REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2004 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 15 novembre 2004.
Modifica dello schema di convenzione per le finalità previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 aprile 2003, che istituisce l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
Vista la legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della citata legge regionale n. 10/2003, alle famiglie di nuova costituzione possono essere concessi contributi per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa;
Visto il decreto n. 1571/S7 U.O.3 comprensivo di allegato per la determinazione dei criteri e parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, schema di domanda e schema di convenzione con le banche;
Ritenuto dovere procedere alla modifica dello schema di convenzione;

Decreta:


Art. 1

Il presente decreto approva il nuovo schema di convenzione per le finalità previste dal comma 5, art. 4, della legge regionale n. 10/2003 con le modifiche ritenute più operative e contestualmente annulla il precedente schema di convenzione allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3.

Art. 2

Possono altresì convenzionarsi, attese le loro peculiarità statutarie, in quanto cooperative di credito, le banche di credito cooperativo della Regione, purché complessivamente abbiano una rete di sportelli nelle nove province e la convenzione sia stipulata, in nome e per conto delle predette banche di credito cooperativo, dalla Federazione siciliana delle banche di credito cooperativo, con sede in Palermo.

Art. 3

E' riaperto il termine di ulteriori dieci giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i soggetti individuati nell'allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3, paragrafo "Disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato", qualora interessati ad aderire allo schema di convenzione così come opportunamente modificato, laddove gli stessi rispondano ai requisiti richiesti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 2004.
  STANCANELLI 

Allegato
SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra la Regione Sicilia e la banca ...................................................................................... ......................................................................................riguardante le procedure e modalità relative alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, art. 4, comma 5.
L'anno ............ in questo giorno ...... .......................... in Palermo, presso gli uffici dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34, tra la Regione Sicilia (codice fiscale 80012000826) (in seguito indicata come "Regione"), rappresentata, in forza del quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, dal dirigente generale pro tempore del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali dott. ......................................................................................

e

la banca (individuato secondo i requisiti di cui al paragrafo "disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato" allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3) ...................................................................................... (partita IVA n. .................................), rappresentato dal sig. ...................................................................................... ...................................................................................... in forza della delibera- zione ......................................................................................

si conviene e stipula quanto segue:


Art. 1

La banca, ricorrendo tutti i presupposti di natura istruttoria e sul merito di credito, si impegna a concedere i mutui quindicennali previsti dalla legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, ai soggetti indicati dalla Regione, sulla base della normativa vigente in materia e secondo i criteri indicati nell'allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3.
La Regione corrisponderà un contributo per un periodo di quindici anni, finalizzato alla copertura totale degli interessi, commisurato ad un importo di mutuo non superiore a 80.000,00 euro elevabile a 100.000,00 euro per gli alloggi siti nel comune di Palermo, nel comune di Catania e nel comune di Messina.
Il tasso fisso di interesse che verrà applicato non potrà essere maggiore del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro, per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, maggiorato di 0,60 punti annuo.

Art. 2

Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena l'esclusione, secondo quanto stabilito all'allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3, presso la banca. La stessa provvederà, a costo zero, a fare un'istruttoria preventiva sulla base di dichiarazione resa dai richiedenti, sulla propria situazione reddituale e patrimoniale con le modalità e nelle forme stabilite da ciascuna banca. L'adesione di massima, non vincolante, resa dalla banca avrà validità 12 mesi. Le istanze assentite saranno trasmesse entro 30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - via Trinacria, 34 - 90144 Palermo.
Successivamente la Regione provvederà a stilare la graduatoria dei soggetti ammissibili, sulla base dei criteri e parametri fissati nell'allegato al decreto n. 1571/S7 - U.O. 3., nei limiti delle risorse economiche fissati dal bilancio regionale. La graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo con indicazione dei soggetti ammissibili, riferiti ad ogni singola banca convenzionata, cui gli stessi fanno capo.
Sulla base della predetta graduatoria, i soggetti ammissibili, entro il termine di mesi 4 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno produrre alla banca prescelta la documentazione necessaria all'istruttoria di merito creditizio e tecnico legale (ivi incluso il preliminare di compravendita dell'immobile da acquistare) con un costo in carico al cliente di 150,00 euro, escluso spese notarili e perizia tecnica; tale somma verrà restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinunzia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria stessa.
Trascorso infruttuosamente tale periodo si intenderà decaduto il beneficio per l'accesso al contributo sul mutuo.
La banca, a ricezione della documentazione completa, verificata la sussistenza dei presupposti reddituali e patrimoniali del richiedente, condotta con esito favorevole l'istruttoria tecnico legale sull'immobile, sarà tenuta, entro mesi due, ad adottare il provvedimento di delibera del finanziamento, dandone comunicazione alla Regione, che provvederà all'emanazione del decreto di concessione del contributo.
Per le coppie che intendono contrarre matrimonio, la banca darà comunicazione dell'avvenuta delibera a ricezione del certificato di matrimonio contratto, nei tempi previsti nell'allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3.
A ricezione del provvedimento di concessione del contributo, la banca procederà alla stipula del contratto di mutuo nel quale dovrà farsi espresso richiamo al decreto n. 1571/S7 U.O.3 ed alla presente convenzione.

Art. 3

Nel caso di dichiarazioni mendaci rese dai mutuatari o di riscontro negativo effettuato dalla banca prima della stipula del mutuo, sugli accertamenti notarili ed immobiliari, si intenderà decaduto il beneficio regionale alla concessione del contributo, con conseguente scorrimento della graduatoria.

Art. 4

I mutui saranno perfezionati mediante stipula di atto pubblico ed erogati in unica soluzione, previa dimostrazione dell'intervenuto contratto di acquisto dell'immobile. Con l'erogazione del mutuo resta definitivamente stabilito il tasso applicabile all'intero mutuo, determinato con i criteri di cui all'art. 1, restando a carico dei mutuatari il rimborso del solo capitale mentre gli interessi saranno coperti integralmente dal contributo regionale. Restano, altresì, a carico del beneficiario gli interessi dalla data di erogazione della somma mutuata al giorno immediatamente antecedente l'inizio della prima semestralità di ammortamento e gli eventuali interessi moratori.
La decorrenza dell'ammortamento delle somme erogate non potrà essere fissata anteriormente al 1° gennaio e al 1° luglio successivo alla data di stipulazione dell'atto di erogazione; l'ammortamento procederà a rate semestrali aventi scadenza 30 giugno e 31 dicembre.
Copia dell'atto di erogazione è trasmessa alla Regione ai fini della definitiva determinazione del contributo in rate semestrali aventi scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a carico della Regione stessa, desumibile dal piano di ammortamento allegato all'atto medesimo.
La Regione disporrà il pagamento tramite il proprio tesoriere alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, con valuta corrispondente alla data di scadenza delle singole rate.

Art. 5

I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del decreto legislativo n. 385/93.
La Regione non offre garanzie sostitutive o integrative di quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all'agevolazione.

Art. 6

I mutui possono essere estinti anticipatamente, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 385/93, come modificato dall'art. 6, primo comma, del decreto legislativo n. 342/99. La banca dà comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali dei mutui. La Regione dispone, per i mutui estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dalla semestralità di ammortamento successiva alla estinzione medesima, mentre per i mutui estinti parzialmente il contributo è ridotto in proporzione al capitale rimborsato previa determinazione dell'ammontare da parte della banca. La penale da applicare, in carico al mutuatario, non potrà essere superiore all'1% sul capitale restituito anticipatamente.

Art. 7

La banca dà comunicazione alla Regione dell'avvio delle procedure esecutive per il recupero del credito. Il contributo in conto interessi sarà, comunque, riconosciuto dalla Regione sino alla prima rata non pagata.

Art. 8

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione Sicilia, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - via Trinacria, 34 - 90144 Palermo, quelle dirette alla banca, presso la propria sede, via ...................................................................................... ......................................................................................, all'attenzione del sig. .........................................

Art. 9

La presente convenzione, per le parti non espressamente previste nei precedenti articoli, si adegua alla normativa vigente in materia di prestiti e a quanto previsto dal decreto n. 1571/S7 U.O.3.

Art. 10

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei mutui da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi. La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di mutuo, a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente convenzione.

Art. 11

Le eventuali spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico della banca.

Art. 12

La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è impegnativa per la banca dal momento della stipulazione, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento d'approvazione.
Il legale rappresentante dell'istituto di credito Il dirigente generale del dipartimento della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali 
................................................................................... 
.............................................................................................. 

(2004.47.2991)
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012*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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