REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 DICEMBRE 2004 - N. 52
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 24 novembre 2004.
Modifica dell'allegato 1 al decreto 9 agosto 2004, relativamente alle strutture emodialitiche.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39/88;
Vista la legge regionale n. 40/88;
Visto l'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, commi 1 e 3;
Visto l'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30/93
Vista la legge regionale n. 39/95;
Vista la legge regionale n. 26/96;
Vista la legge costituzionale n. 3/2002, che ha modificato il titolo V della Costituzione ed, in particolare, l'art. 117;
Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato adottato il piano sanitario regionale 2000-2002;
Visto il proprio decreto n. 890 del 17 giugno 2002, Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002;
Visto il proprio decreto n. 463 del 17 aprile 2003, Modifiche ed integrazioni al decreto n. 890/2002;
Visto il proprio decreto n. 3928 del 9 agosto 2004, con cui all'allegato 1 si è proceduto alla modifica del decreto n. 890/2002 per quanto concerne i requisiti dei centri emodialitici;
Visto l'art. 4 della legge n. 412/91 e l'art. 1 della legge n. 662/96;
Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 4463 del 15 giugno 2004, con la quale è stato enunciato in modo chiaro ed inequivocabile il principio secondo cui l'attività libero professionale non può essere svolta dal personale dipendente del servizio sanitario nazionale in strutture private accreditate e/o in qualsiasi modo convenzionate con il servizio sanitario nazionale;
Considerato, altresì, che in merito è stata emanata la disposizione dirigenziale DFS n. 1285 del 13 ottobre 2004, con cui si è richiamato il rispetto della superiore decisione;
Ritenuto di dover sopprimere, in quanto in contrasto con le su richiamate disposizioni, il comma 3 del l'art. 1 dell'allegato 1 (requisiti dei centri emodialitici) del decreto n. 3928 del 9 agosto 2004, dove è prevista la possibilità di stipulare "apposite convenzioni tra strutture ospedaliere, universitarie, e strutture private accreditate";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è soppresso il comma 3 dell'art. 1 dell'allegato 1 (Requisiti dei centri emodialitici) del decreto n. 3928 del 9 agosto 2004.

Art. 2

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta per la pubblicazione in parte 1ª.
Palermo, 24 novembre 2004.
  PISTORIO 

(2004.48.3073)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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