REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2004 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Scillato


Lo statuto del Comune di Scillato è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 dell'8 gennaio 1994.
Successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 62 del 2 dicembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 30 giugno 2004.
Titolo I
Capo I
Principi generali
La comunità, l'autogoverno, lo statuto, i regolamenti
Art. 1
La comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alla attività politico-amministrativa del Comune.
La comunità esprime attraverso gli organi che la rappresentano le forme di proposta, di partecipazione e le consultazioni previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
II Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art. 2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
Art. 3
Lo statuto

L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sull'attività dell'ente.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali. economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo 1 anno dalla data di presentazione della precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se, in prosieguo di tempo lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.
L'approvazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.
Art. 4
I regolamenti

II Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge regionale n. 48/91, dalla legge n. 127/87 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale n. 23/98 dalla legge n. 265/99, dalla legge regionale n. 25/2000, dalla legge regionale n. 30/2000 e dal T.U. decreto legislativo n. 267/2000;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, entro 1 anno dall'entrata in vigore dello statuto.
L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.
I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi, nel 15° giorno successivo alla pubblicazione degli stessi.
I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qual volta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa, entro il termine su indicato.
Capo II
Ruolo, finalità ed elementi costitutivi del Comune
Art. 5
Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie,per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nella gestione; di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazione ed il diritto di udienza. interloquendo con l'amministrazione.
Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
Art. 6
Finalità del Comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, come attività primaria di governo nel rispetto del principio di distinzione sancito dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa é attribuita ai dirigenti. Assicura la trasparenza dell'attività amministrativa che deve essere informata a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Il sindaco sottopone a verifiche periodiche il risultato dell'operato dell'amministrazione comunale in termini di benefici per la cittadinanza.
Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali. Nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo persegue i seguenti obiettivi.
1)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.
Attraverso la pianificazione politico-territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli assetti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso propri piano di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
Concorre,con altri enti, a favorire la realizzazione del diritto alla prima casa per tutti i cittadini.
2)  Obiettivi politico-sociali
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.
Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture sostenendo l'associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile. Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini, provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.
3)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Attua programmi pedagogici-didattici per le scuole, tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche museali, archivistiche-bibliotecarie.
Favorisce l'esercizio della pratica sportiva come forma di tutela attiva della salute e di promozione di valori sociali e di formazione della persona umana. Promuove la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.
Per il raggiungimento di dette finalità il Comune può avvalersi delle associazioni di volontariato, esistenti in sede, nel rispetto della legge 11 agosto 1991, n. 266 e favorisce l'istituzione e l'attività di enti, organismi ed associazioni sociali, culturali ricreativi sportivi, educativi, scolastici, tradizionali, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
Art. 7
Principio di sussidiarità

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Capo III
Gli elementi costitutivi
Art. 8
Natura giuridica

Il Comune é persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Il territorio é la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali, senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
L'esercizio di tale potestà non é limitato nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano occasionalmente.
La popolazione é l'elemento personale dell'ente ed é costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "Status" a cui il Comune stesso ha diritto. Connesso con la personalità giuridica é il diritto al nome, lo stemma e ad altri segni distintivi.
Il Comune é un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, é dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano e persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso. In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e tributaria. Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Art. 9
Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 32,00, ed é compreso fra i territori dei Comuni di Collesano, Caltavuturo, Cerda, Isnello, Sclafani Bagni e Polizzi Generosa.
Per le eventuali modifiche alla consistenza territoriale del Comune saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 dell'Ordinamento degli enti locali.
La sede legale del Comune é ubicata nella via Mattarella n. 46, ove hanno luogo, di norma le riunioni degli organi e delle commissioni. Può spostare la propria sede in altri luoghi del centro abitato su deliberazione del consiglio comunale. Può istituire entro il territorio comunale uffici distaccati e sedi di rappresentanza, su determinazione del sindaco. Per esigenze eccezionali il consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla sede abituale.
Art. 10
Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio ai sensi del succitato art. 9.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'esterno, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.
Art. 11
Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da: campo di cielo, al torrione murato di nero, merlato di 4, fondato su un aranceto e attraversato da un corso d'acqua sorgiva, sullo sfondo una montagna di 4 cime (la sinistra più elevata) il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.
Il gonfalone, autorizzato con D.P.R. del 10 giugno 1964, é caratterizzato dal medesimo emblema ed il suo uso é disciplinato dalle norme previste nel D.P.C.M. del 3 giugno 1986. Il gonfalone deve essere sempre accompagnato dal sindaco o un assessore delegato e scortato dai vigili urbani del Comune. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 12
Albo pretorio

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, di manifesti e degli atti che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.
Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione degli atti di cui al comma precedente, avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Titolo II
Capo I
Organi istituzionali
Art. 13
Organi del Comune

Sono organi istituzionali del Comune di Scillato:
-  il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco;
-  il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico amministrativo. La giunta è l'organo collegiale di gestione amministrativa. Il sindaco, organo monocratico, rappresenta legalmente il Comune, è capo dell'amministrazione, è ufficiale di Governo per le funzioni di competenze statali.
Capo II
Organi istituzionali
Art. 14
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, la durata in carica è di 5 anni. (art. 1, comma 1, legge regionale n. 25/2000).
La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, atto formale che ha anche un valore ricognitivo della volontà popolare, espressa mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali, oppure, in caso di surrogazione, dall'adozione della relativa deliberazione.
Art. 15
Competenze del consiglio comunale

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dall'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e art. 20, legge regionale n. 26/93.
Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
1)  lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, criteri generali dell'ordinamento degli uffici e servizi;
2)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
3)  nomina revisore dei conti;
4)  le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
5)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
6)  proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;
7)  l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali;
8)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
9)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
10)  la contrattazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
11)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
12)  l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco nei casi di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000, nei casi e con le modalità ivi previsti;
13)  ricevere il giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana nella seduta di insediamento;
Art. 16
Norme di funzionamento del consiglio comunale

Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.
Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente. (Art. 6, comma 1, lett. 3-bis, legge regionale n. 30/2000).
Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il regolamento di cui al comma precedente il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione. (Art. 6, comma 1, lett. 3-ter, legge regionale n. 30/2000).
Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del consiglio se non iscritto all'ordine del giorno ed i relativi atti messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o, nei casi d'urgenza, 24 ore prima.
Le sedute del consiglio di cui al successivo art. 17 sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al 1° comma.
Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e viene presieduto e convocato dal presidente. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio comunale avrà luogo entro 20 giorni dalla richiesta, a tal fine i consiglieri dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte da discutere.
La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune e in particolare del personale e dei locali comunali.
L'avviso di convocazione, che va notificato e pubblicato all'albo pretorio almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza, deve indicare con puntualità il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. A detto ordine del giorno, può, comunque, seguire un ordine del giorno aggiuntivo.
Il consiglio si riunisce validamente e, quindi, il collegio, può svolgere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non disponga una maggioranza speciale.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione.
Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.
La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità della deliberazione, l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di 1/3, si computano per unità.(legge regionale n. 30/2000 - art. 6, comma 1, lett. 3-bis).
Gli assessori intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alle discussioni ma non hanno diritto al voto. Il consiglio delibera solo su proposte iscritte all'ordine del giorno; nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale. Gli astenuti si computano tra i presenti ma non tra i votanti.
Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Art. 17
Consiglieri comunali - Status ed attribuzioni

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun consigliere e al presidente del consiglio comunale e al vice presidente del consiglio comunale, nonché i casi di aspettativa, permessi e licenze, rimborsi, spese e indennità di missione sono stabilite dalla legge.
Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni. Può, previa richiesta al sindaco, visionare il protocollo generale del Comune.
Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. (Art. 6, comma 1, lett. 4-bis, legge regionale n. 30/2000).
I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del mandato, e di ottenere senza spese, copie degli atti deliberativi.
Nell'esercizio del diritto di iniziativa può chiedere, unitamente ad 1/5 dei consiglieri in carica, la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
Le deliberazione della giunta municipale di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 23/97 e le determinazioni del sindaco contestualmente all'affissione all'albo sono trasmesse ai capigruppo consiliari.
E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità o l'opportunità.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale, sono irrevocabili immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
La decadenza dalla carica di consigliere, per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute consiliari, è regolata dall'art. 173 dell'Ordinamento regionale degli enti locali.
Il consigliere comunale assente da 3 riunioni consecutive del consiglio e che non abbia, prima dell'inizio della riunione, comunicato al presidente per iscritto o attraverso le modalità equiparate dalla legge la propria assenza e le ragioni giustificative, è dichiarato decaduto da parte del consiglio.
Il presidente darà comunicazione, al maturare delle condizioni di cui al comma precedente delle assenze ingiustificate al responsabile dell'area servizi generali, che formulerà la relativa proposta di decadenza e sarà iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio.
La proposta di decadenza deve essere notificata al consigliere almeno 10 giorni prima della riunione del consiglio.
Il consigliere ha diritto di produrre le proprie ragioni giustificative, il segretario ne informa il consiglio, unitamente alle proprie valutazioni di ordine esclusivamente giuridico. Il consigliere ha diritto di prendere la parola prima della votazione della proposta di decadenza.
Sulla proposta di decadenza decide il consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 18
Convocazioni e sedute del consiglio comunale

La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. (Art. 43, legge regionale n. 26/93).
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Nell'ipotesi di omissioni degli atti di cui al precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui gli argomenti da trattare implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone; in tal caso anche la votazione è "segreta" oppure dei casi in cui lo stesso consiglio, con deliberazione motivata, determini la segretezza della seduta, oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente.
La votazione avviene a voto palese, tranne l'ipotesi in cui l'argomento attiene ad un apprezzamento sulle persone.
Art. 19
Scioglimento e decadenza del consiglio comunale dimissioni

Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o della vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
Il consiglio comunale, viene, altresì, sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere da cui, se non reso entro 60 giorni dalla richiesta, si prescinde, per le seguenti cause:
1)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
2)  quando viene approvata una mozione di sfiducia al sindaco, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25/2000;
3)  mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
4)  in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.
Il consiglio comunale decade:
1)  nel caso di fusione di 2 o più Comuni;
2)  nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune, ovvero a modifica del sistema di elezione;
3)  nel caso in cui per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della Regione.
La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina, da parte dell'Assessoratoto regionale degli enti locali, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale. Le competenze in tal caso sono esercitate dal commissario nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.(Art. 11, legge regionale n. 35/97, comma 2).
Il decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.
Art. 20
I gruppi consiliari - I capi gruppo

I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale, al sindaco e al presidente del consiglio comunale.
Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
La giunta mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale, servizi e mezzi finanziari, in conformità alle decisioni del consiglio.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. Dette commissioni saranno composte da 3 consiglieri di maggioranza e 2 di minoranza, salvo provata impossibilità e potranno avvalersi di esperti della materia oggetto di indagine, in numero non superiore a 3, salvo provata impossibilità da eleggersi da parte del consiglio comunale.
La presidenza della commissione di indagine è attribuita al componente di minoranza. (Art. 1, comma 2, legge regionale n. 30/2000).
Le citate commissioni relazioneranno al consiglio comunale per iscritto entro il termine che sarà assegnato dal consiglio comunale stesso.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria comunale.
Art. 21
La giunta municipale - Ruolo

La giunta è l'organo di governo del Comune.
Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
Adotta gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
Esercita attività di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.
Riferisce al consiglio comunale sulla propria attività con idonea relazione, da presentarsi contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 22
Elezione e composizione della giunta

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore ad 1/3 del numero dei consiglieri comunali (n. 4) (art.6, comma 1, punto 9 della legge regionale n. 30/2000).
La durata della giunta è fissata in 5 anni. (Art. 1, comma 1, legge regionale n. 25/2000).
Il sindaco eletto, entro 10 giorni della proclamazione, nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco, (legge regionale n. 35/97).
La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica dell'assessore.
Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano per età.
Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare 1 o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, all'Assessorato regionale delle autonomie.
La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile. (Art. 2, 2° comma, legge regionale n. 25/2000).
Sino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute di organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio nella seduta di insediamento (art. 4, legge n. 127/97, recepita con legge regionale n. 23/98).
In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che si rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica.
La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 23
Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.
L'attività della giunta è collegiale.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Il sindaco comunica tempestivamente al consiglio comunale le deleghe conferite ed ogni successiva modifica alle stesse.
Le deleghe possono essere modificate e/o ritirate dal sindaco con atto motivato.
Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art. 140 codice penale.
In ordine alle attribuzioni della giunta municipale, la stessa ha una sfera di competenza più ampia rispetto a quella del consiglio, con conseguente snellimento dell'attività amministrativa dell'ente.
La giunta compie tutti gli atti di amministrazione attiva che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano per legge nelle competenze del sindaco e degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti.
Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva alla giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di gestione e di indirizzo politico amministrativo.
Restano riservate alla giunta le deliberazioni per le materie indicate nell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, che non siano di competenza del consiglio.
Le deliberazioni di competenza della giunta municipale riguardano le materie appresso indicate:
a)  acquisti, alienazioni e tutti i contratti in genere;
b)  contributi;
c)  assunzioni e stato giuridico del personale.
E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto della maggioranza degli assessori in carica.
La giunta non può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio.
Art. 24
Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze e per l'adozione delle relative deliberazioni degli organi collegiali si rinvia rispettivamente a quanto già riportato all'art. 16 per il consiglio comunale e all'art. 23 per la giunta municipale.
Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. (Art. 12, 1° comma della legge regionale n. 30/2000).
I soggetti di cui sopra rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
I pareri sono obbligatori, e come tali vanno inseriti nella deliberazione, ma non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.
Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
Art. 25
Sindaco - Attribuzioni

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo quanto previsto agli artt. 1 e seguenti della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Egli presta giuramento dinanzi al consiglio nella seduta di insediamento. La durata in carica è di anni 5 (art. 1, comma 1, legge regionale n. 25/2000). Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni del successivo art. 29.
I casi di incompatibilità, ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
Il sindaco rappresenta l'ente e come tale convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
Il sindaco altresì:
-  nomina il segretario comunale in conformità alla normativa in materia di stato giuridico del segretario comunale;
-  attribuisce le funzioni di direttore generale previa deliberazione di giunta municipale;
-  attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
- provvede alla mobilità interna delle figure apicali dell'ente;
-  attribuisce le mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;
-  nomina il coordinatore unico dei lavori pubblici;
-  nomina l'economo comunale e l'eventuale sub-economo;
-  individua i collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta e degli assessori;
-  nomina il responsabile dell'ufficio statistica;
- nomina il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
-  nomina il responsabile della protezione civile;
- nomina il responsabile dello sportello unico per le attività produttive;
- nomina i responsabili della gestione e dell'organizzazione:
-  dell'I.C.I;
-  dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Gli atti di competenza del sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario.
Nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepita con legge regionale n. 23/98, nonché dello statuto e dei regolamenti approvati dal Comune.
Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto curando che almeno 1/3 dei posti di componente di queste commissioni sia riservato alle donne, salve motivate impossibilità.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra (legge regionale n. 23/98).
Al sindaco compete, altresì, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
Il sindaco non può nominare rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e affini entro il 2° grado.
In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Il numero degli incarichi conferiti non può essere superiore a due essendo Scillato compreso fra i Comuni fino a 10.000 abitanti.
Gli esperti nominati dal sindaco devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamento motivato. Agli esperti così nominati, è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della 2ª qualifica dirigenziale.
Il sindaco, annualmente, trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Il sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Oltre alle competenze inerenti le vesti di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di Governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge nei servizi di competenza statale.
In qualità di ufficiale di Governo il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore, o vice sindaco, per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune. Le ripetute e persistenti violazioni di tale obbligo, come pure dell'obbligo di fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento di revoca di uno o più assessori e di quello di presentare ogni 6 mesi al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti, sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
Art. 26
Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamenti.
Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Per l'esecuzione delle ordinanze adottate ai sensi del 2 comma del presente articolo, il sindaco può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se dette ordinanze sono rivolte a persone determinate e queste non ottemperano allimpartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
Art. 27
Vice sindaco

Il sindaco delega un assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.
Al predetto assessore viene attribuita la qualifica di vice sindaco.
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano, per età e, in mancanza, uno degli assessori presenti secondo l'ordine di anzianità.
Art. 28
Assessore anziano

L'assessore anziano sostituisce il sindaco ed il vice sindaco in casi di contemporanea assenza o impedimento degli stessi. In caso di assenza o di impedimento dell'assessore anziano, si segue l'ordine di cui al precedente art. 27.
Art. 29
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte Relazione sullo stato di attuazione del programma, consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco

Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, (art. 2, comma 1 della legge regionale n. 25/2000).
Le competenze del sindaco sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile, (art. 11, legge regionale n. 35/97).
Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla data di presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Salvo le cause di ineleggibilità previste dalla legge i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendente o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al 4° grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti. Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale, e altro funzionario, che assistono ai lavori dell'organo.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 30
Partecipazione dei cittadini

II Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodi democratici alla predetta attività.
Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale favorisce:
a)  il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati istituendo, l'ufficio per le pubbliche relazioni esterne;
b)  l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
c)  la costituzione di organismi a livello comunale e per settori di pubblici interessi generali, denominati "consulte", aventi finalità consultive per gli organi comunali e composte, oltre che da esperti, dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sociali aventi finalità proprie rientranti nel settore.
L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Si adopera per dare informazioni sui programmi, decisioni e provvedimenti comunali.
Art. 31
Titolari di diritti di partecipazione

Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ,gli stranieri, gli apolidi, i domiciliati nel Comune di Scillato, nonché i residenti, gli stranieri e gli apolidi.che abbiano compiuto il 16° anno di età che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio nel territorio di Scillato.
Art. 32
Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
L'amministrazione comunale ne facilità l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi e strutture idonee. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate dalla giunta municipale, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone, alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
Per la copertura delle spese sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo.
L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a)  formazione di comitati e commissioni;
b)  dibattere problemi;
c)  sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
La convocazione di cui al precedente comma é disposta dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio, secondo le rispettive competenze previste nel presente statuto.
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 33
Consultazioni

II consiglio o la giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
La consultazione può essere indetta anche per categoria di giovani, non ancora elettori, purché abbiano compiuto i 16 anni.
Art. 34
Istanze, petizioni e proposte

I titolari del diritto di partecipazione possono rivolgere istanze, petizioni e proposte rispettivamente al sindaco, al consiglio o alla giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
Le risposte a istanze, petizioni e proposte di cui al comma precedente, devono essere date dal sindaco, sentiti i responsabili del singolo procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento, ed entro 90 giorni se sono coinvolti la giunta ed il consiglio, e devono contenere le motivate opinioni e le determinazioni degli organi comunali, nonché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.
E' prevista inoltre la possibilità da parte dei cittadini, singoli o associati, di richiedere, per motivate ragioni relative a problemi di rilevanza cittadina, udienze agli organi comunali.
Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini.
Art. 35
Referendum consultivo

II referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
II referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza e di rilevanza comunale sono escluse le materie attinenti alla finanza, al bilancio, alle tariffe dei servizi pubblici e alla designazioni di nomine.
Sono ammissibili soltanto referendum consultivi; l'indizione è effettuata quando la richiedano almeno 1/4 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con sottoscrizione raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito delle stesse o quando sia deliberata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il quesito da sottoporre a referendum deve essere formulato in termini chiari ed intellegibili.
Il giudizio di ammissibilità del quesito deve essere espresso prima della raccolta delle sottoscrizioni.
Sulla ammissibilità, relativamente ai requisiti di cui al presente articolo, del referendum richiesto dagli elettori decide una commissione costituita da 3 soggetti esterni all'organizzazione del Comune che diano garanzia di imparzialità, eletti dal Consiglio, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, all'inizio di ogni mandato.
La stessa commissione decide anche sulla successiva verifica della regolarità delle sottoscrizioni. Segretario della commissione é il segretario comunale o funzionario da lui delegato.
La decisione della commissione sull'ammissibilità del referendum viene comunicata al consiglio nella prima seduta successiva.
Il sindaco a seguito della decisione della commissione o della delibera del consiglio, indice il referendum che deve aver luogo nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 giugno e non puó essere effettuato in coincidenza con altre operazioni di voto.
Più referendum vengono effettuati in una unica tornata.
Il referendum viene revocato dal consiglio in caso di promulgazione di legge che disciplini ex-novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.
Art. 36
Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum é approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori, e se é raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e le nulle.
Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art. 37
Disciplina del referendum

Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 38
Azione popolare

Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune medesimo.
La giunta municipale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi a proposto l'azione o il ricorso.
Art. 39
Pubblicità degli atti amministrativi

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, o l'esito delle iniziative in corso.
Inoltre, sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della Regione siciliana, nonché della Comunità economica europea, oltre lo statuto e tutti i regolamenti comunali.
Art. 40
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
II regolamento inoltre:
a)  individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b)  detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c)  assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso 1'amministrazione comunale;
d)  assicura agli enti e alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
Titolo IV
Capo I
Attività amministrativa
Art. 41
Svolgimento dell'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 sull'azione amministrativa, così come recepita ed integrata dalla legge regionale 30 aprile 1993, n. 10.
Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la provincia regionale dei Palermo e con l'ente Parco delle Madonie.
Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze può gestire servizi pubblici.
Capo Il
Servizi pubblici comunali
Art. 42
Servizi comunali

Il Comune assume l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 43
Gestione diretta dei servizi pubblici

Il consiglio delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei servizi nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
c)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986, n. 90 a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati (art. 17, comma 58, legge n. 127/97) o a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica secondo le disposizioni di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 267/00.
Art. 44
Contributi finanziari

Il Comune riconosce l'insostituibile servizio sociale svolto da enti, associazioni, istituti religiosi, organismi tradizionali, e da qualsiasi significativa forma di aggregazione civica, pubblica e privata, che operano nel campo culturale, scientifico, socio-assistenziale, educativo, scolastico, ricreativo, sportivo, della promozione turistica, e concorre a sostenerli anche finanziariamente, secondo le norme dell'apposito regolamento.
Art. 45
Interventi di integrazione servizi socio-assistenziali

Il Comune è tenuto al coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali sanitari educativi e del tempo libero operante nell'ambito territoriale.
Gli interventi coordinati ed integranti di cui al presente articolo sono preordinati al conseguimento dei seguenti obbiettivi:
-  risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in generale;
-  prevenzione e reinserimento familiare e sociale dei soggetti portatori di handicaps;
-  assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva;
-  assistenza agli anziani non autosufficienti, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette.
A tal fine, viene istituito in seno al competente ufficio, viene istituito un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, l'organizzazione e funzionamento del quale e demandato ad apposito regolamento.
Art. 46
Servizio biblioteca comunale

Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:
-  adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
-  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
-  conservare la memoria della propria comunità;
-  attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
Il comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica in economia e secondo le norme di cui all'apposito regolamento.
Capo III
Forme associative di cooperazione
Art. 47
Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconoscere il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Promuovere la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali ed agricole, attuando forme di incentivazione.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
Art. 48
Associazioni ed organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:
1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla Giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.
Art. 49
Organizzazioni sindacali e imprenditoriali Istanze petizioni proposte e pareri

Le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi da esse rappresentate.
Il sindaco deve dare risposta scritta alle predette istanze, petizioni e proposte entro 30 giorni dal loro ricevimento, motivando le ragioni che eventualmente si oppongono al loro accoglimento.
Il sindaco è tenuto a richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale delle questioni oggetto delle istanze, petizioni e proposte di cui al primo comma alle quali non sia stata data risposta scritta e motivata nel predetto termine di 30 giorni.
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie di accordi economici o contratti collettivi di lavoro a livello nazionale debbono essere consultate in caso di adozione di tutti gli atti comunali, anche di carattere generale, che abbiano comunque incidenza sull'esercizio delle attività svolte dalle categorie rappresentate.
La consultazione è necessaria fin dalle fasi iniziali di formazione degli atti.
Il sindaco è tenuto a prendere in considerazione i pareri ed i suggerimenti formulati e a motivare per iscritto l'eventuale dissenso.
Qualora il sindaco non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo, le organizzazioni interessate possono ricorrere al consiglio comunale, che è tenuto a sospendere il procedimento di formazione dell'atto.
Art. 50
Diritto di accesso

Alle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, nonché agli enti di patronato da queste promosse, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti e documenti comunali salvo eccezionali limitazioni da individuarsi nel regolamento a tutela del diritto alla riservatezza delle persone.
Art. 51
Richiesta referendum

Le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di accordi economici o di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale possono richiedere al sindaco l'espletamento di referendum consultivi sugli atti e provvedimenti che il Comune intende adottare per la miglior tutela degli interessi collettivi.
In caso di reiezione della richiesta, i proponenti possono ricorrere al consiglio comunale.
Art. 52
Unione italiana ciechi

Il Comune riconosce e valorizza il ruolo svolto dall'unione italiana ciechi.
L'Unione italiana ciechi ha la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi ai sensi della legge n. 1047/47 e del D.P.R. n. 1919/78.
Nell'ambito di tali prerogative l'Unione Italiana Ciechi:
a) partecipare con propria rappresentanza alle consulte per invalidi ed handicappati o ad organismi similari, laddove essi esistono;
b) esprime parere, su richiesta dell'ente locale, sulle proposte di deliberazioni e nei procedimenti amministrativi mirati all'emanazione di atti riguardanti la generalità dei ciechi;
c) esprime parere nei procedimenti per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive dei ciechi;
d) presenta istanze, petizioni e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;
e) esercita tutte le altre facoltà previste dalla legge n. 142/90 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, dal presente statuto, dal regolamento e dalle altre norme tempo per tempo vigenti.
Art. 53
Convenzione

Il Consiglio, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, la Provincia regionale e con l'Ente Parco delle Madonie, al fine di svolgere in modo ordinato funzioni e servizi determinati.
Le convenzioni devono stabilire i fini i loro rapporti, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 54
Consorzi

Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni (legge n. 127/97) può partecipare alla costituzioni di consorzi con uno o più Comuni, con la Provincia Regionale di Palermo, con l'Ente Parco delle Madonie per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente statuto per le aziende speciali in quanto compatibili.
A questo fine il consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 1, lett. e) punti 3 e 4 della legge regionale n. 48/91 sulle convenzioni obbligatorie per Comuni e Provincia.
Art. 55
Accordi di programma

Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.
Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in, relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché i rimedi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, ed è approvato con atto formale del sindaco e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio entro 30 giorni a pena di decadenza.
La disciplina degli accordi di programma, previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/91, si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza di comune.
Art. 56
Rapporti con l'Ente Parco delle Madonie

Il consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere di incaricare l'Ente Parco delle Madonie, tramite apposita convenzione, a svolgere funzioni dirette allo scopo di realizzare un riequilibrio ambientale e un recupero economico sociale nel campo dell'agricoltura, della pastorizia, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, delle attività tradizionali, nonché dello sviluppo dell'agriturismo e della gestione dei servizi pubblici di rilevanza ambientale.
E', altresì, possibile incaricare l'Ente Parco a svolgere specifiche attività culturali e a gestire istituzioni all'uopo forniate o da formare, nonché quelle museali di interesse naturalistico, ambientale ed etno-antropologico.
Il Comune si riserva comunque poteri di indirizzo e di controllo.
Art. 57
Unione di Comuni

Per l'erogazione e/o la gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso una unione del Comune con due o più Comuni con termini appartenenti alla stessa Provincia regionale, nei modi previsti dalla legge regionale n. 48/91. Tale unione è prodromica alla fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo, che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione e del regolamento.
Titolo V
Capo I
Amministrazione comunale
Art. 58
Regolamento di organizzazione - Contenuto

Il comune, in armonia ai principi del presente statuto, disciplina con apposito regolamento l'organico del personale, la relativa dotazione organica, ed organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, nel rispetto dei limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.
Il regolamento di cui al precedente comma disciplina, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.
a) l'individuazione degli organi burocratici, l'individuazione dei servizi e degli uffici nell'ambito dei settori di cui al successivo art. 54, i principi della loro organizzazione;
b) i ruoli organici, la loro consistenza, la pianta organica, la dotazione complessiva delle qualifiche e la dotazione organica dei settori, dei servizi e degli uffici;
c) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
d) gli orari di lavoro degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli accordi nazionali collettivi e gli orari di apertura al pubblico;
f) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento del personale dipendente.
Il regolamento di cui al 1° comma disciplina altresì l'attribuzione ai titolari di ciascun settore di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi istituzionali dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.
Nell'attribuzione delle competenze ai titolari di ciascun settore deve essere rispettato il principio di distinzione tra la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e la funzione gestionale di carattere meramente esecutivo.
Apposito regolamento disciplinerà lo svolgimento delle procedure di accesso ai posti in organico nonché i criteri di valutazione delle prove e dei titoli dei concorsi.
Art. 59
Struttura dell'ente

L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità nel perseguimento degli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa.
L'organizzazione burocratica si articola in aree finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
La titolarità dell'area comporta lo svolgimento di attività e l'assunzione di responsabilità connesse allo svolgimento della "funzione".
Ciascuna area funzionale si articola in servizi che costituiscono unità operative complesse.
Ciascun servizio si articola in uffici che costituiscono unità operative semplici.
Nell'ambito degli uffici sono distribuiti i carichi di lavoro esecutivi, operativi ed ausiliari.
I servizi e gli uffici sono organizzati su moduli orizzontali che garantiscono alla struttura sovraordinata di settore funzionale la sintesi di lavoro e l'attribuzione di responsabilità di quella subordinata.
Gli incarichi di direzione delle aree sono conferiti dal sindaco a tempo determinato, secondo criteri che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività manageriali del posto da ricoprire. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi diretti.
L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
Il regolamento del personale disciplinerà anche l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili dei servizi e degli uffici.
Il personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui agli accordi nazionali collettivi di lavoro in relazione alla complessità della funzione o dell'attività attribuita al relativo posto di organico ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle stesse ed inserito nelle aree di attività di cui al comma 2° del presente articolo.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali.
L'accesso al rapporto di pubblico impiego, la sua costituzione, le cause di cessazione e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali, sono in ogni caso regolati dalla legge.
Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
Art. 60
Incarichi e collaborazione esterna

La copertura dei posti vacanti di direzione delle aree di attività può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o in via eccezionale,e con delibera specificatamente motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e per il periodo sino alla copertura dei posti stessi mediante espletamento di apposito concorso. Quale che sia il contratto dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato. L'esercizio della facoltà del ricorso ai contratti di cui al primo comma è riservata alla competenza della giunta. Il conferimento degli incarichi di cui al comma primo comporta l'attribuzione del trattamento economico riferentesi al livello di appartenenza del posto stesso. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di costituzione dei rapporti e la loro durata, eventuali proroghe o l'anticipata cessazione degli stessi. Il regolamento stesso può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione esterna. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
a)  la durata, che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b)  i criteri per la determinazione e la corresponsione del relativo trattamento economico o del compenso professionale;
c)  la natura privatistica del rapporto.
Art. 61
Conferenza di servizio

Viene istituita la conferenza di servizio.
La conferenza di servizio è presieduta dal segretario comunale ed è costituita dai responsabili di ciascuna area. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione per l'organizzazione del lavoro. Mira anche alla verifica periodica delle effettive realizzazioni tramite lo scambio d'informazione e l'adozione di specifiche direttive.
Essa definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale. La conferenza di servizio tiene le sue riunioni almeno ogni 2 mesi ed ogni qualvolta il segretario comunale per propria iniziativa o su richiesta dei componenti ne constati la necessità.
Capo Il
Art. 62
Attribuzioni del segretario

Il segretario comunale dirigente pubblico dipendente dall'apposita agenzia prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 465/97, è nominato o revocato dal sindaco con le procedure e i termini previsti dall'art. 17, commi dal 67 all'86 della legge n. 127/97, dal D.P.R. n. 465/97 e dall'art. 97 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000.
La nomina del segretario comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del sindaco che lo nomina.
Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del sindaco che lo ha nominato, e sino all'eventuale nomina del nuovo segretario comunale.
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei capi settore e ne coordina l'attività.
Egli inoltre:
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;
-  dirige l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
-  esprime il parere sulla dotazione organica dell'ente;
-  presiede il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno;
-  presiede le commissioni di concorso riguardanti i responsabili delle aree;
-  effettua la proposta dei componenti delle commissioni di concorso;
-  presiede la conferenza di servizio dei capi settore;
-  definisce eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;
-  decide sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili delle aree.
Qualora al segretario comunale siano state attribuite, dal sindaco, previa deliberazione di giunta municipale, anche le funzioni di direttore generale egli esercita anche le seguenti attribuzioni, previste dall'art. 6, comma 10 della legge n. 127/97:
a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco;
b) sovrintende alla gestione delle attività del Comune coordinando, quale superiore gerarchico, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, l'azione dei dirigenti, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa in senso aziendalistico;
c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. A) del decreto legislativo n. 267/2000;
d) predispone le proposte del piano esecutivo di gestione da assegnare ai singoli capi settore responsabili di budget in base alle norme dell'art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000.
Resta ferma la facoltà del sindaco di conferire al segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del capo dell'amministrazione e con esclusione di quelle a rilevanza esclusivamente politica.
Può richiedere il perfezionamento delle proposte di deliberazione e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
Cura la pubblicazione all'albo pretorio.
Riceve l'atto di dimissione del sindaco e degli assessori e le determinazioni di revoca degli assessori.
Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il segretario comunale ha competenza gestionale per quegli atti che non comportano attività deliberative e che non sono espressamente attribuite dallo statuto agli organi elettivi nonché per quegli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
-  organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messi a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
-  ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di giunta;
-  adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
-  verifica della efficacia e della efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
-  sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso in assenza del responsabile del servizio finanziario;
-  autorizza le missioni, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
-  adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
-  esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con osservanza delle norme regolamentari.
Titolo VI
Capo I
Responsabilità
Art. 63
Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge in materia.
Art. 64
Responsabilità verso terzi

Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dal regolamento, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati al risarcimento. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
Art. 65
Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 66
Responsabilità per i pareri

Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli precedenti e del presente statuto.
Titolo VII
Capo I
Finanza e contabilità
Art. 67
Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ad esso riservate dalla legge, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 68
Attività finanziaria del Comune

La finanza del Comune è costituita da imposte proprie; addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; tasse e diritti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, altre entrate.
I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, imposte, tasse tariffe, integrando queste ultime con opportune differenziazioni per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
Art. 69
Amministrazione dei beni comunali

Il responsabile del servizio finanziario cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto di regola ogni 4 anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti carte e scritture relative al patrimonio.
I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta municipale, salvi i diritti di uso civico e i poteri del commissario per la liquidazione degli usi civici.
Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
La giunta delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva l'autorizzazione del prefetto.
Art. 70
Il bilancio comunale

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità e della integrità e del pareggio economico e finanziario.
Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte dal responsabile del settore finanziario.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in periodo da consentire la lettura per programmi servizi ed interventi.
Art. 71
Il conto consuntivo

I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
La giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficienza dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art.81 del presente statuto.
Art. 72
Determinazione a contrattare

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa e deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazione dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico italiano. (art. 13, legge regionale n. 30/2000).
Art. 73
Revisione economico-finanziaria

Il consiglio elegge, con voto "limitato" ad un componente il revisore unico del conto consuntivo, scelto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepito ed integrato dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
La votazione avviene a scrutinio segreto, e si intende eletto colui il quale avrà riportato il maggior numero di voti.
Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta; è rievocabile per inadempienze e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato e sul regolare funzionamento dello stesso.
Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulle regolarità contabile della gestione del Comune ed attesta la esattezza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare relativa al conto consuntivo.
A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e assiste se invitato, alle sedute del consiglio e della giunta.
Nella relazione di cui al comma 4°, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
Il regolamento di contabilità contiene ulteriori norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni dei revisori dei conti.
Art. 74
Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)  la riscossione di tutte le entrate;
b)  il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
Art. 75
Controllo di gestione

In ossequio all'art. 147 del decreto legislativo n. 267/2000 i responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.
Titolo VIII
Capo I
Disposizioni finali e transitorie
Art. 76
Approvazione dello statuto

Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna presentazione di ulteriori emendamenti (art. 1, comma 5, legge regionale n. 30/2000).
Art. 77
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente (art. 1, comma 3, punto 3, legge regionale n. 30/2000).
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
(2004.45.2906)014*


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