REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2004 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 novembre 2004.
Compensazione economica della cessione del sangue e degli emocomponenti.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge n. 107 del 4 maggio 1990, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";
Vista la circolare assessoriale n. 680 dell'1 febbraio 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visti i registri del sangue e del plasma della Regione siciliana relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003;
Visto il decreto n. 2223 del 14 novembre 2002, recante l'individuazione delle tariffe per la validazione di tutte le unità di sangue per lo screening oltre che per l'HCV-RNA anche per l'HIV 1, ricorrendo all'utilizzo di tecniche di biologia molecolare NAT per la Regione siciliana;
Visto l'accordo sancito in data 24 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici";
Considerato che il prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti è composto dalla sommatoria delle seguenti voci:
-  costi attività associative;
-  totale rimborsi spese di raccolta:
a)  costo personale ed assicurazione R.C.;
b)  costo per il funzionamento della sede e trasporti;
c)  costi servizi per i donatori;
d)  sacca multipla con soluzione additiva, provette, etichette ecc.;
-  spese di laboratorio, materiale di laboratorio, personale ecc...;
-  esame NAT;
Visto il decreto n. 4339 del 16 novembre 2004, con il quale è stato adottato il "Prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti" in ambito regionale ed extraregionale, giusta l'accordo stipulato il 24 luglio 2003 tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato l'aumento del numero degli scambi infraregionali di unità di sangue e di emocomponenti programmati dal C.R.C.C. e dall'Ufficio regionale trasfusionale (U.R.T.) del dipartimento I.R.S., giusta il piano annuale per l'autosufficienza sangue e di quelli coordinati dal C.R.C.C. nelle urgenze e/o nelle emergenze;
Ravvisata la necessità di instaurare un sistema di compensazione economica per regolamentare le cessioni di unità di sangue e di emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana ed in ambito extraregionale, tra le aziende sanitarie ospedaliere, universitarie e UU.SS.LL. e le case di cura accreditate, anche in via provvisoria e/o private;
Considerato che per tali fini interviene favorevolmente l'adozione di una modulistica utilizzando specifici codici di riferimento per la cessione degli emocomponenti e delle relative maggiorazioni;
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dover revocare ogni provvedimento inerente la compensazione di cessioni di unità di emocomponenti;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1
Compensazione economica della cessione del sangue e degli emocomponenti

Nell'ambito della Regione siciliana, la compensazione economica relativa alle cessioni di unità di sangue e di emocomponenti tra le aziende sanitarie sedi di servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (cedenti) e le aziende sanitarie, case di cura accreditate, anche in via provvisoria e/o private e non accreditate (acquirenti) è regolamentata dal presente provvedimento.

Art. 2
Modulo cessione emocomponenti e maggiorazioni

Per i fini dell'art. 1, vengono istituiti e sono parte integrante del presente provvedimento:
a)  tabella "Prezzo unitario di cessione emocomponenti e relativi codici" (allegato n. 1);
b)  modulo "Cessione emocomponenti e maggiorazioni" (allegato n. 2);
c)  modulo "Acquisizione emocomponenti e maggiorazioni" (allegato n. 3 per case di cura accreditate e non);
d)  modulo "Acquisizione emocomponenti e maggiorazioni" (allegato n. 4 per aziende sanitarie).
La tabella (allegato 1) individua i codici di riferimento ed il prezzo unitario di cessione di ciascun emocomponente e maggiorazione di cui al decreto n. 4339 del 16 novembre 2004 e ad essa ci si dovrà attenere nella compilazione del modulo di pertinenza (allegato n. 2 o 3 o 4).

Art. 3
Modalità di compilazione della modulistica

La modulistica di cui all'art. 2 dovrà essere accuratamente compilata dalle strutture sanitarie, sia cedenti che acquirenti, della Regione siciliana secondo le seguenti modalità:
a)  aziende sanitarie cedenti: i responsabili dei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale ed i rispettivi direttori generali dovranno indicare, nel modulo cessione emocomponenti e maggiorazione, la quantità di unità di emocomponente e di maggiorazione ceduta a ciascuna struttura sanitaria acquirente riportandone il corrispettivo prezzo in E;
b)  aziende sanitarie acquirenti: i responsabili dei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale ed i rispettivi direttori generali delle aziende sanitarie acquirenti dovranno indicare, nel modulo acquisizione emocomponenti e maggiorazione, l'azienda sanitaria sede di S.I.M.T. fornitrice, la quantità di unità di emocomponente e di maggiorazione acquisita dalla stessa con il corrispettivo debito in E;
c)  case di cura acquirenti, accreditate e non: i rappresentanti legali ed i direttori sanitari delle case di cura acquirenti, accreditate e non, dovranno indicare, nel modulo acquisizione emocomponenti e maggiorazione, l'azienda sanitaria sede di S.I.M.T. fornitrice, la quantità di unità di emocomponente e di maggiorazione acquisita dalla stessa con il corrispettivo debito in E.
La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa, in originale, entro il 31 marzo di ogni anno al dipartimento I.R.S. - ufficio regionale trasfusionale.
La documentazione acquisita sarà esaminata da questo dipartimento - ufficio regionale trasfusionale - che, sussistendone le condizioni, esprimerà parere favorevole alla compensazione diretta tra le strutture sanitarie oggetto di scambio di emocomponenti.
Il direttore generale dell'azienda sanitaria cedente, acquisito il parere favorevole del dipartimento I.R.S. - ufficio regionale trasfusionale - potrà compensare con la struttura sanitaria acquirente mediante modalità concordate tra le parti.
Il mancato inoltro da parte delle strutture sanitarie acquirenti nei tempi prescritti sarà inteso da questo dipartimento I.R.S. - ufficio regionale trasfusionale - come silenzio assenso alle dichiarazioni fornite dall'azienda sanitaria sede di S.I.M.T. cedente.

Art. 4
Case di cura non accreditate

L'acquisizione di unità di emocomponenti da parte delle case di cura non accreditate sarà compensata all'azienda sanitaria cedente, sulla base dei vigenti ambiti territoriali assegnati al proprio S.I.M.T, direttamente dall'azienda sanitaria U.S.L. ove ha la residenza il paziente che riceve la trasfusione, mediante modalità concordate tra i rispettivi direttori generali.

Art. 5
Revoca precedenti disposizioni in materia

Sono revocati tutti i provvedimenti difformi dalle presenti disposizioni in materia di compensazione di cessione di unità di emocomponenti.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 19 novembre 2004.
  AMARI 



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(2004.47.3033)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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