri derivanti dall'espletamento dell'istruttoria delle pratiche, come prima specificata, un rimborso forfettario non superiore ad euro 150,00 per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinunzia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria stessa. Solo ed esclusivamente nel caso che l'istanza, ritenuta ammissibile d'accesso al contributo, non abbia trovato accoglimento per mancata disponibilità finanziaria da parte della Regione, tale rimborso forfettario delle spese istruttorie non sarà dovuto all'atto dell'eventuale riproposizione nel nuovo esercizio finanziario.

Art. 9

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione Sicilia, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - servizio 3, via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, quelle dirette alla Banca presso la propria sede, via ................................................................................................. all'attenzione del sig. ................................................................................................................................................

Art. 10

La presente convenzione, per le parti non espressamente previste nei precedenti articoli, si adegua alla normativa vigente in materia di prestiti e a quanto previsto dal D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.

Art. 11

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei prestiti da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi. La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di prestito; a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente convenzione.

Art. 12

Le eventuali spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico della Banca.

Art. 13

La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è impegnativa per la Banca dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento d'approvazione.

  Il legale rappresentante della Banca Il dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 
       
  ........................................................................ ............................................................................... 

(2004.48.3084)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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